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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 297/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art.615,
II comma c.p.c.) immobiliare
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Boderone, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla via Temesa 15, giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
25.1.2018 rep. 297185 e racc. 30921, di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona dell'Avv. Ada Magliocca che la rappresenta in virtù di procura autenticata dall'Avv.
Elio Bergamo Notaio in Roma, in data 31.7.2018 rep. n. 18551 e racc. n. 8917, rilasciata dal
Dott. munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Persona_2
Amministrazione del 25.9.2017, rappresentato e difeso in virtù di mandato apposto in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Mililli del foro di Chieti con studio in Ortona (Ch) P.zza Porta
Caldari n. 26;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., notificato a mezzo pec, il Sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Paola, la assumendo che: La Cerved Credit Management Controparte_1
s.p.a., in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti ai sensi della L.130/99, quale mandatario di con atto notificato in data 16.3.2018, ha pignorato l'immobile dell'istante CP_1 sito in Paola, via Sant'Agata, identificato in Catasto al foglio 13 p.lla n. 171 sub 1, piano 1, classe
A/3, vani 6,5, rendita euro 382,5, giusto contratto di mutuo ipotecario stipulato tra il ricorrente e in data 19.6.2008 e munito di formula esecutiva Controparte_2 apposta il 2.7.2008, sull'assunto dell'inadempimento al pagamento delle rate stabilite dal piano di ammortamento;
L'atto di pignoramento - preceduto dalla notifica dell'atto di precetto in data
18.12.2017, da parte di quale mandataria di – Controparte_3 CP_1 veniva regolarmente iscritto a ruolo davanti al Tribunale di Paola al n. R.G.E. 36/2018; Il sig. Pt_1
proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.; Il
[...] giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola, dott.ssa Laino, all'udienza del 25.6.2019 fissata per la comparizione delle parti tratteneva la causa in riserva e con provvedimento del 22.7.2019 in accoglimento del ricorso rilevava la violazione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e rilevata la mancata richiesta di conversione del mutuo da parte dell'opposto, sospendeva l'esecuzione; Avverso l'ordinanza di sospensione l'opposta proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con cui adduceva l'erronea valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine al valore da prendere in considerazione per la verifica del limite di finanziabilità e riportandosi per le altre eccezioni alla comparsa di costituzione depositata nel procedimento di opposizione all'esecuzione chiedeva la riforma del provvedimento reclamato, in subordine la conversione parziale e/o totale del mutuo e in ogni caso la revoca della sospensione della procedura esecutiva;
Con ordinanza del
4.12.2019 il Tribunale di Paola accoglieva il reclamo dell'odierna convenuta e, stante la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., disponeva la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario e così revocava la sospensione della procedura R.G.E.I. n.36/2018.
Parte opponente, pertanto, domandava: in via preliminare sospendersi la procedura esecutiva;
in via principale dichiararsi l'inefficacia del titolo esecutivo e quindi l'insussistenza del diritto CP_1 quale mandante di Cerved Credit Management s.p.a., a procedere ad esecuzione forzata nei
[...] propri confronti;
in via subordinata dichiararsi le nullità dell'atto di precetto e per l'effetto dichiararsi nullo il procedimento esecutivo de quo;
in via ulteriormente subordinata dichiararsi nulla la clausola degli interessi e per l'effetto imputarsi tutti i pagamenti in linea capitale e ricalcolarsi le somme eventualmente dovute;
in via ulteriormente subordinata dichiararsi nullo il contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza per la controparte di presentare istanza di conversione da mutuo fondiario a mutuo ipotecario;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 19.6.20 si costituiva la la quale domandava: in via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione della CP_1 procedura esecutiva, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;
in via principale dichiararsi nulle e/o inammissibili e comunque rigettarsi le domande ex adverso formulate per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarato nullo il contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, dichiararsi la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, in data 4.7.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare solo in parte accoglibile.
Risulta, preliminarmente, condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Paola con l'Ordinanza di cui all'R.G. 1244/2019, laddove viene accertato il superamento del limite di finanziabilità stabilito nell'art. 38 T.U.B.
Come è noto, l'art. 38 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 contiene al primo comma la nozione di credito fondiario, definito come quello che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Il secondo comma del citato art. 38 così recita: “La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
La delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995 ha fissato il limite di finanziabilità secondo la seguente duplice opzione: a) fino all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi;
b) fino al 100% del valore, qualora vengano prestate garanzie integrative.
