Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 153
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento siano state notificate via PEC alla società incorporante (Ricorrente_1 srl) e non alla società incorporata, come sostenuto dall'appellante. La notifica alla società incorporante è considerata pienamente legittima, in linea con la giurisprudenza della Cassazione che attribuisce la legittimazione al soggetto incorporante.

  • Rigettato
    Non debenza delle somme iscritte a ruolo

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo in quanto la notifica delle cartelle è stata ritenuta valida e le somme dovute.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo le cartelle notificate nei termini e la prescrizione non maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 153
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo