TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
ER NT IU relatrice
ET RI IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3525/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025
DA
C.F. 1 1) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
E C.F._2 1) rappresentata e difesa, per Controparte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SARTORI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
"... (omissis)...Le parti private chiedono congiuntamente al Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Roverbella (MN) - località Malavicina, via Piave, n. 69 - con arredo incluso (ad eccezione di una mobile-vetrinetta appartenuta alla madre della sig.ra
Controparte_1 ).
3. Entrambi i coniugi si dichiarono autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro.
4. La sig.ra Controparte_1 si obbliga a rimborsare al sig. Parte_1 le somme prelevate dal patrimonio comune e impiegate per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni famigliari e quantificate in Euro 20.000,00= (ventimila, 00=) alle seguenti modalità: Euro 3.00,00= al momento del deposito del suddetto ricorso, Euro 2.000,00 entro il 31/12/2025, Euro 5.000,00= entro il 01/04/2026, Euro 5.000,00= entro il 31/12/2026 ed Euro
5.000,00 entro il 31/12/2027.
5. Il sig. Parte_1 in caso di difficoltà della figlia Per_1
e/o in caso di volontà della medesima, nulla opporrà al possibilità della medesima di abitare presso la propria abitazione.
6. Entrambi i genitori, considerate le problematiche della figlia Per 1 di reperire un posto di lavoro stabile, si obbligano, in caso di difficoltà economica della medesima (ossia in caso di assenza di occupazione o con un salario minimo) a sostenere, in pari quota, le spese straordinarie inerenti la vita della medesima.
7. Entrambi i coniugi si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n. 631637.02, aperto presso l'Istituto di Credito MPS - filiale di EL -, onerandosi al 50% delle spese necessarie per la chiusura dello stesso e dividendosi in pari quota l'eventuale somma residua.
8. Entrambi i coniugi si obbligano alla remissione reciproca delle querele sporte l'uno avverso l'altro.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile del matrimonio avvenuto in data 03/09/1994 al comune di Roverbella (MN) all'atto n. 34 parte II serie A anno 1994 alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito negli opportuni registri di Stato Civile;
2. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro;
9. Entrambi i coniugi dichiarano e confermano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni acquisiti ed acquistati durante il proprio matrimonio, ad eccezione della somma che la sig.ra Controparte_1 si obbliga a rimborsare al sig. Pt_1
[...] quale importo prelevato dal patrimonio comune e impiegate per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni familiari quantificato in Euro 20.000,00= (ventimila, 00=) alle seguenti modalità: Euro 3.000,00= al momento del deposito del suddetto ricorso, Euro 2.000,00 entro il 31/12/2025, Euro 5.000,00= entro il 01/04/2026, Euro 5.000,00= entro il 31/12/2026 ed Euro
5.000,00 entro il 31/12/2027.
10. Entrambi i genitori, considerate le problematiche della figlia Per_1 di reperire un posto di lavoro stabile, si obbligano, in caso di difficoltà economica della medesima (ossia in caso di assenza di occupazione o con un salario minimo) a sostenere, in pari quota, le spese straordinarie inerenti la vita della medesima;
11. Entrambi i coniugi si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n. 631637.02, aperto presso l'Istituto di Credito MPS - filiale di Roverbella -, onerandosi al 50% delle spese necessarie per la chiusura dello stesso e dividendosi in pari quota l'eventuale somma residua;
12. Entrambi i coniugi si obbligano alla remissione reciproca delle querele sporte l'uno avverso l'altro. ... (omissis) ..."
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 03/09/1994 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 34, parte II, serie A, anno 1994) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
Il Presidente La IU relatrice
IO RT ER NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
ER NT IU relatrice
ET RI IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3525/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025
DA
C.F. 1 1) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUCCHETTI RAMONA
E C.F._2 1) rappresentata e difesa, per Controparte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SARTORI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
"... (omissis)...Le parti private chiedono congiuntamente al Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Roverbella (MN) - località Malavicina, via Piave, n. 69 - con arredo incluso (ad eccezione di una mobile-vetrinetta appartenuta alla madre della sig.ra
Controparte_1 ).
3. Entrambi i coniugi si dichiarono autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro.
4. La sig.ra Controparte_1 si obbliga a rimborsare al sig. Parte_1 le somme prelevate dal patrimonio comune e impiegate per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni famigliari e quantificate in Euro 20.000,00= (ventimila, 00=) alle seguenti modalità: Euro 3.00,00= al momento del deposito del suddetto ricorso, Euro 2.000,00 entro il 31/12/2025, Euro 5.000,00= entro il 01/04/2026, Euro 5.000,00= entro il 31/12/2026 ed Euro
5.000,00 entro il 31/12/2027.
5. Il sig. Parte_1 in caso di difficoltà della figlia Per_1
e/o in caso di volontà della medesima, nulla opporrà al possibilità della medesima di abitare presso la propria abitazione.
6. Entrambi i genitori, considerate le problematiche della figlia Per 1 di reperire un posto di lavoro stabile, si obbligano, in caso di difficoltà economica della medesima (ossia in caso di assenza di occupazione o con un salario minimo) a sostenere, in pari quota, le spese straordinarie inerenti la vita della medesima.
7. Entrambi i coniugi si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n. 631637.02, aperto presso l'Istituto di Credito MPS - filiale di EL -, onerandosi al 50% delle spese necessarie per la chiusura dello stesso e dividendosi in pari quota l'eventuale somma residua.
8. Entrambi i coniugi si obbligano alla remissione reciproca delle querele sporte l'uno avverso l'altro.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile del matrimonio avvenuto in data 03/09/1994 al comune di Roverbella (MN) all'atto n. 34 parte II serie A anno 1994 alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito negli opportuni registri di Stato Civile;
2. Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e indipendenti e pertanto affermando di non volere nulla l'uno dall'altro;
9. Entrambi i coniugi dichiarano e confermano di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni acquisiti ed acquistati durante il proprio matrimonio, ad eccezione della somma che la sig.ra Controparte_1 si obbliga a rimborsare al sig. Pt_1
[...] quale importo prelevato dal patrimonio comune e impiegate per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni familiari quantificato in Euro 20.000,00= (ventimila, 00=) alle seguenti modalità: Euro 3.000,00= al momento del deposito del suddetto ricorso, Euro 2.000,00 entro il 31/12/2025, Euro 5.000,00= entro il 01/04/2026, Euro 5.000,00= entro il 31/12/2026 ed Euro
5.000,00 entro il 31/12/2027.
10. Entrambi i genitori, considerate le problematiche della figlia Per_1 di reperire un posto di lavoro stabile, si obbligano, in caso di difficoltà economica della medesima (ossia in caso di assenza di occupazione o con un salario minimo) a sostenere, in pari quota, le spese straordinarie inerenti la vita della medesima;
11. Entrambi i coniugi si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n. 631637.02, aperto presso l'Istituto di Credito MPS - filiale di Roverbella -, onerandosi al 50% delle spese necessarie per la chiusura dello stesso e dividendosi in pari quota l'eventuale somma residua;
12. Entrambi i coniugi si obbligano alla remissione reciproca delle querele sporte l'uno avverso l'altro. ... (omissis) ..."
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 03/09/1994 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 34, parte II, serie A, anno 1994) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
Il Presidente La IU relatrice
IO RT ER NT