Art. 3. 1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.