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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 429/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
QUALE GENITORE del MINORE I con Parte_1 Persona_1 l'avv. LODI EMANUELA
Contro CP_
con l'avv .SAVONA EUGENIA
Oggi 20/02/2025 sono comparsi l'avv. Terzi in sost. avv. Savona e l'avv. Lodi i quali si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
Procedimento Nr. RG 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 20.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 26.5.2024 da
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Lodi Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. Savona CP_1
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato il 26.5.2024 , nella sua qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , reclamava il riconoscimento in capo al figlio Persona_1 dei requisiti sanitari previsti dall'art. 3 , comma 3 della legge 104/1992 , contestando le conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante CTU medico legale e prova documentale all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio nell'elaborato peritale attestano che la condizione clinica di non ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere Persona_1 necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e il CTU ha , pertanto, ritenuto corretto il giudizio espresso dalla commissione medica CP_1
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio , alle quali, peraltro, non risulta abbiano sollevato obiezioni di sorta il CT di parte ricorrente , devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte ricorrente e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :
- dichiara che non possiede i requisiti sanitari previsi dall'art. 3, comma 3 della legge Persona_1
104/92;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi CP_1 euro 1.200,00, oltre rimb. forf. Iva e cpa se dovute
Cosi' deciso in Mantova , il 20.2.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
QUALE GENITORE del MINORE I con Parte_1 Persona_1 l'avv. LODI EMANUELA
Contro CP_
con l'avv .SAVONA EUGENIA
Oggi 20/02/2025 sono comparsi l'avv. Terzi in sost. avv. Savona e l'avv. Lodi i quali si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
Procedimento Nr. RG 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 20.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 26.5.2024 da
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Lodi Persona_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. Savona CP_1
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato il 26.5.2024 , nella sua qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , reclamava il riconoscimento in capo al figlio Persona_1 dei requisiti sanitari previsti dall'art. 3 , comma 3 della legge 104/1992 , contestando le conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante CTU medico legale e prova documentale all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio nell'elaborato peritale attestano che la condizione clinica di non ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere Persona_1 necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e il CTU ha , pertanto, ritenuto corretto il giudizio espresso dalla commissione medica CP_1
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio , alle quali, peraltro, non risulta abbiano sollevato obiezioni di sorta il CT di parte ricorrente , devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte ricorrente e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :
- dichiara che non possiede i requisiti sanitari previsi dall'art. 3, comma 3 della legge Persona_1
104/92;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi CP_1 euro 1.200,00, oltre rimb. forf. Iva e cpa se dovute
Cosi' deciso in Mantova , il 20.2.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola