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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13710/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13710/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per difeso da sé stesso Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il ricorrente chiede che la causa venga decisa e si riporta alle conclusioni già precisate ed alle note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
res. in Mascalucia, via Etnea 53; rappresentato e difeso da sé stesso.
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi res. in Controparte_1 C.F._2
via G. Macherione 14 - contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
L'Avv. ha avanzato ricorso in data 14.12.2023 per ottenere i compensi Parte_1 per l'attività professionale espletata in favore di nei seguenti procedimenti: Controparte_1
1)procedimento n. 545/1998 RG relativo alla separazione coniugale con addebito, incoato da nei confronti del resistente, definito con sentenza 21-27/12/2001 del Parte_2
Tribunale di Catania che dichiarava la separazione personale tra i coniugi. Avverso la predetta pagina 2 di 10 sentenza il resistente, per il tramite del procuratore ricorrente, avanzava appello, definito con sentenza 31/05/2004, che veniva rigettato, compensando le spese. Avverso questa sentenza, il proponeva tempestivo ricorso in Cassazione nei confronti della e del curatore CP_1 Parte_2
speciale nominato dal Tribunale. Con sentenza del 20.02.2008 n.5441/08, la Suprema Corte di
Cassazione dichiarava venuta meno la materia del contendere per effetto del decesso della resistente travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse;
2) procedimento n.10357/07 R.G., in relazione al quale il chiedeva, quale coniuge CP_1 superstite di , la declaratoria dell'apertura di successione di Parte_2 Parte_2
, lo scioglimento della comunione ereditaria, oltre il rendiconto dell'erede
[...] Persona_1 premettendo che erano succeduti ai sensi dell'art. 581 c.c., oltre ad esso istante, il figlio della de cuius , nato da un precedente matrimonio, indicando i beni mobili e immobili della Persona_1
de cuius sui quali la di lei madre era titolare del diritto di usufrutto. I Parte_3 convenuti contestavano la domanda attorea opponendo l'esistenza di un testamento olografo datato
2/06/07, pubblicato il 15/10/07 con il quale la de cuius aveva nominato il proprio figlio Per_1
erede universale. Alla prima udienza 8 gennaio 2008 l'istante eccepiva l'annullabilità del
[...] testamento per l'incapacità della testatrice e in ogni caso per falsità della data. Con sentenza 24 maggio 2012, n.2069/12, il Tribunale respingeva le domande formulate da Controparte_1
3) Procedimento RG 9285/2017, in relazione al quale, il , quale coniuge superstite della CP_1 defunta , esercitava l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che Parte_2
avevano dichiarato erede universale. Si costituivano e Persona_1 Persona_1 Parte_3
, quest'ultima usufruttuaria, i quali contestavano assumendo che ormai si era formato il
[...] giudicato che aveva stabilito la successione testamentaria, definito con sentenza n.272/20 del
21.01.2020, con la quale il Tribunale di Catania respingeva le domande formulate da CP_1
Avverso questa sentenza proponeva appello, chiedendo che venisse dichiarata la nullità
[...] della stessa e riconosciuto il diritto dello stesso quale legittimario a partecipare alla divisione dell'asse ereditario relitto dalla defunta moglie. Chiedeva, previa attribuzione della quota di legittima, disporre lo scioglimento dalla comunione ereditaria. Con sentenza non definitiva del 28/09/21 la Corte di
Appello di Catania dichiarava che , quale legittimario, essendo il coniuge, Controparte_1 superstite aveva il diritto della quota di 1/3 dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 542 c.c. annullando la sentenza predetta. Quindi, veniva nominata apposita c.t.u. ed il procedimento veniva definito con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2339/22, pubblicata il 29/11/2022.
4) Procedimento di mediazione n. 7998/2017, instaurato dal innanzi l'Organismo di CP_1
Conciliazione del Foro di Catania mediazione, dichiarato chiuso per mancata adesione delle parti.
5) Procedimento di esecuzione mobiliare n. 1360/2020, di opposizione all'esecuzione instaurato dal pagina 3 di 10 , in quanto, in data 11/02/2020, i sigg.ri e CP_1 Parte_3 Persona_1 notificavano atto di precetto contestualmente alla sentenza del Tribunale di Catania terza sezione civile, n. 2069/12 del 24/05/12, nonché sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 21/01/2020 emessa dal
Tribunale di Catania terza sezione civile nel procedimento iscritto al n. 9285/2017, intimando il pagamento di € 10.494,80. Con successivo atto di pignoramento presso terzi, i predetti pignoravano in danno di tutte le somme di denaro dovute da Controparte_1 Controparte_2 [...]
sino all'ammontare di € Controparte_3 Controparte_4
15.829,23.
Pertanto, detratti i parziali acconti versati dal resistente pari complessivamente ad euro 18.000,00, tramite assegno bancario, ed euro 5.000,00 in contanti, come da fatture depositate, chiedeva condannare il resistente al pagamento della complessiva somma di euro € 50.010,40, comprensivo di spese generali e C.P.A.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, rimanendo contumace.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur). A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal procedimento semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal
D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un pagina 4 di 10 negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem"
(Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ., n.4959/2012).
Inoltre, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
23873/2021).
Nella specie, con riguardo al procedimento sub 1) relativo alla separazione coniugale, il ricorrente ha provato di essere stato incaricato dal resistente, depositando copia della relativa procura alle liti, definito con sentenza della Corte di Cassazione del 20.02.2008 n.5441/08. Sicchè, devono applicarsi le tariffe all'epoca vigenti approvate con D.M. 8 aprile 2004 n. 127. L'art. 1, rubricato
“diritto dell'avvocato”, dispone: “Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i
pagina 5 di 10 diritti indicati nelle allegate tabelle A e B” e le disposizioni successive concernono le modalità di determinazione dei soli onorari, strettamente connessi al tipo di attività tecnica espletata, mentre i diritti sono legati ad attività materiale e vengono determinati in misura fissa a seconda dello scaglione di riferimento.
In relazione a questi ultimi, l'avv. ha documentato l'attività processuale svolta, Parte_1 attraverso il deposito di copia della comparsa di costituzione, verbali d'udienza relativi al procedimento di primo grado, ordinanza del 27.03.2000, sentenza della Corte d'Appello di Catania del 31.05.2004 e della sentenza della Corte di Cassazione n.5441/08.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (valore indeterminabile medio), i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM 127/2004 - sono i seguenti, con riguardo agli onorari:
1. Studio della controversia euro 837,50
2. Consultazioni con il cliente euro 422,50
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
665,00
5. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii euro
495,00 (165 x 3 udienze)
6. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio euro 857,50
Per un totale di euro 3.277,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per la comparsa di risposta euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale (45,50 x 2) euro 91,00
Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora (45,50 x 4) euro 182,00
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00
Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 euro 22,50
Totale: € 610,50
pagina 6 di 10 Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 3.888,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo alla fase di appello, per quanto concerne gli onorari:
Studio della controversia euro 1.045,00
Consultazioni con il cliente euro 525,00
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
952,50
Per un totale di euro 2.522,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per l'atto introduttivo euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 45,50
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00 totale: € 360,50
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 2.833,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo alla fase innanzi la Corte di Cassazione, per quanto concerne gli onorari:
Studio della controversia euro 457,50
Consultazioni con il cliente euro 232,50
Redazione del ricorso euro 457,50
Per un totale di euro 1.147,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per l'atto introduttivo euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 45,50
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00 totale: € 360,50
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 1.508,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge. A cui devono aggiungersi, i compensi relativi al pagina 7 di 10 primo ed al secondo grado di giudizio, pari alla complessiva somma di euro 8.229,00 (3.888,00 + 2.833,00
+ 1.508,00), oltre spese generali (12,50%), oltre C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 2), esso è stato definito con sentenza del 24 maggio 2012.
Sicchè, anche per tale procedimento devono applicarsi le tariffe approvate con D.M. 8 aprile 2004
n. 127, essendo successive alla definizione del procedimento in oggetto quelle di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (GU n.195 del 22-8-2012).
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, in particolare, il ricorrente ha prodotto atto di citazione e sentenza n.2069/2012, nonchè del valore della controversia (scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 valore basso), i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM 127/2004- sono i seguenti, con riguardo agli onorari:
1. Studio della controversia euro 1.260,00
2. Consultazioni con il cliente euro 635,00
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
1.000,00
Per un totale di euro 2.895,00.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 168,00
Per la disamina euro 42,00
Per l'autentica di ogni firma euro 42,00
Per la domanda introduttiva del giudizio euro 168,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 84,00
Per le consultazioni con il cliente euro 168,00 totale: € 672,00
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro
3.567,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 3), RG 9285/2017, definito con sentenza n.272/20 del
21.01.2020 del Tribunale di Catania, riformata con sentenza non definitiva del 28/09/21 della
Corte di Appello di Catania e successiva sentenza definitiva della Corte d'Appello di Catania n.
2339/22, pubblicata il 29/11/2022, si applica il D.M. 55/2014. Sicchè, occorre tener conto dell'attività processuale espletata, come documentato in atti. In particolare, il ricorrente ha depositato copia dell'atto di citazione, sentenza del Tribunale n.272/20, sentenza non definitiva pagina 8 di 10 della Corte d'Appello del 28.09.2021, osservazioni alla bozza di c.t.u., relazione tecnica del c.t.u., sentenza definitiva della Corte d'Appello n.2339/2022. Pertanto, appaiono congrui i compensi richiesti, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per quanto concerne il primo grado di giudizio non provata (tabella n.2 e 12, sesto scaglione):
Procedimento di primo grado:
Fase di studio euro 3.375,00
Fase introduttiva euro 2.227,00
Fase decisionale euro 5.870,00
Totale euro 11.472,00.
Procedimento di secondo grado:
Fase di studio euro 4.180,00
Fase introduttiva euro 2.430,00
Fase istruttoria euro 5.600,00
Fase decisionale euro 6.950,00
Totale euro 19.160,00.
Sicchè, il ricorrente ha diritto al compenso professionale pari alla complessiva somma di euro
30.632,00, oltre spese generali (15%), oltre C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 4) di mediazione, occorre applicare il D.M. 55/2014. Sicchè, tenuto conto dell'attività professionale espletata e del valore della controversia (tabella 25 bis, valore indeterminabile), appare congruo il compenso richiesto pari ad euro 4.111,00 (fase di attivazione euro 1.370,00; fase di negoziazione euro 2.741,00).
Con riguardo al procedimento sub 5) di opposizione all'esecuzione, occorre applicare il D.M.
55/2014, il ricorrente ha prodotto le note di trattazione del 17.05.2021, con relativa procura alle liti. Sicchè, tenuto conto dell'attività professionale espletata e del valore della controversia (tabella n.17, terzo scaglione), appare congruo il compenso richiesto pari ad euro 536,00, essendo stata provata solo la fase introduttiva euro 536,00.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al compenso per l'attività professionale espletata nei suindicati procedimenti, come sopra indicato, pari alla complessiva somma di euro 47.075,00 (euro 8.229,00
+ euro 3.567,00 + euro 30.632,00 + 4.111,00 + euro 536,00). Da tale somma devono detrarsi i parziali acconti versati dal resistente, pari complessivamente ad euro 23.000,00 (18.000,00 +
5.000,00). Sicchè, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 24.075,00 (47.075,00 – 23.000,00), oltre spese generali come sopra specificate, oltre C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, e decurtato della fase istruttoria non espletata, è liquidato nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di liquida in favore Controparte_1 dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma di complessivi euro Parte_1
24.075,00, oltre spese generali come indicate in motivazione, oltre C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori importi;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.25.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13710/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per difeso da sé stesso Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il ricorrente chiede che la causa venga decisa e si riporta alle conclusioni già precisate ed alle note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
res. in Mascalucia, via Etnea 53; rappresentato e difeso da sé stesso.
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi res. in Controparte_1 C.F._2
via G. Macherione 14 - contumace
RESISTENTE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
L'Avv. ha avanzato ricorso in data 14.12.2023 per ottenere i compensi Parte_1 per l'attività professionale espletata in favore di nei seguenti procedimenti: Controparte_1
1)procedimento n. 545/1998 RG relativo alla separazione coniugale con addebito, incoato da nei confronti del resistente, definito con sentenza 21-27/12/2001 del Parte_2
Tribunale di Catania che dichiarava la separazione personale tra i coniugi. Avverso la predetta pagina 2 di 10 sentenza il resistente, per il tramite del procuratore ricorrente, avanzava appello, definito con sentenza 31/05/2004, che veniva rigettato, compensando le spese. Avverso questa sentenza, il proponeva tempestivo ricorso in Cassazione nei confronti della e del curatore CP_1 Parte_2
speciale nominato dal Tribunale. Con sentenza del 20.02.2008 n.5441/08, la Suprema Corte di
Cassazione dichiarava venuta meno la materia del contendere per effetto del decesso della resistente travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse;
2) procedimento n.10357/07 R.G., in relazione al quale il chiedeva, quale coniuge CP_1 superstite di , la declaratoria dell'apertura di successione di Parte_2 Parte_2
, lo scioglimento della comunione ereditaria, oltre il rendiconto dell'erede
[...] Persona_1 premettendo che erano succeduti ai sensi dell'art. 581 c.c., oltre ad esso istante, il figlio della de cuius , nato da un precedente matrimonio, indicando i beni mobili e immobili della Persona_1
de cuius sui quali la di lei madre era titolare del diritto di usufrutto. I Parte_3 convenuti contestavano la domanda attorea opponendo l'esistenza di un testamento olografo datato
2/06/07, pubblicato il 15/10/07 con il quale la de cuius aveva nominato il proprio figlio Per_1
erede universale. Alla prima udienza 8 gennaio 2008 l'istante eccepiva l'annullabilità del
[...] testamento per l'incapacità della testatrice e in ogni caso per falsità della data. Con sentenza 24 maggio 2012, n.2069/12, il Tribunale respingeva le domande formulate da Controparte_1
3) Procedimento RG 9285/2017, in relazione al quale, il , quale coniuge superstite della CP_1 defunta , esercitava l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che Parte_2
avevano dichiarato erede universale. Si costituivano e Persona_1 Persona_1 Parte_3
, quest'ultima usufruttuaria, i quali contestavano assumendo che ormai si era formato il
[...] giudicato che aveva stabilito la successione testamentaria, definito con sentenza n.272/20 del
21.01.2020, con la quale il Tribunale di Catania respingeva le domande formulate da CP_1
Avverso questa sentenza proponeva appello, chiedendo che venisse dichiarata la nullità
[...] della stessa e riconosciuto il diritto dello stesso quale legittimario a partecipare alla divisione dell'asse ereditario relitto dalla defunta moglie. Chiedeva, previa attribuzione della quota di legittima, disporre lo scioglimento dalla comunione ereditaria. Con sentenza non definitiva del 28/09/21 la Corte di
Appello di Catania dichiarava che , quale legittimario, essendo il coniuge, Controparte_1 superstite aveva il diritto della quota di 1/3 dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 542 c.c. annullando la sentenza predetta. Quindi, veniva nominata apposita c.t.u. ed il procedimento veniva definito con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2339/22, pubblicata il 29/11/2022.
4) Procedimento di mediazione n. 7998/2017, instaurato dal innanzi l'Organismo di CP_1
Conciliazione del Foro di Catania mediazione, dichiarato chiuso per mancata adesione delle parti.
5) Procedimento di esecuzione mobiliare n. 1360/2020, di opposizione all'esecuzione instaurato dal pagina 3 di 10 , in quanto, in data 11/02/2020, i sigg.ri e CP_1 Parte_3 Persona_1 notificavano atto di precetto contestualmente alla sentenza del Tribunale di Catania terza sezione civile, n. 2069/12 del 24/05/12, nonché sentenza n. 272/2020 pubblicata in data 21/01/2020 emessa dal
Tribunale di Catania terza sezione civile nel procedimento iscritto al n. 9285/2017, intimando il pagamento di € 10.494,80. Con successivo atto di pignoramento presso terzi, i predetti pignoravano in danno di tutte le somme di denaro dovute da Controparte_1 Controparte_2 [...]
sino all'ammontare di € Controparte_3 Controparte_4
15.829,23.
