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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8433/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8433 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
rapp.to e difeso in virtù di procura agli atti dall'avv. Cristina Menna, C.F._1 presso il cui studio in n Frattaminore (NA) alla Via Colonello Pilota P. Barbato n. 11, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa giusta procura agli atti dall'avv. Antonietta Del Prete, presso il cui studio in Frattamaggiore
(Na) alla via Micaletti 5, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
Parte ricorrente così concludeva : pagina 1 di 9 1) affidare il minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione neiperiodi di rispettiva permanenza e/o convivenza, mentre assumeranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative aistruzione, educazione e salute e le altre riguardanti questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio;
2) salvo l'affido CONGIUNTO del minore ad entrambi i genitori, disporre Persona_1 il collocamento dello stesso presso l'attuale domicilio della madre in Frattamaggiore (Na) alla Via F.A. Giordano n. 38, dove il minore manterrà la propria residenza anagrafica ed ogni trasferimento di residenza dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
3) fermo il diritto del sig. di far visita al figlio ogni qual volta che vorrà, Parte_1 compatibilmente con le esigenze del minore e previo accordo con la madre, da raggiungersi con preavviso telefonico di almeno un giorno prima, a seguito del compimento dei 3 anni di vita, il sig.
potrà vedere e tenere il figlio con sé, secondo il seguente calendario concordato, al Parte_1 fine di consentire ad entrambi i genitori un'organizzazione di vita : a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; b) a settimane alterne, per il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
c) durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno ed in ogni caso i genitori si comunicheranno reciprocamente le località in cui si troveranno in vacanza con il figlio;
d) per le festività natalizie il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno 24 e 25, mentre nei giorni 31 dicembre e primo gennaio starà con la madre e salvo diversi accordi, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di pasquetta, sempre ad anni alterni. Comunque ed in ogni caso ogni qual volta il sig. terrà con sé il figlio nei fine Parte_1 settimana e durante le vacanze estive dovrà preventivamente comunicare alla sig.ra CP_1 l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con il minore e Persona_1 medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra al sig. ogni CP_1 Parte_1 qualvolta la stessa si recherà fuori Napoli con il figlio;
e) in caso di malattia di uno dei due genitori, il minore sarà preso in cura dall'altro genitore che godrà di buona salute;
f) qualora il Persona_1 minore si ammalasse nei giorni e/o orari in cui dovrebbe stare con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la residenza materna, previo accordo telefonico con l'altro genitore e, comunque sempre nel rispetto del diritto di riservatezza della madre. Qualora il minore si ammalasse nei giorni e/o orari in cui è già con il padre, egli pernotterà presso la residenza di quest'ultimo fino alla avvenuta sua guarigione;
In tal caso la madre potrà fargli visita presso la residenza paterna, previo accordo telefonico con il padre e, comunque, sempre nel rispetto del suo diritto alla riservatezza. Il minore trascorrerà, poi, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, cosi come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni del compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dai genitori assieme ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del figlio con ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 5) stabilire a carico del sig. , a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, Parte_1 l'importo mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi alla sig.ra , entro il CP_1 giorno 8 (otto) di ogni mese, a mezzo bonifico/carta prepagata (es. postepay), o in subordine, per l'importo e secondo le modalità già determinate da Codesto giudice in corso di causa. In tale importo, si ritengono contemplate tutte le spese ordinarie ovverosia tutte le spese aventi il requisito della periodicità, la non gravosità e la utilità e/o necessarietà per il minore. A titolo esemplificativo: si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese per vitto, alloggio, abbigliamento, (compreso quello necessario per l'attività scolastica), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretci, e pagina 2 di 9 comunque i medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano, (tessera autobus e metro) carburante, ricarica cellulari, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e similari, trattamenti estetici (barbiere etc);
6) porre a carico di entrambi i genitori, in parti uguali tra loro, le c.d. spese straordinarie e cioè quelle non ricomprese nell'assegno di mantenimento, il tutto in conformità al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
7) disporre ogni altro provvedimento nell'interesse del minore;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo e non riscosso le competenze, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfettario ex L.Prof.le.Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 Parte convenuta così concludeva :
Rigettare le istanze tutte avanzate dal sig. in merito a provvedimenti, non essendo Pt_1 gli stessi rispondenti agli interessi e alle esigenze di tutela del minore;
- In via principale affidare il minore esclusivamente alla madre, in attesa che il padre, dia prova di aver raggiunto una serenità psicologica adeguata;
- In via secondaria, disporre l'affidamento congiunto del minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso l'attuale domicilio della madre sito in Frattamaggiore (NA) alla Via F. A. Giordano n. 36;
- Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile di euro 500,00 Per_1 (Cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat o comunque a quella somma che la S.V. riterrà equa e di Giustizia nonchè al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa approvato da Codesto Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord, , nella misura 100% con la resistente;
- Disporre ogni opportuno provvedimento in ordine al regime di visita e di incontri tra il padre ed il minore, prevedendo in particolare modalità protette degli incontri;
Pt_1
- Disponga ogni altro più opportuno provvedimento;
Con vittoria di spese e compensi.
Il PM apponeva il visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 27.09.2023, il ricorrente, , deduceva di Parte_1 aver intrapreso una relazione more uxorio con la resistente, nell'anno 2021, in costanza della quale nasceva un figlio, , in data 07.10.2022 a Ponticelli (NA), riconosciuto da entrambi Persona_1
i genitori;
che la loro relazione si interrompeva nel 2023.
Ciò premesso, lamentati atteggiamenti in capo alla resistente ostativi alla prosecuzione del rapporto padre- figlio, formulata richiesta di provvedimenti inaudita altera parte al fine di consentire il regolare esercizio del diritto di visita, in punto di merito chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la residenza materna ed esercizio del diritto di visita da parte del padre;
la corresponsione da parte del ricorrente dell'assegno di contributo al mantenimento di importo mensile pari a € 250,00, oltre ISTAT ed il pagina 3 di 9 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, la quale, contestando integralmente le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che sin dai tempi della relazione sentimentale , Parte_1 assiduo scommettitore on-line, aveva mostrato un disinteresse sia economico che affettivo nei confronti della propria compagna e del minore;
che, successivamente all'interruzione della relazione sentimentale, il ricorrente, non costante nell'esercizio del diritto di visita, aveva di rado contribuito al mantenimento del figlio.
Ciò premesso, concludeva per l'affido esclusivo del minore alla madre, almeno fino a quando il ricorrente non avesse dato prova di aver superato l'asserita ludopatia, ovvero, in subordine, per l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita in modalità protetta, nonché affinché fosse disposto in capo al ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre ISTAT ed il 100% delle spese straordinarie..
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 cpc, all'esito dell'udienza del 09.02.2024, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, in via provvisoria il Giudice disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, con residenza privilegiata dello stesso presso la madre;
disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del minore pari di € 300,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
nonché, disposto un percorso di mediazione familiare e un monitoraggio del nucleo de quo da parte dei Servizi Sociali di Frattamaggiore, disponeva rinvio al 21.05.2024.
All'esito della verifica in ordine all'andamento dei disposti percorsi, suggeriti, alle parti al fine di superare le conflittualità esistenti, anche comunicative, all'udienza del 02.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito del deposito delle relazioni di monitoraggio anche del nucleo familiare paterno da parte dei Servizi Sociali di RI, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del minore
Relativamente all'affidamento del figlio minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa pagina 4 di 9 del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826). Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto.
