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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6217/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
PEIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico dott. Laura Cantore la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3863/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto revocatoria ex art. 2901 c.c., promossa da
DA
rappresentata da ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Pesenti e Margherita Domenegotti giusta mandato in atti
-attrice-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zaccaria giusta mandato in atti Controparte_1
-convenuto-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola A. Di Lernia giusta mandato in atti CP_2
-convenuta-
Conclusioni rassegnate come da note scritte
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la citava in giudizio innanzi Parte_4 al tribunale di Bari gli odierni convenuti, premettendo:
- di avere intrattenuto rapporti contrattuali con la società Euro Calcestruzzi s.r.l. (contratto di conto corrente;
rapporto anticipi) maturando le seguenti debitorie alla data dell'8-9.03.2016:
- di euro 170.708,00 in relazione al rapporto di conto corrente;
- di euro 270.595,16 quale saldo debitore del rapporto anticipi;
- di euro 110.492,85 per capitale ed euro 144,00 per commissioni con riferimento a 16 ricevute bancarie accreditate <> rimaste insolute;
- di euro7.500,00 per capitale ed euro 452,64 con riferimento a tre cambiali tratte;
pagina 1 di 7 - che In data 20 ottobre 2010, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla società, Controparte_1 rilasciava fideiussione sino alla concorrenza di euro 400.000,00 poi incrementata fino ad euro 660.000,00 in data 6 settembre 2012;
- che nelle more, considerato il mancato riscontro da parte del debitore all'intimazione di pagamento, nella prospettiva di porre in essere le opportune azioni recuperatorie del proprio credito, effettuava delle verifiche in relazione alle garanzie ed alla consistenza del patrimonio del acclarando che con atto a rogito CP_1 del notaio del 29 Marzo 2012 (Rep. N. 16.760, Racc. n. 5009) trascritto il 4 aprile 2012 Persona_1 aveva donato alla moglie, odierna convenuta, la piena ed esclusiva proprietà di un intero fabbricato in
Altamura sito alla via Vecchia Buoncamino costituito da una abitazione al primo piano, con locale garage e da un ufficio, identificati in catasto fabbricati al foglio 128, particella 1043 sub 17 piano T-1-2 cat. A/7 Cl 2 vani 4,5, sub 2 piano T, cat. C/6 mq 21 e sub 16 piano T, cat A/10 vani 2,5;
- che, in considerazione del fallimento della società debitrice principale dichiarato con sentenza del
Tribunale di Bari del 20 maggio 2016, con il predetto atto dispositivo, peraltro a titolo gratuito, il CP_1 ha reso sostanzialmente vana per la banca la possibilità di recupero del proprio credito di fatto spogliandosi dell'ultimo cespite facente parte del proprio patrimonio così azzerando la garanzia patrimoniale ex art 2740 codice civile evidenziando che alla data di stipula dell'atto di donazione era privo di altri immobili;
- che stante la qualità di legale rappresentante della società e socio al 90% nonché liquidatore della società medesima egli non poteva non essere a conoscenza della esposizione debitoria della società di lì a poco fallita.
Su tali premesse, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art 2901 e ss c.c., ha citato i convenuti per l'udienza del 26.07.2017 formulando le seguenti conclusioni: previo accertamento e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, per l'effetto revocare l'atto di donazione di cui sopra ed ordinare la trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
Il si costituiva con comparsa del 15.09.2017 eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_1 credito ex adverso vantato;
nel merito eccepiva carenza di interesse ad agire dell' attrice per mancato esperimento dell'azione revocatoria avverso il fondo patrimoniale del 29/03/2012 – Annotato il 29/05/2012 e che la costituzione del fondo rende impossibile aggredire esecutivamente l'immobile per debiti estranei ai bisogni della famiglia, come quello per cui agisce l'attrice; che l'immobile, alla data della donazione, era gravato da ipoteca di I grado del valore di euro 517.500,00 in favore della per la concessione Controparte_3 di un mutuo, alla data di proposizione dell'azione revocatoria il capitale residuo ammontava ad euro
279.97,74 per cui l'esistenza di un mutuo ipotecario con scadenza al 2039 per un somma ingente che supera l'attuale valore commerciale dell'immobile, rende carente il presupposto oggettivo della revocatoria, non essendo possibile per la Banca, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della propria domanda, esecutare fruttuosamente il bene al fine di recuperare il proprio credito;
insussistenza dei presupposti ex art
2901 c.c.
pagina 2 di 7 Indi concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione e nel merito per il suo rigetto.
