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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 503\2020 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribuna- le di Torre Annunziata 23.12.2019 n. 2847, notificata a mezzo pec il 7.01.2020), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Orditu- Parte_1 C.F._1
ra e RI RI, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, appellante e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliostefano Controparte_1 C.F._2
Marzuillo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, appellato nonché
Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento, c.f. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Teodoro Anastasio, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione, depositata nel fascicolo di primo grado, appellato e
, in persona del Controparte_2
presidente reverendo , nato a [...] il [...], ente morale con Controparte_3
amministrazione autonoma eretto con decreto del 9.06.1918 n. 842, iscritto al Registro delle persone giuridiche al n. 47, con sede in Sorrento, Via Sant'Antonio 6, p.iva , c.f. P.IVA_2
1 , con domicilio eletto in Sorrento, Via degli Aranci 139, nello studio dell'avv. P.IVA_3
EL MP, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione depositata in data 8.07.2025, appellata e
, , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
[..
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
, , , ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , , ,
[...] Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
, , , , appellati contumaci CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
e e , appellate non costituite Controparte_31 Controparte_32
Conclusioni
Come da note scritte di trattazione per l'udienza cartolare del 23.09.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 23.09.2025 con i termini (ridotti) ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica (scaduti il 10.11.2025), la Corte osserva quanto segue.
1- Con ricorso del 24.07.1991 al Pretore di Sorrento, il Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento propose denuncia di nuova opera avverso i lavori di scavo iniziati da Parte_1
nel terraneo di via San Cesareo n. 56 in Sorrento, al fine di ampliare detto locale in
[...]
danno del retrostante terrapieno condominiale.
Il Pretore ordinò a la sospensione dei lavori. Pt_1
Con atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, seguito alla sentenza di questa Corte del 21.06.2012 n. 2288 che aveva dichiarato la nullità della senten- za di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i con- domini, il Condominio chiese la condanna di alla rimessione in pristino del terraneo Pt_1
e al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese.
Si costituì ; in via preliminare eccepì il difetto del contraddittorio;
nel merito, con- Pt_1
cluse per il rigetto della domanda;
in riconvenzionale, chiese accertarsi e dichiararsi l'avve- nuto acquisto per usucapione del terraneo nella sua attuale consistenza.
2 Con riguardo all'eccepito difetto del contraddittorio, con ordinanza del 28.04.2014 il giudi- ce monocratico del Tribunale di Torre Annunziata – “ritenuto che la causa ex art. 354 c.p.c. è stata correttamente riassunta nei confronti delle parti originarie del processo, spettando allo scrivente Giudice disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. conformemente alle indicazioni della Corte d'appello” – fissò il termine “affinché la parte più diligente prov- vedesse ad estendere il contraddittorio nei confronti di quei soggetti che la Corte d'appello, nella sentenza di annullamento della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva individuato come pretermessi, cioè i condomini”.
Con “citazione per integrazione del contraddittorio”, depositata il 30.05.2014, il Condomi- nio provvide alla citazione in giudizio dei condomini , , CP_4 Controparte_5
, , , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_33 CP_9 Controparte_31
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_34
[...
, , , , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_35
, , , ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_36
[...
, , , , Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_37
, , , .
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30
Dei 29 condomini citati si costituì soltanto , il quale eccepì l'estinzione Controparte_1
del giudizio, l'inopponibilità a sé della domanda per difetto di trascrizione;
l'intervenuta usu- capione abbreviata in proprio favore;
l'infondatezza della domanda attrice.
Degli altri 28 condomini, sull'implicito presupposto che le citazioni fossero andate a buon fine, il giudice dichiarò la contumacia, come si desume anche dalla sentenza di primo grado, nella quale essi sono designati semplicemente come “altri 28 condomini chiamati in causa contumaci”. Essi sono pertanto parti del giudizio di primo grado e litisconsorti necessari così come ritenuto dalla sentenza di questa Corte del 21.06.2012 n. 2288 citata.
