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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 23/10/2025 nella causa n. 990/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. AICARDI GIORGIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai funzionari dott.sse Controparte_1
SI RI e CO TA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.10.2024 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, ricevuta in Controparte_2 data 3.9.2024, con la quale veniva ordinato alla stessa, quale responsabile della violazione dell'art. 39, co. 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con mod. nella L. 133/2008, modificato dall'art. 22, co. 5,
D.Lgs. 151/2015, per non aver registrato nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2022 per 18 mesi sul Libro Unico del Lavoro (LUL) i dati del sig. , “socio occulto nonché amministratore Parte_3 di fatto della , accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Anno Controparte_2 di riferimento: 2024 – Codice Reparto: AL125 – Numero progressivo verbale: 62 del 12.04.2024, e alla società quale obbligata in solido il pagamento della somma di € 2.400,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 24,82 per spese di notifica;
a fondamento dell'opposizione ella ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981, rilevando come siano trascorsi 154 giorni tra la data del primo accesso ispettivo e la data di notifica del verbale unico di accertamento, e ha sostenuto
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l'insussistenza della violazione contestata, in quanto nessuna delle circostanze evidenziate in sede di accertamento sarebbero idonee a dimostrare l'inserimento del soggetto nell'organico aziendale e le funzioni direttive e gestorie che gli sono state imputate;
in ogni caso, ha affermato la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale, considerate le circostanze concrete.
In ragione di quanto esposto, l'opponente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_3 fondatezza delle avverse doglianze e la correttezza del proprio operato, nonché delle conclusioni a cui sono addivenuti gli ispettori in sede di accertamento della violazione, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria di spese, e istanza, per l'ipotesi di accoglimento, di compensazione delle stesse.
La causa, di natura documentale, non avendo l formulato istanze istruttorie di prova CP_1 orale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 è infondata alla luce del fatto che dal Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione presupposto all'ordinanza ingiunzione opposta si evince chiaramente come la Guardia di Finanza non si sia limitata a compiere il primo accesso ispettivo presso la sede operativa aziendale in data 8.11.2023 e ad analizzare la documentazione in quella sede reperita, ma abbia svolto indagini ulteriori, che vanno dalla richiesta di documentazione al commercialista di riferimento della società, all'acquisizione di documentazione da parte di terzi per svolgere esami incrociati circa l'utilizzo di beni e strumenti di pagamento aziendali, alla acquisizione di dichiarazioni a chiarimento da parte della legale rappresentante della società e del commercialista dott. , queste ultime in data 27.3.2024. Il Verbale risulta essere stato Tes_1 notificato in data 12.4.2024 quindi entro il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 cit.
L'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, notificata alla ricorrente in data 3.9.2024, trae fondamento dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di
Alessandria – Sezione Tutela Entrate, definiti con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2024 AL 125 62.
Nel predetto verbale si legge quanto segue:
“Il giorno 8 novembre 2023 è stata iniziata una verifica fiscale nei confronti della società
[...]
esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di Parte_1 autoveicoli leggeri …
Posizione del sig. Parte_3
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L'analisi del conto nr. 703905 000 “prestazioni di terzi”, imputato nell'anno 2021 per € 35.000,00 e nell'anno 2022 per € 45.600,00, ha evidenziato costi sostenuti dalla società a fronte prestazioni professionali rese dal sig. quale lavoro autonomo in regime forfettario in forza di Parte_3 scritture private stipulate tra le parti valevoli per gli anni 2021 (vgs. Allegato nr. 2 – Accordo per prestazione di servizi del 28.12.2020) e 2022 (vgs. Allegato nr. 3 – Accordo per prestazioni di servizi del 29.12.2021) tramite le quali sono state attribuite al le seguenti funzioni: Pt_3
- Acquisizione dati e gestione clienti;
- Assistenza alla vendita;
- Appuntamenti per visioni autoveicoli;
- Inserimento dati per proposte e finanziamenti;
Tale rapporto è perdurato anche durante l'anno 2023 sino al 31.08.2023 poiché, come risultante dalla comunicazione UNILAV del 05.02.2024, a far data del 01.09.2023 il sig. è Parte_3 divenuto dipendente della con contratto di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Parte_1
e qualifica di addetto alle vendite all'ingrosso, trasformando tale rapporto in data 01.01.2024 da tempo pieno a tempo parziale (vgs. Allegato nr. 4 – comunicazione Unilav 2023). Parte_3
All'uopo è opportuno sottolineare come, in realtà, già in data 17/02/2022 risulti una Comunicazione
Obbligatoria, da parte della di avvio di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO dal Parte_1
18.02.2022 del sig. con mansione di addetto alle vendite (vgs. Allegato nr. 5 – Parte_3 comunicazione Unilav 2022) ma, nei fatti, tale posizione lavorativa ha avuto effetto Parte_3 solo a partire dal 01.09.2023 (data risultante dal LUL).
A richiesta di chiarimenti in fase di contraddittorio il dott. commercialista della società, Tes_1 motivava tale comportamento come di seguito esposto (vgs. Allegato nr. 6 – stralcio p.v. di verifica foglio nr. 180): “in merito alle fatture emesse da specifico che sono state redatte in Parte_3 funzione dell'accordo intercorso tra le parti che vi ho esibito in data odierna ed al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'INPS, nella considerazione che la residenza del , Parte_3 nell'anno 2021, coincideva con la residenza della madre, , Amministratrice unica Parte_2 della società". …
Si sottolinea che:
a. il business della 1000 Miglia S.r.l.s. si manifesta, nei fatti, in maniera quasi del tutto esclusiva, nella compravendita di auto usate;
b. nell'organigramma aziendale non risultava ulteriore personale adibito all'attività in quanto nell'anno 2021 non vi erano lavoratori dipendenti in carico alla società, mentre negli anni successivi, se pur risultante del personale assunto, questi ha ricoperto incarichi minimali rispetto all'attività principale (lavaggio auto, pulizia locali).
c. le prestazioni rese dal nei confronti della 1000 Miglia Srls sono state le uniche erogate Pt_3 nell'ambito della sua attività di lavoratore autonomo poiché, da approfondimenti tramite le banche dati, non risultano altri clienti oltre la 1000 Miglia S.r.l.s.;
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d. presso la sede del concessionario ha una postazione di lavoro nella sua piena disponibilità;
e. il suo orario di lavoro è fisiologicamente vincolato dagli orari di apertura del punto vendita.
f. la partita IVA della 1000 Miglia e quella di sono state aperte lo stesso giorno il 20 Parte_3 ottobre 2020.
… è emersa un'ampia autonomia da parte di nell'ambito della gestione dell'attività, e Pt_3 notevoli privilegi nell'utilizzo dei beni di proprietà dell'autosalone: autonomia e privilegi non comuni ad un lavoratore dipendente né tanto meno ad un collaboratore esterno.
Nel merito:
a. Le fatture per prestazioni d'opera nei confronti della s.r.l.s. del 2021 sono state emesse con ampio ritardo dal , ben oltre il termine dell'esercizio oggetto della prestazione mentre il Pt_3 pagamento dei compensi è avvenuto con un'assoluta elasticità tramite numerosi bonifici di vario importo senza riferimento specifico ad un documento fiscale e tramite diversi prelevamenti di contanti allo sportello o presso gli ATM per complessivi € 36.275,25, come facilmente riscontrabile dall'esame del mastrino "Fornitori Ordinari - 14871 afferente l'anno 2021 (vgs. Parte_3
Allegato nr. 7);
b. Il mastrino “fornitori ordinari - 14871 (vgs. allegato nr. 8) afferente l'anno Parte_3
2022 riporta un saldo di apertura pari ad € 36.275,25 riconducibile al credito vantato dalla società per i prelievi effettuati da durante l'anno 2021 a fronte del quale risultano nel 2022 le Parte_3 registrazioni delle fatture passive emesse dallo steso per complessivi € 35.000,00. Le Pt_3 successive annotazioni sono relative ai costi imputati in forza dell'accordo intercorso tra le parti per l'anno 2022 ammontante ad € 4.500,00 mensili per complessivi €54.000,00, ma a fronte delle quali sono stati registrati nel mastrino nr. 20 prelievi di importo variabile tra € 300,00 ed € 2.000,00 ammontanti a complessivi € 26.300,00: da un credito in apertura del conto pari ad € 36.275,25 è stato quindi registrato un debito residuo verso pari ad € 26.424,75. Parte_3
Anche in questo caso, come per l'anno 2021, a fronte delle fatture per prestazioni rese dal lavoratore autonomo , risultano prelievi di denaro non riconducibili ad un canonico Parte_3 rapporto tra azienda e professionista, allorquando a fronte della registrazione di una fattura passiva per servizi ricevuti o beni acquistati corrisponde il successivo pagamento a saldo da parte della società, mentre nel conto in esame sono presenti solo numerosi prelievi di contante effettuati presso vari sportelli bancomat con e senza commissione di prelievo effettuati con la carta VISA avente finale 5575 e con carta 63039557, come in evidenza dagli stralci degli estratti conti esibiti dalla parte in data 24.01.2024 quale documentazione bancaria a supporto dell'accordo per prestazioni di servizi all'uopo esibito.
c. Relativamente all'anno 2023, in continuità con gli anni 2021 e 2022, la parte, tramite il commercialista, dott. ha esibito nr. 8 fatture in formato cartaceo, dalla nr. 01 alla nr. 08, Tes_1 relative alle prestazioni per servizi rese dal sino ad agosto 2023 ammontanti ad Parte_3
3.800,00 mensili oltre ad un ulteriore rimborso spese pari ad 500,00 mensili. In merito a ciò il dott.
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ha dichiarato in atti (vgs. allegato nr.
8-bis - stralcio p.v. di verifica fogli nn.rr. 234 e 235) Tes_1 come per tali prestazioni il non abbia emesso delle fatture elettroniche, pur Parte_3 essendone obbligato, ma esclusivamente delle fatture cartacee e che "... La 1000 Miglia a fronte delle fatture cartacee ricevute da , ha comunque pagato in contanti i relativi compensi Parte_3 provvedendo a registrare il tutto in contabilità". …
Quanto sopra argomentato evidenzia da una parte l'atipico rapporto sussistente tra e Parte_3 la in quanto non riconducibile ad un canonico rapporto di prestazioni professionali Parte_1 rese da un lavoratore autonomo e dall'altra gli anomali ed irregolari prelevamenti di denaro risultanti dalle scritture contabili incongruenti con i documenti fiscali emessi dal , ma Pt_3 piuttosto riconducibili ad una personale e del tutto arbitrarlo uso dei denari della società.
d. Il usa autonomamente le carte di pagamento aziendali per scopi non inerenti l'attività Pt_3 lavorativa. Lo stesso, come si evince dalle fatture emesse da vari alberghi è accompagnato sovente da amici o parenti.
La presente fattispecie è stata oggetto di controlli incrociati nei confronti delle strutture ricettive emerse nell'ambito dell'esame della documentazione. Nel dettaglio è emerso quanto segue:
- Il 02/05/2021 emetteva fattura per servizi alberghieri vari nei confronti della Parte_4
Ad usufruire di tali servizi, da sabato 24.04.2021 a sabato 01.05.2021 compresi, è Parte_1 stato il Sig. unitamente ad un altro soggetto. La fattura del valore totale di € 1.358,00 è Pt_3 stata saldata mediante nr. 4 distinti pagamenti effettuati utilizzando la carta di pagamento … e la carta di pagamento … In fase di contraddittorio con la Sig.ra venivano chiesti chiarimenti Pt_2
… La stessa rispondeva “Penso sia intestata alla società, ma faccio riserva di verificare e farvelo sapere quanto prima”. Si allega fattura e documentazione acquisita in fase di controllo incrociato.
(vgs allegato nr. 9).
- il 15/08/2021 IL – HOTEL PLAZA E DE RUSSIE di Pisa emetteva fattura per CP_4 servizi alberghieri vari nei confronti della Ad usufruire di tali servizi, erogati tra Parte_1 sabato 14.08.2021 e domenica 15.08.2021, è stato il Sig. unitamente ad un altro soggetto. Pt_3
LA fattura del valore totale di € 475,00 è stata saldata con la carta di pagamento … In fase di contraddittorio con la Sig.ra venivano chiesti chiarimenti … La stessa rispondeva “Penso Pt_2 sia intestata alla società, ma faccio riserva di verificare e farvelo sapere quanto prima”. Si allega fattura e documentazione acquisita in fase di controllo incrociato. (vgs allegato nr. 10).
e. Il usa liberamente le auto aziendali al proprio bisogno. Dalle interrogazioni degli Pt_3 strumenti investigativi in uso al Corpo, si evince che lo stesso è stato fermato dalle forze dell'ordine svariate volte alla guida di automobili di proprietà della e sovente in orari e luoghi Parte_1 non riconducibili ad attività lavorativa. A titolo semplificativo: …
Inoltre, in data 08/11/2023, al momento dell'accesso ispettivo, il sig. si presentava presso Pt_3
l'autoconcessionaria a bordo della Range Rover Evoque targata …di proprietà della 1000 Miglia
Srl…
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Per mero dovere di informazione si rappresenta che il Sig. non è intestatario di Parte_3 nessun automezzo e tanto meno altri membri del suo nucleo familiare.
f. L'analisi dei dati informatici rilevati alla data dell'accesso, di cui alla relazione tecnica/verbale di operazioni compiute indicata all'allegato nr. 2 del pv. di verifica, ha evidenziato come, in data
14/06/2023, abbia trasmesso una PEC dall'indirizzo di posta della 1000 Miglia Parte_3 all'Avv. Diego Zerri ove comunicava che più volte aveva cercato un contatto con lo stesso e all'uopo lasciava il proprio numero di cellulare per essere contattato. Appare chiaro che è il Pt_3
a tutelare anche le problematiche legali afferenti la compravendita degli autoveicoli della società.
Gli interessi legali della che ovviamente vanno ben oltre il semplice ruolo di addetto agli Pt_1 acquisti e alle vendite (vgs. allegato nr. 11).
g. Dal contratto inerente la polizza assicurativa n° 406263353 stipulato dal contraente Parte_1 con l'agenzia Assipoint S.A.S., esibito dalla parte in data 11/12/2023 risulta, tra i dati riferiti al
[...] contrante, la mail LUCAF300@GMAIL.COM ragionevolmente riconducibile a , in atti Parte_3 esclusivamente addetto alle vendite. …
h. Vi sono recensioni trovate su siti di vendita di automobili rilasciate da clienti ove si evince che il sig. ha un ruolo assolutamente dominante all'interno del concessionario oltre che Parte_3 punto di riferimento per i clienti. …
i. La risulta proprietaria di un immobile sito ad in Via Dante nr. 20. Parte_1 CP_1
L'appartamento è stato acquistato, ristrutturato e ammobiliato con fondi esclusivamente societari.
Tale immobile, nei fatti, è nella completa, esclusiva e gratuita disponibilità di e del Parte_3 suo nucleo familiare.
Si rammenta che, se pur l'attività immobiliare è prevista dall'oggetto sociale, l'attività della società si concretizza, da sempre, esclusivamente nella compravendita di automobili e che non vi è nessuna iniziativa volta allo svolgimento dell'attività immobiliare. …
j. La come risulta dal bilancio societario, paga anche le spese condominiali relative Parte_1 all'immobile di cui al punto precedente nella gratuita disponibilità di un "collaboratore esterno"
[...]
. … Pt_3
k. La Sig.ra , pur essendo socio unico nonché amministratore di diritto della società, non Pt_2 risulta percepire compensi o dividendi dalla stessa;
l. Nell'ambito dell'analisi della dichiarazione fiscale Società di Capitali 2023 (periodo d'imposta
2022) emergeva tra le variazioni in aumento del reddito il valore di € 60.023,00. A richiesta del dettaglio di merito, emergeva che tale importo riguardava l'acquisto di un orologio.
In fase di contraddittorio con la Sig.ra ed il commercialista, Dott. … La sig.ra Pt_2 Tes_1
“Tale acquisto era stato fatto quale forma di investimento. Non ricordo dove ho Parte_5 effettuato l'acquisto, ma penso in un negozio ed a riguardo può meglio specificare mio figlio . Pt_3
Probabilmente la fattura potrebbe essere stata emessa a nome della persona fisica piuttosto che
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della società e magari con uno scontrino fiscale. Non so dove si trovi adesso l'orologio e dovrei chiedere a mio figlio. .”. Pt_3
Il Dott. “”In merito alla registrazione contabile nel conto … “Altri acquisti” ho indicato Tes_2 erroneamente nella descrizione il termine “crediti” volendo invece indicare il credito che la società avrebbe maturato nei confronti del socio in corrispondenza dell'acquisto dell'orologio. Infatti, essendo transitato tra i costi ho provveduto ad effettuare l'opportuna variazione in aumento”.
In sintesi, la Sig.ra non era conoscenza di informazioni basilari sull'acquisto dell'orologio Pt_2 di € 60.000 né sulla collocazione dello stesso rimandandone al figlio il possesso. …”.
Tutti i dati indicati dagli ispettori trovano conferma nella documentazione allegata al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, prodotta dall , e, invero, non sono stati in alcun modo CP_1 contestati dalla ricorrente, che si è limitata a fornire una spiegazione degli stessi.
I militari verbalizzanti, richiamati le risultanze fattuali descritte e i riferimenti giuridici rilevanti, hanno quindi concluso:
“a. viste le cause ostative all'applicazione del regime forfettario …
b.
considerato che
le attività concretamente svolte dal signor per conto della 1000 Miglia Pt_3 sono incompatibili con l'applicazione delle normative riguardanti i lavoratori autonomi;
c. viste le funzioni concretamente svolte dal Sig. , individuando nello stesso colui che Pt_3 esercita in via continuativa e in modo significativo i poteri riconducibili alle qualifiche o funzioni dell'amministratore di diritto.
Si rammenta che l'amministratore viene identificato nel soggetto che assume decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della società.
Gli elementi caratterizzanti la fattispecie dell'Amministrazione di fatto consistono:
- nell'esercizio di funzioni ex lege di statuto alla competenza dell'amministratore di diritto;
- nella sua autonomia decisionale, che non deve necessariamente essere surrogatoria rispetto a quella dell'amministratore di diritto;
nel fatto che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e continuativo e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale
(Cassazione, sentenza n. 27162/2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 12474/2015);
- che detto esercizio non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto (Tribunale di Napoli, sentenza del 5 agosto 2015).
d. in considerazione che il ha percepito denaro proveniente dalla società attraverso prelievi Pt_3 di contanti e bonifici per complessivi € 36.275,25 (vgs. allegato nr.
7 - mastrino fornitori ordinari
14871 ) a fronte dei quali solo successivamente ha emesso nr. 12 fatture di importo Parte_3 complessivo pari ad € 35.000,00, imputate a fatture da ricevere al 31.12.2021 e materialmente registrate nella contabilità della società durante l'anno 2022;
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e. in considerazione che il ha percepito denaro proveniente dalla società attraverso prelievi Pt_3 di contanti per complessivi € 26.300,00 (vgs. allegato nr.
8 - mastrino fornitori ordinari 14871
) incongruenti con le fatture ed i rimborsi spese imputati tra i costi della società per Parte_3 complessivi € 54.000,00 (nr. 12 fatture per prestazioni professionali per totali € 45.600,00 e €
8.400,00 quali rimborso spese);
f. ritenuto, il contratto tra le parti, pretestuoso e semplicemente funzionale a legittimare i prelievi effettuati dal il quale ha, tra l'altro, indebitamente giovato di un proprio regime fiscale volto Pt_3 ad un risparmio delle imposte;
si ritiene che l'attività di si sia manifestata in concreto: Parte_3
i. nel conferimento di una delega generale ad negotia, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale;
ii. nell'autonomia assoluta in ambito commerciale sia in fase di acquisto che di vendita;
iii. nell'utilizzo delle carte di pagamento aziendali anche per attività non inerenti l'attività di autoconcessionario …; iv. nell'impiego a propria necessità di mezzi e risorse aziendali economiche e non;
v. nella disponibilità piena di un immobile acquistato, ristrutturato, ammobiliato con denaro della società la quale ha tra l'altro sostenuto le spese per le utenze e la gestione ordinaria dello stesso;
vi. nell'aver concluso, unitamente alla sig.ra , l'acquisto di un orologio del valore di Parte_2
€ 60.000,00 utilizzando denaro della società. …
Per quanto sopra esposto, il Sig. è da intendersi socio occulto nonché amministratore Parte_3 di fatto della Parte_1
I redditi percepiti dallo stesso si ritengono percepiti nell'ambito dell'attività di amministratore della società stessa …
Di conseguenza:
- tenuto conto che gli amministratori di una società devono essere registrati nel LUL nel mese in cui percepiscono un compenso, un rimborso spese o in seguito a effettuazione di conguagli;
- in considerazione dei contratti stipulati tra la società e il signor ove Parte_1 Parte_3 le parti concordano la retribuzione in un importo mensile;
- considerato che, anche in questo caso viene disatteso quanto messo per iscritto ed esibito agli atti della verifica, dunque non vi è un'esatta corrispondenza tra retribuzione concordata ed effettiva erogazione del compenso;
- visto quanto dichiarato dalla signora , assistita da commercialista Dott. Pt_2 Tes_1 durante il contraddittorio del 21/12/2023 nello specifico: [… -omissis- …] Risposta: “I compensi afferenti le prestazioni rese da mio figlio, sig. , sono stati erogati con molteplici bonifici Parte_3 effettuati dal/dai conto/i correnti della società e tramite prelevamenti in contanti da sportello o da
ATM. Mi riservo di fornirvi adeguata documentazione di riscontro. Relativamente alle fatture
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passive emesse da in regime forfettario, pur avendole ricevute non abbiamo Parte_3 provveduto a registrarle in contabilità durante l'anno 2021, ma provvedendo a ciò solo durante l'anno d'imposta 2022”, sono stati esaminati i mastrini fornitori denominati " 000000000014871" relativi Parte_3 agli anni 2021 e 2022 (vgs. allegati nn.rr. 7 e 8) ove emergono i compensi dallo stesso effettivamente percepiti tramite bonifici o prelievi come di seguito riportato …
Per quanto sopra si considerano:
- omessa registrazione di dati obbligatori sul Libro unico del lavoro per un periodo di 18 mesi determinanti differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali non dovuti a casi di errore meramente formali … ”.
Come detto, la ricorrente non ha in alcun modo contestato la veridicità dei fatti e dei dati accertati dalla Guardia di Finanza, essendosi limitata a fornire una spiegazione degli stessi. Le allegazioni tese a confutare le conclusioni a cui sono addivenuti i verbalizzanti, tuttavia, sono all'evidenza generiche ed inverosimili. Se può convenirsi sulla considerazione che può capitare che un venditore di concessionaria automobilistica si trovi ad utilizzare mezzi aziendali, deve rilevarsi come sia contestabile che ciò faccia in orari extralavorativi e finanche notturni, come emerge dalla documentazione agli atti. Non si comprende, poi, per quale ragione l'addetto alle vendite debba essere in possesso e libero di utilizzare carte di credito aziendali, né l'opponente fornisce indicazioni o esemplificazioni in merito. In ricorso si sostiene che l'utilizzo dei mezzi aziendali, le trasferte ed anche il pernottamento presso alberghi, anche in luoghi distanti dalla sede aziendale, sarebbero stati giustificati dal fatto di dover visionare o ritirare mezzi poi acquisiti e Parte_3 destinati alla vendita da parte della società, senonchè non è indicato alcuno specifico mezzo, alcun fornitore, alcun appuntamento o contatto, né sono stati offerti elementi probatori a riguardo. A ciò si aggiunge che i pernottamenti fuori sede si sono verificati per una intera settimana in un caso e durante un weekend (di ferragosto) in un altro, sicchè appare davvero inverosimile che la trasferta sia avvenuta per scopi lavorativi inerenti l'incarico professionale e nulla è stato dedotto e dimostrato che consenta di addivenire ad una diversa conclusione.
Da quanto esposto emerge chiaramente come avesse piena disponibilità dei beni e Parte_3 conti aziendali e che li utilizzasse anche per finalità personali e comunque esulanti dal formale incarico conferitogli quale collaboratore esterno. Ed infatti, occorre rimarcare che dai contratti per prestazioni di servizi agli atti risulta che l'incarico riguardasse esclusivamente l'“- Acquisizione dati e gestione clienti – Assistenza alla vendita – Appuntamenti per visione autoveicoli – Inserimento dati per proposte di finanziamenti”.
Da tale incarico esulava altresì la gestione di problematiche di natura legale legate alle vendite effettuate, di cui invece si conferma in ricorso che il si sia occupato, quindi, al di fuori Pt_3 dell'incarico professionale e nell'evidente interesse della società.
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Anche l'acquisto dell'orologio di lusso marca Rolex dimostra poi quantomeno un potere di iniziativa e trattativa del rispetto ad un acquisto formalmente imputato alla società e concluso con Pt_3 denari aziendali, rispetto a cui non vi è formale attribuzione di incarico o di potere.
Quanto all'utilizzo di beni aziendali, non può poi non essere menzionato l'uso abitativo a titolo gratuito da parte del e del suo nucleo familiare di immobile di proprietà della società, che Pt_3 provvedeva anche al pagamento delle spese condominiali. In ricorso si descrive l'atto come un atto di liberalità di una madre nei confronti del figlio, senonchè qui l'atto dispositivo è da imputarsi alla società, nella quale il lavorava e alla cui attività commerciale non era affatto estraneo, e Pt_3 non alla persona fisica.
Vi sono, ancora, altre circostanze degne di nota, idonee a corroborare la tesi della fittizietà del rapporto lavorativo di quale addetto alle vendite esterno: Parte_3
- i verbalizzanti hanno dato atto, e quanto indicato è rimasto privo di contestazione, che la partita IVA di e quella della società siano state aperte lo Parte_3 Controparte_2 stesso giorno;
- non ha avuto altri clienti diversi dalla nei confronti dei quali Parte_3 Controparte_2 risultano emesse fatture;
- era l'unico addetto alle vendite della concessionaria, attività commerciale Parte_3 esclusiva, nei fatti, della società;
- il commercialista di riferimento ha espressamente dichiarato che “in merito alle fatture emesse da specifico che sono state redatte in funzione dell'accordo Parte_3 intercorso tra le parti che vi ho esibito in data odierna ed al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'INPS, nella considerazione che la residenza del , Parte_3 nell'anno 2021, coincideva con la residenza della madre, , Amministratrice Parte_2 unica della società";
- la documentazione contabile agli atti dimostra una assoluta elasticità nella gestione del rapporto tra e la società: in particolare, si evidenzia come i pagamenti delle Parte_3 prestazioni avvenissero talvolta con bonifico e per lo più mediante prelevamenti da sportello o da ATM (con carte di credito/bancarie nella documentata disponibilità del destinatario, in quanto utilizzate anche per il pagamento delle già citate prestazioni alberghiere) di importi variabili e a cadenze altrettanto variabili, né vi è coincidenza tra quanto in concreto percepito e quanto dovutogli, risultante dalle fatture, emesse in forma cartacea e non elettronica, come obbligatorio, e registrate con rilevante ritardo.
Sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene che siano del tutto corrette le conclusioni a cui sono addivenuti i verbalizzanti all'esito degli accertamenti compiuti, ossia che ricoprisse di Parte_3 fatto all'interno della società le vesti di socio e amministratore, pur non provvisto di regolare investitura.
10 RGL n. 990/2024
Considerato che è pacifico e documentato che egli abbia percepito somme a titolo di compenso e rimborsi spese per l'attività prestata formalmente come addetto alle vendite esterno, contratto, come visto, meramente fittizio, i verbalizzanti hanno imputato detti compensi all'attività esercitata in concreto e riqualificata come di amministratore della società come tale soggetta a Controparte_2 registrazione nel Libro Unico del Lavoro, ai sensi della norma di cui si è contestata la violazione e che prevede che “1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. … 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione
11 RGL n. 990/2024
territoriale del lavoro territorialmente competente. …” (art. 39 D.L. 112/2008, conv. con mod. nella
L. 133/2008).
La sanzione è stata determinata secondo quanto indicato nel comma 7 della disposizione richiamata, che indica per le omissioni relative ad un periodo superiore a dodici mesi la misura compresa tra € 1.000,00 ed € 6.000,00.
L'art. 11 L. n. 689 del 1981 stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nella specie, la durata dell'accerta violazione si è protratta per 18 mesi (in quanto l'anno 2023 non era oggetto di accertamento) e le circostanze fattuali descritte denotano un intento elusivo sotteso all'adozione di atti formali nell'ambito della gestione del rapporto lavorativo oggetto di contestazione.
La sanzione in concreto irrogata, ben distante dal massimo edittale infliggibile, considerati tali elementi, appare congrua.
In conclusione, l'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale svolta, nonché applicando la riduzione del 20% dei compensi prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa,
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
Co
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' di
[...]
, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 (già operata la riduzione di legge CP_1 del 20% dell'importo) oltre accessori di legge.
Alessandria, 23.10.2025.
Il Giudice
LV RA
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 23/10/2025 nella causa n. 990/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. AICARDI GIORGIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai funzionari dott.sse Controparte_1
SI RI e CO TA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.10.2024 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 della ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, ricevuta in Controparte_2 data 3.9.2024, con la quale veniva ordinato alla stessa, quale responsabile della violazione dell'art. 39, co. 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con mod. nella L. 133/2008, modificato dall'art. 22, co. 5,
D.Lgs. 151/2015, per non aver registrato nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2022 per 18 mesi sul Libro Unico del Lavoro (LUL) i dati del sig. , “socio occulto nonché amministratore Parte_3 di fatto della , accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Anno Controparte_2 di riferimento: 2024 – Codice Reparto: AL125 – Numero progressivo verbale: 62 del 12.04.2024, e alla società quale obbligata in solido il pagamento della somma di € 2.400,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 24,82 per spese di notifica;
a fondamento dell'opposizione ella ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981, rilevando come siano trascorsi 154 giorni tra la data del primo accesso ispettivo e la data di notifica del verbale unico di accertamento, e ha sostenuto
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l'insussistenza della violazione contestata, in quanto nessuna delle circostanze evidenziate in sede di accertamento sarebbero idonee a dimostrare l'inserimento del soggetto nell'organico aziendale e le funzioni direttive e gestorie che gli sono state imputate;
in ogni caso, ha affermato la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale, considerate le circostanze concrete.
In ragione di quanto esposto, l'opponente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_3 fondatezza delle avverse doglianze e la correttezza del proprio operato, nonché delle conclusioni a cui sono addivenuti gli ispettori in sede di accertamento della violazione, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria di spese, e istanza, per l'ipotesi di accoglimento, di compensazione delle stesse.
La causa, di natura documentale, non avendo l formulato istanze istruttorie di prova CP_1 orale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 è infondata alla luce del fatto che dal Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione presupposto all'ordinanza ingiunzione opposta si evince chiaramente come la Guardia di Finanza non si sia limitata a compiere il primo accesso ispettivo presso la sede operativa aziendale in data 8.11.2023 e ad analizzare la documentazione in quella sede reperita, ma abbia svolto indagini ulteriori, che vanno dalla richiesta di documentazione al commercialista di riferimento della società, all'acquisizione di documentazione da parte di terzi per svolgere esami incrociati circa l'utilizzo di beni e strumenti di pagamento aziendali, alla acquisizione di dichiarazioni a chiarimento da parte della legale rappresentante della società e del commercialista dott. , queste ultime in data 27.3.2024. Il Verbale risulta essere stato Tes_1 notificato in data 12.4.2024 quindi entro il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 cit.
L'ordinanza ingiunzione n. 79/2024, notificata alla ricorrente in data 3.9.2024, trae fondamento dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di
Alessandria – Sezione Tutela Entrate, definiti con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 2024 AL 125 62.
Nel predetto verbale si legge quanto segue:
“Il giorno 8 novembre 2023 è stata iniziata una verifica fiscale nei confronti della società
[...]
esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di Parte_1 autoveicoli leggeri …
Posizione del sig. Parte_3
2 RGL n. 990/2024
L'analisi del conto nr. 703905 000 “prestazioni di terzi”, imputato nell'anno 2021 per € 35.000,00 e nell'anno 2022 per € 45.600,00, ha evidenziato costi sostenuti dalla società a fronte prestazioni professionali rese dal sig. quale lavoro autonomo in regime forfettario in forza di Parte_3 scritture private stipulate tra le parti valevoli per gli anni 2021 (vgs. Allegato nr. 2 – Accordo per prestazione di servizi del 28.12.2020) e 2022 (vgs. Allegato nr. 3 – Accordo per prestazioni di servizi del 29.12.2021) tramite le quali sono state attribuite al le seguenti funzioni: Pt_3
- Acquisizione dati e gestione clienti;
- Assistenza alla vendita;
- Appuntamenti per visioni autoveicoli;
- Inserimento dati per proposte e finanziamenti;
Tale rapporto è perdurato anche durante l'anno 2023 sino al 31.08.2023 poiché, come risultante dalla comunicazione UNILAV del 05.02.2024, a far data del 01.09.2023 il sig. è Parte_3 divenuto dipendente della con contratto di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Parte_1
e qualifica di addetto alle vendite all'ingrosso, trasformando tale rapporto in data 01.01.2024 da tempo pieno a tempo parziale (vgs. Allegato nr. 4 – comunicazione Unilav 2023). Parte_3
All'uopo è opportuno sottolineare come, in realtà, già in data 17/02/2022 risulti una Comunicazione
Obbligatoria, da parte della di avvio di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO dal Parte_1
18.02.2022 del sig. con mansione di addetto alle vendite (vgs. Allegato nr. 5 – Parte_3 comunicazione Unilav 2022) ma, nei fatti, tale posizione lavorativa ha avuto effetto Parte_3 solo a partire dal 01.09.2023 (data risultante dal LUL).
A richiesta di chiarimenti in fase di contraddittorio il dott. commercialista della società, Tes_1 motivava tale comportamento come di seguito esposto (vgs. Allegato nr. 6 – stralcio p.v. di verifica foglio nr. 180): “in merito alle fatture emesse da specifico che sono state redatte in Parte_3 funzione dell'accordo intercorso tra le parti che vi ho esibito in data odierna ed al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'INPS, nella considerazione che la residenza del , Parte_3 nell'anno 2021, coincideva con la residenza della madre, , Amministratrice unica Parte_2 della società". …
Si sottolinea che:
a. il business della 1000 Miglia S.r.l.s. si manifesta, nei fatti, in maniera quasi del tutto esclusiva, nella compravendita di auto usate;
b. nell'organigramma aziendale non risultava ulteriore personale adibito all'attività in quanto nell'anno 2021 non vi erano lavoratori dipendenti in carico alla società, mentre negli anni successivi, se pur risultante del personale assunto, questi ha ricoperto incarichi minimali rispetto all'attività principale (lavaggio auto, pulizia locali).
c. le prestazioni rese dal nei confronti della 1000 Miglia Srls sono state le uniche erogate Pt_3 nell'ambito della sua attività di lavoratore autonomo poiché, da approfondimenti tramite le banche dati, non risultano altri clienti oltre la 1000 Miglia S.r.l.s.;
3 RGL n. 990/2024
d. presso la sede del concessionario ha una postazione di lavoro nella sua piena disponibilità;
e. il suo orario di lavoro è fisiologicamente vincolato dagli orari di apertura del punto vendita.
f. la partita IVA della 1000 Miglia e quella di sono state aperte lo stesso giorno il 20 Parte_3 ottobre 2020.
… è emersa un'ampia autonomia da parte di nell'ambito della gestione dell'attività, e Pt_3 notevoli privilegi nell'utilizzo dei beni di proprietà dell'autosalone: autonomia e privilegi non comuni ad un lavoratore dipendente né tanto meno ad un collaboratore esterno.
Nel merito:
a. Le fatture per prestazioni d'opera nei confronti della s.r.l.s. del 2021 sono state emesse con ampio ritardo dal , ben oltre il termine dell'esercizio oggetto della prestazione mentre il Pt_3 pagamento dei compensi è avvenuto con un'assoluta elasticità tramite numerosi bonifici di vario importo senza riferimento specifico ad un documento fiscale e tramite diversi prelevamenti di contanti allo sportello o presso gli ATM per complessivi € 36.275,25, come facilmente riscontrabile dall'esame del mastrino "Fornitori Ordinari - 14871 afferente l'anno 2021 (vgs. Parte_3
Allegato nr. 7);
b. Il mastrino “fornitori ordinari - 14871 (vgs. allegato nr. 8) afferente l'anno Parte_3
2022 riporta un saldo di apertura pari ad € 36.275,25 riconducibile al credito vantato dalla società per i prelievi effettuati da durante l'anno 2021 a fronte del quale risultano nel 2022 le Parte_3 registrazioni delle fatture passive emesse dallo steso per complessivi € 35.000,00. Le Pt_3 successive annotazioni sono relative ai costi imputati in forza dell'accordo intercorso tra le parti per l'anno 2022 ammontante ad € 4.500,00 mensili per complessivi €54.000,00, ma a fronte delle quali sono stati registrati nel mastrino nr. 20 prelievi di importo variabile tra € 300,00 ed € 2.000,00 ammontanti a complessivi € 26.300,00: da un credito in apertura del conto pari ad € 36.275,25 è stato quindi registrato un debito residuo verso pari ad € 26.424,75. Parte_3
Anche in questo caso, come per l'anno 2021, a fronte delle fatture per prestazioni rese dal lavoratore autonomo , risultano prelievi di denaro non riconducibili ad un canonico Parte_3 rapporto tra azienda e professionista, allorquando a fronte della registrazione di una fattura passiva per servizi ricevuti o beni acquistati corrisponde il successivo pagamento a saldo da parte della società, mentre nel conto in esame sono presenti solo numerosi prelievi di contante effettuati presso vari sportelli bancomat con e senza commissione di prelievo effettuati con la carta VISA avente finale 5575 e con carta 63039557, come in evidenza dagli stralci degli estratti conti esibiti dalla parte in data 24.01.2024 quale documentazione bancaria a supporto dell'accordo per prestazioni di servizi all'uopo esibito.
c. Relativamente all'anno 2023, in continuità con gli anni 2021 e 2022, la parte, tramite il commercialista, dott. ha esibito nr. 8 fatture in formato cartaceo, dalla nr. 01 alla nr. 08, Tes_1 relative alle prestazioni per servizi rese dal sino ad agosto 2023 ammontanti ad Parte_3
3.800,00 mensili oltre ad un ulteriore rimborso spese pari ad 500,00 mensili. In merito a ciò il dott.
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ha dichiarato in atti (vgs. allegato nr.
8-bis - stralcio p.v. di verifica fogli nn.rr. 234 e 235) Tes_1 come per tali prestazioni il non abbia emesso delle fatture elettroniche, pur Parte_3 essendone obbligato, ma esclusivamente delle fatture cartacee e che "... La 1000 Miglia a fronte delle fatture cartacee ricevute da , ha comunque pagato in contanti i relativi compensi Parte_3 provvedendo a registrare il tutto in contabilità". …
Quanto sopra argomentato evidenzia da una parte l'atipico rapporto sussistente tra e Parte_3 la in quanto non riconducibile ad un canonico rapporto di prestazioni professionali Parte_1 rese da un lavoratore autonomo e dall'altra gli anomali ed irregolari prelevamenti di denaro risultanti dalle scritture contabili incongruenti con i documenti fiscali emessi dal , ma Pt_3 piuttosto riconducibili ad una personale e del tutto arbitrarlo uso dei denari della società.
d. Il usa autonomamente le carte di pagamento aziendali per scopi non inerenti l'attività Pt_3 lavorativa. Lo stesso, come si evince dalle fatture emesse da vari alberghi è accompagnato sovente da amici o parenti.
La presente fattispecie è stata oggetto di controlli incrociati nei confronti delle strutture ricettive emerse nell'ambito dell'esame della documentazione. Nel dettaglio è emerso quanto segue:
- Il 02/05/2021 emetteva fattura per servizi alberghieri vari nei confronti della Parte_4
Ad usufruire di tali servizi, da sabato 24.04.2021 a sabato 01.05.2021 compresi, è Parte_1 stato il Sig. unitamente ad un altro soggetto. La fattura del valore totale di € 1.358,00 è Pt_3 stata saldata mediante nr. 4 distinti pagamenti effettuati utilizzando la carta di pagamento … e la carta di pagamento … In fase di contraddittorio con la Sig.ra venivano chiesti chiarimenti Pt_2
… La stessa rispondeva “Penso sia intestata alla società, ma faccio riserva di verificare e farvelo sapere quanto prima”. Si allega fattura e documentazione acquisita in fase di controllo incrociato.
(vgs allegato nr. 9).
- il 15/08/2021 IL – HOTEL PLAZA E DE RUSSIE di Pisa emetteva fattura per CP_4 servizi alberghieri vari nei confronti della Ad usufruire di tali servizi, erogati tra Parte_1 sabato 14.08.2021 e domenica 15.08.2021, è stato il Sig. unitamente ad un altro soggetto. Pt_3
LA fattura del valore totale di € 475,00 è stata saldata con la carta di pagamento … In fase di contraddittorio con la Sig.ra venivano chiesti chiarimenti … La stessa rispondeva “Penso Pt_2 sia intestata alla società, ma faccio riserva di verificare e farvelo sapere quanto prima”. Si allega fattura e documentazione acquisita in fase di controllo incrociato. (vgs allegato nr. 10).
e. Il usa liberamente le auto aziendali al proprio bisogno. Dalle interrogazioni degli Pt_3 strumenti investigativi in uso al Corpo, si evince che lo stesso è stato fermato dalle forze dell'ordine svariate volte alla guida di automobili di proprietà della e sovente in orari e luoghi Parte_1 non riconducibili ad attività lavorativa. A titolo semplificativo: …
Inoltre, in data 08/11/2023, al momento dell'accesso ispettivo, il sig. si presentava presso Pt_3
l'autoconcessionaria a bordo della Range Rover Evoque targata …di proprietà della 1000 Miglia
Srl…
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Per mero dovere di informazione si rappresenta che il Sig. non è intestatario di Parte_3 nessun automezzo e tanto meno altri membri del suo nucleo familiare.
f. L'analisi dei dati informatici rilevati alla data dell'accesso, di cui alla relazione tecnica/verbale di operazioni compiute indicata all'allegato nr. 2 del pv. di verifica, ha evidenziato come, in data
14/06/2023, abbia trasmesso una PEC dall'indirizzo di posta della 1000 Miglia Parte_3 all'Avv. Diego Zerri ove comunicava che più volte aveva cercato un contatto con lo stesso e all'uopo lasciava il proprio numero di cellulare per essere contattato. Appare chiaro che è il Pt_3
a tutelare anche le problematiche legali afferenti la compravendita degli autoveicoli della società.
Gli interessi legali della che ovviamente vanno ben oltre il semplice ruolo di addetto agli Pt_1 acquisti e alle vendite (vgs. allegato nr. 11).
g. Dal contratto inerente la polizza assicurativa n° 406263353 stipulato dal contraente Parte_1 con l'agenzia Assipoint S.A.S., esibito dalla parte in data 11/12/2023 risulta, tra i dati riferiti al
[...] contrante, la mail LUCAF300@GMAIL.COM ragionevolmente riconducibile a , in atti Parte_3 esclusivamente addetto alle vendite. …
h. Vi sono recensioni trovate su siti di vendita di automobili rilasciate da clienti ove si evince che il sig. ha un ruolo assolutamente dominante all'interno del concessionario oltre che Parte_3 punto di riferimento per i clienti. …
i. La risulta proprietaria di un immobile sito ad in Via Dante nr. 20. Parte_1 CP_1
L'appartamento è stato acquistato, ristrutturato e ammobiliato con fondi esclusivamente societari.
Tale immobile, nei fatti, è nella completa, esclusiva e gratuita disponibilità di e del Parte_3 suo nucleo familiare.
Si rammenta che, se pur l'attività immobiliare è prevista dall'oggetto sociale, l'attività della società si concretizza, da sempre, esclusivamente nella compravendita di automobili e che non vi è nessuna iniziativa volta allo svolgimento dell'attività immobiliare. …
j. La come risulta dal bilancio societario, paga anche le spese condominiali relative Parte_1 all'immobile di cui al punto precedente nella gratuita disponibilità di un "collaboratore esterno"
[...]
. … Pt_3
k. La Sig.ra , pur essendo socio unico nonché amministratore di diritto della società, non Pt_2 risulta percepire compensi o dividendi dalla stessa;
l. Nell'ambito dell'analisi della dichiarazione fiscale Società di Capitali 2023 (periodo d'imposta
2022) emergeva tra le variazioni in aumento del reddito il valore di € 60.023,00. A richiesta del dettaglio di merito, emergeva che tale importo riguardava l'acquisto di un orologio.
In fase di contraddittorio con la Sig.ra ed il commercialista, Dott. … La sig.ra Pt_2 Tes_1
“Tale acquisto era stato fatto quale forma di investimento. Non ricordo dove ho Parte_5 effettuato l'acquisto, ma penso in un negozio ed a riguardo può meglio specificare mio figlio . Pt_3
Probabilmente la fattura potrebbe essere stata emessa a nome della persona fisica piuttosto che
6 RGL n. 990/2024
della società e magari con uno scontrino fiscale. Non so dove si trovi adesso l'orologio e dovrei chiedere a mio figlio. .”. Pt_3
Il Dott. “”In merito alla registrazione contabile nel conto … “Altri acquisti” ho indicato Tes_2 erroneamente nella descrizione il termine “crediti” volendo invece indicare il credito che la società avrebbe maturato nei confronti del socio in corrispondenza dell'acquisto dell'orologio. Infatti, essendo transitato tra i costi ho provveduto ad effettuare l'opportuna variazione in aumento”.
In sintesi, la Sig.ra non era conoscenza di informazioni basilari sull'acquisto dell'orologio Pt_2 di € 60.000 né sulla collocazione dello stesso rimandandone al figlio il possesso. …”.
Tutti i dati indicati dagli ispettori trovano conferma nella documentazione allegata al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, prodotta dall , e, invero, non sono stati in alcun modo CP_1 contestati dalla ricorrente, che si è limitata a fornire una spiegazione degli stessi.
I militari verbalizzanti, richiamati le risultanze fattuali descritte e i riferimenti giuridici rilevanti, hanno quindi concluso:
“a. viste le cause ostative all'applicazione del regime forfettario …
b.
considerato che
le attività concretamente svolte dal signor per conto della 1000 Miglia Pt_3 sono incompatibili con l'applicazione delle normative riguardanti i lavoratori autonomi;
c. viste le funzioni concretamente svolte dal Sig. , individuando nello stesso colui che Pt_3 esercita in via continuativa e in modo significativo i poteri riconducibili alle qualifiche o funzioni dell'amministratore di diritto.
Si rammenta che l'amministratore viene identificato nel soggetto che assume decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della società.
Gli elementi caratterizzanti la fattispecie dell'Amministrazione di fatto consistono:
- nell'esercizio di funzioni ex lege di statuto alla competenza dell'amministratore di diritto;
- nella sua autonomia decisionale, che non deve necessariamente essere surrogatoria rispetto a quella dell'amministratore di diritto;
nel fatto che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e continuativo e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale
(Cassazione, sentenza n. 27162/2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 12474/2015);
- che detto esercizio non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto (Tribunale di Napoli, sentenza del 5 agosto 2015).
d. in considerazione che il ha percepito denaro proveniente dalla società attraverso prelievi Pt_3 di contanti e bonifici per complessivi € 36.275,25 (vgs. allegato nr.
7 - mastrino fornitori ordinari
14871 ) a fronte dei quali solo successivamente ha emesso nr. 12 fatture di importo Parte_3 complessivo pari ad € 35.000,00, imputate a fatture da ricevere al 31.12.2021 e materialmente registrate nella contabilità della società durante l'anno 2022;
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e. in considerazione che il ha percepito denaro proveniente dalla società attraverso prelievi Pt_3 di contanti per complessivi € 26.300,00 (vgs. allegato nr.
8 - mastrino fornitori ordinari 14871
) incongruenti con le fatture ed i rimborsi spese imputati tra i costi della società per Parte_3 complessivi € 54.000,00 (nr. 12 fatture per prestazioni professionali per totali € 45.600,00 e €
8.400,00 quali rimborso spese);
f. ritenuto, il contratto tra le parti, pretestuoso e semplicemente funzionale a legittimare i prelievi effettuati dal il quale ha, tra l'altro, indebitamente giovato di un proprio regime fiscale volto Pt_3 ad un risparmio delle imposte;
si ritiene che l'attività di si sia manifestata in concreto: Parte_3
i. nel conferimento di una delega generale ad negotia, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale;
ii. nell'autonomia assoluta in ambito commerciale sia in fase di acquisto che di vendita;
iii. nell'utilizzo delle carte di pagamento aziendali anche per attività non inerenti l'attività di autoconcessionario …; iv. nell'impiego a propria necessità di mezzi e risorse aziendali economiche e non;
v. nella disponibilità piena di un immobile acquistato, ristrutturato, ammobiliato con denaro della società la quale ha tra l'altro sostenuto le spese per le utenze e la gestione ordinaria dello stesso;
vi. nell'aver concluso, unitamente alla sig.ra , l'acquisto di un orologio del valore di Parte_2
€ 60.000,00 utilizzando denaro della società. …
Per quanto sopra esposto, il Sig. è da intendersi socio occulto nonché amministratore Parte_3 di fatto della Parte_1
I redditi percepiti dallo stesso si ritengono percepiti nell'ambito dell'attività di amministratore della società stessa …
Di conseguenza:
- tenuto conto che gli amministratori di una società devono essere registrati nel LUL nel mese in cui percepiscono un compenso, un rimborso spese o in seguito a effettuazione di conguagli;
- in considerazione dei contratti stipulati tra la società e il signor ove Parte_1 Parte_3 le parti concordano la retribuzione in un importo mensile;
- considerato che, anche in questo caso viene disatteso quanto messo per iscritto ed esibito agli atti della verifica, dunque non vi è un'esatta corrispondenza tra retribuzione concordata ed effettiva erogazione del compenso;
- visto quanto dichiarato dalla signora , assistita da commercialista Dott. Pt_2 Tes_1 durante il contraddittorio del 21/12/2023 nello specifico: [… -omissis- …] Risposta: “I compensi afferenti le prestazioni rese da mio figlio, sig. , sono stati erogati con molteplici bonifici Parte_3 effettuati dal/dai conto/i correnti della società e tramite prelevamenti in contanti da sportello o da
ATM. Mi riservo di fornirvi adeguata documentazione di riscontro. Relativamente alle fatture
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passive emesse da in regime forfettario, pur avendole ricevute non abbiamo Parte_3 provveduto a registrarle in contabilità durante l'anno 2021, ma provvedendo a ciò solo durante l'anno d'imposta 2022”, sono stati esaminati i mastrini fornitori denominati " 000000000014871" relativi Parte_3 agli anni 2021 e 2022 (vgs. allegati nn.rr. 7 e 8) ove emergono i compensi dallo stesso effettivamente percepiti tramite bonifici o prelievi come di seguito riportato …
Per quanto sopra si considerano:
- omessa registrazione di dati obbligatori sul Libro unico del lavoro per un periodo di 18 mesi determinanti differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali non dovuti a casi di errore meramente formali … ”.
Come detto, la ricorrente non ha in alcun modo contestato la veridicità dei fatti e dei dati accertati dalla Guardia di Finanza, essendosi limitata a fornire una spiegazione degli stessi. Le allegazioni tese a confutare le conclusioni a cui sono addivenuti i verbalizzanti, tuttavia, sono all'evidenza generiche ed inverosimili. Se può convenirsi sulla considerazione che può capitare che un venditore di concessionaria automobilistica si trovi ad utilizzare mezzi aziendali, deve rilevarsi come sia contestabile che ciò faccia in orari extralavorativi e finanche notturni, come emerge dalla documentazione agli atti. Non si comprende, poi, per quale ragione l'addetto alle vendite debba essere in possesso e libero di utilizzare carte di credito aziendali, né l'opponente fornisce indicazioni o esemplificazioni in merito. In ricorso si sostiene che l'utilizzo dei mezzi aziendali, le trasferte ed anche il pernottamento presso alberghi, anche in luoghi distanti dalla sede aziendale, sarebbero stati giustificati dal fatto di dover visionare o ritirare mezzi poi acquisiti e Parte_3 destinati alla vendita da parte della società, senonchè non è indicato alcuno specifico mezzo, alcun fornitore, alcun appuntamento o contatto, né sono stati offerti elementi probatori a riguardo. A ciò si aggiunge che i pernottamenti fuori sede si sono verificati per una intera settimana in un caso e durante un weekend (di ferragosto) in un altro, sicchè appare davvero inverosimile che la trasferta sia avvenuta per scopi lavorativi inerenti l'incarico professionale e nulla è stato dedotto e dimostrato che consenta di addivenire ad una diversa conclusione.
Da quanto esposto emerge chiaramente come avesse piena disponibilità dei beni e Parte_3 conti aziendali e che li utilizzasse anche per finalità personali e comunque esulanti dal formale incarico conferitogli quale collaboratore esterno. Ed infatti, occorre rimarcare che dai contratti per prestazioni di servizi agli atti risulta che l'incarico riguardasse esclusivamente l'“- Acquisizione dati e gestione clienti – Assistenza alla vendita – Appuntamenti per visione autoveicoli – Inserimento dati per proposte di finanziamenti”.
Da tale incarico esulava altresì la gestione di problematiche di natura legale legate alle vendite effettuate, di cui invece si conferma in ricorso che il si sia occupato, quindi, al di fuori Pt_3 dell'incarico professionale e nell'evidente interesse della società.
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Anche l'acquisto dell'orologio di lusso marca Rolex dimostra poi quantomeno un potere di iniziativa e trattativa del rispetto ad un acquisto formalmente imputato alla società e concluso con Pt_3 denari aziendali, rispetto a cui non vi è formale attribuzione di incarico o di potere.
Quanto all'utilizzo di beni aziendali, non può poi non essere menzionato l'uso abitativo a titolo gratuito da parte del e del suo nucleo familiare di immobile di proprietà della società, che Pt_3 provvedeva anche al pagamento delle spese condominiali. In ricorso si descrive l'atto come un atto di liberalità di una madre nei confronti del figlio, senonchè qui l'atto dispositivo è da imputarsi alla società, nella quale il lavorava e alla cui attività commerciale non era affatto estraneo, e Pt_3 non alla persona fisica.
Vi sono, ancora, altre circostanze degne di nota, idonee a corroborare la tesi della fittizietà del rapporto lavorativo di quale addetto alle vendite esterno: Parte_3
- i verbalizzanti hanno dato atto, e quanto indicato è rimasto privo di contestazione, che la partita IVA di e quella della società siano state aperte lo Parte_3 Controparte_2 stesso giorno;
- non ha avuto altri clienti diversi dalla nei confronti dei quali Parte_3 Controparte_2 risultano emesse fatture;
- era l'unico addetto alle vendite della concessionaria, attività commerciale Parte_3 esclusiva, nei fatti, della società;
- il commercialista di riferimento ha espressamente dichiarato che “in merito alle fatture emesse da specifico che sono state redatte in funzione dell'accordo Parte_3 intercorso tra le parti che vi ho esibito in data odierna ed al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell'INPS, nella considerazione che la residenza del , Parte_3 nell'anno 2021, coincideva con la residenza della madre, , Amministratrice Parte_2 unica della società";
- la documentazione contabile agli atti dimostra una assoluta elasticità nella gestione del rapporto tra e la società: in particolare, si evidenzia come i pagamenti delle Parte_3 prestazioni avvenissero talvolta con bonifico e per lo più mediante prelevamenti da sportello o da ATM (con carte di credito/bancarie nella documentata disponibilità del destinatario, in quanto utilizzate anche per il pagamento delle già citate prestazioni alberghiere) di importi variabili e a cadenze altrettanto variabili, né vi è coincidenza tra quanto in concreto percepito e quanto dovutogli, risultante dalle fatture, emesse in forma cartacea e non elettronica, come obbligatorio, e registrate con rilevante ritardo.
Sulla scorta di quanto evidenziato, si ritiene che siano del tutto corrette le conclusioni a cui sono addivenuti i verbalizzanti all'esito degli accertamenti compiuti, ossia che ricoprisse di Parte_3 fatto all'interno della società le vesti di socio e amministratore, pur non provvisto di regolare investitura.
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Considerato che è pacifico e documentato che egli abbia percepito somme a titolo di compenso e rimborsi spese per l'attività prestata formalmente come addetto alle vendite esterno, contratto, come visto, meramente fittizio, i verbalizzanti hanno imputato detti compensi all'attività esercitata in concreto e riqualificata come di amministratore della società come tale soggetta a Controparte_2 registrazione nel Libro Unico del Lavoro, ai sensi della norma di cui si è contestata la violazione e che prevede che “1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. … 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione
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territoriale del lavoro territorialmente competente. …” (art. 39 D.L. 112/2008, conv. con mod. nella
L. 133/2008).
La sanzione è stata determinata secondo quanto indicato nel comma 7 della disposizione richiamata, che indica per le omissioni relative ad un periodo superiore a dodici mesi la misura compresa tra € 1.000,00 ed € 6.000,00.
L'art. 11 L. n. 689 del 1981 stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nella specie, la durata dell'accerta violazione si è protratta per 18 mesi (in quanto l'anno 2023 non era oggetto di accertamento) e le circostanze fattuali descritte denotano un intento elusivo sotteso all'adozione di atti formali nell'ambito della gestione del rapporto lavorativo oggetto di contestazione.
La sanzione in concreto irrogata, ben distante dal massimo edittale infliggibile, considerati tali elementi, appare congrua.
In conclusione, l'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale svolta, nonché applicando la riduzione del 20% dei compensi prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa,
- rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
Co
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' di
[...]
, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 (già operata la riduzione di legge CP_1 del 20% dell'importo) oltre accessori di legge.
Alessandria, 23.10.2025.
Il Giudice
LV RA
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