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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14959 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa SS AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19374 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 22.05.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing.
[...] Pt_2
[...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Botto, Marco Annoni, Daria Pastore,
FA AG e IN LL, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliata in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.67 presso lo studio degli Avv.ti Botto,
Pastore, AG e LL;
ATTORE
E in persona del rappresentante Avv.Nicola Rubino, in qualità di Responsabile della Direzione CP_1
Legale, giusta procura Rep. 27451, Raccolta n.11492, per atto del notaio Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco, presso il cui studio in Roma, viale Liegi n.28, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 16 E in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei
Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati
CONVENUTI
OGGETTO: accertamento delle modalità di quantificazione delle rate di restituzione di un finanziamento nell'ambito di un rapporto concessorio (concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-
Bardonecchia).
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti, in data 19 e 21 maggio 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.03.2022, la Parte_1 con la sigla (di seguito per brevità solo , conveniva in
[...] Parte_1 Pt_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il (per CP_1 Controparte_2
Contr brevità e il (per brevità , chiedendo l'accoglimento delle CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni:
-“In via principale, accertare e dichiarare che le modalità di determinazione delle rate annuali di rimborso del
Debito siano quelle previste dall'art. 5 ter della Convenzione 2009, così come descritte in narrativa, e Pt_1 che, tra queste, i volumi di traffico previsionali rispetto ai quali confrontare i volumi di traffico registrati da
ai sensi dell'art. 5 ter della Convenzione 2009 siano quelli contenuti nel PEF 2009, e per l'effetto, Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste di di pagamento delle rate di rimborso del Debito CP_1
per le annualità 2020 e 2021 così come erroneamente quantificate da e accertare e dichiarare Pt_1 CP_1 che l'importo dovuto da per tali annualità è pari, per l'anno 2020, alla somma già corrisposta di euro Pt_1
14.317.971 e, per l'anno 2021, alla somma già corrisposta di euro 12.380.000,00;
pagina 2 di 16 -in via subordinata, rettificare, ai sensi dell'art. 1430 c.c., il Piano di Rientro contenuto nel PEF 2018, per le ragioni e secondo le modalità indicate in narrativa;
-in via ulteriormente subordinata, annullare, ai sensi dell'art. 1441 c.c., il Piano di Rientro contenuto nel PEF
2018, per le ragioni e secondo le modalità indicate in narrativa;
-in ogni caso, ordinare la rifusione, in favore di delle competenze e spese del presente giudizio, oltre al Pt_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono”.
A tal fine, esponeva che: - era stata costituita nel 1960, al fine di consentire il miglior interscambio Pt_1 commerciale e sociale tra l'Italia e i Paesi dell'Europa nord-occidentale attraverso l'autostrada; - era Pt_1 concessionaria dell'Autostrada Torino – Bardonecchia e, con la società francese SFTRF, gestiva il traforo del
- in data 26/06/1973, affidava a la concessione per la costruzione e l'esercizio del Traforo Pt_1 CP_1 Pt_1 del con la convenzione n. 13062 e la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Pt_1
Torino-Bardonecchia con la convenzione n.13060; - quest'ultima convenzione era modificata dalle successive convenzioni del 2003 e del 2009; - in virtù della concessione, il ON LE di Garanzia era intervenuto per ripianare alcuni debiti che non era in grado di onorare nei confronti di soggetti terzi, sostituendosi a Pt_1 questi ultimi quale creditore per le corrispondenti somme;
- il meccanismo di restituzione del cd. “Debito
SITAF” previsto dalla convenzione del 2009 si basava su modalità che consentivano la variazione dell'importo della rata annuale in relazione ai ricavi della concessionaria;
- l'effettiva rata di rimborso annualmente dovuta da era quantificata sulla base di quanto previsto dall'art. 5 ter della convenzione 2009 - in sostanza, il Pt_1 meccanismo previsto dalla clausola contrattuale di determinazione della rata annuale di rimborso del Debito non era predeterminato in modo vincolante dal Piano di Rientro 2009 ricompreso nel PEF 2009, né da Pt_1 altro documento contrattuale, ma era determinabile annualmente sulla base dei risultati operativi ed economici effettivamente conseguiti dalla società, in concreto determinati dai volumi di traffico registrati a consuntivo;
- il piano di rientro 2009 contenuto nel PEF 2009 relativo ai pagamenti annui previsti dal 2009 al 2036 per estinguere il debito rappresentava, quindi, un piano di natura previsionale elaborato sulla base delle Pt_1 previsioni dei volumi di traffico e dei dividendi indicati per ciascuna annualità, da verificare mediante il confronto tra i volumi di traffico previsti nel PEF 2009 e quelli effettivamente realizzati in ciascuna annualità
pagina 3 di 16 (così come dei dividendi pagati rispetto a quelli previsti), con conseguente possibilità di modifica della rata dovuta da rispetto a quella prevista e indicata nel Piano di Rientro contenuto nel PEF 2009; - sensi Pt_1 dell'art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 216/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012), il CP_2 subentrava ad nella qualità di concedente, mentre subentrava nella posizione dell'Ente originario CP_1 CP_1
(soppresso), quale creditrice del Debito - nel corso della durata della Concessione veniva anche più
Pt_1 volte rivista, in via meramente previsionale, la data entro la quale avrebbe dovuto completare la
Pt_1 restituzione del Debito indicata da ultimo nel 2036, senza però che fossero modificate le modalità di
Pt_1 determinazione della singola rata annuale disciplinate dall'art. 5-ter della Convenzione 2009; - a partire dall'anno 2012 e fino all'anno 2019, nonostante i volumi di traffico fossero minori e, dunque, ci fossero ricavi minori rispetto a quelli stimati, la rata annuale veniva quantificata dall'ente creditore senza fare applicazione del meccanismo cd di “Neutralizzazione”, “continuando ad applicare il sistema del Recupero, invece di sospenderne l'effetto”; - il rilevante errore di calcolo trovava conferma nell'analisi svolta dall'esperto indipendente che si era occupato della verifica dell'esatta quantificazione delle rate annuali effettivamente dovute da in applicazione dell'art. 5-ter della Convenzione (Relazione Brattle); - a partire dal 2018,
Pt_1 oltre agli errori di calcolo si aggiungevano errori relativi all'applicazione del PEF allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto da nel 2018; - il PEF 2018 conteneva nuove previsioni sui volumi di traffico, ma esse non
Pt_1 erano finalizzate a sostituire le previsioni sui volumi di traffico contenute nel PEF 2009 ai fini delle determinazione della rata annuale, in quanto erano esclusivamente finalizzate a rimodulare l'importo della tariffa di pedaggio applicabile dalla concessionaria;
- dall'analisi dell'esperto indipendente effettuata nell'anno
2019 si evinceva che la rata di rimborso veniva calcolata sulla base dei volumi di traffico previsionali contenuti nel PEF 2018, inferiori rispetto alle previsioni originali del PEF 2009, così imponendo a il pagamento di Pt_1 una rata di rimborso molto più elevata rispetto a quella determinata applicando correttamente le previsioni della
Convenzione Unica 2009; - in conclusione, l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 5-ter della
Convenzione 2009, nel calcolo delle rate annuali nel periodo 2012 -2019, aveva determinato un maggior esborso, da parte di di Euro 17,28 milioni rispetto a quello che sarebbe stato in effetti dovuto in caso di Pt_1 corretta applicazione dei criteri contrattualmente previsti per la determinazione della rata annuale;
- con CP_1
pagina 4 di 16 nota n. 0235115 del 16/04/2021 chiedeva a il pagamento della rata dovuta per l'anno 2020 nell'importo Pt_1 di euro 35.933.380,00 e, con comunicazione n. 5857.21 del 28/05/2021, rappresentava ad gli Pt_1 CP_1 errori effettuati nel pagamento delle rate;
- applicando le corrette modalità di calcolo previste dall'art. Pt_1
5-ter della Convenzione 2009, aveva corrisposto il dovuto in favore di (ovvero euro 14.317.971 per la CP_1 rata 2020 ed euro 12.380.000,00 per la rata 2021); - in considerazione della perdurante richiesta di di CP_1 avere versate da per gli anni 2020 e 2021 (e così per le successive annualità) rate annuali di restituzioni Pt_1 del Debito calcolate con modalità difformi dalle previsioni contrattuali, si trovava costretta ad Pt_1 Pt_1 instaurare il presente giudizio;
- le norme del codice civile sulla interpretazione dei contratti e le previsioni in essi contenute rendevano evidente che la modalità corretta di determinazione e quantificazione della rata annuale di rimborso del Debito fosse quella rivendicata dalla concessionaria e non quella che Pt_1 CP_1 pretendeva di applicare.
Ciò posto, parte attrice chiedeva, in subordine, nel caso in cui fosse attribuito valore vincolante al Piano di
Rientro previsto nel PEF 2018, la rettifica ai sensi dell'art. 1430 c.c. al fine di adeguarne il contenuto alla reale volontà negoziale delle parti, come espressa al momento della sottoscrizione della Convenzione 2009 tramite la previsione del meccanismo di cui all'art. 5-ter. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'annullamento, per errore, del Piano di Rientro previsionale contenuto nel PEF 2018.
In data 05.07.2022 si costituiva tempestivamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dalla nei propri confronti, per le Pt_1 ragioni dedotte in narrativa;
In via riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Pt_1 CP_1
- per la rata 2020, Euro 21.615.409,00 a saldo dell'importo complessivo di euro 35.933.380,00, oltre Euro
133.307,18 a titolo di interessi per la dilazione concessa da relativamente alla rata 2020 ed ulteriori CP_1 interessi, ex D. Lgs 231/02, sino al soddisfo;
In via anticipatoria: emettere ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186-ter c.p.c., di condanna della al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Pt_1 CP_1
pagina 5 di 16 - per la rata 2020, Euro 21.615.409,00 a saldo dell'importo complessivo di euro 35.933.380,00, oltre Euro
133.307,18 a titolo di interessi per la dilazione concessa da relativamente alla rata 2020 ed ulteriori CP_1 interessi, ex D. Lgs 231/02, sino al soddisfo;
Con espressa riserva di ogni diritto, ragione ed azione relativamente alla rata 2021, non appena saranno forniti i dati utili a quantificare l'esatto importo ancora dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In particolare, parte convenuta deduceva che: - la rata dovuta doveva essere calcolata tenendo conto dei volumi di traffico indicati nel PEF aggiornato del febbraio 2018; - infatti l'Atto Aggiuntivo alla convenzione del 2009, sottoscritto dal e da in data 22 febbraio 2018 e registrato dalla Corte dei Controparte_2 Pt_1
Conti il 23 aprile 2018, non aveva modificato l'art. 5 ter della Convenzione, relativo al meccanismo di rimborso del Debito ma aveva certamente sostituito il precedente Piano Economico Finanziario del 2009 con Pt_1 quello più recente ed aggiornato del 2018, che recava un piano di ammortamento del debito ex ON LE di Garanzia rimodulato in base alle nuove stime di traffico;
- la nota illustrativa al nuovo Piano Economico
Finanziario redatta dalla stessa (e datata settembre 2017), alla voce “Debito verso il ON LE di Pt_1
Garanzia” prevedeva che “il piano di ammortamento del debito verso il ON LE di Garanzia è stato altresì rimodulato in base alle previsioni dell'art. 5 ter della vigente Convenzione Unica per tenere in debita considerazione (i) l'aggiornamento delle stime di traffico per il periodo 2014-2050 e (ii) le ipotesi di distribuzione dei dividendi da parte della Società. Il PEF contiene una specifica tabella nella quale è indicato il piano di ammortamento così “rimodulato”, nonché quelli previsti dalle convenzioni sottoscritte nel 2009 e nel 2003”; - aveva quindi legittimamente richiesto a il pagamento della rata di rimborso relativa CP_1 Pt_1 al 2020 per un importo pari ad euro 35.9 milioni di euro, calcolata in base ai parametri aggiornati di cui all'Atto
Aggiuntivo, in quanto l'interpretazione proposta da delle intese convenzionali costituiva un'evidente Pt_1 forzatura della lettera e della ratio delle clausole contrattuali applicabili;
- per la rata 2020 concedeva a CP_1 una dilazione del pagamento da posticipare all'esercizio 2021 su richiesta della concessionaria, in Pt_1 ragione degli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica;
- i pagamenti effettuati da Pt_1 dovevano essere considerati parziali e non satisfattivi del credito vantato da a titolo di rate 2020 e 2021; CP_1
- la non aveva posto in discussione, fino alla maturazione della rata 2020, il principio secondo cui il Pt_1
pagina 6 di 16 calcolo della rata dovuta doveva essere effettuato tenendo in considerazione i volumi di traffico indicati nel
PEF aggiornato del 2018; - il comportamento della società attrice confermava il riconoscimento e l'ammissione della fondatezza dell'interpretazione di e doveva essere considerato quale atto confessorio;
- in relazione CP_1 alla rata 2020, l'importo ancora dovuto ad ammontava ad euro 21.615.409,00. CP_1
In data 20.09.2022 si costituivano tempestivamente i convenuti, chiedendo l'accoglimento delle CP_4 seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e in ogni caso di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, del Controparte_2
, estromettendo quest'ultimo dal giudizio;
[...]
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , e in CP_2
CP_ ogni caso di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio,
[...]
, estromettendo quest'ultimo dal giudizio;
CP_3
- nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto”.
A tal fine deducevano che: - quanto alla posizione del l'oggetto del contendere, limitato alla corretta CP_2 individuazione dei criteri da applicare ai fini del calcolo delle rate annuali di rimborso di un debito nella titolarità di portava a ritenere con evidenza la carenza di legittimazione passiva del , a CP_1 CP_2 nulla rilevando che il ruolo di Concedente della rete autostradale gestita da fosse stato trasferito in data Pt_1
01.10.2012 da al medesimo;
- sulla base di quanto dichiarato dalla stessa parte attrice, CP_1 CP_2
Contr il era stato chiamato in giudizio “per renderlo edotto dell'esistenza della presente controversia, per evidenti ragioni di trasparenza e correttezza".
Con ordinanza dell'11.10.2022 era rigettata l'istanza ex art. 186 ter cpc formulata da Respinte le CP_1 richieste di prova orale provenienti da parte attrice (giusta ordinanza del 04.04.2023 da intendersi richiamata e ribadita), la causa era istruita mediante produzione documentale e ctu e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DECISIONE
Quanto alla eccezione formulata dalla difesa erariale di difetto di legittimazione passiva dei CP_4 convenuti, è appena il caso di osservare che “il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni
pagina 7 di 16 stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio,
l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia” (cfr. Cass. n.10287/2014).
Nel caso di specie il ha eccepito la propria estraneità al rapporto obbligatorio oggetto del contendere, a CP_2 fronte della qualità rivestita di mero concedente della rete autostradale gestita da SIFAT.
E' pacifico che, in virtù dell'art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
111/2011), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 216/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
14/2012), il sia parte del rapporto concessorio (originariamente in capo ad , relativo alla CP_2 CP_1 convenzione del 26.06.1073 n.13060 con cui era affidata a la concessione per la per la costruzione e Pt_1
l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia (convenzione poi modificata nel 2003 e nel 2009 e oggetto dell'atto aggiuntivo sottoscritto con il medesimo . E' altrettanto pacifico che CP_2 il debito, contratto da nei confronti del ON LE di Garanzia (cd Debito SITAF), Pt_1
in ragione della soppressione del ON (ex Legge 296/06 art. 1, co.1025), sia dovuto ad subentrata CP_1 nella gestione dell'intero patrimonio del ON. Di talché è indubbio che sia il soggetto titolare del credito CP_1 per cui è causa.
Sussiste la legittimazione passiva sia di che del quest'ultimo quale soggetto contraente delle CP_1 CP_2 convenzioni e dell'atto aggiuntivo entrambi posti a fondamento delle domande di parte attrice, in particolare riguardo alle domande, proposte in subordine, di rettifica ex art. 1430 c.c. e di annullamento ex art. 1440 c.c., in relazione alle quali qualsivoglia pronuncia non può che produrre effetti anche nei confronti del quale CP_2 parte contrattuale. Contr Riguardo poi alla posizione del parte attrice ha chiarito che la citazione in giudizio deve intendersi quale
“denuntiatio litis” al fine di estendere gli effetti della presente sentenza nei suoi confronti quale titolare del
“potere di autorizzare gli importi da imputare al ON LE di Garanzia (i.e., l'ente che ha concesso il finanziamento oggetto del Debito per ripianare alcuni debiti che la concessionaria non era in grado di Pt_1 onorare nei confronti di soggetti terzi, sostituendosi a questi ultimi quale creditore per le corrispondenti
pagina 8 di 16 somme) (cfr. art. 6 della L. n. 382/1968, comma 1), nonché (ii) la vigilanza sul ON LE di Garanzia
(cfr. art. 6 della L. n. 382/1968, ultimo comma)”, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della L. n. 296/2006 il quale prevede “che possa impiegare le disponibilità nette presenti nel patrimonio dell'ente “secondo le CP_1 direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture [ora Controparte_2
n.d.r.], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
[...]
Nel merito giova ricordare, come più volte precisato da parte attrice nelle proprie difese, che l'oggetto del contendere è limitato all'accertamento delle corrette modalità di calcolo delle rate di rimborso dovute, alla luce della documentazione contrattuale in atti, non essendo in contestazione l'ammontare complessivo del debito dovuto da ma solo l'importo delle rate relative agli anni 2020 e al 2021 (ritenute corrispondenti, Pt_1 rispettivamente, agli importi già versati di euro 14.317.971,00 per l'anno 2020 e di euro 12.380.000,00 per l'anno 2021), nonché le modalità di quantificazione delle rate di rimborso del “Debito ” anche per il Pt_1 futuro. Parte attrice, pure evidenziando errori di calcolo nella quantificazione delle rate pregresse, ha poi chiarito che non intende chiedere la restituzione di quanto già corrisposto pure in conseguenza di tali errori.
