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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/03/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
P.U. n. 6-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. estens. dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.
268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), instaurata su ricorso congiunto depositato il 5.02.2024, ed integrato con depositi del
15.02.2024 e del 27.02.2024, dai coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'O.C.C. “ ” e con il ministero dell'avv. Organizzazione_1
Annalisa Iozza;
ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura per l'apertura della liquidazione controllata, instaurata su domanda della stessa parte debitrice ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., di recente ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II,
20.09.2022); ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCII, in combinato disposto con l'art. 66
CCII, sulla base delle risultanze documentali che seguono:
̶ e sono coniugi che hanno presentato un ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto per la liquidazione controllata del loro patrimonio ex art. 268, comma 1, CCII, con
1 l'assistenza dell'O.C.C. “I del Debitore ” e con il ministero Org_1 Organizzazione_1 dell'avv. Annalisa Iozza, da qualificarsi come procedura familiare per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCII, trattandosi di una norma collocata tra le “disposizioni di carattere generale” sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come chiarito dall'art. 65, comma 1, CCII, ricomprendono anche la presente procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato di cui al titolo V, capo IX del codice, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 05.10.2022);
̶ il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma Org_ 1, CCII, in quanto i ricorrenti hanno la residenza a nel suo circondario;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
la parte debitrice ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “ ” e Organizzazione_1
con il ministero dell'avv. Annalisa Iozza, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma
2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di “sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma
1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n.
179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, in quanto:
- sotto il profilo soggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, la ricorrente ha debiti derivanti dall'attività dell'omonima impresa individuale di cui era titolare, cancellata dal registro delle imprese l'11.02.2015, come risulta dalla visura camerale in atti aggiornata al 15.02.2024 e, come tale, è un “debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” per decorso del termine annuale ex art. 33, commi 1 e 2, CCII, mentre il ricorrente è qualificabile come “consumatore”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”, avendo debiti non inerenti ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, come accertato dall'O.C.C.;
- sotto il profilo oggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, la parte ricorrente si trova in “stato di crisi”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, come
2 “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, in quanto ha debiti per la somma complessiva di euro 209.450,59 che non è in grado di adempiere con l'unico reddito percepito, che è quello derivante dalla pensione della ricorrente, pari da ultimo alla somma mensile di euro 972,83, come documentato in atti dall'O.C.C. sulla base della dichiarazione dei redditi della ricorrente con il coniuge ricorrente a suo carico, presentata nel 2023 per i redditi relativi al 2022;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII, in combinato disposto con l'art. 66 CCII;
dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
[. nomina liquidatore la dott.ssa , così confermando il referente dell'O.C.C. “ Persona_1
”, della cui assistenza si sono avvalsi i debitori Organizzazione_1 Org_1
ricorrenti ex art. 269 CCII;
ordina alla parte debitrice il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, ad aggiornamento della visura camerale dell'impresa individuale della ricorrente, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/03/2024.
IL PRESIDENTE REL. ESTENS.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. estens. dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.
268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), instaurata su ricorso congiunto depositato il 5.02.2024, ed integrato con depositi del
15.02.2024 e del 27.02.2024, dai coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'O.C.C. “ ” e con il ministero dell'avv. Organizzazione_1
Annalisa Iozza;
ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura per l'apertura della liquidazione controllata, instaurata su domanda della stessa parte debitrice ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., di recente ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II,
20.09.2022); ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCII, in combinato disposto con l'art. 66
CCII, sulla base delle risultanze documentali che seguono:
̶ e sono coniugi che hanno presentato un ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto per la liquidazione controllata del loro patrimonio ex art. 268, comma 1, CCII, con
1 l'assistenza dell'O.C.C. “I del Debitore ” e con il ministero Org_1 Organizzazione_1 dell'avv. Annalisa Iozza, da qualificarsi come procedura familiare per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCII, trattandosi di una norma collocata tra le “disposizioni di carattere generale” sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come chiarito dall'art. 65, comma 1, CCII, ricomprendono anche la presente procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato di cui al titolo V, capo IX del codice, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 05.10.2022);
̶ il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma Org_ 1, CCII, in quanto i ricorrenti hanno la residenza a nel suo circondario;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
la parte debitrice ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “ ” e Organizzazione_1
con il ministero dell'avv. Annalisa Iozza, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma
2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di “sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma
1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n.
179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, in quanto:
- sotto il profilo soggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, la ricorrente ha debiti derivanti dall'attività dell'omonima impresa individuale di cui era titolare, cancellata dal registro delle imprese l'11.02.2015, come risulta dalla visura camerale in atti aggiornata al 15.02.2024 e, come tale, è un “debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” per decorso del termine annuale ex art. 33, commi 1 e 2, CCII, mentre il ricorrente è qualificabile come “consumatore”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”, avendo debiti non inerenti ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, come accertato dall'O.C.C.;
- sotto il profilo oggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, la parte ricorrente si trova in “stato di crisi”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, come
2 “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, in quanto ha debiti per la somma complessiva di euro 209.450,59 che non è in grado di adempiere con l'unico reddito percepito, che è quello derivante dalla pensione della ricorrente, pari da ultimo alla somma mensile di euro 972,83, come documentato in atti dall'O.C.C. sulla base della dichiarazione dei redditi della ricorrente con il coniuge ricorrente a suo carico, presentata nel 2023 per i redditi relativi al 2022;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII, in combinato disposto con l'art. 66 CCII;
dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi Parte_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
[. nomina liquidatore la dott.ssa , così confermando il referente dell'O.C.C. “ Persona_1
”, della cui assistenza si sono avvalsi i debitori Organizzazione_1 Org_1
ricorrenti ex art. 269 CCII;
ordina alla parte debitrice il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, ad aggiornamento della visura camerale dell'impresa individuale della ricorrente, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/03/2024.
IL PRESIDENTE REL. ESTENS.
dott.ssa Stefania Sgroi
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