2- Con sentenza del 23.12.2019 n. 2847, il Tribunale di Torre Annunziata – all'esito dell'i- struttoria (prova testimoniale;
interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio e del convenuto;
c.t.u. affidata all'Ing. ) – ha accolto la domanda Pt_1 Persona_1
del Condominio e per l'effetto ha condannato al ripristino dello status Controparte_1
quo ante del locale terraneo acquistato;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni for- mulata dal Condominio nei confronti di;
ha rigettato la riconvenzionale di Parte_1
; ha condannato in solido i convenuti e al pagamento delle spese Pt_1 Pt_1 CP_1
3 di lite nella misura del 50%; ha compensato la residua metà; ha posto le spese di c.t.u. in uguale misura a carico di tutte le parti.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) preli- Parte_1
minarmente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2847/2019 del Tribunale di Torre Annun- ziata, dichiararsi estinto il giudizio ex art. 307, III comma, c.p.c. (…); 2) in subordine (…) – pre- via pronunzia della nullità della sentenza impugnata (…) – dichiararsi inammissibile la do- manda di condanna del notaio al ripristino dello status quo ante, ovvero Controparte_1
rigettarsi la medesima nel merito (…); 3) in via ancor più gradata (…), pronunziarsi l'acquisto per titolo o per usucapione in favore dell'odierno appellante (…) del locale retrobottega per cui è causa e/o del supposto 'ampliamento' del medesimo;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato CP_38
da attribuirsi al sottoscritto procuratore in qualità di anticipatario ex art. 91 c.p.c.».
[...]
A sostegno del gravame l'appellante deduce: 1) l'omesso rilievo della intervenuta Pt_1
estinzione del processo di primo grado ex art. 307, III comma, c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 16 bis, I comma, D.L. n. 179/2012 e la conseguente estinzione del giudizio ex art. 307, III comma, c.p.c., poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pre- termessi, disposta dal Tribunale, non risulta essere stata correttamente eseguita dal Condo- minio perché l'atto di integrazione non risulta ritualmente depositato in giudizio;
3) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.; 4) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 183 c.p.c. (nella formulazione antece- dente alla riforma del 1990); 5) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 183 c.p.c. (vecchia formulazione) e di riflesso dell'art. 111, IV comma, c.p.c.; 6) l'er- roneità della sentenza nel merito per violazione degli artt. 948 c.c. e 2697, I comma, c.c.; 7) la violazione dell'art. 2697, I comma, c.c. e la erronea valutazione del materiale istruttorio;
8)
l'erronea valutazione del materiale istruttorio quanto al rigetto della domanda riconvenzio- nale di acquisto per titolo o per usucapione proposta in primo grado da esso appellante, in quanto i titoli di provenienza versati in atti dall'odierno appellante, in particolare l'atto per
Notar del 30.10.1922, dimostrerebbero l'originaria esistenza del retrobottega Per_2
(confermata dai testi) con un grado di certezza tale da indurre l'appellato Condominio alla tardiva modifica delle sue contestazioni, che in origine ipotizzavano non già l'ampliamento bensì la realizzazione ex novo di tale retrobottega nell'anno 1991.
4 4- Si è costituto , associandosi alle domande ed eccezioni proposte da Controparte_1
, in merito all'intervenuta estinzione, e ribadendo che la domanda del Condominio Pt_1
andrebbe qualificata come rivendicazione, con il conseguente obbligo di trascrizione della domanda (disatteso) e onere probatorio (non assolto) particolarmente rigoroso, diversa- mente da una azione di restituzione.
5- Si è costituito il Condominio, il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa notifica dell'impugnazione nei confronti dei condomini rimasti contu- maci in primo grado;
nonché l'infondatezza dell'appello nel merito.
6- Successivamente si è costituita anche la Controparte_39
, che ha formulato conclusioni conformi a quelle del Condominio.
[...]
7- Rilevato che i 28 condomini contumaci in primo grado non sono stati citati in giudizio dall'appellante , questa Corte, con ordinanza depositata il 28.04.2025, ha Parte_1
disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nel termine perentorio del 13.06.2025.
Giova qui ribadire quanto accennato nella predetta ordinanza, e cioè che non può esami- narsi l'eccezione (disattesa dal primo giudice) di estinzione del processo già in primo grado per omessa citazione di tutti i litisconsorti necessari nel termine fissato ai sensi dell'art. 354
c.p.c. (circostanza non contestata e confermata per tabulas) senza prima integrare il con- traddittorio nel grado di appello nei confronti delle parti processuali non citate dall'appellan- te . Pt_1
È pur vero che, “in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazio- ne del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allunga- mento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun bene- ficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” [Cass. ord. 21.05.2018 n.
12515].
Tuttavia il principio vale soltanto per il giudizio di legittimità, come chiarisce Cass. ord.
17.12.2024 n. 32933: “In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamen-
5 te quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato;
né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover pre- scindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito”.
Ora, per ammissione dello stesso appellante , la citazione di Parte_1 CP_31
e non è andata a buon fine nel termine perentorio assegnato
[...] Controparte_32
del 13.06.2025. La giustificazione addotta nelle note scritte depositate il 23.09.2025 (difficol- tà di “ricostruire la situazione dei condomini originariamente evocati in giudizio, verificando- ne finanche l'attuale esistenza in vita e, in caso di decessi, individuando i vari eredi”) deve es- sere valutata non in relazione al termine (di 46 giorni) assegnato con l'ordinanza del
28.04.2025, bensì in relazione all'intera durata del grado di appello (oltre cinque anni), poi- ché fin dall'inizio l'appellante aveva l'onere di chiamare in giudizio tutte le parti individuate in primo grado (o loro eredi), tanto più in presenza di una sentenza di questa Corte (n.
2288\2012) che aveva specificamente dichiarato la necessità del litisconsorzio e rimesso gli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Dunque fin dall'inizio del presente grado l'appel- lante doveva e poteva identificare tutti i condomini ed evocarli in giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ex art. 331 comma 2° c.p.c..
8- Spese del grado compensate tra e , portatori di interessi convergenti, Pt_1 CP_1
sì da rassegnare conclusioni identiche. Spese secondo soccombenza tra e gli altri Pt_1
appellati costituiti in giudizio.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 600,00), introduttiva (€ 500,00) e deci- sionale (€ 1.000,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi-
6 tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
9- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sor- Parte_1
rento, della , e di Controparte_2
, , , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_33
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_40
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
[...
, , , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
, , , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 Controparte_41
, , , e , Controparte_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 Controparte_32
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 23.12.2019 n. 2847, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_33 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_40 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , , ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
, , , , ; CP_26 Controparte_41 Controparte_28 CP_29 CP_30
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) dichiara compensate le spese del presente grado tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
d) condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di: Parte_1
7 -- Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento, con distrazione in favore dell'avv. Teodo- ro Anastasio, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 per compensi ed € 315,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
-- , con distrazione Controparte_2
in favore dell'avv. EL MP, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 per compensi ed € 315,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 503\2020 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribuna- le di Torre Annunziata 23.12.2019 n. 2847, notificata a mezzo pec il 7.01.2020), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Orditu- Parte_1 C.F._1
ra e RI RI, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, appellante e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliostefano Controparte_1 C.F._2
Marzuillo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, appellato nonché
Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento, c.f. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Teodoro Anastasio, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione, depositata nel fascicolo di primo grado, appellato e
, in persona del Controparte_2
presidente reverendo , nato a [...] il [...], ente morale con Controparte_3
amministrazione autonoma eretto con decreto del 9.06.1918 n. 842, iscritto al Registro delle persone giuridiche al n. 47, con sede in Sorrento, Via Sant'Antonio 6, p.iva , c.f. P.IVA_2
1 , con domicilio eletto in Sorrento, Via degli Aranci 139, nello studio dell'avv. P.IVA_3
EL MP, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione depositata in data 8.07.2025, appellata e
, , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
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, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
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[...] Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
, , , , appellati contumaci CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
e e , appellate non costituite Controparte_31 Controparte_32
Conclusioni
Come da note scritte di trattazione per l'udienza cartolare del 23.09.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 23.09.2025 con i termini (ridotti) ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica (scaduti il 10.11.2025), la Corte osserva quanto segue.
1- Con ricorso del 24.07.1991 al Pretore di Sorrento, il Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento propose denuncia di nuova opera avverso i lavori di scavo iniziati da Parte_1
nel terraneo di via San Cesareo n. 56 in Sorrento, al fine di ampliare detto locale in
[...]
danno del retrostante terrapieno condominiale.
Il Pretore ordinò a la sospensione dei lavori. Pt_1
Con atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, seguito alla sentenza di questa Corte del 21.06.2012 n. 2288 che aveva dichiarato la nullità della senten- za di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i con- domini, il Condominio chiese la condanna di alla rimessione in pristino del terraneo Pt_1
e al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese.
Si costituì ; in via preliminare eccepì il difetto del contraddittorio;
nel merito, con- Pt_1
cluse per il rigetto della domanda;
in riconvenzionale, chiese accertarsi e dichiararsi l'avve- nuto acquisto per usucapione del terraneo nella sua attuale consistenza.
