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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice FI NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 256/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto (C.F. ), Silvio Martuccelli C.F._1
(C.F. e AR IA NO (C.F.: ), con domicilio C.F._2 C.F._3 eletto presso gli indirizzi pec dei difensori appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 appellato contumace
e contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. IA Antonietta Caracciolo (C.F. ), con domicilio eletto C.F._4 presso l'indirizzo pec del difensore appellata
Oggetto: appello – altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 15 luglio
2024, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune da CP_1 Pt_1
soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto
[...] neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
1 Parte appellata costituita ( ): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione disattesa confermare la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 217/2024, relativo ad Contr omesso pagamento CUP per l'annualità 2022, accertare e dichiarare legittimo l'operato della
, rigettando ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'appellata, perché
[...] del tutto infondata, in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare legittimo l'operato della e, per i motivi ampiamente esposti CP_2 nelle presenti controdeduzioni, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'appellata, perché del tutto infondata, in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Parte appellata contumace ( ): non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 14.02.2025, (d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, solo ) ha impugnato la sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, Pt_1 depositata in data 15.07.2024 all'esito del procedimento di cui al n. R.G. 5928/2023, conclusosi con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 17 emesso da il CP_2
18.07.2023 e notificato a il 20.07.2023 per la somma di € 1.070,00, di cui € 800,00 a titolo Pt_1 di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 270,00 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
1.1 Con un unico motivo di appello, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia in sostanza ritenuto che: i) sia legittimata passiva Pt_1 ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, qualificando come mediata la sua occupazione del suolo pubblico, senza considerare che, ai fini dell'applicazione del Canone, rileva il solo utilizzo materiale dell'infrastruttura; ii) la legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non sia applicabile al settore delle telecomunicazioni.
1.2 Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti, per brevità, solo ) contestando la CP_2 CP_2 fondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando: i) l'estensione ai "soggetti passivi in via mediata"
- ossia a coloro che, come la società appellante, erogano pubblici servizi utilizzando le infrastrutture di altri soggetti senza diretta occupazione del suolo pubblico - dell'obbligo del pagamento del canone,
a seguito della modifica alla disposizione originaria operata con Legge 178/2020, come si era dichiarata la stessa appellata;
ii) l'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica n. 215/2021 alle fattispecie nelle quali non sia rinvenibile una netta separazione tra soggetti titolari delle condutture e quelli che svolgono attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, come nel settore delle telecomunicazioni.
2 1.3. Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta ai sensi della L. 53/1994 il 14.02.2025, il non si è costituito in giudizio, ragione per cui è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
1.4. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.11.2025 e trattenuta in decisione dal giudice.
2. L'appello è fondato.
2.1. Dagli atti e dalle difese delle parti risulta pacifico che:
- eroga entro il territorio del Comune di il servizio di telecomunicazioni in relazione Pt_1 CP_1 ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di . Par
- , con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il CP_1
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico
[...]
Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta di tali elementi, ostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, anche CP_2 sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
Tanto premesso, appare opportuno esaminare i motivi di opposizione partendo dalla normativa di riferimento e, in particolare dall'art. 1, comma, 831 della L. n. 160/2019 che, come modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021, così recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, cit., nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
3 In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone
Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2. Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (cfr. atto di citazione, pagg. da 9 a 11), precisando che:
“Wind Tre, nel Comune di , si avvale delle seguenti tecnologie: CP_1
(i) Fiber to the Cabinet Next Generation Access (nell'acronimo inglese: “FTTH NGA”);
(ii) HO (nell'acronimo inglese: “WS”); Par Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture di
e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di […] La tecnologia Pt_1
VULA (Virtual Unbundled Local Access), alla quale le tecnologie FTTC NGA e WS possono essere Par equiparati, è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà (mentre la Par tecnologia WS attiene alla rete in rame); servizio che eroga in favore di a fronte del Pt_1
Par pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In particolare, acquista da il Pt_1
Par servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale , posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla Pt_1 rete locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un Par
“utilizzo materiale” delle infrastrutture e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è Par condotta da e non certo da . Pt_1
Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1 non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
2.3. A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, l'appellata costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
2.4. Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, il quale dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle
4 infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il , mentre sulla scorta di rapporti Controparte_1 Pt_1
Par contrattuali intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene Par distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni svolte dalla appellata in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata e ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla appellata, atteso che anche secondo la propria prospettazione il titolare dell'infrastruttura ( è diverso da quello che Pt_2 distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1 contratto stipulato da questi due soggetti.
3. A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al , del Canone Unico
[...] Controparte_1 di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, l'appello va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
4. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr. Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n.
3438).
5 Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - come aggiornato dal D.M. 147/2022 - e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c., ai valori medi per tutte le fasi, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del nei CP_2 Controparte_1 confronti di in data 18.07.2023, n. 17. Parte_1
- Accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_1
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e il , CP_2 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, in solido, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in € 278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 70,00 per spese anticipate (marca da bollo e contributo unificato);
- per il presente grado di giudizio, in € 462,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 91,50 per spese anticipate (marca da bollo e contributo unificato).
Così deciso in Rovigo, il 27.11.2025
Il Giudice
FI NC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice FI NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 256/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto (C.F. ), Silvio Martuccelli C.F._1
(C.F. e AR IA NO (C.F.: ), con domicilio C.F._2 C.F._3 eletto presso gli indirizzi pec dei difensori appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 appellato contumace
e contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. IA Antonietta Caracciolo (C.F. ), con domicilio eletto C.F._4 presso l'indirizzo pec del difensore appellata
Oggetto: appello – altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 15 luglio
2024, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune da CP_1 Pt_1
soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto
[...] neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
1 Parte appellata costituita ( ): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione disattesa confermare la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 217/2024, relativo ad Contr omesso pagamento CUP per l'annualità 2022, accertare e dichiarare legittimo l'operato della
, rigettando ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'appellata, perché
[...] del tutto infondata, in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare legittimo l'operato della e, per i motivi ampiamente esposti CP_2 nelle presenti controdeduzioni, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'appellata, perché del tutto infondata, in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Parte appellata contumace ( ): non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 14.02.2025, (d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, solo ) ha impugnato la sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, Pt_1 depositata in data 15.07.2024 all'esito del procedimento di cui al n. R.G. 5928/2023, conclusosi con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 17 emesso da il CP_2
18.07.2023 e notificato a il 20.07.2023 per la somma di € 1.070,00, di cui € 800,00 a titolo Pt_1 di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L. 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 270,00 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
1.1 Con un unico motivo di appello, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace, nel confermare la validità dell'accertamento opposto, abbia in sostanza ritenuto che: i) sia legittimata passiva Pt_1 ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, qualificando come mediata la sua occupazione del suolo pubblico, senza considerare che, ai fini dell'applicazione del Canone, rileva il solo utilizzo materiale dell'infrastruttura; ii) la legge di interpretazione autentica n. 215/2021 non sia applicabile al settore delle telecomunicazioni.
1.2 Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti, per brevità, solo ) contestando la CP_2 CP_2 fondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando: i) l'estensione ai "soggetti passivi in via mediata"
- ossia a coloro che, come la società appellante, erogano pubblici servizi utilizzando le infrastrutture di altri soggetti senza diretta occupazione del suolo pubblico - dell'obbligo del pagamento del canone,
a seguito della modifica alla disposizione originaria operata con Legge 178/2020, come si era dichiarata la stessa appellata;
ii) l'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica n. 215/2021 alle fattispecie nelle quali non sia rinvenibile una netta separazione tra soggetti titolari delle condutture e quelli che svolgono attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, come nel settore delle telecomunicazioni.
2 1.3. Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta ai sensi della L. 53/1994 il 14.02.2025, il non si è costituito in giudizio, ragione per cui è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
1.4. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.11.2025 e trattenuta in decisione dal giudice.
2. L'appello è fondato.
2.1. Dagli atti e dalle difese delle parti risulta pacifico che:
- eroga entro il territorio del Comune di il servizio di telecomunicazioni in relazione Pt_1 CP_1 ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di . Par
- , con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il CP_1
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico
[...]
Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta di tali elementi, ostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, anche CP_2 sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
Tanto premesso, appare opportuno esaminare i motivi di opposizione partendo dalla normativa di riferimento e, in particolare dall'art. 1, comma, 831 della L. n. 160/2019 che, come modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021, così recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, cit., nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
3 In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone
Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2. Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (cfr. atto di citazione, pagg. da 9 a 11), precisando che:
“Wind Tre, nel Comune di , si avvale delle seguenti tecnologie: CP_1
(i) Fiber to the Cabinet Next Generation Access (nell'acronimo inglese: “FTTH NGA”);
(ii) HO (nell'acronimo inglese: “WS”); Par Nessuna delle tecnologie appena indicate determina “utilizzo materiale” delle infrastrutture di
e, dunque, occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte di […] La tecnologia Pt_1
VULA (Virtual Unbundled Local Access), alla quale le tecnologie FTTC NGA e WS possono essere Par equiparati, è un servizio di accesso virtuale alla rete in fibra ottica di proprietà (mentre la Par tecnologia WS attiene alla rete in rame); servizio che eroga in favore di a fronte del Pt_1
Par pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima. In particolare, acquista da il Pt_1
Par servizio di trasporto dati dal modem del cliente finale a una centrale , posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla Pt_1 rete locale dell'operatore wholesale, senza installarvi alcun cavo, la tecnologia non determina un Par
“utilizzo materiale” delle infrastrutture e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico, tenuto anche conto che ogni attività di tipo manutentivo sulla rete infrastrutturale locale è Par condotta da e non certo da . Pt_1
Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1 non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
2.3. A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, l'appellata costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
2.4. Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, il quale dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle
4 infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il , mentre sulla scorta di rapporti Controparte_1 Pt_1
Par contrattuali intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene Par distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni svolte dalla appellata in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata e ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla appellata, atteso che anche secondo la propria prospettazione il titolare dell'infrastruttura ( è diverso da quello che Pt_2 distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1 contratto stipulato da questi due soggetti.
3. A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al , del Canone Unico
[...] Controparte_1 di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, l'appello va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
4. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr. Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n.
3438).
5 Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 - come aggiornato dal D.M. 147/2022 - e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c., ai valori medi per tutte le fasi, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del nei CP_2 Controparte_1 confronti di in data 18.07.2023, n. 17. Parte_1
- Accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_1
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e il , CP_2 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, in solido, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in € 278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 70,00 per spese anticipate (marca da bollo e contributo unificato);
- per il presente grado di giudizio, in € 462,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 91,50 per spese anticipate (marca da bollo e contributo unificato).
Così deciso in Rovigo, il 27.11.2025
Il Giudice
FI NC
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