Pertanto, detratti i parziali acconti versati dal resistente pari complessivamente ad euro 18.000,00, tramite assegno bancario, ed euro 5.000,00 in contanti, come da fatture depositate, chiedeva condannare il resistente al pagamento della complessiva somma di euro € 50.010,40, comprensivo di spese generali e C.P.A.
Nessuno si costituiva per nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo, rimanendo contumace.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che la domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n.
794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
si applica , pertanto, il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs cit ( cfr da ultimo Cass.
Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa
Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur). A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, oggi sostituito dal procedimento semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies e segg. c.p.c., introdotti dal
D.Lgs. n.149/22.
Innanzitutto, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un pagina 4 di 10 negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem"
(Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ., n.4959/2012).
Inoltre, in linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293). La determinazione giudiziale
è, pertanto, sussidiaria in quanto è subordinata alla mancanza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso. Sicchè, poiché tale rapporto contrattuale non è stato affiancato da una convenzione scritta relativa alla misura del compenso occorre determinarlo entrando nel merito dell'attività svolta, per poterne comprendere pregio e importanza, il tutto previa individuazione delle tariffe applicabili.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
23873/2021).
Nella specie, con riguardo al procedimento sub 1) relativo alla separazione coniugale, il ricorrente ha provato di essere stato incaricato dal resistente, depositando copia della relativa procura alle liti, definito con sentenza della Corte di Cassazione del 20.02.2008 n.5441/08. Sicchè, devono applicarsi le tariffe all'epoca vigenti approvate con D.M. 8 aprile 2004 n. 127. L'art. 1, rubricato
“diritto dell'avvocato”, dispone: “Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i
pagina 5 di 10 diritti indicati nelle allegate tabelle A e B” e le disposizioni successive concernono le modalità di determinazione dei soli onorari, strettamente connessi al tipo di attività tecnica espletata, mentre i diritti sono legati ad attività materiale e vengono determinati in misura fissa a seconda dello scaglione di riferimento.
In relazione a questi ultimi, l'avv. ha documentato l'attività processuale svolta, Parte_1 attraverso il deposito di copia della comparsa di costituzione, verbali d'udienza relativi al procedimento di primo grado, ordinanza del 27.03.2000, sentenza della Corte d'Appello di Catania del 31.05.2004 e della sentenza della Corte di Cassazione n.5441/08.
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, e del valore della controversia (valore indeterminabile medio), i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM 127/2004 - sono i seguenti, con riguardo agli onorari:
1. Studio della controversia euro 837,50
2. Consultazioni con il cliente euro 422,50
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
665,00
5. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii euro
495,00 (165 x 3 udienze)
6. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio euro 857,50
Per un totale di euro 3.277,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per la comparsa di risposta euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale (45,50 x 2) euro 91,00
Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora (45,50 x 4) euro 182,00
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00
Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 euro 22,50
Totale: € 610,50
pagina 6 di 10 Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 3.888,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo alla fase di appello, per quanto concerne gli onorari:
Studio della controversia euro 1.045,00
Consultazioni con il cliente euro 525,00
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
952,50
Per un totale di euro 2.522,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per l'atto introduttivo euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 45,50
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00 totale: € 360,50
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 2.833,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo alla fase innanzi la Corte di Cassazione, per quanto concerne gli onorari:
Studio della controversia euro 457,50
Consultazioni con il cliente euro 232,50
Redazione del ricorso euro 457,50
Per un totale di euro 1.147,50.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 90,00
Per la disamina euro 22,50
Per l'autentica di ogni firma euro 22,50
Per l'atto introduttivo euro 90,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 45,50
Per le consultazioni con il cliente euro 90,00 totale: € 360,50
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro 1.508,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge. A cui devono aggiungersi, i compensi relativi al pagina 7 di 10 primo ed al secondo grado di giudizio, pari alla complessiva somma di euro 8.229,00 (3.888,00 + 2.833,00
+ 1.508,00), oltre spese generali (12,50%), oltre C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 2), esso è stato definito con sentenza del 24 maggio 2012.
Sicchè, anche per tale procedimento devono applicarsi le tariffe approvate con D.M. 8 aprile 2004
n. 127, essendo successive alla definizione del procedimento in oggetto quelle di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (GU n.195 del 22-8-2012).
Sicchè, tenuto conto dell'attività processuale espletata, come documentata in atti, in particolare, il ricorrente ha prodotto atto di citazione e sentenza n.2069/2012, nonchè del valore della controversia (scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 valore basso), i compensi professionali spettanti al difensore, odierno ricorrente - determinati (in mancanza di accordo, di cui non è stata fornita prova) in base al DM 127/2004- sono i seguenti, con riguardo agli onorari:
1. Studio della controversia euro 1.260,00
2. Consultazioni con il cliente euro 635,00
4. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta euro
1.000,00
Per un totale di euro 2.895,00.
Con riguardo ai diritti:
Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese euro 168,00
Per la disamina euro 42,00
Per l'autentica di ogni firma euro 42,00
Per la domanda introduttiva del giudizio euro 168,00
Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale euro 84,00
Per le consultazioni con il cliente euro 168,00 totale: € 672,00
Sicchè, per tale procedimento il compenso professionale è complessivamente pari ad euro
3.567,00, oltre spese forfettarie (12,5%), oltre C.P.A., come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 3), RG 9285/2017, definito con sentenza n.272/20 del
21.01.2020 del Tribunale di Catania, riformata con sentenza non definitiva del 28/09/21 della
Corte di Appello di Catania e successiva sentenza definitiva della Corte d'Appello di Catania n.
2339/22, pubblicata il 29/11/2022, si applica il D.M. 55/2014. Sicchè, occorre tener conto dell'attività processuale espletata, come documentato in atti. In particolare, il ricorrente ha depositato copia dell'atto di citazione, sentenza del Tribunale n.272/20, sentenza non definitiva pagina 8 di 10 della Corte d'Appello del 28.09.2021, osservazioni alla bozza di c.t.u., relazione tecnica del c.t.u., sentenza definitiva della Corte d'Appello n.2339/2022. Pertanto, appaiono congrui i compensi richiesti, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per quanto concerne il primo grado di giudizio non provata (tabella n.2 e 12, sesto scaglione):
Procedimento di primo grado:
Fase di studio euro 3.375,00
Fase introduttiva euro 2.227,00
Fase decisionale euro 5.870,00
Totale euro 11.472,00.
Procedimento di secondo grado:
Fase di studio euro 4.180,00
Fase introduttiva euro 2.430,00
Fase istruttoria euro 5.600,00
Fase decisionale euro 6.950,00
Totale euro 19.160,00.
Sicchè, il ricorrente ha diritto al compenso professionale pari alla complessiva somma di euro
30.632,00, oltre spese generali (15%), oltre C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento sub 4) di mediazione, occorre applicare il D.M. 55/2014. Sicchè, tenuto conto dell'attività professionale espletata e del valore della controversia (tabella 25 bis, valore indeterminabile), appare congruo il compenso richiesto pari ad euro 4.111,00 (fase di attivazione euro 1.370,00; fase di negoziazione euro 2.741,00).
Con riguardo al procedimento sub 5) di opposizione all'esecuzione, occorre applicare il D.M.
55/2014, il ricorrente ha prodotto le note di trattazione del 17.05.2021, con relativa procura alle liti. Sicchè, tenuto conto dell'attività professionale espletata e del valore della controversia (tabella n.17, terzo scaglione), appare congruo il compenso richiesto pari ad euro 536,00, essendo stata provata solo la fase introduttiva euro 536,00.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al compenso per l'attività professionale espletata nei suindicati procedimenti, come sopra indicato, pari alla complessiva somma di euro 47.075,00 (euro 8.229,00
+ euro 3.567,00 + euro 30.632,00 + 4.111,00 + euro 536,00). Da tale somma devono detrarsi i parziali acconti versati dal resistente, pari complessivamente ad euro 23.000,00 (18.000,00 +
5.000,00). Sicchè, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 24.075,00 (47.075,00 – 23.000,00), oltre spese generali come sopra specificate, oltre C.P.A. come per legge, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, e decurtato della fase istruttoria non espletata, è liquidato nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di liquida in favore Controparte_1 dell'Avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma di complessivi euro Parte_1
24.075,00, oltre spese generali come indicate in motivazione, oltre C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori importi;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.25.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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