E' evidente che l'individuazione dei parametri da utilizzare per la determinazione della rata avrà ripercussioni sui tempi di restituzione dell'ingente debito oggetto di finanziamento per il quale è pacifico che non siano stati previsti interessi. La circostanza non è priva di riflessi economici per le parti, atteso che la natura del debito infruttifero comporta un oggettivo vantaggio finanziario per (vantaggio destinato a incrementarsi con Pt_1
l'allungarsi dei tempi di restituzione) e di contro uno obbiettivo svantaggio per (destinato anch'esso ad CP_1 aggravarsi con l'allungamento della tempistica di rimborso).
Lo svolgimento del rapporto è stato ricostruito conformemente dalle parti e sintetizzato dal ctu nei termini che si ripropongono.
“In data 26/06/1973 la concedente affidava alla concessionaria , tramite le convenzioni n. 13062 e CP_1 Pt_1
n. 13060, la concessione, rispettivamente, per la costruzione e l'esercizio del e dell'A32 Parte_1
Torino-Bardonecchia. La convenzione n. 13060 per l'autostrada A32 veniva modificata dapprima, in data
28/01/2003 (Convenzione del 2003) e, successivamente, in data 22/12/2009 (c.d. Convenzione Unica del 2009).
Successivamente, il ON LE di Garanzia interveniva per ripianare i debiti di nei confronti di Pt_1 terzi, sostituendosi a questi ultimi (c.d. Debito )1. Pt_1
pagina 9 di 16 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
5-ter della Convenzione del 2009, la , alla data del 31/12/2008, Pt_1 risultava esposta nei confronti di quale avente causa del ON LE di Garanzia, per un importo CP_1 pari ad € 1.039.516.613,00 (come indicato al rigo 4.12 della Tabella 4 – Conto dei Finanziamenti del PEF).
Diversamente dalla Convenzione del 2003, che fissava la scadenza del rimborso al 2050, la Convenzione del
2009 anticipava tale scadenza al 2042, secondo i termini indicati nel Piano Economico Finanziario alla stessa allegato (rigo 1.16 della Tabella 1 – Conto Finanziario del PEF), fermo restando in ogni caso l'importo della
Rata Minima, come stabilito dalla Convenzione del 2003.
Il meccanismo di restituzione del Debito veniva strutturato in modo tale da scongiurare l'ipotesi che Pt_1
l'importo della rata di rimborso - che sarebbe variato in funzione dei ricavi conseguiti dalla - potesse Pt_1 incidere negativamente sulla stabilità finanziaria di quest'ultima. Più in particolare, l'art.
5-ter ha previsto quanto segue:
● entro il 31 marzo di ogni anno, le parti provvedono alla verifica dell'eventuale scostamento tra il volume totale di veicoli/Km percorsi nell'anno precedente sulle tratte in concessione e quello previsto per il medesimo anno nei Piani Economici Finanziari (PEF 2009 e PEF 2018);
● in caso di maggiori ricavi relativi a sottostime di veicoli/Km percorsi, al netto dei corrispondenti maggiori costi di gestione come risultanti dal bilancio di esercizio di , si ha un incremento di corrispondente Pt_1 importo della rata prevista per l'anno successivo, fatti salvi gli eventuali maggiori investimenti che dovessero rendersi necessari per interventi prioritari di manutenzione o per impegni assunti a livello comunitario nei limiti, in ogni caso, di quanto effettivamente pagato agli esecutori dei suddetti interventi (c.d. Incremento per maggiori ricavi);
● in caso di minori ricavi legati a sovrastime di veicoli/Km percorsi, al netto dei corrispondenti minori oneri di gestione come risultanti dal bilancio di esercizio di , si ha una riduzione di corrispondente importo della Pt_1 rata prevista per l'anno successivo (c.d. Riduzione per minori ricavi). In ogni caso, il minor importo della rata deve però essere recuperato, in quote uguali, con le rate di rimborso previste per i cinque anni successivi (c.d.
Recupero);
pagina 10 di 16 ● tuttavia, qualora ricorrano nuovamente le condizioni previste per la riduzione delle rate in una qualsiasi annualità del quinquennio successivo all'anno in cui si è avuta la riduzione di una specifica rata, il recupero del minor importo di detta rata non trova applicazione (c.d. Neutralizzazione del Recupero);
● inoltre, qualora l'importo annuo dei dividendi distribuiti risulti superiore a quello previsto nei PEF, il maggiore importo di questi deve essere rimborsato ad incrementando in misura corrispondente la rata CP_1 annua di rimborso (c.d. Incremento per maggiori dividendi);
● infine, le rate di rimborso, eventualmente rideterminate con il meccanismo di cui sopra, non possono in nessun caso risultare inferiori a quelle minime previste nel PEF allegato alla convenzione del 2003, e riprodotte a pag. 26 dell'allegato E alla Convenzione Unica del 2009 (c.d. Rata minima).
Ancora, con Atto aggiuntivo del 22/02/2018 veniva anticipata la scadenza del rimborso del debito al 2036, fermo restando il meccanismo di rideterminazione della rata previsto dal richiamato art.
5-ter della
Convenzione del 2009, e l'importo della Rata minima”.
Ora, l'interpretazione del contenuto dell'atto aggiuntivo del 2018 rappresenta il punto nodale della controversia, in quanto, essendo pacifico tra le parti che l'effettivo importo della rata annuale debba essere quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art.
5-ter della Convenzione 2009, deve accertarsi se nella quantificazione della rata debba tenersi conto, come parametro di confronto, delle previsioni aggiornate contenute nel PEF 2018 di cui all'atto aggiuntivo sottoscritto da e dal nel febbraio 2018 o di quelle contenute nel PEF 2009 Pt_1 CP_2 allegate alla convenzione del 2009.
Si legge nell'Atto aggiuntivo (cfr. doc. 5 p. 5 del fascicolo di parte attrice) che “le Parti hanno proceduto, in data 8 settembre 2017 [poi nuovamente sottoscritta negli stessi termini in data 22.02.2018 per questioni formali, non risultando l'atto sottoscritto digitalmente], sulla base della citata delibera CIPE del 7 agosto 2017, alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica disciplinante l'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, nonché della rimodulazione economica e temporale del piano degli investimenti, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il presente Atto”.
pagina 11 di 16 Risulta quindi già dalla semplice lettura del documento che la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla
Convenzione unica del 2009 disciplinava l'aggiornamento quinquennale del PEF allegato alla convenzione, proprio “ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso”, ovvero quegli stessi valori previsionali da utilizzare anche ai fini dell'applicazione del meccanismo delineato dall'art. 5 ter (ON
LE di Garanzia), meccanismo che l'Atto aggiuntivo non ha modificato, limitandosi a sostituire il precedente PEF del 2009 con quello più aggiornato del 2018.
Non può condividersi la tesi di parte attrice secondo la quale il PEF allegato all'Atto aggiuntivo del 2018 fosse stato sottoscritto dalle parti in quanto utilizzabile solo per valutare i minori incrementi tariffari, dovuti ai minori volumi di traffico, e quindi per rimodulare l'importo della tariffa di pedaggio applicabile dalla concessionaria al fine di adeguarla ai nuovi investimenti che quest'ultima avrebbe dovuto realizzare.
La tesi di parte attrice che è smentita dalla lettura dell'Atto aggiuntivo dove si legge nelle premesse dell'Atto, all'art. 2 “Oggetto” “2.1 Fanno parte integrante del presente Atto aggiuntivo i seguenti allegati che, ove già presenti, sostituiscono i corrispondenti Allegati alla Convenzione vigente: …. E) PIANO FINANZIARIO”
Con riferimento poi al “ON LE di Garanzia” l'art. 4 precisa che “All'interno dell'Art.
5.ter – ON
LE di Garanzia della vigente Convenzione, tutti i riferimenti all'allegato P si intendono stralciati”
(allegato P peraltro pacificamente mai adottato), senza alcun riferimento alla circostanza che l'Allegato E - sostituito espressamente in virtù dell'art. 2 -, non fosse da intendersi sostituito riguardo al debito nei confronti del ON.
Al contrario nella nota illustrativa al PEF del 2018 (cfr. all. 2 del fascicolo 2 del fascicolo si legge CP_1 espressamente proprio nel paragrafo dedicato al “Debito verso il ON LE di Garanzia”) che “Il piano di ammortamento del debito verso il ON LE di Garanzia è stato altresì rimodulato in base alle previsioni dell'art. 5 ter della vigente Convenzione Unica, per tenere in debita considerazione (i) l'aggiornamento delle stime di traffico per il periodo 2014-2050 e (ii) le ipotesi di distribuzione dei dividendi da parte della Società. Il
PEF contiene una specifica tabella nella quale è indicato il piano di ammortamento così “rimodulato”, nonché quelli previsti dalle convenzioni sottoscritte nel 2009 e nel 2003”. Nella nota quindi si evince chiaramente che le stime di traffico aggiornate contenute nel nuovo PEF sono state valutate quale parametro per il piano di rimborso del debito e pertanto deve escludersi che, nella intenzione delle parti, il nuovo PEF aggiornato al 2018
pagina 12 di 16 non fosse stato valutato quale parametro di riferimento per l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 5 ter della Convenzione Unica.
