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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Studio Notarile Associato Ricorrente_2 E Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202728 IRAP 2016
- sul ricorso n. 610/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 611/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Notarile Associato Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T9H02C202728/2022 (qui rubricato all'RGR 609/2023), con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Brescia, Ufficio Controlli per l'anno d'imposta 2016, accerta, ai fini PE, un reddito di lavoro autonomo pari a euro 356.324,00 determinato, ex articolo 54, del DPR del 22/12/1986, n. 917 e il maggior imponibile pari a euro 10.486,00, imputato per trasparenza pro-quota al 50% agli associati, nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari a euro 361.369,00 ex artt. 3, comma 1, lett. c),
4, 8 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997 per una maggiore IRAP pari a euro 409.00 oltre sanzioni e interessi.
Con separati ricorsi, rubricati ai nn. RGR 610/2023 e RGR 611/2023, gli associati Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano gli avvisi di accertamento, rispettivamente n. T9H01C202996/2022 e n. T9H01C202994/2022 con i quali l'Ufficio, atteso il maggior reddito imponibile accertato in capo allo Studio
Associato per euro 10.486,00, accerta maggiore PE (euro 2.254,00 per Ricorrente_1 e euro 2.255,00 per Ricorrente_2) e relative addizionali (euro 91,00 addizionale regionale e euro 42,00 addizionale comunale per entrambi gli associati), oltre sanzioni e interessi.
Negli atti impugnati l'Ufficio dell'ADE contesta l'indebita deduzione dal reddito di lavoro autonomo di costi relativi a rimborsi chilometrici rientrati nella voce “viaggi e trasferte” per euro 10.486,00.
Preliminarmente, anche a seguito di istanza dei ricorrenti, i ricorsi vengono riuniti ravvisandosi il litisconsorzio necessario.
Gli avvisi di accertamento sono preceduti dall'invio del questionario n. Q01065/2022 con cui l'Ufficio, al fine di verificare la legittima deduzione, soprattutto delle spese indicate nel rigo 19 del quadro RE della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2016, chiede la seguente documentazione: situazione contabile analitica al 31/12/2016; registro IVA acquisti;
prospetto di riconciliazione tra quanto riportato nei righi della dichiarazione modello UNICO/SP (quadro RE), Modello IVA (quadro VF), i singoli conti annotati in contabilità e il quadro G dello studio di settore;
mastrini dei conti confluiti nel rigo RE19 per euro 225.163,00 e documenti a supporto (fatture, ricevute, quietanze di pagamento). Il consulente delegato, in data 03/03/2022 e in data 22/11/2022, produce la documentazione ai fini della riconciliazione dei dati contabili con quelli inseriti in dichiarazione e permette all'Ufficio di valorizzare le varie voci. L'Ufficio disconosce le spese contabilizzate nella voce “Viaggi e Trasferte”, per complessivi euro 10.486,00, ritenendole dedotte in violazione degli artt. 54 e 164 del TUIR.
Viene regolarmente attivato il contradditorio. Seguono alcune interlocuzioni tra le parti circa le condizioni, non accettate, di una proposta di mediazione;
l'Ufficio provvede pertanto alla notifica degli avvisi di accertamento.
I ricorsi sono sostenuti dai seguenti motivi elaborati sotto diversi profili:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
5-TER D.LGS. 218/97, 42 D.P.R. 600/73, 7 - 10 - 12 L. 212/00 E 24 - 97 - 111
COST. - Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e del principio di leale collaborazione e buona fede tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria nell'ambito dell'accertamento con adesione a seguito di Invito ex art.
5-ter per lo studio notarile associato e conseguente vizio di motivazione dell'atto impugnato
IN DIRITTO E NEL MERITO - Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione -
Violazione degli artt. 37, 38, 39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.R.600/73 e art. 55 del D.P.R. 633/72, artt. 5, 54,
95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel
2016 ai Notai professionisti associati - Conseguente illegittimità dell'imputazione per trasparenza agli odierni ricorrenti del suddetto maggior imponibile, in ragione della titolarità della quota di partecipazione.
Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92.
In via meramente subordinata - Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs.
472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRAP – PE.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni, conferma la correttezza e la legittimità del proprio operato, sostenendo l'infondatezza dei riscorsi.
Successivamente i ricorrenti depositano memoria illustrativa.
Conclusioni delle parti.
Per le parti ricorrenti: in via preliminare la riunione dei ricorsi e, in via principale, in diritto e nel merito,
l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati;
in via subordinata, nel merito, il riconoscimento parziale della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei costi sostenuti per rimborsi chilometrici agli associati. Vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: in via principale, rigettare i ricorsi con consequenziale conferma della legittimità e fondatezza degli atti impugnati. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite maggiorate del
50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni delle parti ricorrenti, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono l'invalidità degli atti impugnati sostenendo che sia stato violato il diritto di difesa, poichè “nella fase pregiudiziale” i ricorrenti non sarebbero stati posti “nella condizione di esercitare appieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito”.
L'eccezione sviluppata è da ritenersi pretestuosa ed infondata per quanto si desume dalla procedura amministrativa seguita dall'Ufficio. Infatti l'iter cronologico della vicenda, sviluppato e rilevato in atti, è rappresentato da: richiesta di documentazione contabile allo Studio, produzione della stessa da parte del consulente, esame dei documenti da parte dell'Ufficio, invito al contraddittorio, dibattito con presentazione di memorie, verbalizzazione dell'incontro, proposta/concessione di termini per la risposta ad eventuale accettazione di adesione, mancata risposta, successiva notifica di avvisi di accertamento.
Quanto sopra è da ritenersi sufficiente per ritenere infondate le doglianze dei ricorrenti sul punto e corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio.
I motivi secondo e terzo vengono trattati congiuntamente, in considerazione della connessione argomentativa degli stessi, riguardando la contestazione delle riprese operate dall'Ufficio, in cui i ricorrenti sostengono che gli atti sarebbero affetti da vizi di motivazione e di prova e che tutte le spese, dedotte dallo Studio Associato, nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2016, sarebbero legittimamente deducibili, comprese quelle relative ai rimborsi chilometrici.
Le argomentazioni portate nei ricorsi sono da ritenersi infondate.
Risulta alla Corte che l'esposizione delle diverse ragioni di recupero espresse negli atti di accertamento siano state esposte dall'Ufficio chiaramente e sufficientemente.
Risultano, infatti, ben esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indirizzato l'attività di accertamento in maniera tale da consentire ai ricorrenti di valutare gli argomenti e i contenuti della pretesa fiscale e di contestarne i fondamenti, garantendo, il diritto alla difesa, con piena consapevolezza, come riscontrabile dallo sviluppo dei ricorsi stessi.
I principi indicati dalla normativa tributaria, precipuamente l'art. 7 della L. 212/2000, sono stati dunque rispettati, mentre i rilievi e le eccezioni dei ricorrenti non risultano, allo stato, supportati da argomentazioni probanti e documentate.
Nel merito. La Corte osserva.
Nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ben rappresenta la motivazione concreta del recupero: “In relazione alla voce di spesa “viaggi e trasferte” si premette che i componenti negativi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo se: effettivamente sostenuti (principio di cassa), inerenti l'attività esercitata e debitamente documentati a norma dell'art. 54 del Tuir. Le attestazioni prodotte, relative alla suddetta voce di spesa, non sono supportate da documentazione comprovante le ragioni dei viaggi e l'inerenza degli stessi all'attività esercitata degli associati, pertanto, non contengono gli elementi necessari per essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo.” Nell'atto impugnato vengono argomentati i contenuti e le finalità degli articoli 164, 95 e 54 del TUIR sottolineando le differenze del trattamento dei costi per viaggi con l'uso di autovetture dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. La Corte di Cassazione, con proprie recenti ordinanze (n. 4226 del 18/02/2025 e n.18364 del 05/07/2025) ha formulato il seguente principio di diritto: “Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale”.
La Corte di Cassazione, quindi, stabilisce che i rimborsi chilometrici agli associati per l'utilizzo della propria autovettura nel caso di trasferte inerenti l'attività professionale, siano integralmente deducibili dallo Studio professionale Associato, chiarendo che tali costi non soggiacciono alle limitazioni di cui all'art. 164 del Tuir. Tali costi sono integralmente deducibili dal reddito dell'associazione, a condizione che sia rigorosamente provata la loro stretta inerenza all'attività professionale. L'onere della prova di tale stretta inerenza ricade sul contribuente che deve essere in grado di documentare come ogni singolo viaggio fosse esclusivamente e inequivocabilmente legato a un incarico professionale.
La decisione sottolinea l'importanza cruciale di una documentazione precisa e puntuale (p.e. schede di viaggio dettagliate, relazioni di incarico, fatture connesse etc.) che possa dimostrare il collegamento esclusivo tra la spesa e l'attività svolta.
Continua la Suprema Corte: “Dovrà dunque il giudice del merito verificare la documentazione offerta in relazione alla riconducibilità delle somme dedotte esclusivamente ed inequivocabilmente all'attività professionale, oltre che ovviamente alla deducibilità delle singole voci di spesa”.
Orbene, nel caso di specie, le “note riepilogative delle spese di trasferta relative ai periodi” portanti i rimborsi chilometrici come da tariffa ACI ovvero i “rimborsi spese forfettarie giornaliere di € 30,00”, con i soli riferimenti ai chilometri percorsi, costantemente la medesima tratta, l'indicazione generica di accesso presso “vari uffici” e/o “uffici territoriali” e il numero dei giorni di utilizzo, non costituiscono, per il
Giudicante, prova sufficiente o giustificazione a dimostrazione dell'effettività e della “stretta inerenza” dei viaggi, in favore dello Studio.
Infatti, l'art.54 TUIR stabilisce, ai fini della deducibilità delle spese, il principio generale dell'effettivo sostenimento, vale a dire certezza nell'esistenza e determinatezza nell'ammontare delle stesse nell'esercizio dell'attività (inerenza), naturalmente debitamente documentate.
Dette note allegate, che appaiono peraltro improprie, non riportano gli elementi essenziali e rigorosi, quale puntuale dimostrazione e collegamento all'incarico assolto (come il tipo di pratica, il singolo nominativo del cliente, l'identificazione esatta degli uffici e/o Enti interessati, il luogo preciso, il coordinamento con le fatture etc.), in modo chiaro e dettagliato.
Per quanto sopra esposto, per la Corte risultano fondate le obiettive argomentazioni portate dall'Ufficio in giustificato e oggettivo contrasto con le doglianze presentate dallo studio ricorrente e dai singoli associati ricorrenti.
Per quanto concerne le contestazioni relative alle sanzioni irrogate si ritiene che le stesse, necessario accessorio alle violazioni accertate, siano state regolarmente e legittimamente applicate.
La Corte, per tutto quanto sopra illustrato e considerato, nel ritenere infondate le eccezioni dei ricorrenti, conferma la legittimità degli accertamenti impugnati e decide per il rigetto dei ricorsi riuniti.
Ogni altra eccezione si ritiene assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014, liquidate forfettariamente in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite, in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Brescia, liquidate complessivamente in euro 500,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Studio Notarile Associato Ricorrente_2 E Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C202728 IRAP 2016
- sul ricorso n. 610/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202996 PE-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 611/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C202994 PE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Notarile Associato Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T9H02C202728/2022 (qui rubricato all'RGR 609/2023), con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Brescia, Ufficio Controlli per l'anno d'imposta 2016, accerta, ai fini PE, un reddito di lavoro autonomo pari a euro 356.324,00 determinato, ex articolo 54, del DPR del 22/12/1986, n. 917 e il maggior imponibile pari a euro 10.486,00, imputato per trasparenza pro-quota al 50% agli associati, nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari a euro 361.369,00 ex artt. 3, comma 1, lett. c),
4, 8 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997 per una maggiore IRAP pari a euro 409.00 oltre sanzioni e interessi.
Con separati ricorsi, rubricati ai nn. RGR 610/2023 e RGR 611/2023, gli associati Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano gli avvisi di accertamento, rispettivamente n. T9H01C202996/2022 e n. T9H01C202994/2022 con i quali l'Ufficio, atteso il maggior reddito imponibile accertato in capo allo Studio
Associato per euro 10.486,00, accerta maggiore PE (euro 2.254,00 per Ricorrente_1 e euro 2.255,00 per Ricorrente_2) e relative addizionali (euro 91,00 addizionale regionale e euro 42,00 addizionale comunale per entrambi gli associati), oltre sanzioni e interessi.
Negli atti impugnati l'Ufficio dell'ADE contesta l'indebita deduzione dal reddito di lavoro autonomo di costi relativi a rimborsi chilometrici rientrati nella voce “viaggi e trasferte” per euro 10.486,00.
Preliminarmente, anche a seguito di istanza dei ricorrenti, i ricorsi vengono riuniti ravvisandosi il litisconsorzio necessario.
Gli avvisi di accertamento sono preceduti dall'invio del questionario n. Q01065/2022 con cui l'Ufficio, al fine di verificare la legittima deduzione, soprattutto delle spese indicate nel rigo 19 del quadro RE della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2016, chiede la seguente documentazione: situazione contabile analitica al 31/12/2016; registro IVA acquisti;
prospetto di riconciliazione tra quanto riportato nei righi della dichiarazione modello UNICO/SP (quadro RE), Modello IVA (quadro VF), i singoli conti annotati in contabilità e il quadro G dello studio di settore;
mastrini dei conti confluiti nel rigo RE19 per euro 225.163,00 e documenti a supporto (fatture, ricevute, quietanze di pagamento). Il consulente delegato, in data 03/03/2022 e in data 22/11/2022, produce la documentazione ai fini della riconciliazione dei dati contabili con quelli inseriti in dichiarazione e permette all'Ufficio di valorizzare le varie voci. L'Ufficio disconosce le spese contabilizzate nella voce “Viaggi e Trasferte”, per complessivi euro 10.486,00, ritenendole dedotte in violazione degli artt. 54 e 164 del TUIR.
Viene regolarmente attivato il contradditorio. Seguono alcune interlocuzioni tra le parti circa le condizioni, non accettate, di una proposta di mediazione;
l'Ufficio provvede pertanto alla notifica degli avvisi di accertamento.
I ricorsi sono sostenuti dai seguenti motivi elaborati sotto diversi profili:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
5-TER D.LGS. 218/97, 42 D.P.R. 600/73, 7 - 10 - 12 L. 212/00 E 24 - 97 - 111
COST. - Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e del principio di leale collaborazione e buona fede tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria nell'ambito dell'accertamento con adesione a seguito di Invito ex art.
5-ter per lo studio notarile associato e conseguente vizio di motivazione dell'atto impugnato
IN DIRITTO E NEL MERITO - Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione -
Violazione degli artt. 37, 38, 39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.R.600/73 e art. 55 del D.P.R. 633/72, artt. 5, 54,
95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel
2016 ai Notai professionisti associati - Conseguente illegittimità dell'imputazione per trasparenza agli odierni ricorrenti del suddetto maggior imponibile, in ragione della titolarità della quota di partecipazione.
Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92.
In via meramente subordinata - Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs.
472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRAP – PE.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni, conferma la correttezza e la legittimità del proprio operato, sostenendo l'infondatezza dei riscorsi.
Successivamente i ricorrenti depositano memoria illustrativa.
Conclusioni delle parti.
Per le parti ricorrenti: in via preliminare la riunione dei ricorsi e, in via principale, in diritto e nel merito,
l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati;
in via subordinata, nel merito, il riconoscimento parziale della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei costi sostenuti per rimborsi chilometrici agli associati. Vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: in via principale, rigettare i ricorsi con consequenziale conferma della legittimità e fondatezza degli atti impugnati. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite maggiorate del
50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni delle parti ricorrenti, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono l'invalidità degli atti impugnati sostenendo che sia stato violato il diritto di difesa, poichè “nella fase pregiudiziale” i ricorrenti non sarebbero stati posti “nella condizione di esercitare appieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito”.
L'eccezione sviluppata è da ritenersi pretestuosa ed infondata per quanto si desume dalla procedura amministrativa seguita dall'Ufficio. Infatti l'iter cronologico della vicenda, sviluppato e rilevato in atti, è rappresentato da: richiesta di documentazione contabile allo Studio, produzione della stessa da parte del consulente, esame dei documenti da parte dell'Ufficio, invito al contraddittorio, dibattito con presentazione di memorie, verbalizzazione dell'incontro, proposta/concessione di termini per la risposta ad eventuale accettazione di adesione, mancata risposta, successiva notifica di avvisi di accertamento.
Quanto sopra è da ritenersi sufficiente per ritenere infondate le doglianze dei ricorrenti sul punto e corretto e legittimo l'operato dell'Ufficio.
I motivi secondo e terzo vengono trattati congiuntamente, in considerazione della connessione argomentativa degli stessi, riguardando la contestazione delle riprese operate dall'Ufficio, in cui i ricorrenti sostengono che gli atti sarebbero affetti da vizi di motivazione e di prova e che tutte le spese, dedotte dallo Studio Associato, nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2016, sarebbero legittimamente deducibili, comprese quelle relative ai rimborsi chilometrici.
Le argomentazioni portate nei ricorsi sono da ritenersi infondate.
Risulta alla Corte che l'esposizione delle diverse ragioni di recupero espresse negli atti di accertamento siano state esposte dall'Ufficio chiaramente e sufficientemente.
Risultano, infatti, ben esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indirizzato l'attività di accertamento in maniera tale da consentire ai ricorrenti di valutare gli argomenti e i contenuti della pretesa fiscale e di contestarne i fondamenti, garantendo, il diritto alla difesa, con piena consapevolezza, come riscontrabile dallo sviluppo dei ricorsi stessi.
I principi indicati dalla normativa tributaria, precipuamente l'art. 7 della L. 212/2000, sono stati dunque rispettati, mentre i rilievi e le eccezioni dei ricorrenti non risultano, allo stato, supportati da argomentazioni probanti e documentate.
Nel merito. La Corte osserva.
Nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ben rappresenta la motivazione concreta del recupero: “In relazione alla voce di spesa “viaggi e trasferte” si premette che i componenti negativi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo se: effettivamente sostenuti (principio di cassa), inerenti l'attività esercitata e debitamente documentati a norma dell'art. 54 del Tuir. Le attestazioni prodotte, relative alla suddetta voce di spesa, non sono supportate da documentazione comprovante le ragioni dei viaggi e l'inerenza degli stessi all'attività esercitata degli associati, pertanto, non contengono gli elementi necessari per essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo.” Nell'atto impugnato vengono argomentati i contenuti e le finalità degli articoli 164, 95 e 54 del TUIR sottolineando le differenze del trattamento dei costi per viaggi con l'uso di autovetture dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. La Corte di Cassazione, con proprie recenti ordinanze (n. 4226 del 18/02/2025 e n.18364 del 05/07/2025) ha formulato il seguente principio di diritto: “Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale”.
La Corte di Cassazione, quindi, stabilisce che i rimborsi chilometrici agli associati per l'utilizzo della propria autovettura nel caso di trasferte inerenti l'attività professionale, siano integralmente deducibili dallo Studio professionale Associato, chiarendo che tali costi non soggiacciono alle limitazioni di cui all'art. 164 del Tuir. Tali costi sono integralmente deducibili dal reddito dell'associazione, a condizione che sia rigorosamente provata la loro stretta inerenza all'attività professionale. L'onere della prova di tale stretta inerenza ricade sul contribuente che deve essere in grado di documentare come ogni singolo viaggio fosse esclusivamente e inequivocabilmente legato a un incarico professionale.
La decisione sottolinea l'importanza cruciale di una documentazione precisa e puntuale (p.e. schede di viaggio dettagliate, relazioni di incarico, fatture connesse etc.) che possa dimostrare il collegamento esclusivo tra la spesa e l'attività svolta.
Continua la Suprema Corte: “Dovrà dunque il giudice del merito verificare la documentazione offerta in relazione alla riconducibilità delle somme dedotte esclusivamente ed inequivocabilmente all'attività professionale, oltre che ovviamente alla deducibilità delle singole voci di spesa”.
Orbene, nel caso di specie, le “note riepilogative delle spese di trasferta relative ai periodi” portanti i rimborsi chilometrici come da tariffa ACI ovvero i “rimborsi spese forfettarie giornaliere di € 30,00”, con i soli riferimenti ai chilometri percorsi, costantemente la medesima tratta, l'indicazione generica di accesso presso “vari uffici” e/o “uffici territoriali” e il numero dei giorni di utilizzo, non costituiscono, per il
Giudicante, prova sufficiente o giustificazione a dimostrazione dell'effettività e della “stretta inerenza” dei viaggi, in favore dello Studio.
Infatti, l'art.54 TUIR stabilisce, ai fini della deducibilità delle spese, il principio generale dell'effettivo sostenimento, vale a dire certezza nell'esistenza e determinatezza nell'ammontare delle stesse nell'esercizio dell'attività (inerenza), naturalmente debitamente documentate.
Dette note allegate, che appaiono peraltro improprie, non riportano gli elementi essenziali e rigorosi, quale puntuale dimostrazione e collegamento all'incarico assolto (come il tipo di pratica, il singolo nominativo del cliente, l'identificazione esatta degli uffici e/o Enti interessati, il luogo preciso, il coordinamento con le fatture etc.), in modo chiaro e dettagliato.
Per quanto sopra esposto, per la Corte risultano fondate le obiettive argomentazioni portate dall'Ufficio in giustificato e oggettivo contrasto con le doglianze presentate dallo studio ricorrente e dai singoli associati ricorrenti.
Per quanto concerne le contestazioni relative alle sanzioni irrogate si ritiene che le stesse, necessario accessorio alle violazioni accertate, siano state regolarmente e legittimamente applicate.
La Corte, per tutto quanto sopra illustrato e considerato, nel ritenere infondate le eccezioni dei ricorrenti, conferma la legittimità degli accertamenti impugnati e decide per il rigetto dei ricorsi riuniti.
Ogni altra eccezione si ritiene assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014, liquidate forfettariamente in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite, in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Brescia, liquidate complessivamente in euro 500,00.