L'art. 38 TUB, quindi, prescrive, nel mutuo fondiario, che l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate.
È noto e pacifico che il valore da prendere in considerazione non sia quello commerciale o di mercato dell'immobile da ipotecare, bensì il c.d. valore cauzionale, ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile ipotecato, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di procedura : “Ai fini dell'apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in considerazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell'immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, sì che, se non è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale” (Cass. 9 maggio 2018, n. 11201, su Il Caso).
Inoltre, è priva di fondamento l'asserita natura mista del credito di cui al contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, avanzata da atteso che “Il contratto di mutuo Controparte_1 fondiario, non essendo un mutuo di scopo, può essere validamente utilizzato per il ripianamento di passività pregresse. La destinazione delle somme mutuate a tale scopo non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo fondiario è rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro garantita da ipoteca di primo grado su immobili., indipendentemente dall'utilizzo concreto delle somme” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.8670 del 01.04.2025).
Dalle conclusioni rassegnate dal CTU, relativamente alla prima parte del quesito n.2 “Accerti se esso è stato concluso in violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB…..” condivise da questo Giudice, si evince che “Il Valore Cauzionale stimato risulta essere pari ad euro: 172.368,00
Pertanto l'importo massimo erogabile , pari all'80% del valore cauzionale del bene è pari a : €
172.368,00 x 80% = € 137.894,40 (centotrentasettemilaottocentonovantaquattro/40). Il contratto di finanziamento per mutuo fondiario risulta di fatto concluso in violazione dell'art.38 TUB, essendo stato erogato un importo pari ad euro 170.000,00”.
Non appare condivisibile, invece, il ragionamento seguito dal Tribunale di Paola con la decisione citata, per quanto attiene alla natura imperativa o meno della disposizione di cui all'art. 38 T.U.B., se, cioè, la violazione di tale norma comporti la nullità del contratto sotteso.
Ciò premesso, la questione del superamento della soglia di finanziabilità ha trovato diverse soluzioni nel corso del tempo da parte della giurisprudenza di legittimità, tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.33719 del 16.11.2022 hanno escluso che l'art. 38, comma 2, TUB integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Tale disposizione, invero, costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, poiché regolamenta il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, assegnando alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti.
Le Sezioni Unite con la citata decisione hanno, quindi, superato la teoria della nullità, poichè “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, del d. lgs. n.385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto…..; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare un limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale”…. – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello della stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, che stabilisca l'invalidità del mutuo concesso oltre i limiti imposti dalla norma in esame, “costituisce un elemento che unitamente (ad altri), milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente”. Nel caso di specie non sussiste neppure un interesse del mutuatario in caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo.
In definitiva, lo scopo dell'art. 38, comma 2, T.U.B. che è sicuramente quello di preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e di impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, pur presentando profili di interesse pubblico, non basta a connotare l'art. 38, co.2, t.u.b. in termini imperativi.
Ciò posto, altro corollario che ne discende dall'interpretazione data dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la citata decisione n.33719 del 16.11.2022, è che se il contratto di mutuo fondiario è ritenuto valido (non nullo), non è necessaria né ammissibile la sua conversione in un ordinario mutuo ipotecario, in quanto la conversione è un istituto che si applica solo ai contratti nulli per salvarne gli effetti attraverso l'applicazione dell'art. 1424 c.c..
Pertanto, non essendoci nullità, non si pone la questione della conversione in mutuo ipotecario ordinario, nonostante la risposta del CTU alla seconda parte del citato secondo quesito nella formulazione “…e, in caso positivo, se esso è convertibile in mutuo ipotecario” laddove scrive “Il contratto di mutuo fondiario concluso in violazione del limite di finanziabilità ex art.38 TUB presenta comunque i requisiti del mutuo ipotecario. Deve ritenersi che parte resistente abbia legittimamente avanzato l'istanza di conversione del mutuo fondiario in ipotecario nel primo atto difensivo utile successivo al rilievo giudiziale della nullità contrattuale ex art.38 TUB, ovvero con
l'atto di reclamo. Ne consegue che risultano rispettati i presupposti ai fini della conversione del mutuo fondiario nullo in violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB in mutuo ipotecario.”
Né il giudice, in via di principio, può disattendere la qualificazione data al contratto da parte dei contraenti a favore di una qualificazione diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio o ricorrano le condizioni per la conversione del contratto, ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità e non è questo il caso, essendo stata esclusa la nullità del mutuo fondiario stipulato dai contraenti, in relazione a entrambi i profili del superamento del limite di finanziabilità
e della destinazione della somma mutuata a ripianare passività pregresse (cfr. Cass. cit., n.33719 del
16.11.2022).
In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione dirimente sulla materia hanno enunciato il seguente principio “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Alla luce di tali principi, quindi, non si può procedere validamente ad alcuna conversione del sottoscritto mutuo fondiario in mutuo ipotecario. Confermata la validità del mutuo fondiario, viene meno anche l'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica dello stesso, atteso che il creditore fondiario rimane esentato dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo (cfr.
Cass.n.17439 del28.06.2029).
Invero il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico, continua a costituire un valido titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.) di talchè la mancata notifica dello stesso unitamente al precetto determina una nullità di tipo formale – perché connessa alla forma della notificazione del precetto – che va eccepita con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dal perfezionamento dell'atto nei confronti del destinatario (ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.
Quanto alla dedotta presunta mancanza di efficacia esecutiva del titolo azionato ex art. 474 c.p.c., per difetto di attestazione delle somme mutuate e della prova della quietanza rilasciata da soggetti terzi destinatari degli importi erogati, corretta è l'interpretazione resa dal Tribunale di Paola che ha respinto le doglianze mosse dall'odierno attore. Infatti in ordine all'attestazione dell'erogazione delle somme mutuate e la prova della quietanza rilasciata dai soggetti terzi destinatari degli importi erogati, sovviene l'art. 3 del contratto di mutuo che dà atto dell'avvenuta erogazione e consegna in favore del mutuatario dell'intera somma finanziata e della relativa quietanza rilasciata dallo stesso mutuatario: “La parte finanziata ne lascia ampia quietanza con il presente atto, riconoscendosene debitrice per sé e per i propri successori in via fra tutti solidale e indivisibile”..
Parimenti infondata è la doglianza in merito all'applicazione di interessi usurari.
Come rilevato dal Tribunale di Paola con la decisione impugnata il nuovo piano di ammortamento, adottato dopo la sospensione del mutuo, ha mantenuto inalterati i tassi di interesse originariamente pattuiti con il contratto di mutuo, per cui ai fini della verifica del tasso usurario “il tasso soglia va verificato al momento della stipula del contratto, non risultando rilevanti i successivi mutamenti dei tassi convenuti, né l'alterazione dell'equilibrio contrattuale derivante da eventi successivi alla stipula…” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.18499 del 08/07/2024; cfr. Cass. civ. Sez. VI-3,
Ordinanza n.2311 del 30/01/2018). Altra considerazione da fare è che la valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia, ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali stabilite all'art. 644 c.p. e 1815 c.c.., per cui ne deriva che ove il rilievo dell'usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex art. 2 dalla legge n.108 del 1996 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.9405 del 12/04/2017).
Pertanto, avendo il CTU espresso la propria valutazione in ordine al 3° quesito: Verifichi se a seguito della sospensione del mutuo venivano applicati gli stessi interessi originariamente pattuiti
e, in caso affermativo, se essi superino la soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto” questo giudice fa proprie le risultanze che si trascrivono: “Dalla ricostruzione del nuovo piano di ammortamento, non emergono variazioni nei tassi contrattuali originariamente pattuiti.
Gli stessi, anche nel periodo posto in sospensione, risultano contenuti nei limiti della soglia, fissati per il terzo trimestre 2008 al 9,06.”.
Anche in merito al 4° quesito “Accerti quanto altro utile ai fini di giustizia”, questo giudice fa proprie le risultanze che si trascrivono:” Sebbene la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori risulti pienamente conforme ai limiti imposti dalla L. 108/96, l'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dal finanziatore nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata….evidenzia il superamento del tasso soglia in un certo numero di periodi”.
Da ciò ne deriva che il risultato del ricalcolo del CTU è il seguente: “somme da recuperare 58,94”.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, unitamente alla parziale reciproca soccombenza inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 297/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte opponente per quanto di ragione indicata in parte motiva, confermando la validità del contratto di mutuo fondiario;
2) DICHIARA efficace il titolo esecutivo e, per l'effetto, accerta il diritto di Controparte_1 quale mandataria di Cerved Management S.p.A. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
Parte_1
3) CONDANNA a rifondere al Sig. la somma di euro 58,94 Controparte_1 Parte_1 quali interessi da recuperare;
4) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
5) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti.
Paola, lì 24.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 297/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art.615,
II comma c.p.c.) immobiliare
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Boderone, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Paola (CS), alla via Temesa 15, giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
25.1.2018 rep. 297185 e racc. 30921, di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona dell'Avv. Ada Magliocca che la rappresenta in virtù di procura autenticata dall'Avv.
Elio Bergamo Notaio in Roma, in data 31.7.2018 rep. n. 18551 e racc. n. 8917, rilasciata dal
Dott. munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Persona_2
Amministrazione del 25.9.2017, rappresentato e difeso in virtù di mandato apposto in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Mililli del foro di Chieti con studio in Ortona (Ch) P.zza Porta
Caldari n. 26;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., notificato a mezzo pec, il Sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Paola, la assumendo che: La Cerved Credit Management Controparte_1
s.p.a., in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti ai sensi della L.130/99, quale mandatario di con atto notificato in data 16.3.2018, ha pignorato l'immobile dell'istante CP_1 sito in Paola, via Sant'Agata, identificato in Catasto al foglio 13 p.lla n. 171 sub 1, piano 1, classe
A/3, vani 6,5, rendita euro 382,5, giusto contratto di mutuo ipotecario stipulato tra il ricorrente e in data 19.6.2008 e munito di formula esecutiva Controparte_2 apposta il 2.7.2008, sull'assunto dell'inadempimento al pagamento delle rate stabilite dal piano di ammortamento;
L'atto di pignoramento - preceduto dalla notifica dell'atto di precetto in data
18.12.2017, da parte di quale mandataria di – Controparte_3 CP_1 veniva regolarmente iscritto a ruolo davanti al Tribunale di Paola al n. R.G.E. 36/2018; Il sig. Pt_1
proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.; Il
[...] giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola, dott.ssa Laino, all'udienza del 25.6.2019 fissata per la comparizione delle parti tratteneva la causa in riserva e con provvedimento del 22.7.2019 in accoglimento del ricorso rilevava la violazione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e rilevata la mancata richiesta di conversione del mutuo da parte dell'opposto, sospendeva l'esecuzione; Avverso l'ordinanza di sospensione l'opposta proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con cui adduceva l'erronea valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine al valore da prendere in considerazione per la verifica del limite di finanziabilità e riportandosi per le altre eccezioni alla comparsa di costituzione depositata nel procedimento di opposizione all'esecuzione chiedeva la riforma del provvedimento reclamato, in subordine la conversione parziale e/o totale del mutuo e in ogni caso la revoca della sospensione della procedura esecutiva;
Con ordinanza del
4.12.2019 il Tribunale di Paola accoglieva il reclamo dell'odierna convenuta e, stante la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., disponeva la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario e così revocava la sospensione della procedura R.G.E.I. n.36/2018.
Parte opponente, pertanto, domandava: in via preliminare sospendersi la procedura esecutiva;
in via principale dichiararsi l'inefficacia del titolo esecutivo e quindi l'insussistenza del diritto CP_1 quale mandante di Cerved Credit Management s.p.a., a procedere ad esecuzione forzata nei
[...] propri confronti;
in via subordinata dichiararsi le nullità dell'atto di precetto e per l'effetto dichiararsi nullo il procedimento esecutivo de quo;
in via ulteriormente subordinata dichiararsi nulla la clausola degli interessi e per l'effetto imputarsi tutti i pagamenti in linea capitale e ricalcolarsi le somme eventualmente dovute;
in via ulteriormente subordinata dichiararsi nullo il contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza per la controparte di presentare istanza di conversione da mutuo fondiario a mutuo ipotecario;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 19.6.20 si costituiva la la quale domandava: in via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione della CP_1 procedura esecutiva, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;
in via principale dichiararsi nulle e/o inammissibili e comunque rigettarsi le domande ex adverso formulate per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarato nullo il contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, dichiararsi la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, in data 4.7.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione appare solo in parte accoglibile.
Risulta, preliminarmente, condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Paola con l'Ordinanza di cui all'R.G. 1244/2019, laddove viene accertato il superamento del limite di finanziabilità stabilito nell'art. 38 T.U.B.
Come è noto, l'art. 38 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 contiene al primo comma la nozione di credito fondiario, definito come quello che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Il secondo comma del citato art. 38 così recita: “La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
La delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995 ha fissato il limite di finanziabilità secondo la seguente duplice opzione: a) fino all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi;
b) fino al 100% del valore, qualora vengano prestate garanzie integrative.
L'art. 38 TUB, quindi, prescrive, nel mutuo fondiario, che l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate.
È noto e pacifico che il valore da prendere in considerazione non sia quello commerciale o di mercato dell'immobile da ipotecare, bensì il c.d. valore cauzionale, ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile ipotecato, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di procedura : “Ai fini dell'apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in considerazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell'immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, sì che, se non è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale” (Cass. 9 maggio 2018, n. 11201, su Il Caso).
Inoltre, è priva di fondamento l'asserita natura mista del credito di cui al contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, avanzata da atteso che “Il contratto di mutuo Controparte_1 fondiario, non essendo un mutuo di scopo, può essere validamente utilizzato per il ripianamento di passività pregresse. La destinazione delle somme mutuate a tale scopo non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo fondiario è rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro garantita da ipoteca di primo grado su immobili., indipendentemente dall'utilizzo concreto delle somme” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.8670 del 01.04.2025).
Dalle conclusioni rassegnate dal CTU, relativamente alla prima parte del quesito n.2 “Accerti se esso è stato concluso in violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB…..” condivise da questo Giudice, si evince che “Il Valore Cauzionale stimato risulta essere pari ad euro: 172.368,00
Pertanto l'importo massimo erogabile , pari all'80% del valore cauzionale del bene è pari a : €
172.368,00 x 80% = € 137.894,40 (centotrentasettemilaottocentonovantaquattro/40). Il contratto di finanziamento per mutuo fondiario risulta di fatto concluso in violazione dell'art.38 TUB, essendo stato erogato un importo pari ad euro 170.000,00”.
Non appare condivisibile, invece, il ragionamento seguito dal Tribunale di Paola con la decisione citata, per quanto attiene alla natura imperativa o meno della disposizione di cui all'art. 38 T.U.B., se, cioè, la violazione di tale norma comporti la nullità del contratto sotteso.
Ciò premesso, la questione del superamento della soglia di finanziabilità ha trovato diverse soluzioni nel corso del tempo da parte della giurisprudenza di legittimità, tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.33719 del 16.11.2022 hanno escluso che l'art. 38, comma 2, TUB integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Tale disposizione, invero, costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, poiché regolamenta il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, assegnando alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti.
Le Sezioni Unite con la citata decisione hanno, quindi, superato la teoria della nullità, poichè “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, del d. lgs. n.385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto…..; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare un limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale”…. – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello della stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, che stabilisca l'invalidità del mutuo concesso oltre i limiti imposti dalla norma in esame, “costituisce un elemento che unitamente (ad altri), milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente”. Nel caso di specie non sussiste neppure un interesse del mutuatario in caso di superamento del limite di finanziabilità del mutuo.
In definitiva, lo scopo dell'art. 38, comma 2, T.U.B. che è sicuramente quello di preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e di impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, pur presentando profili di interesse pubblico, non basta a connotare l'art. 38, co.2, t.u.b. in termini imperativi.
Ciò posto, altro corollario che ne discende dall'interpretazione data dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la citata decisione n.33719 del 16.11.2022, è che se il contratto di mutuo fondiario è ritenuto valido (non nullo), non è necessaria né ammissibile la sua conversione in un ordinario mutuo ipotecario, in quanto la conversione è un istituto che si applica solo ai contratti nulli per salvarne gli effetti attraverso l'applicazione dell'art. 1424 c.c..
Pertanto, non essendoci nullità, non si pone la questione della conversione in mutuo ipotecario ordinario, nonostante la risposta del CTU alla seconda parte del citato secondo quesito nella formulazione “…e, in caso positivo, se esso è convertibile in mutuo ipotecario” laddove scrive “Il contratto di mutuo fondiario concluso in violazione del limite di finanziabilità ex art.38 TUB presenta comunque i requisiti del mutuo ipotecario. Deve ritenersi che parte resistente abbia legittimamente avanzato l'istanza di conversione del mutuo fondiario in ipotecario nel primo atto difensivo utile successivo al rilievo giudiziale della nullità contrattuale ex art.38 TUB, ovvero con
l'atto di reclamo. Ne consegue che risultano rispettati i presupposti ai fini della conversione del mutuo fondiario nullo in violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB in mutuo ipotecario.”
Né il giudice, in via di principio, può disattendere la qualificazione data al contratto da parte dei contraenti a favore di una qualificazione diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio o ricorrano le condizioni per la conversione del contratto, ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità e non è questo il caso, essendo stata esclusa la nullità del mutuo fondiario stipulato dai contraenti, in relazione a entrambi i profili del superamento del limite di finanziabilità
e della destinazione della somma mutuata a ripianare passività pregresse (cfr. Cass. cit., n.33719 del
16.11.2022).
In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione dirimente sulla materia hanno enunciato il seguente principio “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Alla luce di tali principi, quindi, non si può procedere validamente ad alcuna conversione del sottoscritto mutuo fondiario in mutuo ipotecario. Confermata la validità del mutuo fondiario, viene meno anche l'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica dello stesso, atteso che il creditore fondiario rimane esentato dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo (cfr.
Cass.n.17439 del28.06.2029).
Invero il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico, continua a costituire un valido titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.) di talchè la mancata notifica dello stesso unitamente al precetto determina una nullità di tipo formale – perché connessa alla forma della notificazione del precetto – che va eccepita con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dal perfezionamento dell'atto nei confronti del destinatario (ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.
Quanto alla dedotta presunta mancanza di efficacia esecutiva del titolo azionato ex art. 474 c.p.c., per difetto di attestazione delle somme mutuate e della prova della quietanza rilasciata da soggetti terzi destinatari degli importi erogati, corretta è l'interpretazione resa dal Tribunale di Paola che ha respinto le doglianze mosse dall'odierno attore. Infatti in ordine all'attestazione dell'erogazione delle somme mutuate e la prova della quietanza rilasciata dai soggetti terzi destinatari degli importi erogati, sovviene l'art. 3 del contratto di mutuo che dà atto dell'avvenuta erogazione e consegna in favore del mutuatario dell'intera somma finanziata e della relativa quietanza rilasciata dallo stesso mutuatario: “La parte finanziata ne lascia ampia quietanza con il presente atto, riconoscendosene debitrice per sé e per i propri successori in via fra tutti solidale e indivisibile”..
Parimenti infondata è la doglianza in merito all'applicazione di interessi usurari.
Come rilevato dal Tribunale di Paola con la decisione impugnata il nuovo piano di ammortamento, adottato dopo la sospensione del mutuo, ha mantenuto inalterati i tassi di interesse originariamente pattuiti con il contratto di mutuo, per cui ai fini della verifica del tasso usurario “il tasso soglia va verificato al momento della stipula del contratto, non risultando rilevanti i successivi mutamenti dei tassi convenuti, né l'alterazione dell'equilibrio contrattuale derivante da eventi successivi alla stipula…” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.18499 del 08/07/2024; cfr. Cass. civ. Sez. VI-3,
Ordinanza n.2311 del 30/01/2018). Altra considerazione da fare è che la valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia, ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali stabilite all'art. 644 c.p. e 1815 c.c.., per cui ne deriva che ove il rilievo dell'usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex art. 2 dalla legge n.108 del 1996 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.9405 del 12/04/2017).
Pertanto, avendo il CTU espresso la propria valutazione in ordine al 3° quesito: Verifichi se a seguito della sospensione del mutuo venivano applicati gli stessi interessi originariamente pattuiti
e, in caso affermativo, se essi superino la soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto” questo giudice fa proprie le risultanze che si trascrivono: “Dalla ricostruzione del nuovo piano di ammortamento, non emergono variazioni nei tassi contrattuali originariamente pattuiti.
Gli stessi, anche nel periodo posto in sospensione, risultano contenuti nei limiti della soglia, fissati per il terzo trimestre 2008 al 9,06.”.
Anche in merito al 4° quesito “Accerti quanto altro utile ai fini di giustizia”, questo giudice fa proprie le risultanze che si trascrivono:” Sebbene la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori risulti pienamente conforme ai limiti imposti dalla L. 108/96, l'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dal finanziatore nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata….evidenzia il superamento del tasso soglia in un certo numero di periodi”.
Da ciò ne deriva che il risultato del ricalcolo del CTU è il seguente: “somme da recuperare 58,94”.
Le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, unitamente alla parziale reciproca soccombenza inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 297/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte opponente per quanto di ragione indicata in parte motiva, confermando la validità del contratto di mutuo fondiario;
2) DICHIARA efficace il titolo esecutivo e, per l'effetto, accerta il diritto di Controparte_1 quale mandataria di Cerved Management S.p.A. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
Parte_1
3) CONDANNA a rifondere al Sig. la somma di euro 58,94 Controparte_1 Parte_1 quali interessi da recuperare;
4) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
5) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti.
Paola, lì 24.10.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli