Articolo 1 della Legge 27 marzo 2001, n. 141
Articolo 2
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24 aprile 2001
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunita' del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.
Entrata in vigore il 24 aprile 2001
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