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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12751/2025 promossa da:
con l'Avv. Guglielmo Tortarolo CP_1
- parte ricorrente contro
Sig. CP_2
- parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 16.04.2025 parte ricorrente ha citato in giudizio il Sig.
er sentir convalidare lo sfratto per morosità per omesso pagamento di CP_2
canoni, per complessivi € 1.080,00, relativi al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato il 1.12.2016 e registrato in data 20.05.2021 avente ad oggetto il box sito in Torino, in Corso Vercelli n. 114;
- il contratto è stato stipulato dalla Affitti Torino, alla quale poi è subentrata l'odierna ricorrente;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
23.06.2025;
- il GOP, poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi è incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme, ha trasmesso il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza dello stesso giorno ha disposto la conversione del rito,
ha prescritto l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e ha fissato udienza di comparizione all'udienza al 20.11.2025 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito è stata ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- il resistente non è comparso in mediazione;
- all'udienza del 20.11.2025 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I fissava termine sino al 15.12.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. segnalando che la sentenza sarebbe stata pronunciata all'esito;
osservato
che
- parte ricorrente lamenta l'inadempimento del conduttore consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione dal gennaio 2024 ad oggi;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente provare il pagamento dei predetti importi e/o contestarne la debenza;
- parte resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova, né ha preso posizione sui fatti dedotti dall'attore;
- parte resistente deve intendersi dunque inadempiente ai suoi obblighi contrattuali;
- visto il protrarsi dell'inadempimento dal gennaio 2024 ad oggi, l'inadempimento ha assunto una gravità tale da far ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto;
- in questa sede la ricorrente non ha chiesto il pagamento dei canoni;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 213;
- fase introduttiva: euro 213;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.562,00 oltre ad euro 118,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- dichiara la risoluzione per inadempimento di el contratto dell'1.12.2016 CP_2
avente ad oggetto il box di C.so Vercelli n. 144 in Torino;
- condanna l rilascio in favore di el box di C.so Vercelli n. 144 CP_2 CP_1
in Torino libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30.1.2026;
- condanna al pagamento a favore di delle spese processuali CP_2 CP_1
che liquida in complessivi euro 1.562,00 oltre ad euro 118,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12751/2025 promossa da:
con l'Avv. Guglielmo Tortarolo CP_1
- parte ricorrente contro
Sig. CP_2
- parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 16.04.2025 parte ricorrente ha citato in giudizio il Sig.
er sentir convalidare lo sfratto per morosità per omesso pagamento di CP_2
canoni, per complessivi € 1.080,00, relativi al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato il 1.12.2016 e registrato in data 20.05.2021 avente ad oggetto il box sito in Torino, in Corso Vercelli n. 114;
- il contratto è stato stipulato dalla Affitti Torino, alla quale poi è subentrata l'odierna ricorrente;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
23.06.2025;
- il GOP, poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi è incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme, ha trasmesso il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza dello stesso giorno ha disposto la conversione del rito,
ha prescritto l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e ha fissato udienza di comparizione all'udienza al 20.11.2025 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito è stata ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- il resistente non è comparso in mediazione;
- all'udienza del 20.11.2025 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I fissava termine sino al 15.12.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. segnalando che la sentenza sarebbe stata pronunciata all'esito;
osservato
che
- parte ricorrente lamenta l'inadempimento del conduttore consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione dal gennaio 2024 ad oggi;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere di parte resistente provare il pagamento dei predetti importi e/o contestarne la debenza;
- parte resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova, né ha preso posizione sui fatti dedotti dall'attore;
- parte resistente deve intendersi dunque inadempiente ai suoi obblighi contrattuali;
- visto il protrarsi dell'inadempimento dal gennaio 2024 ad oggi, l'inadempimento ha assunto una gravità tale da far ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto;
- in questa sede la ricorrente non ha chiesto il pagamento dei canoni;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 213;
- fase introduttiva: euro 213;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.562,00 oltre ad euro 118,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- dichiara la risoluzione per inadempimento di el contratto dell'1.12.2016 CP_2
avente ad oggetto il box di C.so Vercelli n. 144 in Torino;
- condanna l rilascio in favore di el box di C.so Vercelli n. 144 CP_2 CP_1
in Torino libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30.1.2026;
- condanna al pagamento a favore di delle spese processuali CP_2 CP_1
che liquida in complessivi euro 1.562,00 oltre ad euro 118,50 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
Così deciso in Torino il 16 dicembre 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone