Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
Verbale nella causa n. R.G. n. 616/2024
All'udienza del 17.3.2025, ore 10,10, davanti al giudice dott. Andrea Carena sono comparsi:
per parte attrice l'avv. Ferrero in sost. avv. Marco Verdi per delega orale;
per parte convenuta l'avv. Tossi.
Il Giudice, invita parte attrice a precisare le conclusioni e a svolgere breve discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Ferrero precisa come da note depositate telematicamente, e discute brevemente la causa richiamando integralmente il contenuto del ricorso ed evidenziando come la controparte non possa essere qualificata alla stregua di un consumatore e come garanzia prestata sia una garanzia a prima richiesta.
Chiede quindi il rigetto dell'opposizione.
L'avv. Tossi precisa come da comparsa costitutiva, e discute brevemente la causa richiamando integralmente il contenuto del ricorso ed evidenziando come la propria assistita abbia assunto l'obbligazione in veste di consumatore.
Richiama, inoltre, giurisprudenza di merito, e, in particolare, sentenza del 12.5.2022 del
Tribunale di Asti, e, in merito alla natura del contratto in oggetto, sentenza n. 28 del
29.12.2023 della Corte d'Appello di Torino, sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.
Chiede quindi l'accoglimento dell'opposizione.
1
2 Conclusa la camera di consiglio, il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: rappresentata da oggi TRparte_1 CP_2 [...] appresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi del Foro di Milano (C.F. TRparte_3
- PEC e con domicilio CodiceFiscale_1 Email_1 telematico eletto presso il predetto indirizzo PEC, come da procura in atti;
Attrice in riassunzione
TR
, elettivamente domiciliata in Torino, via Carlo Alberto 32, presso lo studio CP_4 dell'Avv. Mariagabriella Tossi., (c.f. ) che la difende e rappresenta C.F._2 come da procura in atti.
Parte convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in rito, disporsi lo scambio degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.; in subordine, differire
l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. disponendone la trattazione scritta, ovvero, in subordine, quantomeno per l'esponente, mediante collegamento audiovisivo;
3 - nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che è creditrice, TRparte_1 per i titoli di cui agli atti di causa, nei confronti della IG.ra , per l'importo di Euro CP_4
227.072,02, oltre interessi, e, per l'effetto, dichiarare, comunque, tenuta e condannare la
IG.ra al pagamento in favore di e per essa alla CP_4 TRparte_1 della somma di € 227.072,02, oltre ai successivi TRparte_3 interessi al tasso legale dal 12.06.2014, e, dal ricorso monitorio, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., al saldo, ovvero, in ogni caso, al pagamento, sempre in favore di TRparte_1
e per essa alla nella medesima qualità
[...] TRparte_3 appena specificata, per i summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“Respingersi le domande tutte avanzate dall'attrice in riassunzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte e dedotte in atti ed alla luce dei documenti prodotti con il presente atto, mandando assolta la IG.ra da ogni domanda CP_4 contro di lei proposta.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio (oltre al rimborso forfetario, alla
C.P.A. ed all'I.V.A. di legge), oltre alle spese successive ed occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso proposto dall'odierna attrice il Tribunale di Torino ha emesso, in data 17-
20.2.2023, decreto ingiunto n. 1316/2023 (R.G. 2508/2023) con il quale ha ingiunto a CP_4 il pagamento della somma di euro 227.072,02 oltre interessi e spese, in forza della
[...] garanzia fideiussoria prestata da quest'ultima in relazione alle obbligazioni assunte dal debitore principale con il contratto di mutuo n. 741579522 stipulato Parte_1 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (società che successivamente ha ceduto il credito alla ), rimaste inadempiute. TRparte_1
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunta e il Tribunale di Torino, all'esito del procedimento così radicato R.G. 7635/2023, ha dichiarato, con sentenza n. 751/2024, pubblicata in data 01/02/2024, la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Asti, dichiarando, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo
4 impugnato e fissando termine perentorio per la riassunzione del processo avanti il giudice competente.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla controparte l'odierna attrice ha quindi radicato il presente giudizio, chiedendo l'accertamento del proprio credito e la conseguente condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di euro
227.072,02, oltre interessi e spese.
Con comparsa depositata in data 29.8.2024 si è costituita in giudizio CP_4 contestando integralmente la fondatezza delle domande avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto.
La convenuta, in particolare, ha eccepito la decadenza della controparte dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria, per aver omesso, la parte creditrice, di promuovere iniziative giudiziali verso il debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Al riguardo, in particolare, ha invocato la nullità (parziale) dei contratti di garanzia, con riferimento alle clausole di deroga alla disciplina legale di cui al predetto art. 1957 c.c., contenute nelle fideiussioni in oggetto, per violazione della normativa antitrust, ed in particolare del disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, in quanto ricalcante pedissequamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI, nonché per violazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo, ed in particolare degli artt. 33 lett.
t) e 36, che sanciscono la nullità delle clausole vessatorie, ossia quelle determinanti uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore, allegando, al riguardo, di aver prestato la garanzia personale in questione in qualità di consumatore e che la stipulazione delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. non è stata oggetto di specifica trattativa individuale.
Le parti hanno quindi depositato le memorie previste dall'art. 183 c.p.c. e, all'esito, non essendo state formulate istanze istruttorie, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
L'azione proposta dalla parte attrice in riassunzione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
5 Il credito vantato dall'attrice trae origine dal contratto di finanziamento n. 741579522 stipulato in data 10.11.2010 dalla società con la Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena S.p.a. (società che successivamente ha ceduto il credito alla ), TRparte_1 in relazione al quale ha rilasciato garanzia personale con lettera di fideiussione CP_4 sottoscritta in data 10.11.2010, fino alla concorrenza di euro 600.000,00, poi aumentata fino ad euro 1.492.000,00 con successiva lettera di fideiussione dell'1.6.2012.
Ciò posto, è pacifico, siccome provato dalla documentazione in atti e peraltro non contestato tra le parti, che il debitore principale si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione della somma presa in prestito. In particolare, risulta per tabulas che la società
[...]
è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino resa in data Parte_1
24.3.2014.
Ne consegue, pertanto, che, secondo il consolidato e qui condiviso insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, le obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo in oggetto devono ritenersi scadute (in assenza di elementi idonei a dimostrare una scadenza in epoca precedente) in tale data, coincidendo con la dichiarazione di fallimento del debitore.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c., il creditore, per conservare la garanzia prestata da , CP_4 avrebbe quindi dovuto proporre le proprie istanze verso il debitore principale entro il termine di sei mesi, decorrente dalla scadenza delle obbligazioni.
Ciò, tuttavia, non risulta essere stato fatto, non avendo, l'odierna attrice, dimostrato, e nemmeno allegato, di aver proposto tempestivamente istanza di ammissione al passivo del fallimento, né, comunque, di aver proposto idonee istanze.
L'attrice, al riguardo, si è infatti limitata ad allegare di aver rivolto, entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della atto di intimazione e di messa Parte_1 in mora alla garante , con lettera di diffida inviata in data 14.07.2014. CP_4
Tale allegazione fattuale, contestata dalla convenuta, non è stata tuttavia dimostrata, non avendo l'attrice prodotto in giudizio la predetta lettera di intimazione. A tale riguardo, infatti, si osserva come la lettera datata 14.7.2014, prodotta in sede monitoria e con l'atto di citazione in riassunzione, risulti rivolta esclusivamente ad altra garante, , mentre la Parte_2 produzione offerta al riguardo con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine preclusivo previsto dalla legge (avendo ad oggetto una circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di prova diretta).
6 Ciò posto, si osserva come, al riguardo, la banca convenuta abbia eccepito la sussistenza, nei contratti di fideiussione oggetto di causa, di clausole di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., ed abbia comunque invocato la natura “a prima richiesta” della garanzia prestata.
Tale ultima difesa risulta irrilevante nel caso di specie, non avendo l'attrice comunque fornito prova di aver rivolto alcun tempestivo tipo di istanza al debitore principale prima, e alla garante poi, nemmeno in via stragiudiziale.
Che la garanzia di cui all'art. 1957 c.c. fosse applicabile al negozio di specie, del resto, si desume chiaramente dallo stesso contenuto di contratti di fideiussione oggetto fideiussione, nei quale le parti hanno inserito una espressa clausola di deroga agli effetti di cui alla citata disposizione normativa.
Tali clausole, effettivamente presenti e sottoscritte da non possono peraltro CP_4 considerarsi valide, dovendo ritenersi, al riguardo, fondata l'eccezione di nullità sollevata da quest'ultima per violazione della normativa consumeristica.
L'odierna convenuta, infatti, risulta avere assunto le obbligazioni di garanzia di cui si discute in qualità di consumatore.
Al riguardo, si richiama il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, formatosi sulla spinta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il quale i giudici di legittimità, ritenendo di dover abbandonare l'orientamento tradizionalmente seguito in merito ai criteri selettivi dell'eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore, hanno statuito, con motivazione pienamente condivisa da questo giudice, che: “Non può di certo essere ignorato, invero, il forte rilievo che, per la ricostruzione del diritto interno, vengono a rivestire gli interventi della Corte di Giustizia Europea (in proposito cfr., tra le altre, Cass., 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468).
D'altra parte, quello dell'accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, l'accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito;
di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale). Non è un caso, del resto, che gran parte della letteratura ha censurato aspramente la costruzione del fideiussore quale professionista di riflesso, pure evidenziando gli esiti paradossali a cui la stessa conduce in modo diretto, quale quello di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica
7 che non svolga alcun tipo di attività professionale. Così esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, va adesso segnalato che le citate decisioni della Corte di Giustizia indicano – quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore – la “valutazione se il rapporto contrattuale” di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, “nell'ambito di attività estranee” all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. Come si vede, si tratta del criterio generale, comune per l'identificazione di una contraente persona fisica nell'alveo protettivo di consumatore (cfr. la norma dell'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a). Non si vede, d'altro canto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un'identificazione del fideiussore (del terzo garante, in genere) in tale figura (di consumatore, appunto) sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni. Di conseguenza, alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo,
Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.
Nel caso di specie, risulta estranea rispetto all'attività imprenditoriale svolta dal CP_4 debitore principale.
Dalla visura camerale prodotta in giudizio, infatti, risulta che la stessa non rivestiva, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia, alcun incarico all'interno della società
(della quale era stata in passato amministratrice, in forza di incarico cessato in data
30.11.2004, bei sei anni prima rispetto al rilascio della fideiussione).
Parimenti, non risultava rivestire la qualità di socio della CP_4 Parte_1
della quale aveva ceduto tutte le partecipazioni in data 14.7.2009.
[...]
Né la parte convenuta ha comunque allegato e dimostrato che la stipula del contratto di garanzia da parte della fosse inerente lo svolgimento, da parte della stessa, di attività CP_4 professionale, non assumendo, al riguardo, rilievo la sola circostanza, desumibile dalla
“visura cariche” prodotta sub. doc. n. 7, che la stessa aveva ricoperto incarichi gestori in alcune società immobiliari e che fosse stata, in passato, socia di Parte_2
(quest'ultima anche socio unico della in una società in nome Parte_1 collettivo denominata Le Tegole 2 Immobiliare, risultando tale società cancellata in data
18.2.2008 (prima, quindi, della stipulazione del contratto di fideiussione oggetto di causa) e
8 non essendo dimostrata una interrelazione con l'attività svolta tra tale ultima società e la
Parte_1
A conferma del fatto che l'assunzione di garanzia in oggetto sia stata effettuata da CP_4 in qualità di consumatore, del resto, si osserva come, nel procedimento di opposizione
[...]
a decreto ingiuntivo definito con sentenza del Tribunale di Torino n. 751/2024, poi riassunto davanti a questo Tribunale, l'odierna attrice abbia prestato adesione all'eccezione di incompetenza proposta dalla creditrice, proprio sull'assunto della veste di consumatore da attribuirsi all'ingiunta.
Ciò premesso, assume pertanto carattere assorbente l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. formulata dalla convenuta, e la correlativa eccezione di nullità della clausola derogatoria di tale disciplina contenuta nei contratti di fideiussione sottoscritti dalla per violazione CP_4 della vigente normativa consumeristica.
Al riguardo, si osserva come, in materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio, avendo ad oggetto una clausola da ritenersi vessatoria, deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica
(art. 1341 c. 2 cc).
Tale prova non è stata in alcun modo offerta dalla banca conventa (che non ha nemmeno allegato la circostanza), con la conseguenza che le clausole di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., sottoscritte da , devono dichiararsi nulle. CP_4
Conseguentemente, risulta fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta.
Tutto ciò premesso e considerato, le domande proposte da parte attrice devono pertanto essere respinte, siccome infondate, per effetto dell'intervenuta decadenza della stessa ex art. 1957 c.c. (essendo nulla la clausola derogatoria stipulata al riguardo).
Ogni ulteriore questione deve ritenersi interamente assorbita.
- Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste interamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara la nullità delle clausole di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., contenute nelle lettere di fideiussione sottoscritte in data 10.11.2010 e 1.6.2012 da;
CP_4
- accerta e dichiara la decadenza della parte creditrice dal diritto di garanzia fideiussoria e, per l'effetto, respinge le domande formulate dall'attrice;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Asti, 17.3.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
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