TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 9537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9537 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1243 /2022 vertente tra:
rappr. e dif. dall' avv.D'ANDREA DANILO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
RM elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2022 parte ricorrente proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n.371/2021/0011408826000, dell'importo di €.21.162,76, ricevuto in data 28.12.2021 relativo ai contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2014, eccependo la prescrizione del credito e chiedendo l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda non può essere accolta
Come evidenziato dall' le recenti ordinanze e sentenze della Suprema Corte di Cassazione. CP_1
n.8419/21 del 25.3.2021 nn.27393/19, 19403/19, 20421/19, 20570/19, 6677/19, 7884/19, 16986/19,
Hnno a ribadito la correttezza dell' orientamento che ritiene operante la causa di sospensione del termine prescrizionale a causa dell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, quadro destinato alla autoliquidazione della contribuzione previdenziale sulla base del reddito professionale conseguito.
Infatti, i due Quadri della dichiarazione dei redditi (quadro CM e quadro RR) vanno entrambi compilati obbligatoriamente, avendo differenti finalità:
Dunque, la compilazione di tale quadro è un obbligo Come evidenziato dall' la Corte di Appello napoletana con la recente sentenza 3651/21 del CP_2
5.7.2021, conforme alla precedente n.2261/20 del 31.7.2020 ha compiutamente motivato la rilevanza della omessa compilazione del quadro RR evidenziando che “la compilazione dei quadri con l'indicazione dei redditi che in essi devono essere dichiarati è la conseguenza dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo e, pertanto, non residua spazio alcuno per il contribuente per decidere se dichiarare un reddito o meno in un determinato quadro, perché- così facendo- sarebbe lo stesso contribuente ad ergersi a giudice della sua posizione (sottraendosi, prima ancora che all'obbligo contributivo, a quello dichiarativo).
In questo senso depone la giurisprudenza della Corte di legittimità intervenuta sul tema dell'IRAP (imposta alla quale numerosi professionisti ritenevano di non essere assoggettabili per carenza del presupposto impositivo, laddove la norma istitutiva prevedeva un automatico obbligo dichiarativo correlato alla percezione del reddito da attività libero professionale), con le quali la Corte ha evidenziato che incombe sul contribuente l'obbligo di denunciare il reddito anche ai fini IRAP
(con la compilazione dell'apposito quadro), salva poi la scelta di versare l'imposta liquidata e chiederne il rimborso o di non versare l'imposta ed attendere l'eventuale emissione della cartella di pagamento, per poi impugnarla.”
Da tali presupposti la Corte ha tratto la seguente conseguenza: “la scelta del singolo contribuente di non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi si estrinseca nella violazione dell'obbligo dichiarativo e perciò integra un occultamento del reddito, …. pertanto, avendo la parte omesso di compilare il quadro predetto, pur essendovi tenuta, si rientra in una ipotesi riferibile alla norma di cui all'art. 2941 n.8 cc.”
Occorre, quindi, che il professionista si iscriva alla Gestione Separata oppure quantifichi nel quadro RR CP_ la contribuzione da versare all' in misura percentuale al reddito prodotto.
Per contro, nel caso in cui il professionista ometta di richiedere all' l'apertura di una posizione CP_1 previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi ometta di compilare il quadro RR del
Modello Unico, relativo alla determinazione del contributo previdenziale dovuto all' la sua CP_1 omissione determina un comportamento che impedisce il decorso del termine di prescrizione.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha compilato il quadro di autoliquidazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2014 e presentata nel 2015, pur essendovi tenuta dalla legge già in vigore dal 2011.
