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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
NO TO, TO
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1211/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina In Puglia - Via Vittorio Veneto, 12 70024 Gravina In Puglia BA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 411/2021 relativo al mancato pagamento della TASI per l'annualità 2017, per un importo complessivo di € 81.737,00, comprensivo di sanzioni e interessi, riferito a fabbricati siti nel territorio del Comune di Gravina in Puglia.
In primo grado, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto, sostenendo che l'imposta andava rideterminata considerando che il 20% della stessa sarebbe dovuto ricadere sugli occupanti/assegnatari degli alloggi, in virtù del comma 681 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale. La Commissione Tributaria
Provinciale di Bari rigettava il ricorso, osservando che, in assenza di apposita dichiarazione da parte degli occupanti, l'Ente impositore non poteva conoscere l'assegnazione degli immobili e che l'assegnazione non coincide necessariamente con l'occupazione effettiva.
Appella lRicorrente_1, lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di legge. L'appellante ribadisce che il Comune, essendo il soggetto che procede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha piena conoscenza dell'identità degli occupanti e che l'onere dichiarativo non può gravare sul contribuente per informazioni già in possesso della Pubblica
Amministrazione.
Si costituisce il Comune di Gravina in Puglia, contestando i motivi di appello e rilevando come l'obbligo della dichiarazione TASI (che rimanda a quella IMU) entro il 30 giugno dell'anno successivo sia posto a carico dei soggetti passivi. L'Ente impositore sottolinea che la mancata comunicazione dei nominativi dei conduttori legittima la richiesta integrale del tributo al proprietario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si osserva che la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata, avendo i giudici di prime cure analizzato il punto centrale della controversia: la responsabilità del pagamento della TASI in assenza di dichiarazione degli occupanti.
Nel merito, il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del
Comune di Gravina di Puglia all'art. 9 che recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellante .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da Ricorrente_1 o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di Ricorrente_1, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste ,infatti, nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di Ricorrente_1 , il Comune di Gravina di Puglia , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
Ricorrente_1 al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato con la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello .Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
NO TO, TO
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1211/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina In Puglia - Via Vittorio Veneto, 12 70024 Gravina In Puglia BA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 08/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 411/2021 relativo al mancato pagamento della TASI per l'annualità 2017, per un importo complessivo di € 81.737,00, comprensivo di sanzioni e interessi, riferito a fabbricati siti nel territorio del Comune di Gravina in Puglia.
In primo grado, la ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto, sostenendo che l'imposta andava rideterminata considerando che il 20% della stessa sarebbe dovuto ricadere sugli occupanti/assegnatari degli alloggi, in virtù del comma 681 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale. La Commissione Tributaria
Provinciale di Bari rigettava il ricorso, osservando che, in assenza di apposita dichiarazione da parte degli occupanti, l'Ente impositore non poteva conoscere l'assegnazione degli immobili e che l'assegnazione non coincide necessariamente con l'occupazione effettiva.
Appella lRicorrente_1, lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di legge. L'appellante ribadisce che il Comune, essendo il soggetto che procede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha piena conoscenza dell'identità degli occupanti e che l'onere dichiarativo non può gravare sul contribuente per informazioni già in possesso della Pubblica
Amministrazione.
Si costituisce il Comune di Gravina in Puglia, contestando i motivi di appello e rilevando come l'obbligo della dichiarazione TASI (che rimanda a quella IMU) entro il 30 giugno dell'anno successivo sia posto a carico dei soggetti passivi. L'Ente impositore sottolinea che la mancata comunicazione dei nominativi dei conduttori legittima la richiesta integrale del tributo al proprietario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si osserva che la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata, avendo i giudici di prime cure analizzato il punto centrale della controversia: la responsabilità del pagamento della TASI in assenza di dichiarazione degli occupanti.
Nel merito, il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del
Comune di Gravina di Puglia all'art. 9 che recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellante .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da Ricorrente_1 o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di Ricorrente_1, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste ,infatti, nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di Ricorrente_1 , il Comune di Gravina di Puglia , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale non essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
Ricorrente_1 al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato con la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello .Spese compensate.