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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2191/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5073/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 097842024000019656001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220151614417701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220167789238701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178599575701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220184877277701 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2995/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione (C. F. 11406281003), corrente in Roma alla Indirizzo_1, in persona del liquidatore, legale rappresentante p.t., Ing. Rappresentante_1 impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 09784202300019976001, fascicolo
0972023000343443 e n. 09784202300019977/001 fascicolo 09720230003434444, regolarmente notificati in data 16.10.2023, adducendo:
1) non debenza delle somme iscritte a ruolo;
2) mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 09720270367822106000 e n.
09720080011991448000, presupposte e propedeutiche ai detti pignoramenti e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione;
3) prescrizione e decadenza.
Con sentenza 5073/2025, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Risulta in atti che le cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato sono state notificate nei previsti termini di decadenza e che comunque la prescrizione non è mai maturata, in quanto, non è spirato il termine di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, regolarmente notificata e mai opposta. Parte ricorrente ha replicato che le cartelle sono riferibili alla incorporata società Società_1 s.r.l., fusa in Ricorrente_1 s.r.l. con atto del 22/09/2020 e la Ricorrente_1
s.r.l. ha sostenuto che l'intero procedimento è viziato, non avendo la Società incorporante avuto mai notizia degli avvisi sottesi la cartella di pagamento, mentre nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. La società incorporata, infatti, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva. Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 24579 del 9 agosto 2022. Nella fattispecie alcun atto può essere stato mai notificato dal momento che all'epoca della presunta consegna la Società_1 s.r.l. non era più esistente. Tale affermazione è tuttavia infondata in quanto risultano in atti le relate di notifica, comprovanti che le cartelle sono state notificate nella casella postale PEC di Ricorrente_1 s.r.l. e non alla estinta società Società_1”.
Avverso la decisione, propone appello la Ricorrente_1 srl che eccepisce quanto segue:
mancata prova della notifica dell'atto prodromico alla societa' incorporante: le cartelle riguardano la societa' Società_1 srl incorporata nella Ricorrente_1 srl, nell'ambito di una operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla societa' incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, e' nulla.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si e' regolarmente costituita in giudizio con memorie con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
L'eccezione sollevata dall'appellante e' priva di fondamento atteso che, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, le cartelle di pagamento presupposte al provvedimento di pignoramento, sono state notificate via PEC alla societa' incorporante (Ricorrente_1 srl) e non, come sostiene l'appellante, alla societa' incorporata ( Società_1 srl).
Tale notifica e' in linea con la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite citata dalla stessa appellante ( Cass. 21970/2021) che ha stabilito, in casi di fusione tra aziende, che la legittimazione spetti unicamente al soggetto incorporante e che la societa' incorporata, essendosi estinta, non e' piu' legittimata a ricevere la notificazione.
La notifica effettuata presso la societa' incorporante e' pertanto da ritenersi pienamente legittima.
P.Q.M.
la corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 6.500,00 oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2191/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5073/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 097842024000019656001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220151614417701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220167789238701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178599575701 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220184877277701 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2995/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione (C. F. 11406281003), corrente in Roma alla Indirizzo_1, in persona del liquidatore, legale rappresentante p.t., Ing. Rappresentante_1 impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 09784202300019976001, fascicolo
0972023000343443 e n. 09784202300019977/001 fascicolo 09720230003434444, regolarmente notificati in data 16.10.2023, adducendo:
1) non debenza delle somme iscritte a ruolo;
2) mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 09720270367822106000 e n.
09720080011991448000, presupposte e propedeutiche ai detti pignoramenti e di ogni altro atto interruttivo della prescrizione;
3) prescrizione e decadenza.
Con sentenza 5073/2025, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Risulta in atti che le cartelle di pagamento sottese al provvedimento impugnato sono state notificate nei previsti termini di decadenza e che comunque la prescrizione non è mai maturata, in quanto, non è spirato il termine di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, regolarmente notificata e mai opposta. Parte ricorrente ha replicato che le cartelle sono riferibili alla incorporata società Società_1 s.r.l., fusa in Ricorrente_1 s.r.l. con atto del 22/09/2020 e la Ricorrente_1
s.r.l. ha sostenuto che l'intero procedimento è viziato, non avendo la Società incorporante avuto mai notizia degli avvisi sottesi la cartella di pagamento, mentre nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. La società incorporata, infatti, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva. Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 24579 del 9 agosto 2022. Nella fattispecie alcun atto può essere stato mai notificato dal momento che all'epoca della presunta consegna la Società_1 s.r.l. non era più esistente. Tale affermazione è tuttavia infondata in quanto risultano in atti le relate di notifica, comprovanti che le cartelle sono state notificate nella casella postale PEC di Ricorrente_1 s.r.l. e non alla estinta società Società_1”.
Avverso la decisione, propone appello la Ricorrente_1 srl che eccepisce quanto segue:
mancata prova della notifica dell'atto prodromico alla societa' incorporante: le cartelle riguardano la societa' Società_1 srl incorporata nella Ricorrente_1 srl, nell'ambito di una operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla societa' incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, e' nulla.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si e' regolarmente costituita in giudizio con memorie con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
L'eccezione sollevata dall'appellante e' priva di fondamento atteso che, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, le cartelle di pagamento presupposte al provvedimento di pignoramento, sono state notificate via PEC alla societa' incorporante (Ricorrente_1 srl) e non, come sostiene l'appellante, alla societa' incorporata ( Società_1 srl).
Tale notifica e' in linea con la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite citata dalla stessa appellante ( Cass. 21970/2021) che ha stabilito, in casi di fusione tra aziende, che la legittimazione spetti unicamente al soggetto incorporante e che la societa' incorporata, essendosi estinta, non e' piu' legittimata a ricevere la notificazione.
La notifica effettuata presso la societa' incorporante e' pertanto da ritenersi pienamente legittima.
P.Q.M.
la corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 6.500,00 oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2025