Con atto depositato in data 28.09.2017 si costituiva la quale eccepiva carenza di interesse CP_4 dell'attrice argomentando nei medesimi termini di cui alla comparsa del coniuge;
nel merito eccepiva insussistenza dei presupposti per l'azione ex art 2901 c.c.
Concessi i termini ex art 183 c.p.c., dopo plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni da parte dei precedenti giudicanti la causa veniva ricalendarizzata da questo giudicante e fissata l'udienza del 13.11.2025 ex art 127 ter c.p.c. previa concessione di termine per note conclusive e repliche e con ordinanza del
13.11.2025 è stata assunta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione è inammissibile poiché tardiva.
Essa, infatti, traducendosi in una eccezione in senso stretto andava sollevata mediante deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta ex art 167 c.p.c. ratione temporis applicabile rispetto alla vocatio in ius indicata nell'atto introduttivo, nella specie 26.07.2017 mentre la comparsa del risale al CP_1 settembre successivo.
Tanto premesso si rammenta che a norma dell'art 2901 c.c. : <il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito>>.
Il primo fondamentale presupposto per il fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria è l'esistenza del credito e nel caso di specie non v'è dubbio alcuno sulla sua sussistenza in ragione di tutto quanto sopra esposto del credito vantato da parte della banca nei confronti della società debitrice e, del suo garante, peraltro legale rappresentante della stessa, non ravvisandosi alcun risvolto giuridico nella considerazione del tutto empirica che la banca ed il avrebbero continuato ad intrattenere rapporti fino al 2014. CP_1
Del tutto incontestata la circostanza che la società sia fallita sebbene in atti non risulti versata copia della sentenza del tribunale di Bari.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono pagina 3 di 7 soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 8680 del 09/04/2009 (Rv. 607846 - 01).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni");
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass Sez. 3, Sentenza n. 3676 del
15/02/2011 (Rv. 616596 – 01; e successive conformi. V Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1414 del
18/01/2023).
Ciò detto, appare davvero inverosimile che l'odierno convenuto, fideiussore fin dal 2010 della società di cui era legale rappresentante e di poi liquidatore, non fosse a conoscenza della esposizione debitoria crescente della società o, addirittura, che tutta la sua condotta non sia stata preordinata ad eludere e violare le garanzie patrimoniali riconnesse al debito maturando.
Va peraltro aggiunto che l'immobile oggetto di donazione, di proprietà del ha costituito oggetto CP_1 anche di costituzione in fondo patrimoniale in data 29.03.2012 giusta atto a rogito notar Persona_1 contestualmente al rogito donativo a cura del medesimo notaio tanto ciò vero che l'atto donativo reca il n di rep. 16760 e racc n 5009 mentre la costituzione del fondo reca il numero di rep. 16761 e racc n 5010.
A nulla rileva l'argomento relativo alle finalità dei beni costituiti in fondo patrimoniale atteso che tale aspetto investe il profilo della esecuzione della sentenza e non già quello di merito dell'interesse ad agire in revocatoria.
L'art. 170 c.c., disciplina, infatti, le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in un fondo patrimoniale, profilo estraneo al presente giudizio.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ossia un atto dispositivo che riduca la garanzia patrimoniale del creditore (cd.eventus damni). pagina 4 di 7 Assume la società creditrice, senza che ciò sia in alcun modo confutato dai convenuti su cui gravava il relativo onere probatorio (ex multis Cass.civ., sez.II, 19963/05), che, con l'atto dispositivo impugnato il garante si sia spogliato di tutti i beni di sua proprietà e, come tali, suscettibili di essere sottoposti a esecuzione forzata da parte dei creditori.
In tal modo hanno, senza dubbio, ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori o, comunque, hanno reso più difficile la fruttuosità di un'eventuale azione esecutiva e, come detto, non hanno fornito alcuna prova circa la presenza di altri beni, sì da non essere intaccata la garanzia patrimoniale.
Nel caso di specie, avvalendosi di presunzioni semplici (Cass. Civ., sez.III, 13447/13; Cass.civ. sez.III,
4077/96), si può dire che i convenuti proprio per la qualità di fideiussore del e, soprattutto legale CP_1 rappresentante della società, conoscesse le difficoltà della società garantita, poi dichiarata anche fallita, e ben sapeva che, spogliandosi di tutti i beni andava a pregiudicare i creditori;
peraltro la successione cronologica degli eventi, il legame tra il donante e la donataria (marito e moglie) e la natura gratuita dell'atto in uno alla costituzione del fondo patrimoniale depongono univocamente nei termini anzidetti.
Trattandosi di atto di disposizione patrimoniale avente titolo gratuito, per giurisprudenza costante, non occorre esperire alcuna indagine in ordine al consilium fraudis del terzo. Va infatti avallato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01). Infine: in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente ritenuto integrato il suddetto elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto la quota dell'unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente, stipulata a favore del figlio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del debitore, che ne aveva accertato l'obbligo di pagamento di rilevanti somme a favore del pagina 5 di 7 creditore) (Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007 (Rv. 599601 - 01). E' sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. n. 966 del 2007). Evidenziandosi peraltro che
<Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008
(Rv. 604813 - 01) rimarcandosi che in tema di revocatoria ordinaria è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015 (Rv. 635807 -
01).
L'accoglimento della domanda comporta, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di cui si discute, con ordine al Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei criteri di cui al
DM 55/2014 aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il criterio del valore indeterminabile a complessità bassa non essendo le questioni emerse di peculiare complessità avuto riguardo a tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di donazione di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese processuali in favore dell' attrice che liquida in euro
3.809,00 oltre rimborso forfetario al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto sopra indicato, ordinando al Conservatore e, per esso, all'Agenzia delle Entrate, il relativo adempimento;
- assorbito ogni altro profilo
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Bari, lì 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Laura Cantore pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
PEIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico dott. Laura Cantore la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3863/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto revocatoria ex art. 2901 c.c., promossa da
DA
rappresentata da ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Pesenti e Margherita Domenegotti giusta mandato in atti
-attrice-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zaccaria giusta mandato in atti Controparte_1
-convenuto-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola A. Di Lernia giusta mandato in atti CP_2
-convenuta-
Conclusioni rassegnate come da note scritte
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la citava in giudizio innanzi Parte_4 al tribunale di Bari gli odierni convenuti, premettendo:
- di avere intrattenuto rapporti contrattuali con la società Euro Calcestruzzi s.r.l. (contratto di conto corrente;
rapporto anticipi) maturando le seguenti debitorie alla data dell'8-9.03.2016:
- di euro 170.708,00 in relazione al rapporto di conto corrente;
- di euro 270.595,16 quale saldo debitore del rapporto anticipi;
- di euro 110.492,85 per capitale ed euro 144,00 per commissioni con riferimento a 16 ricevute bancarie accreditate <> rimaste insolute;
- di euro7.500,00 per capitale ed euro 452,64 con riferimento a tre cambiali tratte;
pagina 1 di 7 - che In data 20 ottobre 2010, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla società, Controparte_1 rilasciava fideiussione sino alla concorrenza di euro 400.000,00 poi incrementata fino ad euro 660.000,00 in data 6 settembre 2012;
- che nelle more, considerato il mancato riscontro da parte del debitore all'intimazione di pagamento, nella prospettiva di porre in essere le opportune azioni recuperatorie del proprio credito, effettuava delle verifiche in relazione alle garanzie ed alla consistenza del patrimonio del acclarando che con atto a rogito CP_1 del notaio del 29 Marzo 2012 (Rep. N. 16.760, Racc. n. 5009) trascritto il 4 aprile 2012 Persona_1 aveva donato alla moglie, odierna convenuta, la piena ed esclusiva proprietà di un intero fabbricato in
Altamura sito alla via Vecchia Buoncamino costituito da una abitazione al primo piano, con locale garage e da un ufficio, identificati in catasto fabbricati al foglio 128, particella 1043 sub 17 piano T-1-2 cat. A/7 Cl 2 vani 4,5, sub 2 piano T, cat. C/6 mq 21 e sub 16 piano T, cat A/10 vani 2,5;
- che, in considerazione del fallimento della società debitrice principale dichiarato con sentenza del
Tribunale di Bari del 20 maggio 2016, con il predetto atto dispositivo, peraltro a titolo gratuito, il CP_1 ha reso sostanzialmente vana per la banca la possibilità di recupero del proprio credito di fatto spogliandosi dell'ultimo cespite facente parte del proprio patrimonio così azzerando la garanzia patrimoniale ex art 2740 codice civile evidenziando che alla data di stipula dell'atto di donazione era privo di altri immobili;
- che stante la qualità di legale rappresentante della società e socio al 90% nonché liquidatore della società medesima egli non poteva non essere a conoscenza della esposizione debitoria della società di lì a poco fallita.
Su tali premesse, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art 2901 e ss c.c., ha citato i convenuti per l'udienza del 26.07.2017 formulando le seguenti conclusioni: previo accertamento e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, per l'effetto revocare l'atto di donazione di cui sopra ed ordinare la trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
Il si costituiva con comparsa del 15.09.2017 eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_1 credito ex adverso vantato;
nel merito eccepiva carenza di interesse ad agire dell' attrice per mancato esperimento dell'azione revocatoria avverso il fondo patrimoniale del 29/03/2012 – Annotato il 29/05/2012 e che la costituzione del fondo rende impossibile aggredire esecutivamente l'immobile per debiti estranei ai bisogni della famiglia, come quello per cui agisce l'attrice; che l'immobile, alla data della donazione, era gravato da ipoteca di I grado del valore di euro 517.500,00 in favore della per la concessione Controparte_3 di un mutuo, alla data di proposizione dell'azione revocatoria il capitale residuo ammontava ad euro
279.97,74 per cui l'esistenza di un mutuo ipotecario con scadenza al 2039 per un somma ingente che supera l'attuale valore commerciale dell'immobile, rende carente il presupposto oggettivo della revocatoria, non essendo possibile per la Banca, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della propria domanda, esecutare fruttuosamente il bene al fine di recuperare il proprio credito;
insussistenza dei presupposti ex art
2901 c.c.
pagina 2 di 7 Indi concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione e nel merito per il suo rigetto.
Con atto depositato in data 28.09.2017 si costituiva la quale eccepiva carenza di interesse CP_4 dell'attrice argomentando nei medesimi termini di cui alla comparsa del coniuge;
nel merito eccepiva insussistenza dei presupposti per l'azione ex art 2901 c.c.
Concessi i termini ex art 183 c.p.c., dopo plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni da parte dei precedenti giudicanti la causa veniva ricalendarizzata da questo giudicante e fissata l'udienza del 13.11.2025 ex art 127 ter c.p.c. previa concessione di termine per note conclusive e repliche e con ordinanza del
13.11.2025 è stata assunta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione è inammissibile poiché tardiva.
Essa, infatti, traducendosi in una eccezione in senso stretto andava sollevata mediante deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta ex art 167 c.p.c. ratione temporis applicabile rispetto alla vocatio in ius indicata nell'atto introduttivo, nella specie 26.07.2017 mentre la comparsa del risale al CP_1 settembre successivo.
Tanto premesso si rammenta che a norma dell'art 2901 c.c. : <il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito>>.
Il primo fondamentale presupposto per il fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria è l'esistenza del credito e nel caso di specie non v'è dubbio alcuno sulla sua sussistenza in ragione di tutto quanto sopra esposto del credito vantato da parte della banca nei confronti della società debitrice e, del suo garante, peraltro legale rappresentante della stessa, non ravvisandosi alcun risvolto giuridico nella considerazione del tutto empirica che la banca ed il avrebbero continuato ad intrattenere rapporti fino al 2014. CP_1
Del tutto incontestata la circostanza che la società sia fallita sebbene in atti non risulti versata copia della sentenza del tribunale di Bari.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono pagina 3 di 7 soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 8680 del 09/04/2009 (Rv. 607846 - 01).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni");
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass Sez. 3, Sentenza n. 3676 del
15/02/2011 (Rv. 616596 – 01; e successive conformi. V Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1414 del
18/01/2023).
Ciò detto, appare davvero inverosimile che l'odierno convenuto, fideiussore fin dal 2010 della società di cui era legale rappresentante e di poi liquidatore, non fosse a conoscenza della esposizione debitoria crescente della società o, addirittura, che tutta la sua condotta non sia stata preordinata ad eludere e violare le garanzie patrimoniali riconnesse al debito maturando.
Va peraltro aggiunto che l'immobile oggetto di donazione, di proprietà del ha costituito oggetto CP_1 anche di costituzione in fondo patrimoniale in data 29.03.2012 giusta atto a rogito notar Persona_1 contestualmente al rogito donativo a cura del medesimo notaio tanto ciò vero che l'atto donativo reca il n di rep. 16760 e racc n 5009 mentre la costituzione del fondo reca il numero di rep. 16761 e racc n 5010.
A nulla rileva l'argomento relativo alle finalità dei beni costituiti in fondo patrimoniale atteso che tale aspetto investe il profilo della esecuzione della sentenza e non già quello di merito dell'interesse ad agire in revocatoria.
L'art. 170 c.c., disciplina, infatti, le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in un fondo patrimoniale, profilo estraneo al presente giudizio.
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ossia un atto dispositivo che riduca la garanzia patrimoniale del creditore (cd.eventus damni). pagina 4 di 7 Assume la società creditrice, senza che ciò sia in alcun modo confutato dai convenuti su cui gravava il relativo onere probatorio (ex multis Cass.civ., sez.II, 19963/05), che, con l'atto dispositivo impugnato il garante si sia spogliato di tutti i beni di sua proprietà e, come tali, suscettibili di essere sottoposti a esecuzione forzata da parte dei creditori.
In tal modo hanno, senza dubbio, ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori o, comunque, hanno reso più difficile la fruttuosità di un'eventuale azione esecutiva e, come detto, non hanno fornito alcuna prova circa la presenza di altri beni, sì da non essere intaccata la garanzia patrimoniale.
Nel caso di specie, avvalendosi di presunzioni semplici (Cass. Civ., sez.III, 13447/13; Cass.civ. sez.III,
4077/96), si può dire che i convenuti proprio per la qualità di fideiussore del e, soprattutto legale CP_1 rappresentante della società, conoscesse le difficoltà della società garantita, poi dichiarata anche fallita, e ben sapeva che, spogliandosi di tutti i beni andava a pregiudicare i creditori;
peraltro la successione cronologica degli eventi, il legame tra il donante e la donataria (marito e moglie) e la natura gratuita dell'atto in uno alla costituzione del fondo patrimoniale depongono univocamente nei termini anzidetti.
Trattandosi di atto di disposizione patrimoniale avente titolo gratuito, per giurisprudenza costante, non occorre esperire alcuna indagine in ordine al consilium fraudis del terzo. Va infatti avallato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01). Infine: in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente ritenuto integrato il suddetto elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto la quota dell'unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente, stipulata a favore del figlio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del debitore, che ne aveva accertato l'obbligo di pagamento di rilevanti somme a favore del pagina 5 di 7 creditore) (Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007 (Rv. 599601 - 01). E' sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. n. 966 del 2007). Evidenziandosi peraltro che
<Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008
(Rv. 604813 - 01) rimarcandosi che in tema di revocatoria ordinaria è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015 (Rv. 635807 -
01).
L'accoglimento della domanda comporta, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di cui si discute, con ordine al Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei criteri di cui al
DM 55/2014 aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il criterio del valore indeterminabile a complessità bassa non essendo le questioni emerse di peculiare complessità avuto riguardo a tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di donazione di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese processuali in favore dell' attrice che liquida in euro
3.809,00 oltre rimborso forfetario al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto sopra indicato, ordinando al Conservatore e, per esso, all'Agenzia delle Entrate, il relativo adempimento;
- assorbito ogni altro profilo
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Bari, lì 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Laura Cantore pagina 6 di 7 pagina 7 di 7