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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5782/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 8.11.2022 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ENRICO MENDO (CF ) C.F._2 del Foro di Padova attore opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) C.F._3
con studio in 36061 Bassano del Grappa (VI), Piazzale Trento, n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su documento separato e congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo del 14 giugno 2022, dall'avv. DANIELE GROPPO (C.F.:
[...]
) del Foro di Vicenza (VI), (PEC: C.F._4
Fax: 0424/232487) il quale elegge Email_1 domicilio presso il proprio studio sito in 36061 Bassano del Grappa (VI), Piazzale Trento, n. 6 convenuta opposta e successivamente, dopo interruzione, con ricorso per riassunzione depositato da
Controparte_1
(C.F.: ) C.F._3
con studio in 36061 Bassano del Grappa (VI), Piazzale Trento, n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su documento separato e congiunto al ricorso per
1 decreto ingiuntivo del 14 giugno 2022, dall'avv. DANIELE GROPPO (C.F.:
[...]
) C.F._4 contro Trib. Vicenza n. 39/24, Controparte_2
(CF ) nato a [...], il [...] e residente in CodiceFiscale_5
Rosà (VI), Via Serena n. 14, in persona del liquidatore Avv. Marco Schievano, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO MENDO del Foro di Padova (CF
), con studio in 35013 Cittadella (PD) C.F._2 alla Via Dante Alighieri 46/1 e 36100 Vicenza Viale Trieste 341 Tel 0444/507515, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: giusta autorizzazione del Tribunale di Email_2
Vicenza Giudice Delegato Dott.ssa Saltarelli (docc. 01-02)
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 10.7.2025
CONCLUSIONI PER LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI AR RO
- dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte da Avv. nei Controparte_1 confronti della Liquidazione Controllata del signor . 39/24, Parte_1 per tutto quanto esposto in atti;
- in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere, per tutto quanto esposto in atti;
- con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge.
NOTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER CP_1
[...]
La parte convenuta opposta, richiamando integralmente il contenuto degli atti di causa ed in particolar modo delle note in sostituzione di udienza del 25 febbraio 2025, con il presente atto, alla luce degli sviluppi della procedura di liquidazione controllata aperta a carico del sig. modifica parzialmente le proprie Pt_1 conclusioni. Va innanzitutto premesso che all'atto di riassunzione del presente procedimento non era stato assunto alcun provvedimento da parte del Giudice delegato in ordine allo stato passivo e che residuava, altresì, la liquidazione delle spese e dei danni derivanti dal presente procedimento, che sola può avvenire all'interno del giudizio cui tali oneri attengono. In considerazione di quanto sopra esposto, attesa l'ammissione integrale del credito vantato dall'avv. al passivo della procedura di liquidazione controllata a CP_1 cui è stato assoggettato il sig. (Tribunale di Vicenza, procedura n. Parte_1
39/2024 LC) e atteso l'espresso riconoscimento avversario dell'infondatezza e della 2 strumentalità dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata, nel presente giudizio si chiede all'Intestata Giustizia di prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto concerne il credito vantato dall'avv.
e portato dal decreto ingiuntivo n. 1190/2022 e, al contempo, di CP_1 pronunciarsi sulle spese di giudizio, ponendole integralmente a carico della controparte in virtù del principio della soccombenza virtuale e liquidandole in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss. modifiche, e, infine, di condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., consistendo il Parte_1 danno patito dall'avv. nelle spese tutte sostenute per tentare di recuperare CP_1 il credito originariamente e infondatamente negato dal debitore e che, a titolo esemplificativo, si indicano nelle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto -Euro 2.135,00, oltre ad Iva ed accessori di Legge, per competenze ed Euro 426,72 per anticipazioni, consistenti nel contributo unificato e nelle spese di notifica-, nelle spese di imposta di registro liquidata sul decreto ingiuntivo -Euro 1.727,00-, nelle spese per l'iscrizione dell'ipoteca -Euro 2.543,98-, nelle spese per il consulente di parte -Euro 1.560,00- e in quelle, ove non liquidate unitamente alle spese di soccombenza, sostenute a titolo del compenso del Ctu -Euro 1.879,26, interamente sopportate dalla convenuta opposta-. Di poi, pur ritenendo infondata l'eccezione avversaria secondo cui l'atto di riassunzione dovesse essere notificato anche al sig. personalmente – in Parte_1 realtà non v'è alcuna distinzione o dualità giuridica tra l'opponente persona fisica e la procedura concorsuale che lo riguarda e che, ai sensi dell'art. 143 CCII, è rappresentata dal curatore (rectius liquidatore) -, per mero scrupolo difensivo e per la denegata ipotesi in cui se ne ravvisassero l'opportunità e la necessità, si chiede all' che venga disposta la chiamata in causa dell'originario debitore Controparte_3 opponente. In via preliminare Se ritenuto opportuno dall'Intestata Giustizia, disporre la chiamata in causa del sig.
. Parte_1
Nel merito In via principale: In considerazione dell'ammissione al passivo della procedura di liquidazione controllata n. 39/2024 LC del credito capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e preso atto del riconoscimento ex adverso palesato dell'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1190/22, n. 3364/22 R.G, pronunciato dal Tribunale di Vicenza, ferme le risultanze emerse dall'istruttoria di causa, dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al credito dell'avv. portato nel CP_1 decreto ingiuntivo n. 1190/22, n. 3364/22 R.G, pronunciato dal Tribunale di Vicenza. Sempre in via principale: Accertata l'infondatezza delle ragioni addotte dall'opponente e la mala fede del Sig. nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, condannare Parte_1
l'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma III, cpc, al pagamento in favore dell'avv. di una somma equitativamente determinata CP_1
3 dall'Intestata Giustizia, e quantificato in considerazione delle spese sostenute dall'attrice opponente per il recupero del proprio credito ingiustificatamente e temerariamente negato dalla controparte. In ogni caso: Attesa la carenza di fondamento dell'opposizione proditoriamente spiegata dall'attore opponente, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannare lo stesso alla rifusione integrale delle spese di lite, al rimborso delle spese di Ctu e di Ctp, per come documentate in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1190/2022, che gli ingiungeva di pagare immediatamente , in favore di , la somma di € 57.499,25, Controparte_1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, e sulla base del quale l'ingiungente, prima della notifica del titolo, aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni dell'ingiunto. Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. , premesso: Controparte_1
- di essere creditrice nei confronti della società oggi fallita, della CP_4 somma capitale di euro 82.977,93 quale corrispettivo per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata in favore della stessa;
- che in data 14 novembre 2014 aveva rilasciato in favore dell'avv. Parte_1
, e a garanzia del credito della stessa nei confronti della società Controparte_1
una fideiussione per l'importo massimo di euro centomila;
CP_4
-che in data 03 dicembre 2014, l'avv. comunicava alla società Controparte_1 la rinuncia al mandato conferitole per tutte le pratiche in essere;
CP_4
-che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. CP_4
177/2015 del 16 settembre 2015, proc. n. 171/2015 R.F. ;
-che in data 11 novembre 2016 l'avv. depositava il ricorso per Controparte_1
l'ammissione al passivo fallimentare della società per la somma di CP_4 euro 82.977,93 oltre ad interessi;
- che il credito veniva ammesso al passivo fallimentare della società CP_4 per la somma di euro 57.449,25, col privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ;
- che in data 13 febbraio 2018 ed in data 10 febbraio 2021 l'avv. , Controparte_1 tramite il proprio legale inviava al la diffida ad adempiere in virtù della Parte_1 fideiussione del 14.11.2014; tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 57.449,25 già riconosciuto come dovuto all'avv.
nell'ambito della procedura fallimentare aperta a carico della società Controparte_1
oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, con riserva di agire in CP_4 separata sede per il recupero dei restanti crediti vantati anche contro il sig. personalmente;
Parte_1
4
Con l'atto di citazione l'attore opponente esponeva: Parte_1
- che in data 24.05.2021, trovandosi in una situazione di squilibrio economico, aveva depositava presso l di della CP_5 CP_6 Controparte_7 di Vicenza istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso
[...] alle procedure della Legge n. 3/2012 (ratione temporis applicabile);
- che con provvedimento datato 27.05.2021 Prot. n. 2114/2021 – RPS 91/2021 l' di Vicenza aveva accolto l'istanza, nominando quale Gestore della crisi la CP_8
Dott.ssa dottore commercialista con studio in Bassano del Persona_1
Grappa;
- che, in concomitanza con il deposito del ricorso in opposizione, stava Parte_1 altresì procedendo al deposito della domanda di apertura della Procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza presso il Tribunale di Vicenza. Ciò premesso, eccepiva:
-la mancata allegazione, da parte dell' ingiungente, delle note spese sorrette dal visto di congruità del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, e dei fascicoli di causa;
-la nullità del contratto di fidejussione per assenza della previsione di una soglia massima alla data della stipula, ex art. 1938 c.c., in relazione alla indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto negoziale e alla natura di copia fotostatica ex art. 2719 c.c. del documento prodotto e per contrarietà al disposto di cui all'articolo 33 dlgs 206/05; infatti la dicitura posta tra le righe e recante: “nei limiti della misura massima di EUR 100.000,00 (centomila)” doveva ritenersi inserita successivamente, con conseguente invalidità radicale – nella forma della nullità per indeterminatezza dell'oggetto della fidejussione stessa, e per tale ragione l'attore opponente contestava e disconosceva il documento dimesso sub doc. 2 in sede monitoria. L'attore opponente affermava inoltre la propria qualità di consumatore avendo prestato la garanzia in proprio, al di fuori della sfera professionale, e pertanto la vessatorietà della pattuizione: “Dichiaro altresì di derogare all'articolo 1957 cc 1 comma rinunciando al termine di decadenza di 6 (sei) mesi”, ai sensi dell'articolo 33 lettera “t” del dlgs 206/05, in quanto comporta per il consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Eccepiva pertanto la decadenza della creditrice dal far valere la garanzia ex articolo 1957 comma 1 c.c., non risultando che la ricorrente in via monitoria si fosse in qualche modo attivata nel periodo intercorrente tra la rinuncia agli incarichi professionali e/o la conclusione dell'attività sino alla insinuazione al fallimento. Eccepiva altresì l' estinzione della fidejussione e la conseguente liberazione del fidejussore a norma dell'art. 1956 c.c., in relazione all'assenza di data certa del documento, per cui non era possibile stabilire se fosse stato o meno fatto credito, da parte della creditrice, al debitore originario società secondo l'attore, CP_4 se la creditrice avesse erogato prestazioni professionali in seguito alla stipulazione di detto contratto di garanzia, lo avrebbe fatto conoscendo perfettamente lo stato di
5 dissesto della società Opera 104, posto che la stessa era stata dichiarata fallita il 16 settembre 2015. Eccepiva infine l' errata quantificazione degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e l'inapplicabilità di tale norma ai rapporti tra professionista e consumatore. Per tali motivi chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso opposto, in quanto invalido/nullo, atteso anche il periculum in mora in ragione del proprio stato di squilibrio economico che aveva portato alla nomina di un gestore della crisi per l'accesso alle procedure di cui al CCII.
Parte convenuta-opposta avv. , costituitasi, replicava che la Controparte_1 fideiussione era stata redatta di pugno del in data 14 novembre 2014 Parte_1 quando l'avv. lo aveva convocato presso il proprio studio per Controparte_1 ricordargli l'attività svolta per la sua società e che fino a quel momento CP_4 essa aveva maturato competenze professionali per euro 82.977,93. Il Parte_1 con comunicazione via e-mail del 09 aprile 2018 nulla aveva eccepito con riferimento all'atto di fideiussione richiamata dall'avv nella diffida del 13 febbraio CP_1
2018, ma si era limitato a richiedere il dettaglio delle prestazioni per le quali era stata formulata diffida di pagamento. La convenuta osservava che aveva Parte_1 rilasciato la fideiussione essendo al contempo titolare del 99% delle quote della società nonché amministratore unico della stessa e pertanto non era da CP_4 considerare consumatore ed era ben a conoscenza della situazione debitoria della predetta società in quanto era stato proprio egli stesso a conferire gli incarichi all'avv.
per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle pratiche e a ricevere i Controparte_1 lla e i solleciti di pagamento. Atteso il disconoscimento del documento la convenuta formulava istanza di verificazione della scrittura privata per intero, ovvero del testo e della firma, ai sensi di quanto previsto ex art. 216 cpc, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva sospesa la provvisoria esecutività atteso il disconoscimento della scrittura di fideiussione.
Nel corso della fase istruttoria il g.i. formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva accettata dalla convenuta ma non dall'attore. In accoglimento dell'istanza della convenuta veniva quindi disposta CTU calligrafica per accertare se la scrittura posta a base del decreto ingiuntivo e in particolare la dicitura “per l'attività professionale svolta, nei limiti della misura massima di EUR 100.000 (centomila)” fossero di mano dell'opponente. La CTU dott. così concludeva: “Alla luce delle risultanze peritali e Persona_2 degli elementi tecnici sopra riscontrati, il sottoscritto consulente, verificata la compatibilità tra le scritture esaminate, tenuto conto delle osservazioni ricevute, conclude ritenendo che le risultanze forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi di omografia (ovvero autografia) corrispondente al livello +4 della scala di espressione del giudizio verbale di seguito riportata. 6 In altre parole sulla base delle scritture esaminate e dei rilievi emersi quanto scritto (scrittura e sottoscrizione, con particolare riguardo alla dicitura posta tra le righe e recante: “nei limiti della misura massima di Euro 100.000,00 (centomila)”.) sull'originale della fideiussione datata 14 novembre 2014 è tecnicamente riconducibile alla mano del sig. .” Parte_1
La causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2024. Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc previgente, in data 27.3.2024 veniva disposta l'interruzione della causa ai sensi degli artt. 270, 143, 150, 151 del CCII stante la sentenza n. 63/2024 pubblicata in data 25/03/2024 che dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
In data 27.6.2024 parte convenuta depositava ricorso per riassunzione nei confronti della Procedura di Liquidazione Controllata (Tribunale di Vicenza, Liquidazione n. 39/2024) di , nella persona dei liquidatori Avv. Schievano Marco e Parte_1
Avv. Iarvasini Roberta (Pec: , con la Email_3 formulazione delle seguenti conclusioni:
“In via principale Rigettarsi tutte le domande avversariamente proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, accertata l'infondatezza dell'opposizione avversaria, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1190/22, n. 3364/22 R.G emesso in data 24 giugno 2022 dal Tribunale di Vicenza, nella persona del dott. , condannando Parte_2
l'opponente, sig. , oggi sottoposto alla procedura di liquidazione Parte_1 controllata del patrimonio, a pagare all'opposta, avv. , le somme Controparte_1 tutte in esso contenute. Nel merito In via subordinata Accertarsi che l'avv. , per tutte le ragioni espresse in atti, va Controparte_1 creditrice nei confronti dell'opponente, sig. , oggi sottoposto alla Parte_1 procedura di liquidazione controllata del patrimonio, della somma di € 57.449,25, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia, e, per l'effetto, rigettata ogni avversaria domanda, condannarsi l'attore opponente a corrispondere alla creditrice opposta la predetta somma, oltre agli interessi moratori, maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e competenze legali liquidate in decreto ingiuntivo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze legali di lite del presente giudizio e del giudizio monitorio e con spese di Ctu e di Ctp poste integralmente a carico dell'attore opponente. In via istruttoria L'avv. chiede di essere ammessa a provare con l'interpello del sig. Controparte_1
le circostanze in appresso capitolate: Parte_1
7 01) Vero che in data 14 novembre 2014 l'avv. convocava il sig. Controparte_1
presso il proprio studio sito in Bassano del Grappa per aggiornare lo Parte_1 stesso in merito all'ammontare del credito professionale vantato nei confronti della società come da documento che si rammostra (cfr sub doc. 07 CP_4 comparsa di costituzione e risposta). 02) Vero che in data 14 novembre 2014, ad ore 12.00 circa, il sig. si Parte_1 presentava presso lo studio dell'avv. sito in Bassano del Grappa. Controparte_1
03) Vero che in occasione dell'incontro tenutosi il 14 novembre 2014, ad ore 12.00 circa, presso lo studio dell'avv. , quest'ultima riferiva al sig. CP_1 Parte_1 che la società aveva maturato nei confronti della medesima CP_4 professionista un debito di circa euro 83.000,00 a titolo di competenze e spese legali.
04) Vero che a riepilogo del credito maturato dall'avv. nei confronti della CP_1 società l'avv. esibiva al sig. il documento n. CP_4 CP_1 Parte_1
85 al fascicolo di parte convenuta opposta, che si esibisce. 05) Vero che in occasione dell'incontro tenutosi il 14 novembre 2014, ad ore 12.00 circa, presso lo studio dell'avv. , il sig. comunicava all'avv. CP_1 Parte_1
che nel volgere di circa 10 giorni la società avrebbe CP_1 CP_4 corrisposto alla predetta professionista un acconto sulle competenze da questa maturate nei confronti della medesima società, comprendente anche quanto liquidato a titolo di spese e compensi legali dal Giudice di Pace di Milano per la pratica Opera 104 Srl – Bartolini Spa. 06) Vero che in occasione dell'incontro tenutosi il 14 novembre 2014, ad ore 12.00 circa, presso lo studio dell'avv. , il sig. redigeva di propria iniziativa CP_1 Pt_1
e di proprio pugno l'atto di fideiussione che si rammostra (cfr. sub doc. A.02 comparsa di costituzione e risposta).”
All'udienza fissata per la riassunzione veniva disposto rinvio atteso che la ricorrente in riassunzione aveva avanzato domanda ex articolo 270-201 CCII di ammissione alla procedura di liquidazione del per il medesimo credito azionato in Parte_1 questa sede, ed era necessario attendere la decisione del GD sull'istanza di autorizzazione alla costituzione. In seguito il legale della Liquidazione (medesimo del si costituiva eccependo Pt_1
l'improcedibilità e osservava che “ anche l'azione fosse stata promossa verso il signor personalmente, la finalità della procedura di liquidazione controllata è Pt_1 quella di “fresh start”, alla luce della possibilità per il debitore di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti all'esito della Procedura ed in generale nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori.” Affermava inoltre che “il signor avendo già proposto istanza di nomina Pt_1 dell'OCC ed essendo prossimo al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, come effettivamente avvenuto, aveva in allora ritenuto di non lasciar acquisire carattere di definitività al decreto ingiuntivo opposto. La condotta processuale tenuta nell'ambito del presente giudizio, anche in relazione alla mancata accettazione della proposta giudiziale ex articolo 185 cpc, è stata tenuta
8 nell'evidente interesse della massa dei creditori. Nelle more della fissazione della prima udienza a seguito di riassunzione, la creditrice ha presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata del signor La Parte_1
Procedura, venute meno le ragioni di opposizione, ha ammesso il credito nel progetto di stato passivo con il privilegio di cui all'articolo 2751 bis n. 2 c.c1..Nel merito, quindi, nella prospettiva della Procedura concorsuale, risulta cessata la materia del contendere, non essendovi ragione di opposizione a fronte del credito già ammesso al passivo della Liquidazione con privilegio mobiliare (ovvero in via chirografaria). Parte convenuta- opposta e ricorrente in riassunzione, preso atto dell'ammissione al passivo del proprio credito, formulava le conclusioni sopra epigrafate, chiedendo la condanna dell'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite, al rimborso delle spese di Ctu e di Ctp, nonché la sua condanna per lite temeraria. La liquidatela costituita eccepisce, al riguardo, che la ricorrente in riassunzione non ha riassunto la causa anche nei confronti del personalmente per l'ipotesi Parte_1 del suo ritorno in bonis. Parte convenuta replica che “Anche tale eccezione non coglie nel segno, sia perché non v'è alcuna distinzione o dualità giuridica tra il sig. e la procedura di Pt_1 liquidazione sia perché l'opposizione a decreto ingiuntivo ha riguardato espressamente un credito che rientra nella gestione della procedura di liquidazione stessa.” Pertanto la riassunzione nei confronti della sola liquidatela corrisponde ad una scelta della parte convenuta opposta, a fronte della quale, non ravvisandosi ipotesi di litisconsorzio necessario, non vi è spazio ad iniziative ex officio. Tuttavia, ferma restando l'improcedibilità nei confronti della Liquidatela controllata, ai sensi degli artt.270, 143,151 CCII, deve essere presa in considerazione la condotta processuale del , non ai fini di una condanna atteso che egli non è Parte_1 attualmente parte in causa ( e quindi nemmeno ai sensi dell'art. 96 cpc), ma ai fini di una liquidazione, basata sul principio della soccombenza virtuale, che consenta alla creditrice l'ottenimento di un titolo nei suoi confronti dopo l'eventuale ritorno in bonis. Infatti va stigmatizzata la condotta processuale di che ha Parte_1 infondatamente disconosciuto la propria scrittura privata, poi verificata come autografa dalla CTU, ha infondatamente sostenuto la propria qualità di consumatore quando invece era socio al 99% e amministratore della società garantita, ha dichiarato nell'atto di citazione del 4.11.2022 di stare nel contempo depositando la domanda di ammissione alla liquidazione controllata, che invece fu depositata il 5.2.2024, ha tenuto un comportamento dilatorio costringendo la controparte creditrice a ulteriori spese. In favore dell'avv. devono quindi essere liquidate tutte le spese rese CP_1 necessarie dalla condotta del debitore, ossia le spese della procedura monitoria, Euro 426,72 per anticipazioni, consistenti nel contributo unificato e nelle spese di notifica-, nelle spese di imposta di registro liquidata sul decreto ingiuntivo -Euro 1.727,00-,
9 nelle spese per l'iscrizione dell'ipoteca -Euro 2.543,98-, nelle spese per il consulente di parte -Euro 1.560,00- e in quelle a titolo del compenso del Ctu -Euro 1.879,26, interamente sopportate dalla convenuta opposta, per il totale di euro 8136,00, oltre ai compensi pari ad euro 2.135,00 oltre accessori di legge per il procedimento monitorio e i compensi per le prime tre fasi della presente causa, nelle quali era in causa il Pt_1 personalmente, mentre il compenso per la fase decisoria va compensato con
[...] quello della Liquidatela, stante la rilevata improcedibilità. Per contro, la dichiarazione di improcedibilità, per essere il credito da regolare esclusivamente nella sede concorsuale, non giustifica la vittoria nelle spese in favore della liquidatela, attesa la affermazione che sarebbe stata intenzionalmente tenuta “nell'evidente interesse della massa dei creditori” la condotta processuale dell'opponente, come visto caratterizzata da eccezioni consapevolmente infondate e intenti dilatori, a discapito delle ragioni della creditrice .
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara l' improcedibilità nei confronti della Liquidazione controllata e compensa le spese con la stessa;
2) liquida in favore di e a carico di per Controparte_1 Parte_1
l'eventuale ritorno in bonis le spese di lite, liquidate in euro 8136,96 per spese, ed euro 11.985,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 6.11.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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