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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 27/01/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA SE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17665/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400028678001 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11274/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – SS di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n.
09784 2024 00028678/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, notificato in data
14/10/2024, ed avverso le cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0181760 262000,
n. 097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023
0128493 380000, n. 097 2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000, n. 097 2023 0163575 210000,
n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024
0048234 565000, n. 097 2024 0072280 224000 e n. 097 2024 0107784 586000, e l'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029200 800, ricomprendente l'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, ad esso sottesi, con le sottostanti iscrizioni a ruolo e relativi ed eventuali atti prodromici, a mezzo di quali veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 438.095,55 per tributi/imposte, interessi, sanzioni, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica.
Con i motivi del ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato;
2) L'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed all'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato;
3) L'omessa allegazione all'atto di pignoramento presso terzi impugnato di copia degli atti presupposti e l'omessa illustrazione del loro contenuto, con conseguente carenza di motivazione della pretesa tributaria azionata.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e la condanna delle controparti alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto dal ricorrente in corso di causa per i titoli in contestazione e relativi interessi, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Roma, ritualmente costituitasi, ha evidenziato:
a) L'inammissibilità del ricorso, per incontestabilità della pretesa tributaria azionata, tenuto conto che le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzo in esame sono state tutte regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate;
b) La circostanza che le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi in esame sono state già oggetto di impugnazione: il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 14389/2024 del
25/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, integralmente favorevole all'Ufficio, non impugnata;
c) La carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS, in relazione alle questioni attinenti il merito delle pretese tributarie azionate (formazione dei ruoli) e le notifiche degli atti presupposti;
d) La regolarità dell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione, essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento ad esso sottese. L'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Roma, quindi, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ancora in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS per tutte le eccezioni che non attengono all'attività di riscossione;
nel merito, rigettarsi il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente depositato, a fronte della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, il ricorrente ha eccepito quanto segue:
- Il presente giudizio non è in alcun modo condizionato dagli sviluppi del procedimento definito con sentenza n. 14389/34/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, tenuto conto, innanzitutto, che essa non riguarda le cartelle di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, n. 097 2023
0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024 0048234 565000
e n. 097 2024 0072280 224000, oltreché l'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029200 800, oggetto invece del presente giudizio e, in secondo luogo, che trattasi di sentenza non ancora passata in giudicato, per la quale sarà presentato appello.
Inoltre, la sentenza ha lasciato impregiudicate molte questioni, tra cui quella relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che è stata dichiarata inammissibile, peraltro sposando una tesi diametralmente opposta a quella rinveniente nella consolidata giurisprudenza di legittimità.
- La cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000 è già stata annullata con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, all'esito del giudizio R.G.R. n. 11657/2024, proprio per vizio di notificazione.
Ne consegue che dovrà essere accolto, in parte qua, anche il presente ricorso, previa, se del caso, sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in attesa che venga definita, con pronuncia avente autorità di cosa giudicata, la controversia relativa alla menzionata cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000.
- L'Ufficio nulla ha dedotto e documentato in relazione alla presupposta intimazione di pagamento n. 97
2024 9029 200800, asseritamente notificata in data 23 maggio 2024, e che, a sua volta, sarebbe riconducibile all'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, attualmente sub iudice (ricorso per cassazione R.G. n.
33600/2018);
- Non sussiste prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi in esame, non essendo a tale fine idonea la documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle
Entrate – SS di Roma. Invero, per tutte le cartelle predette, il messo notificatore ha proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 60 D.P.R. 600/1973 e 26 D.P.R. 602/1973. In dettaglio, l'agente notificatore – dopo un infruttuoso tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza anagrafica e domicilio fiscale del ricorrente – ha provveduto alla notifica mediante il semplice deposito del plico presso la Casa comunale di Roma (irreperibilità assoluta). Tuttavia, l'Agente notificatore non ha indicato, nella relata di notifica le ricerche effettivamente compiute, volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Infatti, non sono sufficienti a tale fine “… il mero mancato rinvenimento … del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria (così Cass., Sez. 1,
27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.)” (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 5818/20204). - Non sono stati prodotti gli atti impositivi e/o avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097 2023
0128493 481000, n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000 e n. 097 2024 0107784
586000, di cui è stata lamentata l'omessa notifica, con conseguente nullità degli stessi e delle cartelle di pagamento che ad essi si riferiscono;
- In assenza di regolare notifica, è intervenuta decadenza delle pretese tributarie relative alle cartelle di pagamento n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024 0072280 224000, n. 097 2023 0138067 027000, n.
097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000 e n. 097 2023 0163575 210000, ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR 602/1973;
- È applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997, atteso che il pagamento delle pretese tributarie di cui è causa non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Infatti, il ricorrente, in data 26/05/2023, ha sporto formale denuncia/querela presso la Questura di Roma, rappresentando di essere stato vittima - durante gli ultimi anni di esercizio dell'attività professionale di notaio e, segnatamente, nel periodo compreso tra il 2014 ed il
2022 – di un sistema finalizzato a truffare ed appropriarsi indebitamente di ingentissime somme di denaro, attuato per il tramite di tre soggetti e della società che teneva la contabilità del suo studio.
- Sussiste violazione del divieto di doppia imposizione, con riguardo alle pretese tributarie di cui alla cartella n. 097 2023 0089069 670000, atteso che la massima parte degli importi di cui trattasi corrisponde, per entità e titolo, a quelli già posti in riscossione dall'Agente della SS con altre tre cartelle di pagamento (n. 097 2020 0135120 703000, n. 097 2020 0143937 608000 e n. 097 2020 0148905 020000), in relazione alle quali il ricorrente ha domandato e ottenuto la c.d. “Rottamazione quater”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022.
Il ricorrente, quindi, ha insistito nel ricorso, chiedendo altresì: in via preliminare, ordinarsi l'esibizione degli originali delle cartelle e della documentazione relativa alla notifica;
disporsi la sospensione del giudizio ex art. 39 D. Lgs. 546/1992 in attesa della definizione del giudizio sull'eventuale querela di falso che dovesse essere presentata.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
A. Inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto atti prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati;
Nominativo_1 notifica degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097 2022 0190378
433000, n. 097 2023 0128493 481000 e n. 097 2024 0107784 586000;
C. I giudizi riuniti n. 10411/2024 e n. 11573/24, aventi ad oggetto altri atti di pignoramento, aventi quali atti presupposti le seguenti cartelle di pagamento (comuni a questo giudizio): n. 097 2022 0181760 161000, n.
097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0021960 466000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023
0128493 380000, 097 2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000, n. 097 2023 0163575 210000, sono stati decisi con sentenza n. 14389/34/2024, favorevole all'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa ritualmente depositata, a fronte delle difese articolate dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale 1 di Roma, il ricorrente ha insistito nel ricorso, in particolare evidenziando – tra l'altro
- quanto segue: - In relazione al processo penale instaurato a seguito della denuncia/querela per truffa presentata dal ricorrente, in data 11/04/2025 è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del
20/11/2025. È rimesso al prudente apprezzamento del giudicante l'acquisizione di elementi conoscitivi dalla
Procura della Repubblica di Roma e/o dalla Guardia di Finanza e la sospensione del giudizio onde attendere gli esiti del processo penale;
- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma si è costituita tardivamente, oltre il termine di
60 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso e, comunque, dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità di tutte le difese di controparte riguardanti la prova della notifica degli avvisi di liquidazione prodromici al pignoramento, in quanto rilevabili solo su eccezione di parte;
ovvero, in subordine, concessione di termine a difesa;
- Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate –
SS;
- È passata in giudicato la sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, che ha annullato la cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, per vizio di notificazione, con conseguente effetto di giudicato esterno in parte qua nel presente giudizio;
- L'invalidità del procedimento notificatorio: dell'avviso di liquidazione n. 1802 TJP152021/1T/39015, sotteso alla cartella n. 097 2023 0226090 113000, per non essere riferibile al ricorrente l'indirizzo PEC utilizzato, e in ogni caso la sua tardività rispetto al termine di decadenza triennale ex art. 76 D.P.R. 131/1986;
- L'invalidità del procedimento notificatorio degli avvisi di liquidazione n. 17006059558, sotteso alla cartella n. 097 2022 0181760 161000, n. 18025036759, sotteso alla cartella n. 097 2022 0190378 433000, e n.
17006081859, sotteso alla cartella n. 097 2023 0128493 380000, per mancata prova della spedizione della raccomandata informativa e per sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di soggetto che non è mai stato alle dipendenze del ricorrente.
All'udienza del 12/11/2025 sono comparse tutte le parti.
Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, il Collegio ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità dell'impugnazione del pignoramento presso terzi, atteso che, se è vero che l'atto di pignoramento non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie, costituendo il primo vero e proprio atto esecutivo del procedimento di riscossione coattiva, è altrettanto vero che può sussistere un interesse del ricorrente ad impugnare il contenuto dell'atto di pignoramento, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati, nel caso in cui tale documento rappresenti il mezzo attraverso il quale il contribuente sia venuto a conoscenza di ingiunzioni di pagamento e/o avvisi di accertamento, a fronte della dedotta mancanza od invalidità della notifica degli stessi.
Tale assunto trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione le quali, con sentenza n. 14667/2011, con specifico riferimento all'impugnazione avverso un atto di pignoramento presso terzi, unitamente alle sottostanti cartelle portanti crediti tributari, hanno statuito che “la giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D. Lgs. N. 546 del 1992, artt. 2 e 19, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come “atto dell'esecuzione” del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengono non dovute, in quanto relative ad auto già demolite”.
Ancora in via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso anche con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0181760 262000, n. 097 2022 0190378
433000, n. 097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097
2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000 e n. 097 2023 0163575 210000, tenuto conto che la sentenza citata e prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS (n. 14389/2024 del 25/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma), pronunciata in relazione ad impugnazione riguardante le medesime cartelle di pagamento, in quanto sottese ad altri atti di pignoramento presso terzi opposti, non risulta ancora passata in giudicato e che il pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio, emesso e notificato in data anteriore alla pronuncia della predetta sentenza di primo grado, poteva essere contestato dal contribuente solo con la presentazione di ulteriore autonomo ricorso. Inoltre, va considerato che la predetta sentenza non si è affatto pronunciata nel merito della questione relativa alla validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che fa parte delle questioni oggetto anche del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va ritenuta ammissibile e valutabile la documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, nonostante l'omessa attestazione di conformità prevista dall'art. 25 bis, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992.
Invero, ritiene la Corte che non sia sufficiente la mera assenza di tale attestazione nella presente sede per determinare la radicale inutilizzabilità della documentazione depositata, in mancanza di espressa e specifica contestazione da parte del ricorrente della conformità agli originali della documentazione depositata dall'Ufficio, tenuto conto del principio di cui all'art. 22, comma 3, D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale), a mente del quale “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Ancora preliminarmente, vanno ritenute ammissibili le argomentazioni difensive formulate dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma, riguardanti la regolare notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, nonostante la tardiva costituzione in giudizio della stessa, trattandosi di eccezioni in senso lato presentate in risposta alle censure formulate dal ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, va dato atto che la cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, è già stata annullata con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, pronunciata il
6/02/2025 e depositata il 10/03/2025, all'esito del giudizio n. 11657/2024 R.G.R., proprio per vizio di notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025089154.
Tale sentenza è ormai divenuta definitiva, come risulta da accertamenti effettuati d'ufficio da questa Corte
e come appare confermato dalla copia della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato depositata dal ricorrente in data odierna, e pertanto nel presente giudizio assume valore di giudicato esterno sul punto controverso, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua.
Tanto premesso, ritiene la Corte che sia meritevole di accoglimento l'eccezione relativa all'omessa ovvero irregolare notifica delle restanti cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione sottesi all'atto di pignoramento di crediti presso terzi oggetto di impugnazione.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029 200800, alla quale sarebbe riconducibile l'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, quest'ultimo già oggetto di separata impugnazione tutt'ora pendente in Cassazione, secondo quanto riferito dal ricorrente e non contestato dalle controparti, va rilevato che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova della sua regolare notifica, la quale, pertanto, deve ritenersi inesistente.
Quanto alle altre cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, ritiene la Corte che l'Ufficio non abbia prodotto valida prova della loro regolare notifica.
Invero, dall'esame della documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento presso terzi impugnato, depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, risulta che tutte le notifiche sono state effettuate ex art. 143 c.p.c., in ragione dell'irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito presso la Casa del Comune di Roma, dopo l'infruttuoso tentativo di consegna presso l'indirizzo di residenza anagrafica e domicilio fiscale del ricorrente.
Tuttavia, emerge che il messo notificatore si è limitato, nelle relate di notifica, a generiche affermazioni circa il fatto che il destinatario sarebbe stato sconosciuto, sconosciuto o assente su citofoni e cassette della posta ovvero sconosciuto al civico, in assenza di altre informazioni (“no altre info”) e, in un caso (quello relativo alla cartella n. 097 2022 0181760 262000), sarebbe risultato addirittura “trasferito ignorasi dove”.
Inoltre, non è stato documentato lo svolgimento di ricerche sui registri dell'anagrafe, mediante l'acquisizione di visure anagrafiche.
A fronte delle predette risultanze, ritiene la Corte che le notifiche in esame debbano ritenersi nulle.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, al quale la Corte intende aderire, “… in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall' art. 60, comma 1, lett. e), del d. P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765, Rv.
653075-01).
In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501);
che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;
[…] che a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte "non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell' art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria"
(così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.)” (Cass., Ordinanza 5/03/2024, n. 5818).
Orbene, applicando al caso di specie i principi affermati dal predetto arresto giurisprudenziale, appare evidente che il messo notificatore che ha eseguito le notifiche in esame non ha esercitato la “normale diligenza” nell'effettuazione dell'attività notificatoria, essendosi limitato ad attestare l'irreperibilità del destinatario, in quanto sconosciuto o assente nei citofoni e nelle cassette postali, ovvero trasferito, senza tuttavia attestare lo svolgimento di successive operazioni di ricerca volte ad accertare, in concreto,
l'irreperibilità assoluta del destinatario, quali, ad esempio, accertamenti in loco presso il portiere o presso altra persona fisica rinvenuta sul posto, e senza acquisire visure anagrafiche per verificare l'eventuale trasferimento presso altro indirizzo.
Ne discende la nullità delle notifiche in argomento, atteso che, in mancanza dello svolgimento delle doverose ricerche, non potevano dirsi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per ritenere sussistente un'ipotesi di irreperibilità assoluta, con conseguente applicazione del relativo procedimento notificatorio.
Dalla nullità della notifica delle citate cartelle di pagamento consegue la nullità dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi impugnato.
Infatti, poiché, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, nel caso di specie, del successivo atto di pignoramento (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008; Cass, Sez. 5,
Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018).
Sotto il profilo sostanziale, in relazione all'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento in esame, devono ritenersi ormai decorsi, alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024),
i termini di decadenza previsti dalla legge, pur tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Cocid 19, con riferimento alle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2024 0107784 586000, la quale, come si è già rilevato, è già stata annullata in via definitiva con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, essendo stato accertato il vizio di notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025089154, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2018, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R.
131/1986);
- n. 097 2022 0181760 161000, per la quale non è stata fornita valida prova della regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione n. 17006059558, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2017, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986). Infatti, non è stata prodotta documentazione attestante la spedizione della raccomandata informativa, da ritenersi adempimento indispensabile ai fini della validità del procedimento notificatorio, laddove l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b bis), D.P.R. 600/1973 (in tale senso cfr.
Cass., Sentenza n. 2868 del 3/02/2017; Cass., Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024);
- n. 097 2023 0128493 380000, per la quale non è stata fornita valida prova della regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione n. 17006081859, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2017, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986). Infatti, non è stata prodotta documentazione attestante la spedizione della raccomandata informativa, da ritenersi adempimento indispensabile ai fini della validità del procedimento notificatorio, laddove l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b bis), D.P.R. 600/1973 (in tale senso cfr.
Cass., Sentenza n. 2868 del 3/02/2017; Cass., Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024);
- n. 097 2022 0190378 433000, per la quale non è stata fornita alcuna prova della notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025036759, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2018, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta o è stata richiesta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986).
Invece, va dato atto che l'Ufficio ha fornito adeguata prova della regolare notifica degli avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle di pagamento n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0128493 481000 e n. 097
2023 0226090 113000, producendo in atti, per le prime due, le copie degli avvisi di ricevimento di raccomandata AR, dalle quali risulta che la consegna è avvenuta nelle mani del destinatario, e, per la terza, la ricevuta di consegna della PEC in formato “.eml”.
Ritiene la Corte che la validità delle predette notifiche non possa essere messa in dubbio, tenuto conto che la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento della raccomandata AR non può essere contestata in assenza di querela di falso e che la dedotta non riferibilità al ricorrente dell'indirizzo PEC istituzionale del medesimo presso il Notariato, utilizzato dall'Ufficio per la notifica, appare sfornita di prova, non essendo sufficiente a dimostrare che l'attivazione di tale casella di posta elettronica certificata sia stata effettuata da terze persone e all'insaputa dell'interessato il mero esito negativo della richiesta di accesso agli atti relativi alla richiesta di attivazione della stessa, presentata al Consiglio Nazionale del Notariato.
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, la cui notifica è stata ritenuta invalida, ogni valutazione sul punto deve tenere conto della normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come è noto, tale normativa ha avuto l'effetto di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 68 D.L. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), che ha disposto la sospensione per complessivi n. 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
In particolare, l'art. 68 D.L. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:
- Comma 1: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- Comma 2: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Comma 4 bis: Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Come si vede, la disposizione testé citata, applicabile anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, ha riconosciuto una proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'art. 12 D. Lgs. 159/2015, il quale prevede che:
- Comma 1: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 […].
- Comma 2: I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- Comma 3: L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Tanto premesso, devono ritenersi ormai decorsi, alla data della notifica del ricorso in esame, i termini di decadenza previsti dalla legge, pur tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sopra esposta, con riferimento alle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2023 0003035 168000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA del 2017, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2021. Tuttavia, in applicazione dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020, tale termine, in quanto scadente entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, è prorogato fino al 31/12/2023. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2023 0089069 670000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA, IRAP e RITENUTE del 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a),
D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2022. In applicazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 41/2021, che ha prorogato di un anno il predetto termine di decadenza per le dichiarazioni presentate nel 2019, tale termine deve intendersi fissato al 31/12/2023. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2024 0048234 464000, per la parte relativa a RITENUTE del 2019: trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data 30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2023 0138067 027000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad ADDIZIONALE IRPEF del 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a),
D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data
30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato
(14/10/2024);
- n. 097 2023 0163575 210000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRAP del 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R.
602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data 30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024).
Viceversa, ritiene la Corte che non possa ritenersi ancora decorso il termine di decadenza in argomento, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2024 0048234 464000, per la parte relativa ad IVA del 2020: trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R.
602/1973 scadeva il 31/12/2024. Pertanto, anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, risulta evidente che nessuna decadenza si è realizzata alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2024 0072280 224000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IRAP del 2020, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2024. Pertanto, anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, risulta evidente che nessuna decadenza si è realizzata alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024).
Infine, per completezza, ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di doppia imposizione, con riguardo alle pretese tributarie di cui alla cartella n. 097 2023 0089069 670000, in quanto non sufficientemente documentata, non apparendo idonea la documentazione depositata dal ricorrente a provare che i crediti tributari che sono stati oggetto di rottamazione quater siano i medesimi di cui alla citata cartella di pagamento.
Da ritenersi assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – SS, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA SE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17665/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400028678001 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11274/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – SS di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n.
09784 2024 00028678/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, notificato in data
14/10/2024, ed avverso le cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0181760 262000,
n. 097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023
0128493 380000, n. 097 2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000, n. 097 2023 0163575 210000,
n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024
0048234 565000, n. 097 2024 0072280 224000 e n. 097 2024 0107784 586000, e l'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029200 800, ricomprendente l'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, ad esso sottesi, con le sottostanti iscrizioni a ruolo e relativi ed eventuali atti prodromici, a mezzo di quali veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 438.095,55 per tributi/imposte, interessi, sanzioni, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica.
Con i motivi del ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato;
2) L'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed all'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi impugnato;
3) L'omessa allegazione all'atto di pignoramento presso terzi impugnato di copia degli atti presupposti e l'omessa illustrazione del loro contenuto, con conseguente carenza di motivazione della pretesa tributaria azionata.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e la condanna delle controparti alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto dal ricorrente in corso di causa per i titoli in contestazione e relativi interessi, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Roma, ritualmente costituitasi, ha evidenziato:
a) L'inammissibilità del ricorso, per incontestabilità della pretesa tributaria azionata, tenuto conto che le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzo in esame sono state tutte regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate;
b) La circostanza che le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi in esame sono state già oggetto di impugnazione: il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 14389/2024 del
25/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, integralmente favorevole all'Ufficio, non impugnata;
c) La carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS, in relazione alle questioni attinenti il merito delle pretese tributarie azionate (formazione dei ruoli) e le notifiche degli atti presupposti;
d) La regolarità dell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione, essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento ad esso sottese. L'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Roma, quindi, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ancora in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS per tutte le eccezioni che non attengono all'attività di riscossione;
nel merito, rigettarsi il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente depositato, a fronte della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, il ricorrente ha eccepito quanto segue:
- Il presente giudizio non è in alcun modo condizionato dagli sviluppi del procedimento definito con sentenza n. 14389/34/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, tenuto conto, innanzitutto, che essa non riguarda le cartelle di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, n. 097 2023
0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024 0048234 565000
e n. 097 2024 0072280 224000, oltreché l'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029200 800, oggetto invece del presente giudizio e, in secondo luogo, che trattasi di sentenza non ancora passata in giudicato, per la quale sarà presentato appello.
Inoltre, la sentenza ha lasciato impregiudicate molte questioni, tra cui quella relativa alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che è stata dichiarata inammissibile, peraltro sposando una tesi diametralmente opposta a quella rinveniente nella consolidata giurisprudenza di legittimità.
- La cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000 è già stata annullata con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, all'esito del giudizio R.G.R. n. 11657/2024, proprio per vizio di notificazione.
Ne consegue che dovrà essere accolto, in parte qua, anche il presente ricorso, previa, se del caso, sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in attesa che venga definita, con pronuncia avente autorità di cosa giudicata, la controversia relativa alla menzionata cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000.
- L'Ufficio nulla ha dedotto e documentato in relazione alla presupposta intimazione di pagamento n. 97
2024 9029 200800, asseritamente notificata in data 23 maggio 2024, e che, a sua volta, sarebbe riconducibile all'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, attualmente sub iudice (ricorso per cassazione R.G. n.
33600/2018);
- Non sussiste prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi in esame, non essendo a tale fine idonea la documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle
Entrate – SS di Roma. Invero, per tutte le cartelle predette, il messo notificatore ha proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 60 D.P.R. 600/1973 e 26 D.P.R. 602/1973. In dettaglio, l'agente notificatore – dopo un infruttuoso tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza anagrafica e domicilio fiscale del ricorrente – ha provveduto alla notifica mediante il semplice deposito del plico presso la Casa comunale di Roma (irreperibilità assoluta). Tuttavia, l'Agente notificatore non ha indicato, nella relata di notifica le ricerche effettivamente compiute, volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del destinatario.
Infatti, non sono sufficienti a tale fine “… il mero mancato rinvenimento … del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria (così Cass., Sez. 1,
27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.)” (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 5818/20204). - Non sono stati prodotti gli atti impositivi e/o avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097 2023
0128493 481000, n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000 e n. 097 2024 0107784
586000, di cui è stata lamentata l'omessa notifica, con conseguente nullità degli stessi e delle cartelle di pagamento che ad essi si riferiscono;
- In assenza di regolare notifica, è intervenuta decadenza delle pretese tributarie relative alle cartelle di pagamento n. 097 2024 0048234 464000, n. 097 2024 0072280 224000, n. 097 2023 0138067 027000, n.
097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000 e n. 097 2023 0163575 210000, ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR 602/1973;
- È applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997, atteso che il pagamento delle pretese tributarie di cui è causa non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Infatti, il ricorrente, in data 26/05/2023, ha sporto formale denuncia/querela presso la Questura di Roma, rappresentando di essere stato vittima - durante gli ultimi anni di esercizio dell'attività professionale di notaio e, segnatamente, nel periodo compreso tra il 2014 ed il
2022 – di un sistema finalizzato a truffare ed appropriarsi indebitamente di ingentissime somme di denaro, attuato per il tramite di tre soggetti e della società che teneva la contabilità del suo studio.
- Sussiste violazione del divieto di doppia imposizione, con riguardo alle pretese tributarie di cui alla cartella n. 097 2023 0089069 670000, atteso che la massima parte degli importi di cui trattasi corrisponde, per entità e titolo, a quelli già posti in riscossione dall'Agente della SS con altre tre cartelle di pagamento (n. 097 2020 0135120 703000, n. 097 2020 0143937 608000 e n. 097 2020 0148905 020000), in relazione alle quali il ricorrente ha domandato e ottenuto la c.d. “Rottamazione quater”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022.
Il ricorrente, quindi, ha insistito nel ricorso, chiedendo altresì: in via preliminare, ordinarsi l'esibizione degli originali delle cartelle e della documentazione relativa alla notifica;
disporsi la sospensione del giudizio ex art. 39 D. Lgs. 546/1992 in attesa della definizione del giudizio sull'eventuale querela di falso che dovesse essere presentata.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
A. Inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto atti prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati;
Nominativo_1 notifica degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0226090 113000, n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097 2022 0190378
433000, n. 097 2023 0128493 481000 e n. 097 2024 0107784 586000;
C. I giudizi riuniti n. 10411/2024 e n. 11573/24, aventi ad oggetto altri atti di pignoramento, aventi quali atti presupposti le seguenti cartelle di pagamento (comuni a questo giudizio): n. 097 2022 0181760 161000, n.
097 2022 0190378 433000, n. 097 2023 0021960 466000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023
0128493 380000, 097 2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000, n. 097 2023 0163575 210000, sono stati decisi con sentenza n. 14389/34/2024, favorevole all'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa ritualmente depositata, a fronte delle difese articolate dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale 1 di Roma, il ricorrente ha insistito nel ricorso, in particolare evidenziando – tra l'altro
- quanto segue: - In relazione al processo penale instaurato a seguito della denuncia/querela per truffa presentata dal ricorrente, in data 11/04/2025 è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del
20/11/2025. È rimesso al prudente apprezzamento del giudicante l'acquisizione di elementi conoscitivi dalla
Procura della Repubblica di Roma e/o dalla Guardia di Finanza e la sospensione del giudizio onde attendere gli esiti del processo penale;
- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma si è costituita tardivamente, oltre il termine di
60 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso e, comunque, dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità di tutte le difese di controparte riguardanti la prova della notifica degli avvisi di liquidazione prodromici al pignoramento, in quanto rilevabili solo su eccezione di parte;
ovvero, in subordine, concessione di termine a difesa;
- Mancata attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate –
SS;
- È passata in giudicato la sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma, che ha annullato la cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, per vizio di notificazione, con conseguente effetto di giudicato esterno in parte qua nel presente giudizio;
- L'invalidità del procedimento notificatorio: dell'avviso di liquidazione n. 1802 TJP152021/1T/39015, sotteso alla cartella n. 097 2023 0226090 113000, per non essere riferibile al ricorrente l'indirizzo PEC utilizzato, e in ogni caso la sua tardività rispetto al termine di decadenza triennale ex art. 76 D.P.R. 131/1986;
- L'invalidità del procedimento notificatorio degli avvisi di liquidazione n. 17006059558, sotteso alla cartella n. 097 2022 0181760 161000, n. 18025036759, sotteso alla cartella n. 097 2022 0190378 433000, e n.
17006081859, sotteso alla cartella n. 097 2023 0128493 380000, per mancata prova della spedizione della raccomandata informativa e per sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di soggetto che non è mai stato alle dipendenze del ricorrente.
All'udienza del 12/11/2025 sono comparse tutte le parti.
Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, il Collegio ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità dell'impugnazione del pignoramento presso terzi, atteso che, se è vero che l'atto di pignoramento non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie, costituendo il primo vero e proprio atto esecutivo del procedimento di riscossione coattiva, è altrettanto vero che può sussistere un interesse del ricorrente ad impugnare il contenuto dell'atto di pignoramento, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati, nel caso in cui tale documento rappresenti il mezzo attraverso il quale il contribuente sia venuto a conoscenza di ingiunzioni di pagamento e/o avvisi di accertamento, a fronte della dedotta mancanza od invalidità della notifica degli stessi.
Tale assunto trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione le quali, con sentenza n. 14667/2011, con specifico riferimento all'impugnazione avverso un atto di pignoramento presso terzi, unitamente alle sottostanti cartelle portanti crediti tributari, hanno statuito che “la giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D. Lgs. N. 546 del 1992, artt. 2 e 19, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come “atto dell'esecuzione” del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengono non dovute, in quanto relative ad auto già demolite”.
Ancora in via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso anche con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. 097 2022 0181760 161000, n. 097 2022 0181760 262000, n. 097 2022 0190378
433000, n. 097 2023 0003035 168000, n. 097 2023 0089069 670000, n. 097 2023 0128493 380000, n. 097
2023 0128493 481000, n. 097 2023 0138067 027000 e n. 097 2023 0163575 210000, tenuto conto che la sentenza citata e prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS (n. 14389/2024 del 25/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma), pronunciata in relazione ad impugnazione riguardante le medesime cartelle di pagamento, in quanto sottese ad altri atti di pignoramento presso terzi opposti, non risulta ancora passata in giudicato e che il pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio, emesso e notificato in data anteriore alla pronuncia della predetta sentenza di primo grado, poteva essere contestato dal contribuente solo con la presentazione di ulteriore autonomo ricorso. Inoltre, va considerato che la predetta sentenza non si è affatto pronunciata nel merito della questione relativa alla validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che fa parte delle questioni oggetto anche del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va ritenuta ammissibile e valutabile la documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, nonostante l'omessa attestazione di conformità prevista dall'art. 25 bis, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992.
Invero, ritiene la Corte che non sia sufficiente la mera assenza di tale attestazione nella presente sede per determinare la radicale inutilizzabilità della documentazione depositata, in mancanza di espressa e specifica contestazione da parte del ricorrente della conformità agli originali della documentazione depositata dall'Ufficio, tenuto conto del principio di cui all'art. 22, comma 3, D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione
Digitale), a mente del quale “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Ancora preliminarmente, vanno ritenute ammissibili le argomentazioni difensive formulate dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma, riguardanti la regolare notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, nonostante la tardiva costituzione in giudizio della stessa, trattandosi di eccezioni in senso lato presentate in risposta alle censure formulate dal ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, va dato atto che la cartella di pagamento n. 097 2024 0107784 586000, è già stata annullata con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, pronunciata il
6/02/2025 e depositata il 10/03/2025, all'esito del giudizio n. 11657/2024 R.G.R., proprio per vizio di notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025089154.
Tale sentenza è ormai divenuta definitiva, come risulta da accertamenti effettuati d'ufficio da questa Corte
e come appare confermato dalla copia della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato depositata dal ricorrente in data odierna, e pertanto nel presente giudizio assume valore di giudicato esterno sul punto controverso, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua.
Tanto premesso, ritiene la Corte che sia meritevole di accoglimento l'eccezione relativa all'omessa ovvero irregolare notifica delle restanti cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione sottesi all'atto di pignoramento di crediti presso terzi oggetto di impugnazione.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 97 2024 9029 200800, alla quale sarebbe riconducibile l'avviso di accertamento n. TK3016104020/2014, quest'ultimo già oggetto di separata impugnazione tutt'ora pendente in Cassazione, secondo quanto riferito dal ricorrente e non contestato dalle controparti, va rilevato che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova della sua regolare notifica, la quale, pertanto, deve ritenersi inesistente.
Quanto alle altre cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, ritiene la Corte che l'Ufficio non abbia prodotto valida prova della loro regolare notifica.
Invero, dall'esame della documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento presso terzi impugnato, depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate – SS di Roma, risulta che tutte le notifiche sono state effettuate ex art. 143 c.p.c., in ragione dell'irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito presso la Casa del Comune di Roma, dopo l'infruttuoso tentativo di consegna presso l'indirizzo di residenza anagrafica e domicilio fiscale del ricorrente.
Tuttavia, emerge che il messo notificatore si è limitato, nelle relate di notifica, a generiche affermazioni circa il fatto che il destinatario sarebbe stato sconosciuto, sconosciuto o assente su citofoni e cassette della posta ovvero sconosciuto al civico, in assenza di altre informazioni (“no altre info”) e, in un caso (quello relativo alla cartella n. 097 2022 0181760 262000), sarebbe risultato addirittura “trasferito ignorasi dove”.
Inoltre, non è stato documentato lo svolgimento di ricerche sui registri dell'anagrafe, mediante l'acquisizione di visure anagrafiche.
A fronte delle predette risultanze, ritiene la Corte che le notifiche in esame debbano ritenersi nulle.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, al quale la Corte intende aderire, “… in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall' art. 60, comma 1, lett. e), del d. P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765, Rv.
653075-01).
In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501);
che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;
[…] che a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte "non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell' art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria"
(così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.)” (Cass., Ordinanza 5/03/2024, n. 5818).
Orbene, applicando al caso di specie i principi affermati dal predetto arresto giurisprudenziale, appare evidente che il messo notificatore che ha eseguito le notifiche in esame non ha esercitato la “normale diligenza” nell'effettuazione dell'attività notificatoria, essendosi limitato ad attestare l'irreperibilità del destinatario, in quanto sconosciuto o assente nei citofoni e nelle cassette postali, ovvero trasferito, senza tuttavia attestare lo svolgimento di successive operazioni di ricerca volte ad accertare, in concreto,
l'irreperibilità assoluta del destinatario, quali, ad esempio, accertamenti in loco presso il portiere o presso altra persona fisica rinvenuta sul posto, e senza acquisire visure anagrafiche per verificare l'eventuale trasferimento presso altro indirizzo.
Ne discende la nullità delle notifiche in argomento, atteso che, in mancanza dello svolgimento delle doverose ricerche, non potevano dirsi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per ritenere sussistente un'ipotesi di irreperibilità assoluta, con conseguente applicazione del relativo procedimento notificatorio.
Dalla nullità della notifica delle citate cartelle di pagamento consegue la nullità dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi impugnato.
Infatti, poiché, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, nel caso di specie, del successivo atto di pignoramento (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008; Cass, Sez. 5,
Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018).
Sotto il profilo sostanziale, in relazione all'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento in esame, devono ritenersi ormai decorsi, alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024),
i termini di decadenza previsti dalla legge, pur tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Cocid 19, con riferimento alle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2024 0107784 586000, la quale, come si è già rilevato, è già stata annullata in via definitiva con sentenza n. 3148/31/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, essendo stato accertato il vizio di notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025089154, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2018, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R.
131/1986);
- n. 097 2022 0181760 161000, per la quale non è stata fornita valida prova della regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione n. 17006059558, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2017, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986). Infatti, non è stata prodotta documentazione attestante la spedizione della raccomandata informativa, da ritenersi adempimento indispensabile ai fini della validità del procedimento notificatorio, laddove l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b bis), D.P.R. 600/1973 (in tale senso cfr.
Cass., Sentenza n. 2868 del 3/02/2017; Cass., Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024);
- n. 097 2023 0128493 380000, per la quale non è stata fornita valida prova della regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione n. 17006081859, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2017, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986). Infatti, non è stata prodotta documentazione attestante la spedizione della raccomandata informativa, da ritenersi adempimento indispensabile ai fini della validità del procedimento notificatorio, laddove l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b bis), D.P.R. 600/1973 (in tale senso cfr.
Cass., Sentenza n. 2868 del 3/02/2017; Cass., Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024);
- n. 097 2022 0190378 433000, per la quale non è stata fornita alcuna prova della notificazione del prodromico avviso di liquidazione n. 18025036759, avente ad oggetto imposte di bollo, registro, catastali e ipotecarie del 2018, alle quali è applicabile il termine decadenziale triennale, decorrente dal giorno in cui è avvenuta o è stata richiesta la registrazione (artt. 17, comma 2, D. Lgs. 347/1990 e 76 D.P.R. 131/1986).
Invece, va dato atto che l'Ufficio ha fornito adeguata prova della regolare notifica degli avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle di pagamento n. 097 2023 0219132 089000, n. 097 2023 0128493 481000 e n. 097
2023 0226090 113000, producendo in atti, per le prime due, le copie degli avvisi di ricevimento di raccomandata AR, dalle quali risulta che la consegna è avvenuta nelle mani del destinatario, e, per la terza, la ricevuta di consegna della PEC in formato “.eml”.
Ritiene la Corte che la validità delle predette notifiche non possa essere messa in dubbio, tenuto conto che la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento della raccomandata AR non può essere contestata in assenza di querela di falso e che la dedotta non riferibilità al ricorrente dell'indirizzo PEC istituzionale del medesimo presso il Notariato, utilizzato dall'Ufficio per la notifica, appare sfornita di prova, non essendo sufficiente a dimostrare che l'attivazione di tale casella di posta elettronica certificata sia stata effettuata da terze persone e all'insaputa dell'interessato il mero esito negativo della richiesta di accesso agli atti relativi alla richiesta di attivazione della stessa, presentata al Consiglio Nazionale del Notariato.
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, la cui notifica è stata ritenuta invalida, ogni valutazione sul punto deve tenere conto della normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come è noto, tale normativa ha avuto l'effetto di sospendere la riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 68 D.L. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), che ha disposto la sospensione per complessivi n. 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
In particolare, l'art. 68 D.L. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:
- Comma 1: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- Comma 2: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Comma 4 bis: Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Come si vede, la disposizione testé citata, applicabile anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, ha riconosciuto una proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'art. 12 D. Lgs. 159/2015, il quale prevede che:
- Comma 1: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 […].
- Comma 2: I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- Comma 3: L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Tanto premesso, devono ritenersi ormai decorsi, alla data della notifica del ricorso in esame, i termini di decadenza previsti dalla legge, pur tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sopra esposta, con riferimento alle pretese tributarie di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2023 0003035 168000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA del 2017, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2021. Tuttavia, in applicazione dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020, tale termine, in quanto scadente entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, è prorogato fino al 31/12/2023. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2023 0089069 670000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA, IRAP e RITENUTE del 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a),
D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2022. In applicazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 41/2021, che ha prorogato di un anno il predetto termine di decadenza per le dichiarazioni presentate nel 2019, tale termine deve intendersi fissato al 31/12/2023. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2024 0048234 464000, per la parte relativa a RITENUTE del 2019: trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data 30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2023 0138067 027000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad ADDIZIONALE IRPEF del 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a),
D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data
30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato
(14/10/2024);
- n. 097 2023 0163575 210000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRAP del 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R.
602/1973 scadeva il 31/12/2023. Tenuto conto che, in virtù della normativa emergenziale sopra descritta, i termini decadenziali sono stati interrotti, dall'8/03/2020 al 31/08/2021, per un totale di giorni 542, il termine di decadenza, decorrente dalla fine dell'anno della dichiarazione (31/12/2020), maturava in data 30/08/2024, tenuto conto di 243 giorni di interruzione decorrenti dal 31/12/2020 al 31/08/2021. Appare pertanto evidente che tale termine di decadenza risulta già scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024).
Viceversa, ritiene la Corte che non possa ritenersi ancora decorso il termine di decadenza in argomento, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 097 2024 0048234 464000, per la parte relativa ad IVA del 2020: trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R.
602/1973 scadeva il 31/12/2024. Pertanto, anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, risulta evidente che nessuna decadenza si è realizzata alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024);
- n. 097 2024 0072280 224000: trattandosi di cartella di pagamento relativa ad IRAP del 2020, emessa a seguito di controllo automatizzato, il termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2024. Pertanto, anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, risulta evidente che nessuna decadenza si è realizzata alla data della notifica dell'atto impugnato (14/10/2024).
Infine, per completezza, ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di doppia imposizione, con riguardo alle pretese tributarie di cui alla cartella n. 097 2023 0089069 670000, in quanto non sufficientemente documentata, non apparendo idonea la documentazione depositata dal ricorrente a provare che i crediti tributari che sono stati oggetto di rottamazione quater siano i medesimi di cui alla citata cartella di pagamento.
Da ritenersi assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – SS, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera