Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1775/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
6.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv.
SIVIGLIA PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dai funzionati dott.ri
[...]
e ed elettivamente Per_1 Persona_2 Persona_3
domiciliato presso l – Via Controparte_2
Sant'Anna II tronco, Reggio Calabria;
resistente
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, dall'1.9.2022, attualmente in servizio presso l;
allegato di aver prestato servizio Controparte_3
in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie in diversi periodi e di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato;
lamentato che non le è stata mai corrisposta al retribuzione professionale docenti per il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa;
concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di condannare il al pagamento in CP_1 CP_1
suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 7.612,56 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli
ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. […] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 6.
Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024,
n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
'periodi di servizio inferiori al mese'”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
2. Da quanto sopra, consegue dunque la fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente per i periodi di servizio specificati in atti e comprovati mediante la produzione dei contratti e delle relative buste paga.
Ai fini della quantificazione corretti appaiono i conteggi analiticamente riportati nel ricorso che non sono stati contestati dal convenuto. In effetti, l'unica CP_1
Parte contestazione sollevata dal è risultata palesemente infondata, avendo l'ente sostenuto che la ricorrente avrebbe prestato l'attività lavorativa in regime di part-time per quasi tutti i periodi rivendicati. Tale assunto è smentito dalla documentazione in atti, da cui risulta che in tutti i periodi oggetto di giudizio la ricorrente ha lavorato con orario settimanale pieno. Da quanto sopra, consegue dunque la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.612,56, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo secondo la disciplina prevista dall'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contenzioso e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta, maggiorata nella misura del 10%, in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali negli atti depositati che hanno facilitato la consultazione degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.612,56 a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato per i periodi oggetto di giudizio, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.320,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 07/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi