Art. 2. Composizione e nomina della Commissione 1. Il Presidente della Commissione e' designato dal Ministro per i diritti e le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. La Commissione e' inoltre composta da un rappresentante designato dal Ministro della solidarieta' sociale, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, un rappresentante designato dal Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Sono altresi' designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.
3. Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
4. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
6. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e per l' art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.
2. Sono altresi' designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.
3. Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
4. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
6. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e per l' art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.