Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2021, proposto da
ON OR di ON IO GI e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorita' di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comune di Ponte San Pietro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza Prot. n. Z1.2021.003813 del 21.09.2021 di Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico, con la quale sono state respinte le osservazioni della società ON OR s.n.c. al PGRA 2021 per la modifica delle aree allagabili attualmente individuate;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'Autorità di Bacino Prot. n. 5356 del 06.07.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto, notificato e depositato in segreteria in prossimità della odierna udienza di trattazione, la ricorrente ha espressamente rinunziato al ricorso.
L’atto, previamente notificato e quivi depositato dalla società ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
AN CC, Presidente
CO MP, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MP | AN CC |
IL SEGRETARIO