A tal riguardo, dalla relazione pervenute dai servizi sociali competenti, nonostante il riconoscimento della persistenza di una forte conflittualità, emerge una valutazione positiva in ordine alla figura genitoriale paterna: “Il appare desideroso di trascorrere più tempo con il figlio e soprattutto è Pt_1 evidente la volontà a poterlo tenere con sé presso la sua abitazione ove potergli dare la possibilità di instaurare un legame solido anche con i nonni paterni.. questi ultimi attendono con ansia l'incontro con al quale vorrebbero riservare attenzioni e gesti di affetto… Il sig. si Persona_1 Pt_1 descrive come padre affettuoso, molto attento ai bisogni del piccolo a suo dire è solito chiedere Per_1 ogni giorno all'ex compagna informazioni del tipo, cosa ha mangiato, come sta, se ha dormito ecc… In riscontro, riceve dall' risposte molto brevi e superficiali. Vorrebbe poterlo vivere più tempio, e CP_1 ritagliarsi con lui dei momenti, come ad esempio, preparargli il pranzo o la cena fargli il bagnetto, poterlo accudire quando la madre è impedita per motivi di lavoro” (cfr. relazione Servizi Sociali di
RI depositata in atti in data 28.01.2025); ed ancora, in ordine alla gestione dei rapporti nell'ottica della tutela del benessere del minore: “… entrambi gli utenti hanno mostrato piena collaborazione emotiva, utilizzando il sostegno alla genitorialità e la mediazione, come mezzi atti a migliorare ancor di pagina 5 di 9 più il proprio ruolo genitoriale. Per sopravvenute divergenze relazionali legate alla gestione del piccolo figlio di 2 anni e sette mesi di età, anche questa volta sono apparsi abbastanza provati emotivamente per problemi legati da tempo alla separazione molto conflittuale…Nonostante le reciproche accuse che si sono indirizzati, ambedue hanno preso consapevolezza delle cause dei loro conflitti, e comunque nonostante quale tono concitante, il colloquio di coppia è avvenuto con molta serenità e rispetto di ascolto l'uno verso l'atro, mettendo in primo piano sempre il benessere psicologico del loro piccolo figlio…” (cfr relazione Servizi Sociali di Frattamaggiore depositata
29.05.2025);
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, nella residenza sita in Frattamaggiore alla via F. Antonio Giordano n.36.
A tal riguardo, si evidenzia che la disposta collocazione prevalente presso la resistente risponde al preminente interesse del minore, sia per l'età del bambino sia perché come dalla stessa CP_1 dichiarato in sede di udienza di prima comparizione del 09.02.2024, convive con i di lei genitori, rendendo più agevole la gestione del minore, consentendo alla madre di contemperare gli impegni di lavoro e quelli scolastici e ludici del bambino.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, questo
Collegio dispone che la stessa avverrà secondo le modalità già indicate con provvedimento emesso in data 07.02.2025, ovvero il padre potrà vedere e tenere con sé il minore il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (o altro giorno della settimana concordato tra le parti) e a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00; con il criterio dell'alternanza il giorno del 24 dicembre o del
25 dicembre, del 31 dicembre o del primo dell'anno, dell'Epifania ad anni alterni la mattina o il pomeriggio e sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis e per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
In ultimo, osservato che le parti, per ridurre le conflittualità in essere, si sono dichiarate disponibili a seguire un percorso di mediazione familiare, dispone che gli stessi proseguano il già intrapreso percorso presso i Servizi Sociali di Frattamaggiore, invitando, altresì, le parti ad un percorso psicologico individuale- anche privato- per superare gli ostacoli comunicativi.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore . Persona_1
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore pagina 6 di 9 dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, in ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del minore presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura dello stesso rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta dello stesso al mantenimento del figlio , il Tribunale è chiamato, in Per_2 questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Il ricorrente- ad oggi inoccupato come riferito ai Servizi Sociali di RI (cfr. relazione del
07.02.2025), ha dichiarato di aver lavorato in passato presso un supermercato con un reddito di €
1.000,00 mensili e di vivere a casa dei suoi genitori, mentre la resistente, che vive a casa dei propri genitori, ha dichiarato che lavorava come barista con una retribuzione di euro 740,00 al mese ma che, attualmente, percepisce la NASPI per € 500,00, ed ha prodotto un CUD 2023 per € 8.215,00,
Alla luce delle suesposte considerazioni, attesa l'assenza in atti di documentazione reddituale pagina 7 di 9 aggiornata che non consente al Collegio una completa valutazione delle effettive capacità economico-reddituale delle parti, si ritiene equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, in conformità a quanto Persona_1 già statuito in via provvisoria, da corrispondersi ad entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da
Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_1
07.10.2022, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, nell'abitazione sita in Frattamaggiore alla via F. Antonio Giordano n.36, e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Persona_1
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie il figlio, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) Dispone che i SS di Frattamaggiore proseguano nel percorso di mediazione familiare per le parti e , invitando, al contempo, le stesse ad un CP_1 Parte_1 percorso psicologico individuale- anche privato- per superare gli ostacoli comunicativi;
d) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8433 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
rapp.to e difeso in virtù di procura agli atti dall'avv. Cristina Menna, C.F._1 presso il cui studio in n Frattaminore (NA) alla Via Colonello Pilota P. Barbato n. 11, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa giusta procura agli atti dall'avv. Antonietta Del Prete, presso il cui studio in Frattamaggiore
(Na) alla via Micaletti 5, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
Parte ricorrente così concludeva : pagina 1 di 9 1) affidare il minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione neiperiodi di rispettiva permanenza e/o convivenza, mentre assumeranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative aistruzione, educazione e salute e le altre riguardanti questioni di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio;
2) salvo l'affido CONGIUNTO del minore ad entrambi i genitori, disporre Persona_1 il collocamento dello stesso presso l'attuale domicilio della madre in Frattamaggiore (Na) alla Via F.A. Giordano n. 38, dove il minore manterrà la propria residenza anagrafica ed ogni trasferimento di residenza dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
3) fermo il diritto del sig. di far visita al figlio ogni qual volta che vorrà, Parte_1 compatibilmente con le esigenze del minore e previo accordo con la madre, da raggiungersi con preavviso telefonico di almeno un giorno prima, a seguito del compimento dei 3 anni di vita, il sig.
potrà vedere e tenere il figlio con sé, secondo il seguente calendario concordato, al Parte_1 fine di consentire ad entrambi i genitori un'organizzazione di vita : a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; b) a settimane alterne, per il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
c) durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno ed in ogni caso i genitori si comunicheranno reciprocamente le località in cui si troveranno in vacanza con il figlio;
d) per le festività natalizie il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno 24 e 25, mentre nei giorni 31 dicembre e primo gennaio starà con la madre e salvo diversi accordi, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di pasquetta, sempre ad anni alterni. Comunque ed in ogni caso ogni qual volta il sig. terrà con sé il figlio nei fine Parte_1 settimana e durante le vacanze estive dovrà preventivamente comunicare alla sig.ra CP_1 l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con il minore e Persona_1 medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra al sig. ogni CP_1 Parte_1 qualvolta la stessa si recherà fuori Napoli con il figlio;
e) in caso di malattia di uno dei due genitori, il minore sarà preso in cura dall'altro genitore che godrà di buona salute;
f) qualora il Persona_1 minore si ammalasse nei giorni e/o orari in cui dovrebbe stare con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la residenza materna, previo accordo telefonico con l'altro genitore e, comunque sempre nel rispetto del diritto di riservatezza della madre. Qualora il minore si ammalasse nei giorni e/o orari in cui è già con il padre, egli pernotterà presso la residenza di quest'ultimo fino alla avvenuta sua guarigione;
In tal caso la madre potrà fargli visita presso la residenza paterna, previo accordo telefonico con il padre e, comunque, sempre nel rispetto del suo diritto alla riservatezza. Il minore trascorrerà, poi, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, cosi come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni del compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dai genitori assieme ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del figlio con ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 5) stabilire a carico del sig. , a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, Parte_1 l'importo mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi alla sig.ra , entro il CP_1 giorno 8 (otto) di ogni mese, a mezzo bonifico/carta prepagata (es. postepay), o in subordine, per l'importo e secondo le modalità già determinate da Codesto giudice in corso di causa. In tale importo, si ritengono contemplate tutte le spese ordinarie ovverosia tutte le spese aventi il requisito della periodicità, la non gravosità e la utilità e/o necessarietà per il minore. A titolo esemplificativo: si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese per vitto, alloggio, abbigliamento, (compreso quello necessario per l'attività scolastica), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretci, e pagina 2 di 9 comunque i medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano, (tessera autobus e metro) carburante, ricarica cellulari, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e similari, trattamenti estetici (barbiere etc);
6) porre a carico di entrambi i genitori, in parti uguali tra loro, le c.d. spese straordinarie e cioè quelle non ricomprese nell'assegno di mantenimento, il tutto in conformità al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
7) disporre ogni altro provvedimento nell'interesse del minore;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo e non riscosso le competenze, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfettario ex L.Prof.le.Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 Parte convenuta così concludeva :
Rigettare le istanze tutte avanzate dal sig. in merito a provvedimenti, non essendo Pt_1 gli stessi rispondenti agli interessi e alle esigenze di tutela del minore;
- In via principale affidare il minore esclusivamente alla madre, in attesa che il padre, dia prova di aver raggiunto una serenità psicologica adeguata;
- In via secondaria, disporre l'affidamento congiunto del minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento presso l'attuale domicilio della madre sito in Frattamaggiore (NA) alla Via F. A. Giordano n. 36;
- Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile di euro 500,00 Per_1 (Cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat o comunque a quella somma che la S.V. riterrà equa e di Giustizia nonchè al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa approvato da Codesto Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord, , nella misura 100% con la resistente;
- Disporre ogni opportuno provvedimento in ordine al regime di visita e di incontri tra il padre ed il minore, prevedendo in particolare modalità protette degli incontri;
Pt_1
- Disponga ogni altro più opportuno provvedimento;
Con vittoria di spese e compensi.
