Art. 113.
Il militare di truppa del Corpo in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ad richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello, per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata, massima dei richiami.
Il militare di truppa del Corpo in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ad richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello, per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata, massima dei richiami.