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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1877/2023 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. NARDI MAURIZIO (cf ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FRANCO ROBERTO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Viene proposta da opposizione avverso il d.i. n. 571/2023 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 26.5.2023 e con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in solido con e in favore di Parte_2 [...]
l'importo di euro 16.807,73 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura quale saldo debitore di contratto di conto corrente originariamente stipulato tra Banca CR Firenze s.p.a. e A.B.C. Assemblaggi di NO UI e rispetto al quale l'odierno opponente si era costituito fideiussore.
Costui adduce, quali censure avverso il d.i. opposto, l'invalidità parziale della fideiussione perché contenente clausole contrastanti con la normativa antitrust e l'avvenuta violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.; conclude quindi per sentir
“Nel merito:
- accertato e dichiarato, in conformità alla sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, emessa in data 23.11.2021 e depositata in data 30.12.2021, la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dal sig. e, in particolare, delle clausole ivi contenute in espressa Parte_1 violazione della normativa antitrust;
-accertato e dichiarato che la Cassa di Risparmio di Firenze spa e, conseguentemente, la ricorrente cessionaria del credito , Controparte_1 non avendo proceduto contro l'obbligata principale o il fideiussore nel termine di
2 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto dall'art. 1957
c.c. commi 2 e 3, è definitivamente decaduta dalla facoltà di procedere contro il fideiussiore, con conseguente liberazione di quest'ultimo dalle garanzie assunte;
-accertata e dichiarata la liberazione ex art. 1956 c.c. del fideiussore Parte_1
dalle obbligazioni assunte con la fideiussione di cui alla premessa
[...] quando era già nota alla Banca, ovvero era da essa conoscibile usando la diligenza richiesta all'operatore professionale qualificato, lo stato di grave difficoltà economica della obbligata principale;
-revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.571/2023 RG n. 1262/2023 emesso in data 26.05.2023 dal
Tribunale di Pistoia e notificato all'opponente in data 09.06.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla ricorrente per i titoli di Parte_1 Controparte_1 cui al ricorso e decreto ingiuntivo e per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi di causa oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le doglianze attoree e così concludendo:
“In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 571/2023 del Tribunale di Pistoia, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 571/2023 del Tribunale di Pistoia, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la CP_ parte opponente al pagamento in favore della di tutte le CP_1 somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
− Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente con riferimento a tutte le domande relative ed afferenti alla sola posizione del debitore principale.
In via subordinata -
- condannare il debitore opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare il debitore opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033
c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
[…]
Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
- Con riserva di altro precisare e modificare, di formulare istanze istruttorie e repliche e di produrre documenti, chiede sin d'ora la Controparte_2 concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposto l'invio delle parti in mediazione;
quindi, conclusasi questa senza esito positivo e vista l'assenza di istanze istruttorie di parte, viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c.. II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento.
Conducono a siffatto giudizio le considerazioni che seguono:
- (i) innanzitutto, merita precisare come parte opponente non abbia eccepito alcunché circa la legittimazione attiva di controparte, né mosso contestazioni di tipo documentale avverso i negozi posti a fondamento dell'altrui richiesta di ingiunzione di pagamento (non contestando il contratto di conto corrente, né disconoscendo nel contenuto o nella sottoscrizione gli atti fideiussori azionati in via monitoria) e neppure contestato l'an e il quantum della creditoria pretesa ex adverso, talché sotto questi profili il titolo monitorio è definitivo perché non opposto nei termini;
- (ii) quanto alla problematica afferente la deroga contrattuale all'art. 1957 c.c., impedisce di condividere la prospettazione attorea il rilievo per cui la fideiussione de qua, pur non potendo essere definita quale “contratto autonomo di garanzia” per mancanza della cd. clausola “senza eccezioni”1, prevede tuttavia per un verso la clausola di pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (art. 7 fideiussione 11.11.1997, approvato con cd. doppia firma) e, per altro verso, l'estinzione della fideiussione non già alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale adempimento.
Ne discende che, sotto il primo profilo, trova applicazione il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità e di merito per cui in presenza di garanzie fideiussorie cd. a prima/a semplice richiesta il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale (cfr. ex pluribus Cass. n. 22346/2017, Cass. ord. n.
31509/2021, C. App. Venezia n. 1834/2022, C. App. Milano n. 220/2023 e di recente C. App. Firenze n. 1163/20242) quale, nel caso di specie, la Banca ha provato di aver inviato al fideiussore in data 18.1.2026 e ricevuta il 30.1.2016
(cfr. doc. 6 fasc. monitorio), missiva di cui v'è in atti prova dell'avvenuta ricezione a opera dell'opponente e relativamente alla quale costui non ha mai operato alcun disconoscimento e nella quale la Banca informa il fideiussore dell'avvenuta revoca degli affidamenti estendendo a costui la intimazione di rientro dal debito maturato3; quanto al secondo profilo, viene in rilievo l'ulteriore consolidato principio interpretativo per cui, qualora “la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n. 16836/2015, Cass. ord. n. 26906/2023) e l'art. 6 dell'atto fideiussorio in disamina - anch'esso oggetto di doppia sottoscrizione a opera del garante - statuisce proprio che “I diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di
Firenze SpA della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore …”;
- (iii) quanto invece alla asserita violazione dell'art. 1956 c.c. è da dire che, per quanto attiene all'elemento oggettivo della fattispecie, parte attrice nulla ha dimostrato né, prima ancora, allegato di specifico e concreto circa un comportamento della Banca integrante i presupposti normativamente indicati:
si consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla CA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)”. 3 “La invitiamo pertanto a provvedere – in forza della fidejussione prestataci in data 11/11/1997 nell'interesse della predetta A.B.C. Assemblaggi di LD LE e NO UI snc fino alla concorrenza di Euro 51.646,00 … al pagamento di euanto dovuto nei medesimi termini sopra previsti. La informiamo che, in difetto di adempimento, daremo avvio alle iniziative più opportune per il recupero coattivo del nostro credito” (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). al riguardo, le asserzioni contenute in atto di citazione in opposizione si mantengono a un livello estremamente generico (senza, ad esempio, alcuna indicazione né temporale né in merito agli affidamenti asseritamente “colposi”, esaurendosi nell'assunto che “La convenuta, infatti, ha continuato a concedere affidamenti alla A.B.C. snc pur conoscendo, o, comunque, essendo in grado di conoscere usando la diligenza richiesta all'operatore professionale qualificato, la situazione di dissesto finanziario in cui essa versava”, cfr. pag. 5 atto di citazione) né sono state precisate e circostanziate nei successivi atti difensivi, talché in parte qua l'eccezione attorea è rimasta del tutto indimostrata;
mentre per quanto attiene all'elemento soggettivo, vale a sconfessare la tesi di parte attrice sia il tenore letterale dell'atto fideiussorio, il cui art. 5 prevede che
“Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Cassa di Risparmio di Firenze SpA”, il che corrisponde anche a un principio basilare di diligenza e autotutela dello stesso garante, sia la posizione rivestita proprio dal garante nella compagine societaria della debitrice principale, A.B.C. Assemblaggi di LD LE e NO UI
s.n.c. di cui appunto il garante odierno opponente non solo era socio ma, trattandosi di una s.n.c., socio illimitatamente responsabile pertanto esposto ex se al pagamento delle obbligazioni sociali - responsabilità sociale rispetto alla quale, all'evidenza, la fideiussione che ci occupa costituiva un surplus di garanzia - e dunque senz'altro tenuto per obbligo di diligenza a tenersi informato dell'andamento economico della società, ma anche del tutto verosimilmente a conoscenza di questo proprio in quanto socio addirittura menzionato nella denominazione sociale della A.B.C. s.n.c..
In definitiva, le uniche doglianze mosse dall'opponente avverso il titolo impugnato, ossia la pretesa violazione degli artt. 1957 e 1956 c.c., sono risultate carenti di prova o comunque sconfessate dallo stesso dato testuale della garanzia prestata, meritando quindi piena conferma il d.i. opposto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i.) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento sia per la fase istruttoria, limitata al deposito di due memorie ex art. 171ter c.p.c., sia per la fase decisionale, svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 571/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 29.5.2023;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 29/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per chiarezza e completezza, va detto che la cd. clausola senza eccezioni non è configurabile nella previsione di cui all'art. 8 della fideiussione 11.11.1997 per cui è contesa, ove si stabilisce che il fideiussore non può sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore, poiché all'evidenza trattasi di un limite alla facoltà di sollevare eccezioni non generale
– ossia, riferibile a tutte le possibili eccezioni spendibili dal debitore – bensì circoscritto a un unico e specifico aspetto (quello, appunto, relativo al momento di esercizio del recesso a opera della Banca): talché tale previsione contrattuale conferma, piuttosto che rinnegare, che la fideiussione de qua non è assimilabile a un contratto autonomo di garanzia poiché, al di là della sola ipotesi contemplata dall'art. 8, per il resto non sono previste limitazioni alle eccezioni spendibili dal garante nei confronti dell'istituto di credito. 2 “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove Parte_3