Del resto, l'aggiornamento del PEF sottoscritto da entrambe le parti non comporta alcuna modifica del meccanismo di cui all'art. 5 ter della convenzione, in quanto anche l'Atto aggiuntivo del 2018 (proprio in virtù del principio espresso nella clausola richiamata) tende a garantire un equilibrio tra il flusso del traffico stimato e gli obblighi di rimborso imposti al concessionario, mentre in realtà non si comprende come i valori previsionali del PEF aggiornato al 2018 potessero essere ragionevolmente presi come parametro di riferimento per valutare i minori introiti (incidenti sui ricavi) per rivalutare la tariffa del pedaggio e non per le rate di rimborso del debito che a quegli stessi ricavi erano collegate. In questo senso si condividono le argomentazioni di che ha CP_1 escluso che “le parti potessero utilizzare dei valori previsionali diversi in relazione alla quantificazione dei ricavi tra l'andamento del traffico e la determinazione degli obblighi ed oneri (finanziari) di spettanza del concessionario;
tale dato incide sotto vari profili nel rapporto concessorio ed incide anche con riguardo al meccanismo dell'art. 5 Ter e del ripianamento del Debito SITAF.
All'evidenza, il flusso del traffico e l'aggiornamento delle stime del traffico costituiscono un passaggio essenziale e doveroso in tema di tariffe e, anche, in ragione del meccanismo dell'art.
5- ter in tema di ripianamento del debito. Ebbene, in tale scenario, è del tutto ovvio che per determinare l'esistenza di
“maggiori” o “minori” ricavi si debba fare riferimento alle previsioni più realistiche, attuali e temporalmente più vicine al momento del calcolo, vale a dire alle previsioni del PEF 2018, e non certo a quelle del PEF 2009, di quasi un decennio più vecchie e del tutto inattuali!”.
Né la circostanza che nel Piano di Rientro (solo ipotetico) contenuto nel PEF 2018 si fosse operato un raffronto tra i valori previsionali del PEF aggiornato al 2018 e quelli sostituiti del 2009 per la quantificazione della rata ipotetica (e solo indicativa) di rimborso può costituire elemento dirimente per suffragare la diversa interpretazione di che, al contrario, contrasta con il chiaro e lineare contenuto dell'Atto aggiuntivo, Pt_1 conforme alla ratio sottesa al meccanismo di cui all'art. 5 ter della convenzione unica.
Anche le valutazioni contenute nel bilancio di esercizio 2021 di (cfr. doc. 18 del fascicolo si Pt_1 Pt_1 limitano ad affermare apoditticamente che l'utilizzo dei volumi di traffico riportati nel PEF allegato all'Atto
pagina 13 di 16 aggiuntivo del 2018 non può essere condiviso, trovando l'aggiornamento applicazione solo ai fini del calcolo tariffario.
Dai verbali del Consiglio di Amministrazione del 2017 (cfr. docc. 19 e 20) si evince che l'Atto aggiuntivo consentiva il recupero degli incrementi tariffari sospesi. In sostanza, ad avviso del Tribunale, si tratta di documenti che, lungi dal provare che secondo le intenzioni delle parti il PEF del 2018 non potesse essere utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione delle rate di rimborso del Debito, provano solo l'interesse della alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo per le evidenti conseguenze positive che il PEF Pt_1 aggiornato comportava sul regime delle tariffe.
Del resto, che l'intenzione delle parti fosse quella di sostituire il PEF si evince, oltre che dal contenuto chiaro e preciso dei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti, anche dalla condotta tenuta dalla stessa la Pt_1 quale sino alla rata del 2020 non risulta avere dubitato che la quantificazione della rata dovesse essere effettuata sulla base dell'art. 5 ter della convenzione unica, ma assumendo come parametro di confronto il PEF 2018.
Le superiori considerazioni inducono a rigettare sia la domanda proposta da parte attrice in via principale, sia le domande proposte in via subordinata, atteso che nessuna rettifica o annullamento dell'indicativo piano di rientro, per errore, è possibile alla luce del chiaro tenore letterale dei contratti in oggetto.
Quando alla domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, essa è fondata nei limiti di seguiti esposti.
Deve premettersi che la questione relativa all'acquisizione della documentazione prodotta solo nel corso della ctu è stata già risolta dal Tribunale con l'ordinanza del 29.11.2024.
E' stato infatti ritenuto, e in questa sede si intende ribadire, che i documenti allegati (cfr. docc. 23-24 in relazione ai quali è stata chiesta una integrazione di ctu) non possano essere qualificati alla stregua di
“certificazioni periodiche fornite da enti terzi secondo le loro tempistiche e che si sono formati successivamente al decorso dei termini istruttori”, trattandosi (come evincibile dalla semplice lettura dei documenti) di relazioni tecniche svolte da soggetti incaricati dalla stessa parte attrice che hanno svolto l'indagine oggetto dell'incarico utilizzando documentazione non prodotta in atti. Il ctu può acquisire documenti non prodotti dalle parti nei termini previsti dal codice di rito (e ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c.) solo nei seguenti stringenti limiti (cfr.
Cass. S.U. 3086/2022):
-si tratti di documenti pubblicamente consultabili, necessari al fine di rispondere ai quesiti;
pagina 14 di 16 - non siano documenti diretti a provare i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda e delle eccezioni delle parti (per i quali operano le note preclusioni istruttorie).
Il ctu può acquisire documenti (ulteriori rispetto a quelli ritualmente prodotti nei termini previsti dal codice di rito e ai sensi dell'art. 87 disp. Att. cpc) provenienti da terzi o dalle parti solo nei limiti in cui l'acquisizione sia necessaria per rispondere ai quesiti posti e solo se si tratti di documenti attinenti ad aspetti tecnici afferenti a
“fatti accessori e secondari” nel senso sopra indicato. Più recente è stato affermato che “ in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (cfr. Cass. n.1763/2024; Cass. n.16012/2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre
2005, n. 19475). In particolare, il ctu ha condivisibilmente evidenziato che (cfr. ctu pp. 25 e ss e p. 38 ss risposta alle note critiche di , da un lato, l'art.
5-ter della Convenzione unica prevede i maggiori Pt_1 investimenti “nella parte in cui disciplina l'incremento delle rate di rimborso per i maggiori ricavi a consuntivo, con ciò dovendo desumersi che i maggiori investimenti possano al massimo compensare
l'incremento delle rate, ma non anche comportare una riduzione delle stesse”, dall'altro ha rilevato che non risulta comunque documentato il pagamento integrale o parziale dei fornitori per gli interventi eseguiti, di talché correttamente non ha considerato, nella quantificazione della rata, le spese per maggiori investimenti.
pagina 15 di 16 Tale conclusione deve ritenersi condivisibile, tenuto conto che, riguardo ai maggiori costi di gestione, l'art. 5 ter della convenzione unica del 2009 richiama alle risultanze del bilancio di esercizio, mentre con riguardo agli eventuali maggiori investimenti individua il limite di “quanto effettivamente pagato agli esecutori …”).
Alla luce di tali considerazioni devono condividersi le risultanze della ctu e pertanto deve ritenersi accertato che l'importo della rata relativo all'anno 2020, calcolata in base alle previsioni dell'Atto aggiuntivo del 2018 e del
PEF allegato è pari ad euro 30.019.955. Dall'importo richiesto da e accertato come dovuto quale rata del CP_1
2020, devono essere detratte le somme già pacificamente versate di euro 14.317.971 (anno 2020). Parte attrice deve essere quindi condannata al pagamento, in favore di di euro 15.701.984 (euro 30.019.955 meno CP_1
14.317.971). Quanto agli interessi, non sono dovuti gli interessi per la dilazione spontaneamente concessa per il pagamento della rata del 2020, ma solo gli interessi ex D. Lgs 231/02, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.p.c., dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al soddisfo.
Le spese (comprese le spese di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione ex d.m. n.55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 8.000.001 ed euro 16.000.000) e dell'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_3
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna parte attrice al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.701.984, oltre interessi ex D. Lgs 231/02, ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.p.c., dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al soddisfo;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 52.000,00, oltre euro 1.686,00 per spese non imponibili, spese generali iva e cpa in favore di nonché in complessivi euro CP_1
10.920,00 in favore dei convenuti, oltre accessori come per legge;
CP_4
- pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Roma 28.10.2025 Il Giudice
SS AN
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa SS AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19374 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 22.05.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing.
[...] Pt_2
[...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Botto, Marco Annoni, Daria Pastore,
FA AG e IN LL, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliata in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.67 presso lo studio degli Avv.ti Botto,
Pastore, AG e LL;
ATTORE
E in persona del rappresentante Avv.Nicola Rubino, in qualità di Responsabile della Direzione CP_1
Legale, giusta procura Rep. 27451, Raccolta n.11492, per atto del notaio Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco, presso il cui studio in Roma, viale Liegi n.28, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 16 E in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei
Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati
CONVENUTI
OGGETTO: accertamento delle modalità di quantificazione delle rate di restituzione di un finanziamento nell'ambito di un rapporto concessorio (concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-
Bardonecchia).
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti, in data 19 e 21 maggio 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.03.2022, la Parte_1 con la sigla (di seguito per brevità solo , conveniva in
[...] Parte_1 Pt_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il (per CP_1 Controparte_2
Contr brevità e il (per brevità , chiedendo l'accoglimento delle CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni:
-“In via principale, accertare e dichiarare che le modalità di determinazione delle rate annuali di rimborso del
Debito siano quelle previste dall'art. 5 ter della Convenzione 2009, così come descritte in narrativa, e Pt_1 che, tra queste, i volumi di traffico previsionali rispetto ai quali confrontare i volumi di traffico registrati da
ai sensi dell'art. 5 ter della Convenzione 2009 siano quelli contenuti nel PEF 2009, e per l'effetto, Pt_1 accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste di di pagamento delle rate di rimborso del Debito CP_1
per le annualità 2020 e 2021 così come erroneamente quantificate da e accertare e dichiarare Pt_1 CP_1 che l'importo dovuto da per tali annualità è pari, per l'anno 2020, alla somma già corrisposta di euro Pt_1
14.317.971 e, per l'anno 2021, alla somma già corrisposta di euro 12.380.000,00;
pagina 2 di 16 -in via subordinata, rettificare, ai sensi dell'art. 1430 c.c., il Piano di Rientro contenuto nel PEF 2018, per le ragioni e secondo le modalità indicate in narrativa;
-in via ulteriormente subordinata, annullare, ai sensi dell'art. 1441 c.c., il Piano di Rientro contenuto nel PEF
2018, per le ragioni e secondo le modalità indicate in narrativa;
-in ogni caso, ordinare la rifusione, in favore di delle competenze e spese del presente giudizio, oltre al Pt_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge;
emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono”.
A tal fine, esponeva che: - era stata costituita nel 1960, al fine di consentire il miglior interscambio Pt_1 commerciale e sociale tra l'Italia e i Paesi dell'Europa nord-occidentale attraverso l'autostrada; - era Pt_1 concessionaria dell'Autostrada Torino – Bardonecchia e, con la società francese SFTRF, gestiva il traforo del
- in data 26/06/1973, affidava a la concessione per la costruzione e l'esercizio del Traforo Pt_1 CP_1 Pt_1 del con la convenzione n. 13062 e la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Pt_1
Torino-Bardonecchia con la convenzione n.13060; - quest'ultima convenzione era modificata dalle successive convenzioni del 2003 e del 2009; - in virtù della concessione, il ON LE di Garanzia era intervenuto per ripianare alcuni debiti che non era in grado di onorare nei confronti di soggetti terzi, sostituendosi a Pt_1 questi ultimi quale creditore per le corrispondenti somme;
- il meccanismo di restituzione del cd. “Debito
SITAF” previsto dalla convenzione del 2009 si basava su modalità che consentivano la variazione dell'importo della rata annuale in relazione ai ricavi della concessionaria;
- l'effettiva rata di rimborso annualmente dovuta da era quantificata sulla base di quanto previsto dall'art. 5 ter della convenzione 2009 - in sostanza, il Pt_1 meccanismo previsto dalla clausola contrattuale di determinazione della rata annuale di rimborso del Debito non era predeterminato in modo vincolante dal Piano di Rientro 2009 ricompreso nel PEF 2009, né da Pt_1 altro documento contrattuale, ma era determinabile annualmente sulla base dei risultati operativi ed economici effettivamente conseguiti dalla società, in concreto determinati dai volumi di traffico registrati a consuntivo;
- il piano di rientro 2009 contenuto nel PEF 2009 relativo ai pagamenti annui previsti dal 2009 al 2036 per estinguere il debito rappresentava, quindi, un piano di natura previsionale elaborato sulla base delle Pt_1 previsioni dei volumi di traffico e dei dividendi indicati per ciascuna annualità, da verificare mediante il confronto tra i volumi di traffico previsti nel PEF 2009 e quelli effettivamente realizzati in ciascuna annualità
pagina 3 di 16 (così come dei dividendi pagati rispetto a quelli previsti), con conseguente possibilità di modifica della rata dovuta da rispetto a quella prevista e indicata nel Piano di Rientro contenuto nel PEF 2009; - sensi Pt_1 dell'art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 216/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012), il CP_2 subentrava ad nella qualità di concedente, mentre subentrava nella posizione dell'Ente originario CP_1 CP_1
(soppresso), quale creditrice del Debito - nel corso della durata della Concessione veniva anche più
Pt_1 volte rivista, in via meramente previsionale, la data entro la quale avrebbe dovuto completare la
Pt_1 restituzione del Debito indicata da ultimo nel 2036, senza però che fossero modificate le modalità di
Pt_1 determinazione della singola rata annuale disciplinate dall'art. 5-ter della Convenzione 2009; - a partire dall'anno 2012 e fino all'anno 2019, nonostante i volumi di traffico fossero minori e, dunque, ci fossero ricavi minori rispetto a quelli stimati, la rata annuale veniva quantificata dall'ente creditore senza fare applicazione del meccanismo cd di “Neutralizzazione”, “continuando ad applicare il sistema del Recupero, invece di sospenderne l'effetto”; - il rilevante errore di calcolo trovava conferma nell'analisi svolta dall'esperto indipendente che si era occupato della verifica dell'esatta quantificazione delle rate annuali effettivamente dovute da in applicazione dell'art. 5-ter della Convenzione (Relazione Brattle); - a partire dal 2018,
Pt_1 oltre agli errori di calcolo si aggiungevano errori relativi all'applicazione del PEF allegato all'atto aggiuntivo sottoscritto da nel 2018; - il PEF 2018 conteneva nuove previsioni sui volumi di traffico, ma esse non
Pt_1 erano finalizzate a sostituire le previsioni sui volumi di traffico contenute nel PEF 2009 ai fini delle determinazione della rata annuale, in quanto erano esclusivamente finalizzate a rimodulare l'importo della tariffa di pedaggio applicabile dalla concessionaria;
- dall'analisi dell'esperto indipendente effettuata nell'anno
2019 si evinceva che la rata di rimborso veniva calcolata sulla base dei volumi di traffico previsionali contenuti nel PEF 2018, inferiori rispetto alle previsioni originali del PEF 2009, così imponendo a il pagamento di Pt_1 una rata di rimborso molto più elevata rispetto a quella determinata applicando correttamente le previsioni della
Convenzione Unica 2009; - in conclusione, l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 5-ter della
Convenzione 2009, nel calcolo delle rate annuali nel periodo 2012 -2019, aveva determinato un maggior esborso, da parte di di Euro 17,28 milioni rispetto a quello che sarebbe stato in effetti dovuto in caso di Pt_1 corretta applicazione dei criteri contrattualmente previsti per la determinazione della rata annuale;
- con CP_1
pagina 4 di 16 nota n. 0235115 del 16/04/2021 chiedeva a il pagamento della rata dovuta per l'anno 2020 nell'importo Pt_1 di euro 35.933.380,00 e, con comunicazione n. 5857.21 del 28/05/2021, rappresentava ad gli Pt_1 CP_1 errori effettuati nel pagamento delle rate;
- applicando le corrette modalità di calcolo previste dall'art. Pt_1
5-ter della Convenzione 2009, aveva corrisposto il dovuto in favore di (ovvero euro 14.317.971 per la CP_1 rata 2020 ed euro 12.380.000,00 per la rata 2021); - in considerazione della perdurante richiesta di di CP_1 avere versate da per gli anni 2020 e 2021 (e così per le successive annualità) rate annuali di restituzioni Pt_1 del Debito calcolate con modalità difformi dalle previsioni contrattuali, si trovava costretta ad Pt_1 Pt_1 instaurare il presente giudizio;
- le norme del codice civile sulla interpretazione dei contratti e le previsioni in essi contenute rendevano evidente che la modalità corretta di determinazione e quantificazione della rata annuale di rimborso del Debito fosse quella rivendicata dalla concessionaria e non quella che Pt_1 CP_1 pretendeva di applicare.
Ciò posto, parte attrice chiedeva, in subordine, nel caso in cui fosse attribuito valore vincolante al Piano di
Rientro previsto nel PEF 2018, la rettifica ai sensi dell'art. 1430 c.c. al fine di adeguarne il contenuto alla reale volontà negoziale delle parti, come espressa al momento della sottoscrizione della Convenzione 2009 tramite la previsione del meccanismo di cui all'art. 5-ter. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'annullamento, per errore, del Piano di Rientro previsionale contenuto nel PEF 2018.
In data 05.07.2022 si costituiva tempestivamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata dalla nei propri confronti, per le Pt_1 ragioni dedotte in narrativa;
In via riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Pt_1 CP_1
- per la rata 2020, Euro 21.615.409,00 a saldo dell'importo complessivo di euro 35.933.380,00, oltre Euro
133.307,18 a titolo di interessi per la dilazione concessa da relativamente alla rata 2020 ed ulteriori CP_1 interessi, ex D. Lgs 231/02, sino al soddisfo;
In via anticipatoria: emettere ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186-ter c.p.c., di condanna della al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Pt_1 CP_1
pagina 5 di 16 - per la rata 2020, Euro 21.615.409,00 a saldo dell'importo complessivo di euro 35.933.380,00, oltre Euro
133.307,18 a titolo di interessi per la dilazione concessa da relativamente alla rata 2020 ed ulteriori CP_1 interessi, ex D. Lgs 231/02, sino al soddisfo;
Con espressa riserva di ogni diritto, ragione ed azione relativamente alla rata 2021, non appena saranno forniti i dati utili a quantificare l'esatto importo ancora dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In particolare, parte convenuta deduceva che: - la rata dovuta doveva essere calcolata tenendo conto dei volumi di traffico indicati nel PEF aggiornato del febbraio 2018; - infatti l'Atto Aggiuntivo alla convenzione del 2009, sottoscritto dal e da in data 22 febbraio 2018 e registrato dalla Corte dei Controparte_2 Pt_1
Conti il 23 aprile 2018, non aveva modificato l'art. 5 ter della Convenzione, relativo al meccanismo di rimborso del Debito ma aveva certamente sostituito il precedente Piano Economico Finanziario del 2009 con Pt_1 quello più recente ed aggiornato del 2018, che recava un piano di ammortamento del debito ex ON LE di Garanzia rimodulato in base alle nuove stime di traffico;
- la nota illustrativa al nuovo Piano Economico
Finanziario redatta dalla stessa (e datata settembre 2017), alla voce “Debito verso il ON LE di Pt_1
Garanzia” prevedeva che “il piano di ammortamento del debito verso il ON LE di Garanzia è stato altresì rimodulato in base alle previsioni dell'art. 5 ter della vigente Convenzione Unica per tenere in debita considerazione (i) l'aggiornamento delle stime di traffico per il periodo 2014-2050 e (ii) le ipotesi di distribuzione dei dividendi da parte della Società. Il PEF contiene una specifica tabella nella quale è indicato il piano di ammortamento così “rimodulato”, nonché quelli previsti dalle convenzioni sottoscritte nel 2009 e nel 2003”; - aveva quindi legittimamente richiesto a il pagamento della rata di rimborso relativa CP_1 Pt_1 al 2020 per un importo pari ad euro 35.9 milioni di euro, calcolata in base ai parametri aggiornati di cui all'Atto
Aggiuntivo, in quanto l'interpretazione proposta da delle intese convenzionali costituiva un'evidente Pt_1 forzatura della lettera e della ratio delle clausole contrattuali applicabili;
- per la rata 2020 concedeva a CP_1 una dilazione del pagamento da posticipare all'esercizio 2021 su richiesta della concessionaria, in Pt_1 ragione degli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica;
- i pagamenti effettuati da Pt_1 dovevano essere considerati parziali e non satisfattivi del credito vantato da a titolo di rate 2020 e 2021; CP_1
- la non aveva posto in discussione, fino alla maturazione della rata 2020, il principio secondo cui il Pt_1
pagina 6 di 16 calcolo della rata dovuta doveva essere effettuato tenendo in considerazione i volumi di traffico indicati nel
PEF aggiornato del 2018; - il comportamento della società attrice confermava il riconoscimento e l'ammissione della fondatezza dell'interpretazione di e doveva essere considerato quale atto confessorio;
- in relazione CP_1 alla rata 2020, l'importo ancora dovuto ad ammontava ad euro 21.615.409,00. CP_1
In data 20.09.2022 si costituivano tempestivamente i convenuti, chiedendo l'accoglimento delle CP_4 seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e in ogni caso di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, del Controparte_2
, estromettendo quest'ultimo dal giudizio;
[...]
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , e in CP_2
CP_ ogni caso di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio,
[...]
, estromettendo quest'ultimo dal giudizio;
CP_3
- nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto”.
A tal fine deducevano che: - quanto alla posizione del l'oggetto del contendere, limitato alla corretta CP_2 individuazione dei criteri da applicare ai fini del calcolo delle rate annuali di rimborso di un debito nella titolarità di portava a ritenere con evidenza la carenza di legittimazione passiva del , a CP_1 CP_2 nulla rilevando che il ruolo di Concedente della rete autostradale gestita da fosse stato trasferito in data Pt_1
01.10.2012 da al medesimo;
- sulla base di quanto dichiarato dalla stessa parte attrice, CP_1 CP_2
Contr il era stato chiamato in giudizio “per renderlo edotto dell'esistenza della presente controversia, per evidenti ragioni di trasparenza e correttezza".
Con ordinanza dell'11.10.2022 era rigettata l'istanza ex art. 186 ter cpc formulata da Respinte le CP_1 richieste di prova orale provenienti da parte attrice (giusta ordinanza del 04.04.2023 da intendersi richiamata e ribadita), la causa era istruita mediante produzione documentale e ctu e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DECISIONE
Quanto alla eccezione formulata dalla difesa erariale di difetto di legittimazione passiva dei CP_4 convenuti, è appena il caso di osservare che “il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni
pagina 7 di 16 stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio,
l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia” (cfr. Cass. n.10287/2014).
Nel caso di specie il ha eccepito la propria estraneità al rapporto obbligatorio oggetto del contendere, a CP_2 fronte della qualità rivestita di mero concedente della rete autostradale gestita da SIFAT.
E' pacifico che, in virtù dell'art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
111/2011), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 216/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.
14/2012), il sia parte del rapporto concessorio (originariamente in capo ad , relativo alla CP_2 CP_1 convenzione del 26.06.1073 n.13060 con cui era affidata a la concessione per la per la costruzione e Pt_1
l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia (convenzione poi modificata nel 2003 e nel 2009 e oggetto dell'atto aggiuntivo sottoscritto con il medesimo . E' altrettanto pacifico che CP_2 il debito, contratto da nei confronti del ON LE di Garanzia (cd Debito SITAF), Pt_1
in ragione della soppressione del ON (ex Legge 296/06 art. 1, co.1025), sia dovuto ad subentrata CP_1 nella gestione dell'intero patrimonio del ON. Di talché è indubbio che sia il soggetto titolare del credito CP_1 per cui è causa.
Sussiste la legittimazione passiva sia di che del quest'ultimo quale soggetto contraente delle CP_1 CP_2 convenzioni e dell'atto aggiuntivo entrambi posti a fondamento delle domande di parte attrice, in particolare riguardo alle domande, proposte in subordine, di rettifica ex art. 1430 c.c. e di annullamento ex art. 1440 c.c., in relazione alle quali qualsivoglia pronuncia non può che produrre effetti anche nei confronti del quale CP_2 parte contrattuale. Contr Riguardo poi alla posizione del parte attrice ha chiarito che la citazione in giudizio deve intendersi quale
“denuntiatio litis” al fine di estendere gli effetti della presente sentenza nei suoi confronti quale titolare del
“potere di autorizzare gli importi da imputare al ON LE di Garanzia (i.e., l'ente che ha concesso il finanziamento oggetto del Debito per ripianare alcuni debiti che la concessionaria non era in grado di Pt_1 onorare nei confronti di soggetti terzi, sostituendosi a questi ultimi quale creditore per le corrispondenti
pagina 8 di 16 somme) (cfr. art. 6 della L. n. 382/1968, comma 1), nonché (ii) la vigilanza sul ON LE di Garanzia
(cfr. art. 6 della L. n. 382/1968, ultimo comma)”, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della L. n. 296/2006 il quale prevede “che possa impiegare le disponibilità nette presenti nel patrimonio dell'ente “secondo le CP_1 direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture [ora Controparte_2
n.d.r.], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
[...]
Nel merito giova ricordare, come più volte precisato da parte attrice nelle proprie difese, che l'oggetto del contendere è limitato all'accertamento delle corrette modalità di calcolo delle rate di rimborso dovute, alla luce della documentazione contrattuale in atti, non essendo in contestazione l'ammontare complessivo del debito dovuto da ma solo l'importo delle rate relative agli anni 2020 e al 2021 (ritenute corrispondenti, Pt_1 rispettivamente, agli importi già versati di euro 14.317.971,00 per l'anno 2020 e di euro 12.380.000,00 per l'anno 2021), nonché le modalità di quantificazione delle rate di rimborso del “Debito ” anche per il Pt_1 futuro. Parte attrice, pure evidenziando errori di calcolo nella quantificazione delle rate pregresse, ha poi chiarito che non intende chiedere la restituzione di quanto già corrisposto pure in conseguenza di tali errori.
E' evidente che l'individuazione dei parametri da utilizzare per la determinazione della rata avrà ripercussioni sui tempi di restituzione dell'ingente debito oggetto di finanziamento per il quale è pacifico che non siano stati previsti interessi. La circostanza non è priva di riflessi economici per le parti, atteso che la natura del debito infruttifero comporta un oggettivo vantaggio finanziario per (vantaggio destinato a incrementarsi con Pt_1
l'allungarsi dei tempi di restituzione) e di contro uno obbiettivo svantaggio per (destinato anch'esso ad CP_1 aggravarsi con l'allungamento della tempistica di rimborso).
Lo svolgimento del rapporto è stato ricostruito conformemente dalle parti e sintetizzato dal ctu nei termini che si ripropongono.
“In data 26/06/1973 la concedente affidava alla concessionaria , tramite le convenzioni n. 13062 e CP_1 Pt_1
n. 13060, la concessione, rispettivamente, per la costruzione e l'esercizio del e dell'A32 Parte_1
Torino-Bardonecchia. La convenzione n. 13060 per l'autostrada A32 veniva modificata dapprima, in data
28/01/2003 (Convenzione del 2003) e, successivamente, in data 22/12/2009 (c.d. Convenzione Unica del 2009).
Successivamente, il ON LE di Garanzia interveniva per ripianare i debiti di nei confronti di Pt_1 terzi, sostituendosi a questi ultimi (c.d. Debito )1. Pt_1
pagina 9 di 16 Ai sensi di quanto previsto dall'art.
5-ter della Convenzione del 2009, la , alla data del 31/12/2008, Pt_1 risultava esposta nei confronti di quale avente causa del ON LE di Garanzia, per un importo CP_1 pari ad € 1.039.516.613,00 (come indicato al rigo 4.12 della Tabella 4 – Conto dei Finanziamenti del PEF).
Diversamente dalla Convenzione del 2003, che fissava la scadenza del rimborso al 2050, la Convenzione del
2009 anticipava tale scadenza al 2042, secondo i termini indicati nel Piano Economico Finanziario alla stessa allegato (rigo 1.16 della Tabella 1 – Conto Finanziario del PEF), fermo restando in ogni caso l'importo della
Rata Minima, come stabilito dalla Convenzione del 2003.
Il meccanismo di restituzione del Debito veniva strutturato in modo tale da scongiurare l'ipotesi che Pt_1
l'importo della rata di rimborso - che sarebbe variato in funzione dei ricavi conseguiti dalla - potesse Pt_1 incidere negativamente sulla stabilità finanziaria di quest'ultima. Più in particolare, l'art.
5-ter ha previsto quanto segue:
● entro il 31 marzo di ogni anno, le parti provvedono alla verifica dell'eventuale scostamento tra il volume totale di veicoli/Km percorsi nell'anno precedente sulle tratte in concessione e quello previsto per il medesimo anno nei Piani Economici Finanziari (PEF 2009 e PEF 2018);
● in caso di maggiori ricavi relativi a sottostime di veicoli/Km percorsi, al netto dei corrispondenti maggiori costi di gestione come risultanti dal bilancio di esercizio di , si ha un incremento di corrispondente Pt_1 importo della rata prevista per l'anno successivo, fatti salvi gli eventuali maggiori investimenti che dovessero rendersi necessari per interventi prioritari di manutenzione o per impegni assunti a livello comunitario nei limiti, in ogni caso, di quanto effettivamente pagato agli esecutori dei suddetti interventi (c.d. Incremento per maggiori ricavi);
● in caso di minori ricavi legati a sovrastime di veicoli/Km percorsi, al netto dei corrispondenti minori oneri di gestione come risultanti dal bilancio di esercizio di , si ha una riduzione di corrispondente importo della Pt_1 rata prevista per l'anno successivo (c.d. Riduzione per minori ricavi). In ogni caso, il minor importo della rata deve però essere recuperato, in quote uguali, con le rate di rimborso previste per i cinque anni successivi (c.d.
Recupero);
pagina 10 di 16 ● tuttavia, qualora ricorrano nuovamente le condizioni previste per la riduzione delle rate in una qualsiasi annualità del quinquennio successivo all'anno in cui si è avuta la riduzione di una specifica rata, il recupero del minor importo di detta rata non trova applicazione (c.d. Neutralizzazione del Recupero);
● inoltre, qualora l'importo annuo dei dividendi distribuiti risulti superiore a quello previsto nei PEF, il maggiore importo di questi deve essere rimborsato ad incrementando in misura corrispondente la rata CP_1 annua di rimborso (c.d. Incremento per maggiori dividendi);
● infine, le rate di rimborso, eventualmente rideterminate con il meccanismo di cui sopra, non possono in nessun caso risultare inferiori a quelle minime previste nel PEF allegato alla convenzione del 2003, e riprodotte a pag. 26 dell'allegato E alla Convenzione Unica del 2009 (c.d. Rata minima).
Ancora, con Atto aggiuntivo del 22/02/2018 veniva anticipata la scadenza del rimborso del debito al 2036, fermo restando il meccanismo di rideterminazione della rata previsto dal richiamato art.
5-ter della
Convenzione del 2009, e l'importo della Rata minima”.
Ora, l'interpretazione del contenuto dell'atto aggiuntivo del 2018 rappresenta il punto nodale della controversia, in quanto, essendo pacifico tra le parti che l'effettivo importo della rata annuale debba essere quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art.
5-ter della Convenzione 2009, deve accertarsi se nella quantificazione della rata debba tenersi conto, come parametro di confronto, delle previsioni aggiornate contenute nel PEF 2018 di cui all'atto aggiuntivo sottoscritto da e dal nel febbraio 2018 o di quelle contenute nel PEF 2009 Pt_1 CP_2 allegate alla convenzione del 2009.
Si legge nell'Atto aggiuntivo (cfr. doc. 5 p. 5 del fascicolo di parte attrice) che “le Parti hanno proceduto, in data 8 settembre 2017 [poi nuovamente sottoscritta negli stessi termini in data 22.02.2018 per questioni formali, non risultando l'atto sottoscritto digitalmente], sulla base della citata delibera CIPE del 7 agosto 2017, alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica disciplinante l'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, nonché della rimodulazione economica e temporale del piano degli investimenti, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il presente Atto”.
pagina 11 di 16 Risulta quindi già dalla semplice lettura del documento che la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla
Convenzione unica del 2009 disciplinava l'aggiornamento quinquennale del PEF allegato alla convenzione, proprio “ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso”, ovvero quegli stessi valori previsionali da utilizzare anche ai fini dell'applicazione del meccanismo delineato dall'art. 5 ter (ON
LE di Garanzia), meccanismo che l'Atto aggiuntivo non ha modificato, limitandosi a sostituire il precedente PEF del 2009 con quello più aggiornato del 2018.
Non può condividersi la tesi di parte attrice secondo la quale il PEF allegato all'Atto aggiuntivo del 2018 fosse stato sottoscritto dalle parti in quanto utilizzabile solo per valutare i minori incrementi tariffari, dovuti ai minori volumi di traffico, e quindi per rimodulare l'importo della tariffa di pedaggio applicabile dalla concessionaria al fine di adeguarla ai nuovi investimenti che quest'ultima avrebbe dovuto realizzare.
La tesi di parte attrice che è smentita dalla lettura dell'Atto aggiuntivo dove si legge nelle premesse dell'Atto, all'art. 2 “Oggetto” “2.1 Fanno parte integrante del presente Atto aggiuntivo i seguenti allegati che, ove già presenti, sostituiscono i corrispondenti Allegati alla Convenzione vigente: …. E) PIANO FINANZIARIO”
Con riferimento poi al “ON LE di Garanzia” l'art. 4 precisa che “All'interno dell'Art.
5.ter – ON
LE di Garanzia della vigente Convenzione, tutti i riferimenti all'allegato P si intendono stralciati”
(allegato P peraltro pacificamente mai adottato), senza alcun riferimento alla circostanza che l'Allegato E - sostituito espressamente in virtù dell'art. 2 -, non fosse da intendersi sostituito riguardo al debito nei confronti del ON.
Al contrario nella nota illustrativa al PEF del 2018 (cfr. all. 2 del fascicolo 2 del fascicolo si legge CP_1 espressamente proprio nel paragrafo dedicato al “Debito verso il ON LE di Garanzia”) che “Il piano di ammortamento del debito verso il ON LE di Garanzia è stato altresì rimodulato in base alle previsioni dell'art. 5 ter della vigente Convenzione Unica, per tenere in debita considerazione (i) l'aggiornamento delle stime di traffico per il periodo 2014-2050 e (ii) le ipotesi di distribuzione dei dividendi da parte della Società. Il
PEF contiene una specifica tabella nella quale è indicato il piano di ammortamento così “rimodulato”, nonché quelli previsti dalle convenzioni sottoscritte nel 2009 e nel 2003”. Nella nota quindi si evince chiaramente che le stime di traffico aggiornate contenute nel nuovo PEF sono state valutate quale parametro per il piano di rimborso del debito e pertanto deve escludersi che, nella intenzione delle parti, il nuovo PEF aggiornato al 2018
pagina 12 di 16 non fosse stato valutato quale parametro di riferimento per l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 5 ter della Convenzione Unica.
Del resto, l'aggiornamento del PEF sottoscritto da entrambe le parti non comporta alcuna modifica del meccanismo di cui all'art. 5 ter della convenzione, in quanto anche l'Atto aggiuntivo del 2018 (proprio in virtù del principio espresso nella clausola richiamata) tende a garantire un equilibrio tra il flusso del traffico stimato e gli obblighi di rimborso imposti al concessionario, mentre in realtà non si comprende come i valori previsionali del PEF aggiornato al 2018 potessero essere ragionevolmente presi come parametro di riferimento per valutare i minori introiti (incidenti sui ricavi) per rivalutare la tariffa del pedaggio e non per le rate di rimborso del debito che a quegli stessi ricavi erano collegate. In questo senso si condividono le argomentazioni di che ha CP_1 escluso che “le parti potessero utilizzare dei valori previsionali diversi in relazione alla quantificazione dei ricavi tra l'andamento del traffico e la determinazione degli obblighi ed oneri (finanziari) di spettanza del concessionario;
tale dato incide sotto vari profili nel rapporto concessorio ed incide anche con riguardo al meccanismo dell'art. 5 Ter e del ripianamento del Debito SITAF.
All'evidenza, il flusso del traffico e l'aggiornamento delle stime del traffico costituiscono un passaggio essenziale e doveroso in tema di tariffe e, anche, in ragione del meccanismo dell'art.
5- ter in tema di ripianamento del debito. Ebbene, in tale scenario, è del tutto ovvio che per determinare l'esistenza di
“maggiori” o “minori” ricavi si debba fare riferimento alle previsioni più realistiche, attuali e temporalmente più vicine al momento del calcolo, vale a dire alle previsioni del PEF 2018, e non certo a quelle del PEF 2009, di quasi un decennio più vecchie e del tutto inattuali!”.
Né la circostanza che nel Piano di Rientro (solo ipotetico) contenuto nel PEF 2018 si fosse operato un raffronto tra i valori previsionali del PEF aggiornato al 2018 e quelli sostituiti del 2009 per la quantificazione della rata ipotetica (e solo indicativa) di rimborso può costituire elemento dirimente per suffragare la diversa interpretazione di che, al contrario, contrasta con il chiaro e lineare contenuto dell'Atto aggiuntivo, Pt_1 conforme alla ratio sottesa al meccanismo di cui all'art. 5 ter della convenzione unica.
Anche le valutazioni contenute nel bilancio di esercizio 2021 di (cfr. doc. 18 del fascicolo si Pt_1 Pt_1 limitano ad affermare apoditticamente che l'utilizzo dei volumi di traffico riportati nel PEF allegato all'Atto
pagina 13 di 16 aggiuntivo del 2018 non può essere condiviso, trovando l'aggiornamento applicazione solo ai fini del calcolo tariffario.
Dai verbali del Consiglio di Amministrazione del 2017 (cfr. docc. 19 e 20) si evince che l'Atto aggiuntivo consentiva il recupero degli incrementi tariffari sospesi. In sostanza, ad avviso del Tribunale, si tratta di documenti che, lungi dal provare che secondo le intenzioni delle parti il PEF del 2018 non potesse essere utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione delle rate di rimborso del Debito, provano solo l'interesse della alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo per le evidenti conseguenze positive che il PEF Pt_1 aggiornato comportava sul regime delle tariffe.
Del resto, che l'intenzione delle parti fosse quella di sostituire il PEF si evince, oltre che dal contenuto chiaro e preciso dei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti, anche dalla condotta tenuta dalla stessa la Pt_1 quale sino alla rata del 2020 non risulta avere dubitato che la quantificazione della rata dovesse essere effettuata sulla base dell'art. 5 ter della convenzione unica, ma assumendo come parametro di confronto il PEF 2018.
Le superiori considerazioni inducono a rigettare sia la domanda proposta da parte attrice in via principale, sia le domande proposte in via subordinata, atteso che nessuna rettifica o annullamento dell'indicativo piano di rientro, per errore, è possibile alla luce del chiaro tenore letterale dei contratti in oggetto.
Quando alla domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, essa è fondata nei limiti di seguiti esposti.
Deve premettersi che la questione relativa all'acquisizione della documentazione prodotta solo nel corso della ctu è stata già risolta dal Tribunale con l'ordinanza del 29.11.2024.
E' stato infatti ritenuto, e in questa sede si intende ribadire, che i documenti allegati (cfr. docc. 23-24 in relazione ai quali è stata chiesta una integrazione di ctu) non possano essere qualificati alla stregua di
“certificazioni periodiche fornite da enti terzi secondo le loro tempistiche e che si sono formati successivamente al decorso dei termini istruttori”, trattandosi (come evincibile dalla semplice lettura dei documenti) di relazioni tecniche svolte da soggetti incaricati dalla stessa parte attrice che hanno svolto l'indagine oggetto dell'incarico utilizzando documentazione non prodotta in atti. Il ctu può acquisire documenti non prodotti dalle parti nei termini previsti dal codice di rito (e ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c.) solo nei seguenti stringenti limiti (cfr.
Cass. S.U. 3086/2022):
-si tratti di documenti pubblicamente consultabili, necessari al fine di rispondere ai quesiti;
pagina 14 di 16 - non siano documenti diretti a provare i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda e delle eccezioni delle parti (per i quali operano le note preclusioni istruttorie).
Il ctu può acquisire documenti (ulteriori rispetto a quelli ritualmente prodotti nei termini previsti dal codice di rito e ai sensi dell'art. 87 disp. Att. cpc) provenienti da terzi o dalle parti solo nei limiti in cui l'acquisizione sia necessaria per rispondere ai quesiti posti e solo se si tratti di documenti attinenti ad aspetti tecnici afferenti a
“fatti accessori e secondari” nel senso sopra indicato. Più recente è stato affermato che “ in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” (cfr. Cass. n.1763/2024; Cass. n.16012/2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre
2005, n. 19475). In particolare, il ctu ha condivisibilmente evidenziato che (cfr. ctu pp. 25 e ss e p. 38 ss risposta alle note critiche di , da un lato, l'art.
5-ter della Convenzione unica prevede i maggiori Pt_1 investimenti “nella parte in cui disciplina l'incremento delle rate di rimborso per i maggiori ricavi a consuntivo, con ciò dovendo desumersi che i maggiori investimenti possano al massimo compensare
l'incremento delle rate, ma non anche comportare una riduzione delle stesse”, dall'altro ha rilevato che non risulta comunque documentato il pagamento integrale o parziale dei fornitori per gli interventi eseguiti, di talché correttamente non ha considerato, nella quantificazione della rata, le spese per maggiori investimenti.
pagina 15 di 16 Tale conclusione deve ritenersi condivisibile, tenuto conto che, riguardo ai maggiori costi di gestione, l'art. 5 ter della convenzione unica del 2009 richiama alle risultanze del bilancio di esercizio, mentre con riguardo agli eventuali maggiori investimenti individua il limite di “quanto effettivamente pagato agli esecutori …”).
Alla luce di tali considerazioni devono condividersi le risultanze della ctu e pertanto deve ritenersi accertato che l'importo della rata relativo all'anno 2020, calcolata in base alle previsioni dell'Atto aggiuntivo del 2018 e del
PEF allegato è pari ad euro 30.019.955. Dall'importo richiesto da e accertato come dovuto quale rata del CP_1
2020, devono essere detratte le somme già pacificamente versate di euro 14.317.971 (anno 2020). Parte attrice deve essere quindi condannata al pagamento, in favore di di euro 15.701.984 (euro 30.019.955 meno CP_1
14.317.971). Quanto agli interessi, non sono dovuti gli interessi per la dilazione spontaneamente concessa per il pagamento della rata del 2020, ma solo gli interessi ex D. Lgs 231/02, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.p.c., dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al soddisfo.
Le spese (comprese le spese di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione ex d.m. n.55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 8.000.001 ed euro 16.000.000) e dell'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla Parte_3
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna parte attrice al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.701.984, oltre interessi ex D. Lgs 231/02, ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.p.c., dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al soddisfo;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 52.000,00, oltre euro 1.686,00 per spese non imponibili, spese generali iva e cpa in favore di nonché in complessivi euro CP_1
10.920,00 in favore dei convenuti, oltre accessori come per legge;
CP_4
- pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Roma 28.10.2025 Il Giudice
SS AN
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