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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 647/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Davide Mascia, che lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Laura Furcas, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile alle liti, resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO CP_
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 deducendo quanto segue:
- di essere figlio convivente di , nato a [...] il [...]; Persona_1
- che il padre era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, in quanto affetto da gravi patologie;
- che la madre, nata a [...] l'[...], coniuge Persona_2 convivente del padre, non era in grado di prestare assistenza al marito, in quanto anch'essa affetta da patologie invalidanti;
- di aver presentato, in data 26 aprile 2016, domanda per usufruire del congedo per assistenza a familiare con disabilità grave, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per il periodo compreso tra il 5 maggio 2016 e il 4 aprile 2018 (domanda proc. n. 546073), ricorrendo i presupposti di legge, e di aver effettivamente fruito della relativa prestazione;
CP_
- di aver ricevuto, in data 5 luglio 2021, comunicazione da parte dell' con la quale l'Ente ha reso noto il rigetto della domanda, motivato dall'asserita assenza di patologie invalidanti a carico del coniuge convivente del soggetto disabile;
pagina 1 di 5 - che tale provvedimento di rigetto deve ritenersi illegittimo, in quanto , madre Persona_2 del ricorrente e coniuge del soggetto invalido, era ed è risultata affetta da patologie invalidanti certificate dallo stesso Ente che ha disposto il diniego;
- che la medesima era stata riconosciuta soggetto ultrasessantacinquenne Persona_2 affetto da invalidità civile medio-grave a causa delle seguenti patologie: “artrite reumatoide, ipotiroidismo da carcinoma differenziato della tiroide trattato chirurgicamente (tiroidectomia totale)”;
- che tale condizione preesisteva alla data di presentazione della domanda di congedo straordinario e impediva del tutto alla madre di prestare assistenza e aiuto al coniuge disabile;
- che tale circostanza determinava nel figlio convivente l'unico soggetto in grado di assumere l'assistenza nei confronti del padre disabile.
Per tali motivi, , dopo aver inutilmente proposto opposizione in via amministrativa Parte_1
CP_ dinanzi al Comitato provinciale dell' (ricorso del 13 settembre 2021), al quale l'Ente non aveva mai dato riscontro, ha adito il Tribunale, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del proprio diritto al congedo familiare per assistenza al familiare con disabilità grave, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per il periodo compreso tra il 5 maggio 2016
e il 4 aprile 2018, e che fosse, conseguentemente, dichiarato infondato, illegittimo e comunque CP_ inefficace il provvedimento di rigetto adottato dall' in data 5 luglio 2021, con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. CP_ L' ha resistito in giudizio, con articolate difese.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La domanda di congedo straordinario per l'assistenza del familiare disabile presentata da parte CP_ del ricorrente è stata rigettata dall' sulla base dell'asserita mancanza di patologie invalidanti in capo alla coniuge della persona bisognosa di assistenza, la cui presenza avrebbe determinato il trasferimento del diritto alla fruizione del beneficio in capo al figlio.
Infatti, l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, dispone che “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta” e che “in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza pagina 2 di 5 di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
La norma prevede una chiara progressione dei soggetti aventi diritto: il diritto del figlio convivente sorge, infatti, “in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi”.
Ulteriore requisito è costituito dalla convivenza del figlio con il genitore bisognoso dell'assistenza. CP_ Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente sulla base della sola assenza di patologie invalidanti in capo alla madre, coniuge del disabile e soggetto primariamente individuato dalla legge titolato a richiedere il beneficio del congedo.
Com'è noto, tali patologie vanno individuate, in assenza di una definizione legislativa espressa, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n.
278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari) e pertanto devono considerarsi rilevanti: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
È stata dunque disposta la consulenza medico-legale sulla persona di al fine Persona_2 di verificare se la stessa, al momento domanda amministrativa di congedo straordinario presentata dal ricorrente, fosse affetta da patologie invalidanti tali da impedirle di provvedere in maniera proficua alla cura e assistenza del coniuge, in quanto limitata da una totale o significativa riduzione dell'autonomia personale.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è infatti giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio del consulente, è affetta da: artrite reumatoide;
esiti di Persona_2 interventi di tiroidectomia totale per carcinoma differenziato della tiroide;
sindrome dementigena pagina 3 di 5 di verosimile natura vascolare (MMSE, corretto per età e scolarità, pari a 12,4/30 (indicativo di una grave compromissione delle abilità cognitive).
Nonostante il consulente abbia descritto, all'esito e all'attualità della visita peritale, un quadro generale complessivo alquanto scaduto (vedi diffusamente pag. 3 e 4 della perizia) ha tuttavia ritenuto che “in ragione della documentazione in atti è impossibile inquadrare lo stato di salute della IG.ra , per il periodo dal 05.05.16 al 04.04.18, nell'ambito delle sopra Persona_2 richiamate definizioni in quanto è completamente assente una valutazione clinica e/o funzionale che permetta di esprimere un giudizio sulla perdita/riduzione dell'autonomia personale”.
Parte ricorrente ha dissentito con il giudizio a cui è pervenuto il c.t.u., formulando rilievi già alla bozza di elaborato peritale;
in particolare, ha sostenuto che le patologie di cui la madre era affetta al tempo della proposizione della domanda di congedo fossero comprese tra quelle invalidanti di cui all'art. 2., comma 1, lett. d del Decreto Interministeriale n. 278/2000.
Ha, inoltre, sottolineato che la valutazione circa la gravità delle patologie di cui Parte_2 era affetta, ai fini della loro sussunzione nel novero tra quelle invalidanti di cui al decreto
[...]
CP_ interministeriale richiamato, fosse già stata compiuta dallo stesso il quale ne aveva riconosciuto lo stato di invalidità civile di grado medio grave, circostanza che certamente permetteva di superare la carenza documentale indicata dal c.t.u.
Il consulente ha replicato alle osservazioni formulate dal ricorrente precisando come lo status di invalidità civile medio-grave venga automaticamente riconosciuto dalla Commissione Medica CP_ dell' ogniqualvolta riscontri un grado di invalidità compreso tra la misura del 67 e del 99 per cento, senza che, tuttavia, sia compiuto alcuna valutazione relativa agli aspetti clinico/assistenziali che consentano di individuare correttamente la sussistenza o meno di patologie invalidanti, così come previsto dalla legge.
Secondo il c.t.u., invece, alla luce della documentazione presente in atti, lo stato di salute di non può essere ricondotto nell'ambito delle patologie richiamate dal decreto Persona_2 ministeriale con riferimento al periodo dal 5 maggio 2016 al 4 aprile 2018, stante l'assenza di una valutazione clinica e/o funzionale che permetta di esprimere un giudizio sulla perdita/riduzione dell'autonomia personale e/o sulla necessità di assistenza.
Per tali motivi, il c.t.u. ha concluso ribadendo le valutazioni già espresse in sede di bozza di elaborato peritale.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente. pagina 4 di 5 Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti in materia di previdenza di valore indeterminabile.
3.1. Devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u.
Cagliari, 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 647/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Davide Mascia, che lo difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Laura Furcas, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale notarile alle liti, resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO CP_
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 deducendo quanto segue:
- di essere figlio convivente di , nato a [...] il [...]; Persona_1
- che il padre era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, in quanto affetto da gravi patologie;
- che la madre, nata a [...] l'[...], coniuge Persona_2 convivente del padre, non era in grado di prestare assistenza al marito, in quanto anch'essa affetta da patologie invalidanti;
- di aver presentato, in data 26 aprile 2016, domanda per usufruire del congedo per assistenza a familiare con disabilità grave, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per il periodo compreso tra il 5 maggio 2016 e il 4 aprile 2018 (domanda proc. n. 546073), ricorrendo i presupposti di legge, e di aver effettivamente fruito della relativa prestazione;
CP_
- di aver ricevuto, in data 5 luglio 2021, comunicazione da parte dell' con la quale l'Ente ha reso noto il rigetto della domanda, motivato dall'asserita assenza di patologie invalidanti a carico del coniuge convivente del soggetto disabile;
pagina 1 di 5 - che tale provvedimento di rigetto deve ritenersi illegittimo, in quanto , madre Persona_2 del ricorrente e coniuge del soggetto invalido, era ed è risultata affetta da patologie invalidanti certificate dallo stesso Ente che ha disposto il diniego;
- che la medesima era stata riconosciuta soggetto ultrasessantacinquenne Persona_2 affetto da invalidità civile medio-grave a causa delle seguenti patologie: “artrite reumatoide, ipotiroidismo da carcinoma differenziato della tiroide trattato chirurgicamente (tiroidectomia totale)”;
- che tale condizione preesisteva alla data di presentazione della domanda di congedo straordinario e impediva del tutto alla madre di prestare assistenza e aiuto al coniuge disabile;
- che tale circostanza determinava nel figlio convivente l'unico soggetto in grado di assumere l'assistenza nei confronti del padre disabile.
Per tali motivi, , dopo aver inutilmente proposto opposizione in via amministrativa Parte_1
CP_ dinanzi al Comitato provinciale dell' (ricorso del 13 settembre 2021), al quale l'Ente non aveva mai dato riscontro, ha adito il Tribunale, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del proprio diritto al congedo familiare per assistenza al familiare con disabilità grave, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per il periodo compreso tra il 5 maggio 2016
e il 4 aprile 2018, e che fosse, conseguentemente, dichiarato infondato, illegittimo e comunque CP_ inefficace il provvedimento di rigetto adottato dall' in data 5 luglio 2021, con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. CP_ L' ha resistito in giudizio, con articolate difese.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La domanda di congedo straordinario per l'assistenza del familiare disabile presentata da parte CP_ del ricorrente è stata rigettata dall' sulla base dell'asserita mancanza di patologie invalidanti in capo alla coniuge della persona bisognosa di assistenza, la cui presenza avrebbe determinato il trasferimento del diritto alla fruizione del beneficio in capo al figlio.
Infatti, l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, dispone che “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta” e che “in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza pagina 2 di 5 di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
La norma prevede una chiara progressione dei soggetti aventi diritto: il diritto del figlio convivente sorge, infatti, “in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi”.
Ulteriore requisito è costituito dalla convivenza del figlio con il genitore bisognoso dell'assistenza. CP_ Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente sulla base della sola assenza di patologie invalidanti in capo alla madre, coniuge del disabile e soggetto primariamente individuato dalla legge titolato a richiedere il beneficio del congedo.
Com'è noto, tali patologie vanno individuate, in assenza di una definizione legislativa espressa, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n.
278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari) e pertanto devono considerarsi rilevanti: “1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
È stata dunque disposta la consulenza medico-legale sulla persona di al fine Persona_2 di verificare se la stessa, al momento domanda amministrativa di congedo straordinario presentata dal ricorrente, fosse affetta da patologie invalidanti tali da impedirle di provvedere in maniera proficua alla cura e assistenza del coniuge, in quanto limitata da una totale o significativa riduzione dell'autonomia personale.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è infatti giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio del consulente, è affetta da: artrite reumatoide;
esiti di Persona_2 interventi di tiroidectomia totale per carcinoma differenziato della tiroide;
sindrome dementigena pagina 3 di 5 di verosimile natura vascolare (MMSE, corretto per età e scolarità, pari a 12,4/30 (indicativo di una grave compromissione delle abilità cognitive).
Nonostante il consulente abbia descritto, all'esito e all'attualità della visita peritale, un quadro generale complessivo alquanto scaduto (vedi diffusamente pag. 3 e 4 della perizia) ha tuttavia ritenuto che “in ragione della documentazione in atti è impossibile inquadrare lo stato di salute della IG.ra , per il periodo dal 05.05.16 al 04.04.18, nell'ambito delle sopra Persona_2 richiamate definizioni in quanto è completamente assente una valutazione clinica e/o funzionale che permetta di esprimere un giudizio sulla perdita/riduzione dell'autonomia personale”.
Parte ricorrente ha dissentito con il giudizio a cui è pervenuto il c.t.u., formulando rilievi già alla bozza di elaborato peritale;
in particolare, ha sostenuto che le patologie di cui la madre era affetta al tempo della proposizione della domanda di congedo fossero comprese tra quelle invalidanti di cui all'art. 2., comma 1, lett. d del Decreto Interministeriale n. 278/2000.
Ha, inoltre, sottolineato che la valutazione circa la gravità delle patologie di cui Parte_2 era affetta, ai fini della loro sussunzione nel novero tra quelle invalidanti di cui al decreto
[...]
CP_ interministeriale richiamato, fosse già stata compiuta dallo stesso il quale ne aveva riconosciuto lo stato di invalidità civile di grado medio grave, circostanza che certamente permetteva di superare la carenza documentale indicata dal c.t.u.
Il consulente ha replicato alle osservazioni formulate dal ricorrente precisando come lo status di invalidità civile medio-grave venga automaticamente riconosciuto dalla Commissione Medica CP_ dell' ogniqualvolta riscontri un grado di invalidità compreso tra la misura del 67 e del 99 per cento, senza che, tuttavia, sia compiuto alcuna valutazione relativa agli aspetti clinico/assistenziali che consentano di individuare correttamente la sussistenza o meno di patologie invalidanti, così come previsto dalla legge.
Secondo il c.t.u., invece, alla luce della documentazione presente in atti, lo stato di salute di non può essere ricondotto nell'ambito delle patologie richiamate dal decreto Persona_2 ministeriale con riferimento al periodo dal 5 maggio 2016 al 4 aprile 2018, stante l'assenza di una valutazione clinica e/o funzionale che permetta di esprimere un giudizio sulla perdita/riduzione dell'autonomia personale e/o sulla necessità di assistenza.
Per tali motivi, il c.t.u. ha concluso ribadendo le valutazioni già espresse in sede di bozza di elaborato peritale.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente. pagina 4 di 5 Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti in materia di previdenza di valore indeterminabile.
3.1. Devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u.
Cagliari, 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5