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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1537/2017 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro Parte_1 CodiceFiscale_1
Lido alla via Amalfi 1, presso e nello studio dell'avv. Annunziata D'Ambra (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
[...]
- Parte attrice -
E
n persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Grassellini (C.F. che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce CodiceFiscale_3 rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
- Parte convenuta -
E in persona del suo legale rappresentante p.t., (P. Iva rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alessandro Massai
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Torrita CodiceFiscale_4
di Siena via Lauretana Sud n. 2-2/A
- Parte convenuta - vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
1
R.G. n. 1537/2017 Il signor ha evocato la nonché la dinanzi a Parte_1 Controparte_1 CP_2 questo Tribunale chiedendo, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 1490 c.c. nonché delle disposizioni del Codice del Consumo, attesi i vizi e i difetti della cucina componibile modello Replay della marca acquistata dalla la restituzione della somma pagata di € CP_2 Controparte_1
5.117,60, oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali, patiti e patiendi, a causa dei disagi derivanti dai vizi della cucina o della differente somma da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese da distrarsi.
Allegava l'attore di aver acquistato, nel mese di dicembre 2014, la detta cucina componibile, al prezzo di
€ 5.117,60, consegnata a febbraio 2015, e che, dopo pochi mesi dall'utilizzo, questa presentava dei difetti del laminato, dell'acciaio del piano cottura, nonché la formazione di muffa all'interno del frigorifero: difetti che venivano asseritamente sottovalutati dal mobilificio Proseguiva l'attore assumendo CP_1 che la convenuta successivamente alla missiva legale del 6 settembre 2016 manifestava CP_1 verbalmente la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria che sembrava essersi raggiunta con la sostituzione della cucina difettosa. Il raggiunto accordo però non si concretizzava rendendo necessario spiegare la domanda.
Si costituiva la che forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda e contestava nel Controparte_1 merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che nessuna responsabilità era ascrivibile in capo alla e che venisse rigettata la domanda attorea perché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
La convenuta in particolare assumeva che (i) parte attrice aveva provveduto a denunciare il vizio CP_1 del prodotto ben oltre i termini previsti a pena di decadenza dalle disposizioni codicistiche e dal codice del consumo ( la missiva legale era del 6 settembre 2016, a fronte della consegna della cucina avvenuta nel mese di febbraio 2015); (ii) le problematiche sollevate da parte attrice non potevano qualificarsi mancanza di qualità del prodotto, ma semplicemente conseguenze derivanti dalla normale usura della cosa o da un non corretto utilizzo;
(iii) qualora fosse stato accertato un vizio nella cosa venduta, tale responsabilità doveva essere ascritta solo ed esclusivamente al produttore CP_2
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente la carenza di una propria legittimazione ad CP_2 causam nonché l'inesistenza di una norma di legge che prevedesse una “azione risarcitoria diretta” nei confronti del produttore e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati argomentando, in particolare nel senso che i vizi dedotti non erano gravi e che non vi era prova del danno di cui si chiedeva il ristoro - tutti gli assunti di parte attrice, chiedendo il rigetto della spiegata domanda. Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'attore per vizi, che pure sarebbe prescritta.
2
R.G. n. 1537/2017 Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
quindi, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e l'escussione del teste di parte convenuta (attesa la rinuncia, dopo una serie CP_1 di rinvii per mancata comparizione, dei testi della convenuta ), questo giudice, ritenuto che, dal CP_2 contesto generale delle argomentazioni svolte, in uno con il quadro probatorio in atti, la causa si presentava matura per la decisione, non risultando necessaria ulteriore attività istruttoria, disponendo il giudice di sufficienti elementi per decidere, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 dicembre 2024. Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Questioni preliminari e Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767;
Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014;
Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n.
363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza
12002/2017; Cass. 26022/2011).
3
R.G. n. 1537/2017 In via preliminare, in conformità alla disciplina contenuta nel codice del consumo ratione temporis quale normativa applicabile nel caso per cui è lite, atteso che parte attrice rientra nel novero della categoria di utente-consumatore, con le correlate peculiarità rispetto alle disposizioni contenute nel Codice civile e agli strumenti predisposti dalla disciplina consumeristica, questo giudice esamina pregiudizialmente l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta . La sollevata questione ha, infatti, CP_2 carattere dirimente e pregiudiziale per la sua estromissione in giudizio e va affrontata prima di procedere allo scrutinio del merito del thema decidendum delineato dalle domande e dalle eccezioni sollevate dalle parti. Ebbene la sollevata eccezione non può trovare accoglimento e viene disattesa per quanto emerso dall'istruttoria orale con il teste di parte convenuta che ha confermato l'intervento per conto di in CP_2 uno al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite Sentenza n 18672/2019 che si riporta “ nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell'articolo 2943 c.c. comma 4 – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'articolo 1495 comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà compiute nelle forme di cui all'articolo 1219 c.c. comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'articolo 2945 c.c. comma 1”
Nel merito la domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento non essendo condivisibili le ragioni poste a fondamento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Segnatamente la ricostruzione fattuale della vicenda ed il corredo probatorio documentale e orale hanno dato evidenza del rispetto da parte convenuta rivenditrice del bene per cui è causa delle procedure CP_1 prescritte dalla legge in presenza di asseriti vizi o difetti (che, in ogni caso, non risulta dedotto che espressamente furono riconosciuti come tali) posto che è risultato non contestato che la convenuta CP_1 abbia provveduto a verificare i fenomeni denunciati e che ha provveduto alla sostituzione di alcuni pensili nonché, all'esito della verifica con il titolare dall'agenzia Cienne di Tonino Nisticò, intervenuto per conto di , ha prospettato bonariamente la sostituzione di altre parti della cucina. Non si dimentichi, al CP_2 riguardo che nella vicenda per cui è lite, in ossequio a principi generali di cui all'articolo 2697 c.c., sarebbe stato onere di parte attrice – in realtà non assolto – fornire la prova che l'asserito difetto era presente ab origine, considerato anche il segmento temporale del suo manifestarsi (ed, esattamente, oltre un anno dalla consegna all'acquirente), il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità al prodotto.
Da ultimo e per completezza argomentativa, non può, inoltre, non considerarsi che incontestata è risultata la circostanza (in ogni caso provata documentalmente) che la cucina (o parti di essa) fosse presente nel mobilificio in epoca anteriore alla vicenda che ci occupa e che presumibilmente, per tale motivo, CP_1 era stata manifestata liberamente dalle parti convenute la soluzione bonaria di sostituzione di numerosi pezzi della cucina, soluzione altrettanto dignitosa e che, tuttavia, non ha trovato il gradimento da parte attrice in sede stragiudiziale.
Tanto con conseguente infondatezza anche della specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni carente, parimenti, di riscontro probatorio.
4
R.G. n. 1537/2017 La domanda proposta da parte attrice deve, quindi, essere rigettata, rimanendo assorbite anche tutte le questioni relative alla legittimazione passiva della convenuta ed alla titolarità passiva CP_2 dell'obbligazione risarcitoria.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese di lite, il tenore della assunta decisione ne giustifica la compensazione tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite.
Catanzaro, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 1537/2017