Nel caso di specie controparte, che svolge l'attività di senza essere iscritto ad CP_3 alcuna cassa previdenziale, ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 29.09.2015 senza compilare il quadro RR e senza far decorrere il termine prescrizionale quinquennale, per cui la diffida di CP_ pagamento del 10.9.2020 ricevuta in data 22.9.2020 è intervenuta in tempo utile per interrompere la prescrizione ed è stata seguita dalla notifica dell'avviso di addebito in data 28.12.2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida i euro 2200,00 oltre iva e cpa come per legge
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1243 /2022 vertente tra:
rappr. e dif. dall' avv.D'ANDREA DANILO presso il cui studio in Napoli Parte_1
è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
RM elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2022 parte ricorrente proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n.371/2021/0011408826000, dell'importo di €.21.162,76, ricevuto in data 28.12.2021 relativo ai contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2014, eccependo la prescrizione del credito e chiedendo l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda non può essere accolta
Come evidenziato dall' le recenti ordinanze e sentenze della Suprema Corte di Cassazione. CP_1
n.8419/21 del 25.3.2021 nn.27393/19, 19403/19, 20421/19, 20570/19, 6677/19, 7884/19, 16986/19,
Hnno a ribadito la correttezza dell' orientamento che ritiene operante la causa di sospensione del termine prescrizionale a causa dell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, quadro destinato alla autoliquidazione della contribuzione previdenziale sulla base del reddito professionale conseguito.
Infatti, i due Quadri della dichiarazione dei redditi (quadro CM e quadro RR) vanno entrambi compilati obbligatoriamente, avendo differenti finalità:
Dunque, la compilazione di tale quadro è un obbligo Come evidenziato dall' la Corte di Appello napoletana con la recente sentenza 3651/21 del CP_2
5.7.2021, conforme alla precedente n.2261/20 del 31.7.2020 ha compiutamente motivato la rilevanza della omessa compilazione del quadro RR evidenziando che “la compilazione dei quadri con l'indicazione dei redditi che in essi devono essere dichiarati è la conseguenza dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo e, pertanto, non residua spazio alcuno per il contribuente per decidere se dichiarare un reddito o meno in un determinato quadro, perché- così facendo- sarebbe lo stesso contribuente ad ergersi a giudice della sua posizione (sottraendosi, prima ancora che all'obbligo contributivo, a quello dichiarativo).
In questo senso depone la giurisprudenza della Corte di legittimità intervenuta sul tema dell'IRAP (imposta alla quale numerosi professionisti ritenevano di non essere assoggettabili per carenza del presupposto impositivo, laddove la norma istitutiva prevedeva un automatico obbligo dichiarativo correlato alla percezione del reddito da attività libero professionale), con le quali la Corte ha evidenziato che incombe sul contribuente l'obbligo di denunciare il reddito anche ai fini IRAP
(con la compilazione dell'apposito quadro), salva poi la scelta di versare l'imposta liquidata e chiederne il rimborso o di non versare l'imposta ed attendere l'eventuale emissione della cartella di pagamento, per poi impugnarla.”
Da tali presupposti la Corte ha tratto la seguente conseguenza: “la scelta del singolo contribuente di non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi si estrinseca nella violazione dell'obbligo dichiarativo e perciò integra un occultamento del reddito, …. pertanto, avendo la parte omesso di compilare il quadro predetto, pur essendovi tenuta, si rientra in una ipotesi riferibile alla norma di cui all'art. 2941 n.8 cc.”
Occorre, quindi, che il professionista si iscriva alla Gestione Separata oppure quantifichi nel quadro RR CP_ la contribuzione da versare all' in misura percentuale al reddito prodotto.
Per contro, nel caso in cui il professionista ometta di richiedere all' l'apertura di una posizione CP_1 previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi ometta di compilare il quadro RR del
Modello Unico, relativo alla determinazione del contributo previdenziale dovuto all' la sua CP_1 omissione determina un comportamento che impedisce il decorso del termine di prescrizione.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha compilato il quadro di autoliquidazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2014 e presentata nel 2015, pur essendovi tenuta dalla legge già in vigore dal 2011.
Nel caso di specie controparte, che svolge l'attività di senza essere iscritto ad CP_3 alcuna cassa previdenziale, ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 29.09.2015 senza compilare il quadro RR e senza far decorrere il termine prescrizionale quinquennale, per cui la diffida di CP_ pagamento del 10.9.2020 ricevuta in data 22.9.2020 è intervenuta in tempo utile per interrompere la prescrizione ed è stata seguita dalla notifica dell'avviso di addebito in data 28.12.2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida i euro 2200,00 oltre iva e cpa come per legge
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)