Il PM apponeva il visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 27.09.2023, il ricorrente, , deduceva di Parte_1 aver intrapreso una relazione more uxorio con la resistente, nell'anno 2021, in costanza della quale nasceva un figlio, , in data 07.10.2022 a Ponticelli (NA), riconosciuto da entrambi Persona_1
i genitori;
che la loro relazione si interrompeva nel 2023.
Ciò premesso, lamentati atteggiamenti in capo alla resistente ostativi alla prosecuzione del rapporto padre- figlio, formulata richiesta di provvedimenti inaudita altera parte al fine di consentire il regolare esercizio del diritto di visita, in punto di merito chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la residenza materna ed esercizio del diritto di visita da parte del padre;
la corresponsione da parte del ricorrente dell'assegno di contributo al mantenimento di importo mensile pari a € 250,00, oltre ISTAT ed il pagina 3 di 9 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, la quale, contestando integralmente le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che sin dai tempi della relazione sentimentale , Parte_1 assiduo scommettitore on-line, aveva mostrato un disinteresse sia economico che affettivo nei confronti della propria compagna e del minore;
che, successivamente all'interruzione della relazione sentimentale, il ricorrente, non costante nell'esercizio del diritto di visita, aveva di rado contribuito al mantenimento del figlio.
Ciò premesso, concludeva per l'affido esclusivo del minore alla madre, almeno fino a quando il ricorrente non avesse dato prova di aver superato l'asserita ludopatia, ovvero, in subordine, per l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita in modalità protetta, nonché affinché fosse disposto in capo al ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre ISTAT ed il 100% delle spese straordinarie..
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 cpc, all'esito dell'udienza del 09.02.2024, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, in via provvisoria il Giudice disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, con residenza privilegiata dello stesso presso la madre;
disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del minore pari di € 300,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
nonché, disposto un percorso di mediazione familiare e un monitoraggio del nucleo de quo da parte dei Servizi Sociali di Frattamaggiore, disponeva rinvio al 21.05.2024.
All'esito della verifica in ordine all'andamento dei disposti percorsi, suggeriti, alle parti al fine di superare le conflittualità esistenti, anche comunicative, all'udienza del 02.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito del deposito delle relazioni di monitoraggio anche del nucleo familiare paterno da parte dei Servizi Sociali di RI, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido del minore
Relativamente all'affidamento del figlio minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa pagina 4 di 9 del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I, sentenza 28.11.2018 n. 30826). Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore di un affidamento esclusivo alla madre, come da quest'ultima richiesto.
A tal riguardo, dalla relazione pervenute dai servizi sociali competenti, nonostante il riconoscimento della persistenza di una forte conflittualità, emerge una valutazione positiva in ordine alla figura genitoriale paterna: “Il appare desideroso di trascorrere più tempo con il figlio e soprattutto è Pt_1 evidente la volontà a poterlo tenere con sé presso la sua abitazione ove potergli dare la possibilità di instaurare un legame solido anche con i nonni paterni.. questi ultimi attendono con ansia l'incontro con al quale vorrebbero riservare attenzioni e gesti di affetto… Il sig. si Persona_1 Pt_1 descrive come padre affettuoso, molto attento ai bisogni del piccolo a suo dire è solito chiedere Per_1 ogni giorno all'ex compagna informazioni del tipo, cosa ha mangiato, come sta, se ha dormito ecc… In riscontro, riceve dall' risposte molto brevi e superficiali. Vorrebbe poterlo vivere più tempio, e CP_1 ritagliarsi con lui dei momenti, come ad esempio, preparargli il pranzo o la cena fargli il bagnetto, poterlo accudire quando la madre è impedita per motivi di lavoro” (cfr. relazione Servizi Sociali di
RI depositata in atti in data 28.01.2025); ed ancora, in ordine alla gestione dei rapporti nell'ottica della tutela del benessere del minore: “… entrambi gli utenti hanno mostrato piena collaborazione emotiva, utilizzando il sostegno alla genitorialità e la mediazione, come mezzi atti a migliorare ancor di pagina 5 di 9 più il proprio ruolo genitoriale. Per sopravvenute divergenze relazionali legate alla gestione del piccolo figlio di 2 anni e sette mesi di età, anche questa volta sono apparsi abbastanza provati emotivamente per problemi legati da tempo alla separazione molto conflittuale…Nonostante le reciproche accuse che si sono indirizzati, ambedue hanno preso consapevolezza delle cause dei loro conflitti, e comunque nonostante quale tono concitante, il colloquio di coppia è avvenuto con molta serenità e rispetto di ascolto l'uno verso l'atro, mettendo in primo piano sempre il benessere psicologico del loro piccolo figlio…” (cfr relazione Servizi Sociali di Frattamaggiore depositata
29.05.2025);
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, nella residenza sita in Frattamaggiore alla via F. Antonio Giordano n.36.
A tal riguardo, si evidenzia che la disposta collocazione prevalente presso la resistente risponde al preminente interesse del minore, sia per l'età del bambino sia perché come dalla stessa CP_1 dichiarato in sede di udienza di prima comparizione del 09.02.2024, convive con i di lei genitori, rendendo più agevole la gestione del minore, consentendo alla madre di contemperare gli impegni di lavoro e quelli scolastici e ludici del bambino.
In ordine alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, questo
Collegio dispone che la stessa avverrà secondo le modalità già indicate con provvedimento emesso in data 07.02.2025, ovvero il padre potrà vedere e tenere con sé il minore il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (o altro giorno della settimana concordato tra le parti) e a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00; con il criterio dell'alternanza il giorno del 24 dicembre o del
25 dicembre, del 31 dicembre o del primo dell'anno, dell'Epifania ad anni alterni la mattina o il pomeriggio e sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis e per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
In ultimo, osservato che le parti, per ridurre le conflittualità in essere, si sono dichiarate disponibili a seguire un percorso di mediazione familiare, dispone che gli stessi proseguano il già intrapreso percorso presso i Servizi Sociali di Frattamaggiore, invitando, altresì, le parti ad un percorso psicologico individuale- anche privato- per superare gli ostacoli comunicativi.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore . Persona_1
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore pagina 6 di 9 dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, in ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del minore presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura dello stesso rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta dello stesso al mantenimento del figlio , il Tribunale è chiamato, in Per_2 questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Il ricorrente- ad oggi inoccupato come riferito ai Servizi Sociali di RI (cfr. relazione del
07.02.2025), ha dichiarato di aver lavorato in passato presso un supermercato con un reddito di €
1.000,00 mensili e di vivere a casa dei suoi genitori, mentre la resistente, che vive a casa dei propri genitori, ha dichiarato che lavorava come barista con una retribuzione di euro 740,00 al mese ma che, attualmente, percepisce la NASPI per € 500,00, ed ha prodotto un CUD 2023 per € 8.215,00,
Alla luce delle suesposte considerazioni, attesa l'assenza in atti di documentazione reddituale pagina 7 di 9 aggiornata che non consente al Collegio una completa valutazione delle effettive capacità economico-reddituale delle parti, si ritiene equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00, in conformità a quanto Persona_1 già statuito in via provvisoria, da corrispondersi ad entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da
Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_1
07.10.2022, ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, nell'abitazione sita in Frattamaggiore alla via F. Antonio Giordano n.36, e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore , oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Persona_1
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie il figlio, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) Dispone che i SS di Frattamaggiore proseguano nel percorso di mediazione familiare per le parti e , invitando, al contempo, le stesse ad un CP_1 Parte_1 percorso psicologico individuale- anche privato- per superare gli ostacoli comunicativi;
d) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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