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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10156 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8823/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e modificato dal D. Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8823 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, vertente:
TRA
(P.I. ), in persona legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci, n. 23, presso lo studio dell'avv. Marco Occhiuzzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Massimiliano Cicoria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Tommaso Caravita, 29
RESISTENTE
E
(C.F. ), dom.to come in atti Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la società agiva in giudizio al fine di far accertare e Parte_1 dichiarare “la non debenza (…) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2018 e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 20240002021790034725959, perché fondata su un titolo esecutivo inesistente stante l'annullamento del prodromico avviso di pagamento n. 776904450 con sentenza passata in giudicato;
- Condannare il
in persona del Sindaco p.t., e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro ovvero chi di
[...] ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00% Iva e Cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario, nonché ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” (…) nell'ammontare che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.” Nella specie, la ricorrente rappresentava che l'atto presupposto dell'intimazione opposta era stato annullato dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19586/2022 del 27.05.2022, depositata il 27.05.2022 e notificata all'Ente impositore il 30.05.2022, motivo per cui, vieppiù si appalesava illegittimo l'agire delle amministrazioni resistenti.
Si costituiva la (di seguito, per brevità NOV) Controparte_1 che rappresentava di aver proceduto tempestivamente al “discarico” dell'atto opposto, pertanto, chiedeva disporsi la cessata materia del contendere.
Non si costituiva, per converso, il pur ritualmente evocato Controparte_2 in giudizio.
Ritenuta la controversia di natura documentale ed acquisito in particolare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19586/2022 del 27.05.2022 con cui veniva annullato l'atto presupposto l'intimazione impugnata, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06/11/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In via generale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un
- 2 - evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 3148/2016).
Nel caso di specie, pacifico, nonché documentalmente provato, è il fatto generatore della cessata materia del contendere, ovvero, la sentenza del GdP passata in giudicato, che ha annullato l'atto presupposto dell'intimazione impugnata, e il provvedimento di discarico operato da NOV. Ancora, tale
- 3 - fatto ha determinato l'eliminazione in radice di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Residua, pertanto, solo il profilo relativo alle spese di lite. Sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale che è opportuno disporne la compensazione. A ben vedere, infatti, se è vero che l'intimazione di pagamento notificata in data 05/04/2024 risultava priva di fondamento, essendo stato annullato l'atto presupposto;
è anche altrettanto vero che la ricorrente promuoveva il ricorso in esame già in data 22/04/2024, senza procedere, quanto meno, successivamente alla notifica dell'atto impugnato, a chiederne l'annullamento in autotutela, richiesta avvenuta, invero, solo dopo aver instaurato il presente giudizio, con l'istanza di riesame del 03/09/2024, cui la NOV ha dato poi riscontro con il provvedimento di discarico del 30/05/2025. In altri termini, anche un comportamento maggiormente collaborativo da parte della ricorrente avrebbe verosimilmente evitato la lite di cui si discute.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 co 1 c.p.c. dell'unica parte resistente costituita, avendo questa riconosciuto da subito la fondatezza della pretesa della ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 06/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e modificato dal D. Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8823 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, vertente:
TRA
(P.I. ), in persona legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci, n. 23, presso lo studio dell'avv. Marco Occhiuzzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Massimiliano Cicoria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Tommaso Caravita, 29
RESISTENTE
E
(C.F. ), dom.to come in atti Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la società agiva in giudizio al fine di far accertare e Parte_1 dichiarare “la non debenza (…) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2018 e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 20240002021790034725959, perché fondata su un titolo esecutivo inesistente stante l'annullamento del prodromico avviso di pagamento n. 776904450 con sentenza passata in giudicato;
- Condannare il
in persona del Sindaco p.t., e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro ovvero chi di
[...] ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00% Iva e Cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario, nonché ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” (…) nell'ammontare che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.” Nella specie, la ricorrente rappresentava che l'atto presupposto dell'intimazione opposta era stato annullato dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19586/2022 del 27.05.2022, depositata il 27.05.2022 e notificata all'Ente impositore il 30.05.2022, motivo per cui, vieppiù si appalesava illegittimo l'agire delle amministrazioni resistenti.
Si costituiva la (di seguito, per brevità NOV) Controparte_1 che rappresentava di aver proceduto tempestivamente al “discarico” dell'atto opposto, pertanto, chiedeva disporsi la cessata materia del contendere.
Non si costituiva, per converso, il pur ritualmente evocato Controparte_2 in giudizio.
Ritenuta la controversia di natura documentale ed acquisito in particolare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19586/2022 del 27.05.2022 con cui veniva annullato l'atto presupposto l'intimazione impugnata, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06/11/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In via generale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un
- 2 - evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 3148/2016).
Nel caso di specie, pacifico, nonché documentalmente provato, è il fatto generatore della cessata materia del contendere, ovvero, la sentenza del GdP passata in giudicato, che ha annullato l'atto presupposto dell'intimazione impugnata, e il provvedimento di discarico operato da NOV. Ancora, tale
- 3 - fatto ha determinato l'eliminazione in radice di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Residua, pertanto, solo il profilo relativo alle spese di lite. Sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale che è opportuno disporne la compensazione. A ben vedere, infatti, se è vero che l'intimazione di pagamento notificata in data 05/04/2024 risultava priva di fondamento, essendo stato annullato l'atto presupposto;
è anche altrettanto vero che la ricorrente promuoveva il ricorso in esame già in data 22/04/2024, senza procedere, quanto meno, successivamente alla notifica dell'atto impugnato, a chiederne l'annullamento in autotutela, richiesta avvenuta, invero, solo dopo aver instaurato il presente giudizio, con l'istanza di riesame del 03/09/2024, cui la NOV ha dato poi riscontro con il provvedimento di discarico del 30/05/2025. In altri termini, anche un comportamento maggiormente collaborativo da parte della ricorrente avrebbe verosimilmente evitato la lite di cui si discute.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 co 1 c.p.c. dell'unica parte resistente costituita, avendo questa riconosciuto da subito la fondatezza della pretesa della ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 06/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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