2 Con riguardo all'eccepito difetto del contraddittorio, con ordinanza del 28.04.2014 il giudi- ce monocratico del Tribunale di Torre Annunziata – “ritenuto che la causa ex art. 354 c.p.c. è stata correttamente riassunta nei confronti delle parti originarie del processo, spettando allo scrivente Giudice disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. conformemente alle indicazioni della Corte d'appello” – fissò il termine “affinché la parte più diligente prov- vedesse ad estendere il contraddittorio nei confronti di quei soggetti che la Corte d'appello, nella sentenza di annullamento della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva individuato come pretermessi, cioè i condomini”.
Con “citazione per integrazione del contraddittorio”, depositata il 30.05.2014, il Condomi- nio provvide alla citazione in giudizio dei condomini , , CP_4 Controparte_5
, , , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_33 CP_9 Controparte_31
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_34
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, , , , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_35
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[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_36
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, , , , Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_37
, , , .
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30
Dei 29 condomini citati si costituì soltanto , il quale eccepì l'estinzione Controparte_1
del giudizio, l'inopponibilità a sé della domanda per difetto di trascrizione;
l'intervenuta usu- capione abbreviata in proprio favore;
l'infondatezza della domanda attrice.
Degli altri 28 condomini, sull'implicito presupposto che le citazioni fossero andate a buon fine, il giudice dichiarò la contumacia, come si desume anche dalla sentenza di primo grado, nella quale essi sono designati semplicemente come “altri 28 condomini chiamati in causa contumaci”. Essi sono pertanto parti del giudizio di primo grado e litisconsorti necessari così come ritenuto dalla sentenza di questa Corte del 21.06.2012 n. 2288 citata.
2- Con sentenza del 23.12.2019 n. 2847, il Tribunale di Torre Annunziata – all'esito dell'i- struttoria (prova testimoniale;
interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio e del convenuto;
c.t.u. affidata all'Ing. ) – ha accolto la domanda Pt_1 Persona_1
del Condominio e per l'effetto ha condannato al ripristino dello status Controparte_1
quo ante del locale terraneo acquistato;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni for- mulata dal Condominio nei confronti di;
ha rigettato la riconvenzionale di Parte_1
; ha condannato in solido i convenuti e al pagamento delle spese Pt_1 Pt_1 CP_1
3 di lite nella misura del 50%; ha compensato la residua metà; ha posto le spese di c.t.u. in uguale misura a carico di tutte le parti.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) preli- Parte_1
minarmente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2847/2019 del Tribunale di Torre Annun- ziata, dichiararsi estinto il giudizio ex art. 307, III comma, c.p.c. (…); 2) in subordine (…) – pre- via pronunzia della nullità della sentenza impugnata (…) – dichiararsi inammissibile la do- manda di condanna del notaio al ripristino dello status quo ante, ovvero Controparte_1
rigettarsi la medesima nel merito (…); 3) in via ancor più gradata (…), pronunziarsi l'acquisto per titolo o per usucapione in favore dell'odierno appellante (…) del locale retrobottega per cui è causa e/o del supposto 'ampliamento' del medesimo;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'appellato CP_38
da attribuirsi al sottoscritto procuratore in qualità di anticipatario ex art. 91 c.p.c.».
[...]
A sostegno del gravame l'appellante deduce: 1) l'omesso rilievo della intervenuta Pt_1
estinzione del processo di primo grado ex art. 307, III comma, c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 16 bis, I comma, D.L. n. 179/2012 e la conseguente estinzione del giudizio ex art. 307, III comma, c.p.c., poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pre- termessi, disposta dal Tribunale, non risulta essere stata correttamente eseguita dal Condo- minio perché l'atto di integrazione non risulta ritualmente depositato in giudizio;
3) la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.; 4) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 183 c.p.c. (nella formulazione antece- dente alla riforma del 1990); 5) la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 183 c.p.c. (vecchia formulazione) e di riflesso dell'art. 111, IV comma, c.p.c.; 6) l'er- roneità della sentenza nel merito per violazione degli artt. 948 c.c. e 2697, I comma, c.c.; 7) la violazione dell'art. 2697, I comma, c.c. e la erronea valutazione del materiale istruttorio;
8)
l'erronea valutazione del materiale istruttorio quanto al rigetto della domanda riconvenzio- nale di acquisto per titolo o per usucapione proposta in primo grado da esso appellante, in quanto i titoli di provenienza versati in atti dall'odierno appellante, in particolare l'atto per
Notar del 30.10.1922, dimostrerebbero l'originaria esistenza del retrobottega Per_2
(confermata dai testi) con un grado di certezza tale da indurre l'appellato Condominio alla tardiva modifica delle sue contestazioni, che in origine ipotizzavano non già l'ampliamento bensì la realizzazione ex novo di tale retrobottega nell'anno 1991.
4 4- Si è costituto , associandosi alle domande ed eccezioni proposte da Controparte_1
, in merito all'intervenuta estinzione, e ribadendo che la domanda del Condominio Pt_1
andrebbe qualificata come rivendicazione, con il conseguente obbligo di trascrizione della domanda (disatteso) e onere probatorio (non assolto) particolarmente rigoroso, diversa- mente da una azione di restituzione.
5- Si è costituito il Condominio, il quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa notifica dell'impugnazione nei confronti dei condomini rimasti contu- maci in primo grado;
nonché l'infondatezza dell'appello nel merito.
6- Successivamente si è costituita anche la Controparte_39
, che ha formulato conclusioni conformi a quelle del Condominio.
[...]
7- Rilevato che i 28 condomini contumaci in primo grado non sono stati citati in giudizio dall'appellante , questa Corte, con ordinanza depositata il 28.04.2025, ha Parte_1
disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nel termine perentorio del 13.06.2025.
Giova qui ribadire quanto accennato nella predetta ordinanza, e cioè che non può esami- narsi l'eccezione (disattesa dal primo giudice) di estinzione del processo già in primo grado per omessa citazione di tutti i litisconsorti necessari nel termine fissato ai sensi dell'art. 354
c.p.c. (circostanza non contestata e confermata per tabulas) senza prima integrare il con- traddittorio nel grado di appello nei confronti delle parti processuali non citate dall'appellan- te . Pt_1
È pur vero che, “in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazio- ne del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allunga- mento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun bene- ficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” [Cass. ord. 21.05.2018 n.
12515].
Tuttavia il principio vale soltanto per il giudizio di legittimità, come chiarisce Cass. ord.
17.12.2024 n. 32933: “In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamen-
5 te quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato;
né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover pre- scindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito”.
Ora, per ammissione dello stesso appellante , la citazione di Parte_1 CP_31
e non è andata a buon fine nel termine perentorio assegnato
[...] Controparte_32
del 13.06.2025. La giustificazione addotta nelle note scritte depositate il 23.09.2025 (difficol- tà di “ricostruire la situazione dei condomini originariamente evocati in giudizio, verificando- ne finanche l'attuale esistenza in vita e, in caso di decessi, individuando i vari eredi”) deve es- sere valutata non in relazione al termine (di 46 giorni) assegnato con l'ordinanza del
28.04.2025, bensì in relazione all'intera durata del grado di appello (oltre cinque anni), poi- ché fin dall'inizio l'appellante aveva l'onere di chiamare in giudizio tutte le parti individuate in primo grado (o loro eredi), tanto più in presenza di una sentenza di questa Corte (n.
2288\2012) che aveva specificamente dichiarato la necessità del litisconsorzio e rimesso gli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Dunque fin dall'inizio del presente grado l'appel- lante doveva e poteva identificare tutti i condomini ed evocarli in giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello ex art. 331 comma 2° c.p.c..
8- Spese del grado compensate tra e , portatori di interessi convergenti, Pt_1 CP_1
sì da rassegnare conclusioni identiche. Spese secondo soccombenza tra e gli altri Pt_1
appellati costituiti in giudizio.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 600,00), introduttiva (€ 500,00) e deci- sionale (€ 1.000,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi-
6 tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
9- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sor- Parte_1
rento, della , e di Controparte_2
, , , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_33
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_40
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
[...
, , , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
, , , , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 Controparte_41
, , , e , Controparte_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 Controparte_32
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 23.12.2019 n. 2847, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , , , CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_33 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_40 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , , ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
, , , , ; CP_26 Controparte_41 Controparte_28 CP_29 CP_30
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) dichiara compensate le spese del presente grado tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
d) condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di: Parte_1
7 -- Condominio di via San Cesareo n. 44 in Sorrento, con distrazione in favore dell'avv. Teodo- ro Anastasio, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 per compensi ed € 315,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
-- , con distrazione Controparte_2
in favore dell'avv. EL MP, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.100,00 per compensi ed € 315,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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