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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 328/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 328/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Corradino Stefania
RICORRENTE
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Bollo Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti, con note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
Parte ricorrente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03.05.1992 nel comune di
Borgosesia tra e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Borgosesia al n. 10, parte II, serie A, anno 1992; dichiarare tenuto a corrispondere a un assegno divorzile non inferiore ad CP_1 Parte_1
€ 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Parte resistente:
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della Legge n. 898 del 01/12/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03.05.1992 nel comune di Borgosesia tra
[...]
e , e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgosesia Parte_1 CP_1 al n. 10, parte II, Serie A, anno 1992, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ogni ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Rigettare la formulata richiesta di corresponsione di un assegno divorzile da parte del IG. in CP_1 favore della IG.ra , in quanto destituita di fondamento per i motivi di cui in narrativa. Pt_1
-Revocare il provvedimento temporaneo ed urgente di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della di euro 300 mensili. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario in Borgosesia in Parte_1 CP_1 data 03.05.1992, trascritto al registro dello stato civile (n. 10, parte 2, serie A, Anno 1992) in regime di comunione dei beni.
Dall'unione nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 7 Le parti sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli (R.G. 738/2023, decisione del
8.6.2023).
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , domanda alla CP_1 quale il resistente, regolarmente costituito, ha aderito;
ha chiesto inoltre la corresponsione di assegno divorzile pari a euro 600 mensili.
Pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata istruita documentalmente.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando allegato e dimostrato che i coniugi vivono separati -nel senso che risulta cessata la comunione spirituale e materiale- dalla separazione giudiziale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 10.3.2025.
SULLA DOMANDA DI ASSSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente chiede la corresponsione di un assegno divorzile allegando il proprio stato di disoccupazione, la propria condizione di inabilità al 70% e la disparità economica con il coniuge.
Parte resistente si oppone a tale richiesta, allegando l'assenza dei presupposti.
Sul punto il Collegio osserva preliminarmente che è stata ribadita la differenza tra separazione e divorzio in termini di ricadute economiche (cfr. tra gli altri, Cass. Ordinanza n. 16809/2019, cfr. Cass.
n. 12196/2017, per cui la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati -cui va rapportato ex art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge- sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una natura ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio).
Pertanto, il fatto che (nel caso di specie in prima udienza e in via interinale) sia stato riconosciuto un contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. alla ricorrente non implica l'automatico riconoscimento di un importo a titolo di divorzile, per il quale è invece necessaria una puntuale allegazione ai fini di ritenerne sussistenti i presupposti.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, osservato che è pacifico che il regime scelto dai coniugi e mantenuto per tutto il matrimonio, è quello della comunione legale dei beni, si osserva quanto segue.
Le S. U. (18287/2018) hanno posto su un piano del tutto paritetico i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio evidenziandone, peraltro, l'incidenza concorrente e non separabile sia sul piano attributivo che determinativo. Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede nemmeno alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente o esclusiva a carico del coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali è accresciuto il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale.
Ciò premesso, con sentenza n. 21228 del 2019 la Suprema Corte ha affermato che all'interno dell'accertamento fattuale che potrebbe condurre all'attribuzione dell'assegno divorzile, occorre anche verificare “se e in che misura l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché se i coniugi abbiano optato per la comunione legale, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio dell'ex coniuge richiedente tale da escludere la detta esigenza" (perequativa o compensativa). Nella successiva pronuncia n. 11787 del 2021 viene affermato: “Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti in comunione, specie quando costituita dall'apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti
pagina 4 di 7 uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale nella fase post coniugale”.
Da ultimo, con sentenza 23 ottobre 2024 n. 27536 (Pres. rel.: M. Acierno) la Corte ha convenuto sulla natura solidaristica della ratio legislativa posta a base dell'introduzione del regime giuridico della comunione legale, ove non derogata all'atto della costituzione del vincolo coniugale;
nella decisione si legge: “(la comunione) costituisce una delle espressioni della solidarietà endoconiugale in funzione dell'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, i quali secondo il legislatore della riforma del 1975 devono essere messi in una condizione di effettiva parità anche in relazione alla determinazione di sciogliersi dal vincolo stesso. Si tratta dunque di un regime di tutela che opera durante la vigenza del vincolo e che spiega i suoi effetti anche al momento dello scioglimento attraverso il meccanismo legale dell'attribuzione paritaria dei beni e dei frutti (dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali) che della comunione legale fanno parte per previsione legislativa.
Non rileva, né in corso di matrimonio, né all'esito dello scioglimento del vincolo, perché così prescritto dal legislatore, l'entità dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del complesso dei beni e frutti costituenti la comunione. Quest'ultimo elemento è giuridicamente irrilevante”.
Applicando i suestesi principi al caso in esame, si rileva come le parti, che hanno scelto e mantenuto detto regime, sono comproprietari di immobili e mobili (cfr. elenco ricorso pag. 4 e 5)1, e attualmente pende la controversia per lo scioglimento della comunione, come allegato dalla ricorrente nelle note conclusive del 13.10.2025.
Come da accordi in sede di separazione -ove le parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e autosufficienti- il resistente ha assunto spontaneamente diversi obblighi finanziari gravanti sulla comunione (cfr. sentenza di separazione)2 che erodono significativamente il reddito mensile da operaio specializzato di questi (circa 4.000 euro mensili), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente a pag.
7 delle note conclusive del 13.10.20253.
La ricorrente ha lavorato con continuità durante il lungo matrimonio (dal 1993 al 2020 come operaia tessile), e attualmente percepisce un salario come operaia di euro 723 lordi;
risulta beneficiaria inoltre di un importo lordo di euro 15.231,42 liquidato da un fondo pensionistico integrativo;
attualmente occupa l'appartamento in comproprietà con il resistente;
la documentazione bancaria prodotta mostra alla fine del 2024 un saldo a redito di circa 60mila euro (cfr. doc. 39 parte ricorrente).
Si aggiunga, con riferimento alla valenza compensativo-perequativa dell'assegno, come il giudizio di adeguatezza dei mezzi impone una valutazione composita e comparativa, in cui la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza;
tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio (cfr. S.U.
18287/2018).
Nel caso di specie, al di là di generiche allegazioni, non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna allegazione (né tantomeno deduzione istruttoria) sugli aspetti rilevanti appena indicati (afferenti la gestione in via esclusiva della famiglia o l'eventuale rinuncia a opportunità di carriera lavorativa).
In conclusione, dalla fotografia della situazione corrente, tenuto conto non solo della differenza tra i redditi attualmente percepiti tra le parti ma anche del regime patrimoniale adottato dai coniugi e della rilevanza di questo in funzione della realizzazione di una autonoma posizione economico patrimoniale costituita dalla metà dei beni e frutti facenti parte della comunione legale in capo a ciascuno degli ex coniugi, si ritiene che non sorga nel caso in esame un diritto all'assegno divorzile.
Nel caso di specie, essendo stato riconosciuto un assegno provvisorio, le condizioni economiche qui decise avranno rilievo con decorrenza dalla presente pronuncia.
pagamento di una rata mensile di Euro 669,66 verrà corrisposto esclusivamente dal sig. .
5. Il marito CP_1 verserà, in via esclusiva, le rate mensili previste per le polizze assicurative contratte, nn.ri 000516834694 (di CP_2 euro 98,11) e 000516834713 (di euro 75,32).
6. Il sig. verserà altresì la rata mensile di euro 286,58 dovuta per il CP_1 finanziamento contratto con la Società Agos Ducato S.p.A.”. 3“A fronte di uno stipendio di oltre € 4.000,00 il deve sostenere il pagamento del mutuo di € 1.105,00, tutti gli altri CP_1 esborsi di cui si era accollato il pagamento in sede di separazione sono stati estinti, godendo pertanto di una maggior disponibilità di € 1.129,67”. pagina 6 di 7 SULLE SPESE PROCESSUALI
La tipologia del giudizio e la natura necessaria inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 328/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Borgosesia in data CP_1
03.05.1992 (atto n. 10, parte 2, serie A, Anno 1992).
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente;
4. Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 17.10.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I coniugi sono comproprietari al 50% di due immobili in Serravalle Sesia. a.1) In data 24.04.1998 i coniugi acquistavano appartamento in Serravalle Sesia, via Lamarmora, 2, censito al catasto fabbricati fg. 28, part. 272, sub. 11 (ex part. 550, sub. 13), 5 vani, cat A/2, cl. 1, rendita euro 335,70 (doc. 12), che veniva adibito a casa coniugale. Per l'acquisto veniva contratto un mutuo di € 90.000,00, integralmente saldato. a.2) In data 26.09.2011 i coniugi acquistavano terreno in Serravalle Sesia, via Alla Sesia (doc. 14) su cui edificavano villa censita al fg. 18, part. 342, sub. 2, cat. A/7, cl. U, rendita € 834,08, vani 8,5, con garage censito al fg. 18, part. 342, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, rendita euro 155,40, 59 mq (doc. 15), adibita a nuova casa coniugale. 2 Cfr. conclusioni congiunte sentenza: “
3. Il mutuo cointestato gravante sull'abitazione coniugale di Euro 1.105,71 mensili verrà corrisposto interamente dal sig. (debito residuo Euro 151.559,74).
4. Il finanziamento – prestito CP_1 personale, aperto presso Banca Reale SpA, filiale di Borgosesia (VC), con scadenza in data 31.01.2025, che prevede il pagina 5 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 328/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Corradino Stefania
RICORRENTE
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Bollo Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti, con note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
Parte ricorrente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03.05.1992 nel comune di
Borgosesia tra e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Borgosesia al n. 10, parte II, serie A, anno 1992; dichiarare tenuto a corrispondere a un assegno divorzile non inferiore ad CP_1 Parte_1
€ 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Parte resistente:
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della Legge n. 898 del 01/12/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03.05.1992 nel comune di Borgosesia tra
[...]
e , e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgosesia Parte_1 CP_1 al n. 10, parte II, Serie A, anno 1992, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ogni ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Rigettare la formulata richiesta di corresponsione di un assegno divorzile da parte del IG. in CP_1 favore della IG.ra , in quanto destituita di fondamento per i motivi di cui in narrativa. Pt_1
-Revocare il provvedimento temporaneo ed urgente di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della di euro 300 mensili. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario in Borgosesia in Parte_1 CP_1 data 03.05.1992, trascritto al registro dello stato civile (n. 10, parte 2, serie A, Anno 1992) in regime di comunione dei beni.
Dall'unione nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 7 Le parti sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli (R.G. 738/2023, decisione del
8.6.2023).
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , domanda alla CP_1 quale il resistente, regolarmente costituito, ha aderito;
ha chiesto inoltre la corresponsione di assegno divorzile pari a euro 600 mensili.
Pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata istruita documentalmente.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando allegato e dimostrato che i coniugi vivono separati -nel senso che risulta cessata la comunione spirituale e materiale- dalla separazione giudiziale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 10.3.2025.
SULLA DOMANDA DI ASSSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente chiede la corresponsione di un assegno divorzile allegando il proprio stato di disoccupazione, la propria condizione di inabilità al 70% e la disparità economica con il coniuge.
Parte resistente si oppone a tale richiesta, allegando l'assenza dei presupposti.
Sul punto il Collegio osserva preliminarmente che è stata ribadita la differenza tra separazione e divorzio in termini di ricadute economiche (cfr. tra gli altri, Cass. Ordinanza n. 16809/2019, cfr. Cass.
n. 12196/2017, per cui la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati -cui va rapportato ex art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge- sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una natura ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio).
Pertanto, il fatto che (nel caso di specie in prima udienza e in via interinale) sia stato riconosciuto un contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. alla ricorrente non implica l'automatico riconoscimento di un importo a titolo di divorzile, per il quale è invece necessaria una puntuale allegazione ai fini di ritenerne sussistenti i presupposti.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, osservato che è pacifico che il regime scelto dai coniugi e mantenuto per tutto il matrimonio, è quello della comunione legale dei beni, si osserva quanto segue.
Le S. U. (18287/2018) hanno posto su un piano del tutto paritetico i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio evidenziandone, peraltro, l'incidenza concorrente e non separabile sia sul piano attributivo che determinativo. Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede nemmeno alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente o esclusiva a carico del coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali è accresciuto il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale.
Ciò premesso, con sentenza n. 21228 del 2019 la Suprema Corte ha affermato che all'interno dell'accertamento fattuale che potrebbe condurre all'attribuzione dell'assegno divorzile, occorre anche verificare “se e in che misura l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché se i coniugi abbiano optato per la comunione legale, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio dell'ex coniuge richiedente tale da escludere la detta esigenza" (perequativa o compensativa). Nella successiva pronuncia n. 11787 del 2021 viene affermato: “Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti in comunione, specie quando costituita dall'apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti
pagina 4 di 7 uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale nella fase post coniugale”.
Da ultimo, con sentenza 23 ottobre 2024 n. 27536 (Pres. rel.: M. Acierno) la Corte ha convenuto sulla natura solidaristica della ratio legislativa posta a base dell'introduzione del regime giuridico della comunione legale, ove non derogata all'atto della costituzione del vincolo coniugale;
nella decisione si legge: “(la comunione) costituisce una delle espressioni della solidarietà endoconiugale in funzione dell'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, i quali secondo il legislatore della riforma del 1975 devono essere messi in una condizione di effettiva parità anche in relazione alla determinazione di sciogliersi dal vincolo stesso. Si tratta dunque di un regime di tutela che opera durante la vigenza del vincolo e che spiega i suoi effetti anche al momento dello scioglimento attraverso il meccanismo legale dell'attribuzione paritaria dei beni e dei frutti (dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali) che della comunione legale fanno parte per previsione legislativa.
Non rileva, né in corso di matrimonio, né all'esito dello scioglimento del vincolo, perché così prescritto dal legislatore, l'entità dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del complesso dei beni e frutti costituenti la comunione. Quest'ultimo elemento è giuridicamente irrilevante”.
Applicando i suestesi principi al caso in esame, si rileva come le parti, che hanno scelto e mantenuto detto regime, sono comproprietari di immobili e mobili (cfr. elenco ricorso pag. 4 e 5)1, e attualmente pende la controversia per lo scioglimento della comunione, come allegato dalla ricorrente nelle note conclusive del 13.10.2025.
Come da accordi in sede di separazione -ove le parti si sono dichiarate economicamente indipendenti e autosufficienti- il resistente ha assunto spontaneamente diversi obblighi finanziari gravanti sulla comunione (cfr. sentenza di separazione)2 che erodono significativamente il reddito mensile da operaio specializzato di questi (circa 4.000 euro mensili), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente a pag.
7 delle note conclusive del 13.10.20253.
La ricorrente ha lavorato con continuità durante il lungo matrimonio (dal 1993 al 2020 come operaia tessile), e attualmente percepisce un salario come operaia di euro 723 lordi;
risulta beneficiaria inoltre di un importo lordo di euro 15.231,42 liquidato da un fondo pensionistico integrativo;
attualmente occupa l'appartamento in comproprietà con il resistente;
la documentazione bancaria prodotta mostra alla fine del 2024 un saldo a redito di circa 60mila euro (cfr. doc. 39 parte ricorrente).
Si aggiunga, con riferimento alla valenza compensativo-perequativa dell'assegno, come il giudizio di adeguatezza dei mezzi impone una valutazione composita e comparativa, in cui la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza;
tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio (cfr. S.U.
18287/2018).
Nel caso di specie, al di là di generiche allegazioni, non è ravvisabile da parte della ricorrente alcuna allegazione (né tantomeno deduzione istruttoria) sugli aspetti rilevanti appena indicati (afferenti la gestione in via esclusiva della famiglia o l'eventuale rinuncia a opportunità di carriera lavorativa).
In conclusione, dalla fotografia della situazione corrente, tenuto conto non solo della differenza tra i redditi attualmente percepiti tra le parti ma anche del regime patrimoniale adottato dai coniugi e della rilevanza di questo in funzione della realizzazione di una autonoma posizione economico patrimoniale costituita dalla metà dei beni e frutti facenti parte della comunione legale in capo a ciascuno degli ex coniugi, si ritiene che non sorga nel caso in esame un diritto all'assegno divorzile.
Nel caso di specie, essendo stato riconosciuto un assegno provvisorio, le condizioni economiche qui decise avranno rilievo con decorrenza dalla presente pronuncia.
pagamento di una rata mensile di Euro 669,66 verrà corrisposto esclusivamente dal sig. .
5. Il marito CP_1 verserà, in via esclusiva, le rate mensili previste per le polizze assicurative contratte, nn.ri 000516834694 (di CP_2 euro 98,11) e 000516834713 (di euro 75,32).
6. Il sig. verserà altresì la rata mensile di euro 286,58 dovuta per il CP_1 finanziamento contratto con la Società Agos Ducato S.p.A.”. 3“A fronte di uno stipendio di oltre € 4.000,00 il deve sostenere il pagamento del mutuo di € 1.105,00, tutti gli altri CP_1 esborsi di cui si era accollato il pagamento in sede di separazione sono stati estinti, godendo pertanto di una maggior disponibilità di € 1.129,67”. pagina 6 di 7 SULLE SPESE PROCESSUALI
La tipologia del giudizio e la natura necessaria inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 328/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Borgosesia in data CP_1
03.05.1992 (atto n. 10, parte 2, serie A, Anno 1992).
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente;
4. Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 17.10.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I coniugi sono comproprietari al 50% di due immobili in Serravalle Sesia. a.1) In data 24.04.1998 i coniugi acquistavano appartamento in Serravalle Sesia, via Lamarmora, 2, censito al catasto fabbricati fg. 28, part. 272, sub. 11 (ex part. 550, sub. 13), 5 vani, cat A/2, cl. 1, rendita euro 335,70 (doc. 12), che veniva adibito a casa coniugale. Per l'acquisto veniva contratto un mutuo di € 90.000,00, integralmente saldato. a.2) In data 26.09.2011 i coniugi acquistavano terreno in Serravalle Sesia, via Alla Sesia (doc. 14) su cui edificavano villa censita al fg. 18, part. 342, sub. 2, cat. A/7, cl. U, rendita € 834,08, vani 8,5, con garage censito al fg. 18, part. 342, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, rendita euro 155,40, 59 mq (doc. 15), adibita a nuova casa coniugale. 2 Cfr. conclusioni congiunte sentenza: “
3. Il mutuo cointestato gravante sull'abitazione coniugale di Euro 1.105,71 mensili verrà corrisposto interamente dal sig. (debito residuo Euro 151.559,74).
4. Il finanziamento – prestito CP_1 personale, aperto presso Banca Reale SpA, filiale di Borgosesia (VC), con scadenza in data 31.01.2025, che prevede il pagina 5 di 7