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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
2058/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1986 con l'avv. BIGLIARDI ELENA nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 20/11/2025 per parte resistente: nessuna, in quanto contumace per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2025 la signora ha richiesto, in modifica dei Parte_1
provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva di divorzio pronunciata dal Tribunale di Orhei (Moldavia) in data 29 marzo 2021, in parte già modificata in data 23 ottobre 2023, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale:
- disporre l'affidamento “superesclusivo” della minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
;
[...]
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In via subordinata:
- disporre l'affidamento esclusivo della minore alla sig.ra ; Persona_1 Parte_1
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la sig.ra ; Parte_1
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In ogni caso:
- disporre la possibilità di attivazione di un supporto/monitoraggio da parte dei servizi sociali competenti, per la calendarizzazione a l'organizzazione di incontri padre-figlia in ambiente protetto, per il caso in cui il sig. rinnovi la richiesta di incontrare;
CP_1 Per_1
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 450,00= o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza, nonché a concorrere alle spese straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.) in ragione del 70% con la ricorrente.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla figlia, l'ASSEGNO UNICO e gli assegni famigliari eventualmente spettanti ai genitori e/o a carico dei loro datori di lavoro andranno a esclusivo beneficio della sig.ra . Parte_1
- disporre ogni altra misura ritenuta necessaria nel preminente interesse della minore
[...]
. Per_1
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura All'udienza del 30/9/2025 è comparsa la ricorrente, mentre il resistente è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 20/11/2025 il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa e con facoltà per la madre di esercitare in via autonoma tutte le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale, e con facoltà per il padre di incontrare previo accordo fra i Per_1 genitori e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando entro il Per_1 giorno 30 di ciascun mese la somma di Euro 150,00 mensili (con decorrenza dalla data di introduzione della presente causa), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
- Revoca ogni provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, ed ai periodi di permanenza presso ciascun genitore quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne Per_2
Ha rimesso inoltre la causa alla decisione del Collegio.
Quanto alle questioni afferenti ai due figli della coppia, deve innanzitutto essere revocato ogni provvedimento relativo all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza presso ogni genitore del figlio , in quanto divenuto maggiorenne. Per_2
Inoltre, come sostenuto nel ricorso introduttivo e ribadito nel corso dell'udienza avanti al Presidente, la ricorrente ha dato atto che il padre non sta ottemperando ai propri doveri di educazione, cura e mantenimento nei confronti della figlia, precisando che “Non vedo il resistente da quando siamo venuti in Italia, ovvero dal 2021. Ci siamo visti una volta sola in Italia, nel maggio 2022. Quanto alle questioni relative ai nostri 2 figli, ci scriviamo via e-mail perché per telefono spesso discutiamo e non siamo d'accordo”.
Di conseguenza negli ultimi anni la gestione della figlia minore è sostanzialmente appannaggio della madre, motivo per il quale la ricorrente ha chiesto l'affidamento a sé in via esclusiva della figlia, con attribuzione alla stessa madre in via esclusiva dell'esercizio di ogni attività concernente la responsabilità genitoriale (cd. affido super esclusivo).
Tale situazione trova riscontro nel comportamento mantenuto dalle parti, atteso che a fronte alla dichiarata volontà della madre di coinvolgere il padre nella regolamentazione del mantenimento, della cura e dell'educazione della figlia ha fatto seguito l'indifferenza dimostrata dal padre il quale si è disinteressato della situazione della prole (e del presente processo, restando contumace).
Per tale motivo, considerato lo scarso interesse del padre per la prole, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa e con attribuzione alla madre in via esclusiva dell'esercizio di ogni attività concernente la responsabilità genitoriale (cd. affido super esclusivo) e con facoltà per il padre di frequentare la figlia previo accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
Quanto alle richieste di contenuto patrimoniale, deve considerarsi fondata la domanda di porre a carico del resistente l'obbligo di pagare un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore.
Tale somma deve commisurarsi alle capacità reddituali e patrimoniali dell'obbligato. Nel presente caso, non essendo stato né allegato né provato alcun elemento in ordine alle condizioni economiche e reddituali del padre, la somma in oggetto ben può determinarsi equitativamente in misura di € 150 mensili per ciascun figlio, somma da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT.
Inoltre ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria di natura scolastica e medica relative ai figli secondo quanto previsto nel protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente riportato.
GN CO come per legge.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo ed ogni ulteriore domanda disattesa:
Dispone l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa e con facoltà per la madre di esercitare in via autonoma tutte le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale, e con facoltà per il padre di incontrare previo accordo fra i genitori Per_1
e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre entro Per_1 il giorno 30 di ciascun mese la somma di Euro 150,00 mensili (con decorrenza dalla data di introduzione della presente causa), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
GN CO come per legge.
Revoca ogni provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, ed ai periodi di permanenza presso ciascun genitore quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne. Per_2
Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 3500 per compensi oltre al rimborso forfettario ed oltre a IVA e Cpa ove dovute per legge.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1986 con l'avv. BIGLIARDI ELENA nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da verbale del 20/11/2025 per parte resistente: nessuna, in quanto contumace per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/4/2025 la signora ha richiesto, in modifica dei Parte_1
provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva di divorzio pronunciata dal Tribunale di Orhei (Moldavia) in data 29 marzo 2021, in parte già modificata in data 23 ottobre 2023, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale:
- disporre l'affidamento “superesclusivo” della minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
;
[...]
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In via subordinata:
- disporre l'affidamento esclusivo della minore alla sig.ra ; Persona_1 Parte_1
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la sig.ra ; Parte_1
- disporsi che la sig.ra possa prendere in autonomia le decisioni riguardanti la figlia Parte_1
, senza la necessità del consenso preventivo e della sottoscrizione di qualsivoglia documento Per_1 da parte del sig. ; Pt_1
In ogni caso:
- disporre la possibilità di attivazione di un supporto/monitoraggio da parte dei servizi sociali competenti, per la calendarizzazione a l'organizzazione di incontri padre-figlia in ambiente protetto, per il caso in cui il sig. rinnovi la richiesta di incontrare;
CP_1 Per_1
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 450,00= o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza, nonché a concorrere alle spese straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.) in ragione del 70% con la ricorrente.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla figlia, l'ASSEGNO UNICO e gli assegni famigliari eventualmente spettanti ai genitori e/o a carico dei loro datori di lavoro andranno a esclusivo beneficio della sig.ra . Parte_1
- disporre ogni altra misura ritenuta necessaria nel preminente interesse della minore
[...]
. Per_1
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura All'udienza del 30/9/2025 è comparsa la ricorrente, mentre il resistente è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 20/11/2025 il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa e con facoltà per la madre di esercitare in via autonoma tutte le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale, e con facoltà per il padre di incontrare previo accordo fra i Per_1 genitori e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando entro il Per_1 giorno 30 di ciascun mese la somma di Euro 150,00 mensili (con decorrenza dalla data di introduzione della presente causa), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
- Revoca ogni provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, ed ai periodi di permanenza presso ciascun genitore quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne Per_2
Ha rimesso inoltre la causa alla decisione del Collegio.
Quanto alle questioni afferenti ai due figli della coppia, deve innanzitutto essere revocato ogni provvedimento relativo all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza presso ogni genitore del figlio , in quanto divenuto maggiorenne. Per_2
Inoltre, come sostenuto nel ricorso introduttivo e ribadito nel corso dell'udienza avanti al Presidente, la ricorrente ha dato atto che il padre non sta ottemperando ai propri doveri di educazione, cura e mantenimento nei confronti della figlia, precisando che “Non vedo il resistente da quando siamo venuti in Italia, ovvero dal 2021. Ci siamo visti una volta sola in Italia, nel maggio 2022. Quanto alle questioni relative ai nostri 2 figli, ci scriviamo via e-mail perché per telefono spesso discutiamo e non siamo d'accordo”.
Di conseguenza negli ultimi anni la gestione della figlia minore è sostanzialmente appannaggio della madre, motivo per il quale la ricorrente ha chiesto l'affidamento a sé in via esclusiva della figlia, con attribuzione alla stessa madre in via esclusiva dell'esercizio di ogni attività concernente la responsabilità genitoriale (cd. affido super esclusivo).
Tale situazione trova riscontro nel comportamento mantenuto dalle parti, atteso che a fronte alla dichiarata volontà della madre di coinvolgere il padre nella regolamentazione del mantenimento, della cura e dell'educazione della figlia ha fatto seguito l'indifferenza dimostrata dal padre il quale si è disinteressato della situazione della prole (e del presente processo, restando contumace).
Per tale motivo, considerato lo scarso interesse del padre per la prole, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa e con attribuzione alla madre in via esclusiva dell'esercizio di ogni attività concernente la responsabilità genitoriale (cd. affido super esclusivo) e con facoltà per il padre di frequentare la figlia previo accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
Quanto alle richieste di contenuto patrimoniale, deve considerarsi fondata la domanda di porre a carico del resistente l'obbligo di pagare un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore.
Tale somma deve commisurarsi alle capacità reddituali e patrimoniali dell'obbligato. Nel presente caso, non essendo stato né allegato né provato alcun elemento in ordine alle condizioni economiche e reddituali del padre, la somma in oggetto ben può determinarsi equitativamente in misura di € 150 mensili per ciascun figlio, somma da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT.
Inoltre ciascun genitore dovrà provvedere al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria di natura scolastica e medica relative ai figli secondo quanto previsto nel protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente riportato.
GN CO come per legge.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo ed ogni ulteriore domanda disattesa:
Dispone l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa e con facoltà per la madre di esercitare in via autonoma tutte le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale, e con facoltà per il padre di incontrare previo accordo fra i genitori Per_1
e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa figlia.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre entro Per_1 il giorno 30 di ciascun mese la somma di Euro 150,00 mensili (con decorrenza dalla data di introduzione della presente causa), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
GN CO come per legge.
Revoca ogni provvedimento in ordine all'affidamento, al collocamento, ed ai periodi di permanenza presso ciascun genitore quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne. Per_2
Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 3500 per compensi oltre al rimborso forfettario ed oltre a IVA e Cpa ove dovute per legge.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli