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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO EL, Presidente
UL EL, TO
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16332/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210045702802 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ilan Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210106875164 ONORARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240048374570 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13060/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti e parte intervenuta : Come da atto introduttivo e di intervento
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1, Nominativo_3 e Ricorrente_3 hanno impugnato le seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09720210045702802, riferita ad imposte IRPEF per l'anno 2017 di
€ 10.713,05, notificata il 16/19.09.2024 alle sole Nominativo_3 e Ricorrente_3; b) n. 09720210106875164, riferita a spese di lite relativa ad una sentenza della CTR di Roma 7401/04/18, di € 1.035,88, notificata il
16/19.09.2024 alle sole Nominativo_3 e Ricorrente_3; c) n. 09720240048374570, riferita a imposta di registrazione della locazione per l'annualità 2018, di € 1.303,35, notificata il 16/19.09.2024 a Nominativo_3 e Ricorrente_3 ed il 13.08.2024 a Ricorrente_1.
Hanno dedotto, col primo motivo: la nullità e/o illegittimità delle pretese per difetto di legittimazione passiva;
che le cartelle di pagamento sono di competenza di Nominativo_5, parente dei ricorrenti, deceduta in Roma il 17.01.2018, mentre tutti e tre i ricorrenti sono stati interessati dall'eredità della de cuius solo in qualità di legatari, quindi non eredi universali, giusto testamento pubblico per atto del Notaio Nominativo_6
di Cotrone di Roma del 24.12.2012; che, nello specifico, Nominativo_3 aveva rinunziato ad uno dei legati giusto atto del 4 ottobre 2019; che in ogni caso i legatari accettanti non hanno legittimazione passiva, se non eventualmente residuale, così come previsto dall'art. 495 c.c. che prevede espressamente: esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso contro il legatario;
che nel caso de quo l'unico legittimato passivo è l'erede universale, Fondazione, con sede in Roma (RM), Indirizzo_1, istituito per l'appunto erede universale dal testamento pubblico e giusta successione che si deposita;
che pertanto, i ricorrenti non vantano alcun diritto successorio passivo nei confronti del de cuius e/o dell'eredità, se non per i soli Ricorrente_3 e Ricorrente_1, in maniera residuale;
che i legati testamentari, così come risultanti dal testamento, sono legati c.d. di specie ex articolo 649 c.c., i quali hanno per oggetto la proprietà di beni immobili, determinati dal testatore, ovvero l'intera proprietà delle porzioni immobiliari site nel Comune di Castel di Ieri (AQ), alla Indirizzo_2.c.; che, in tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore ed i legatari non rispondono dei debiti ereditari del testatore, in assenza di diversa disposizione. Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la tardività dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 14 e 17 DPR
602/73, la decadenza dal diritto ad esigere le somme per decorrenza, ex art. 25 DPR 602/73, del termine di notifica della cartella e dunque l'illegittimità delle pretese.
Col terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità della notifica, ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 dei documenti precedenti, vale a dire degli avvisi di accertamento, in violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 27.7.2000, n. 212.
Col quarto motivo il ricorrente ha sottolineato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 16 comma II del d.lgs. 472/1997, in quanto la mancata notifica degli atti sottostanti l'iscrizione a ruolo vizia l'atto e lo rende meritevole di annullamento.
Col quinto motivo il ricorrente ha dedotto la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento 09720240048374570 di € 1.303,35, notificata il 16/19.09.2024 a Nominativo_3 e Ricorrente_3 e, il 13.08.2024, a Ricorrente_1, riferita a imposta di registrazione della locazione per l'annualità 2018, per inesigibilità a seguito di avvenuto adempimento. Atteso che per l'annualità contrattuale 2018 i contraenti avevano già provveduto al pagamento dell'imposta di € 840,00 in data 9.3.2018, come riportato nella ricevuta di versamento allegata, l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo un accertamento sulla base di un titolo estinto per adempimento.
Col sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la riduzione delle somme e la richiesta di rateazione, per l'illegittimità delle sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. 472/97. Ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati o per la riduzione delle somme richieste, con vittoria di spese.
E' intervenuta nel giudizio Ricorrente_4, che ha contestato vizi analoghi a quelli prospettati dagli altri tre ricorrenti, concludendo in senso analogo agli stessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha osservato: che, a seguito della verifica di quanto eccepito dai ricorrenti in relazione alla loro qualità di legatari, le iscrizioni a ruolo nei loro confronti come coobbligati erano state tempestivamente annullate da ADER, e recavano attualmente, a carico dei medesimi, un importo pari ad € 0,00. Ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Gli estratti ruolo risalgono al 17 marzo 2025, mentre il ricorso, risalente al 22 ottobre 2024, è stato notificato in pari data;
l'annullamento nei confronti di Nominativo_3, è avvenuto il 28 gennaio 2025.
Con ulteriore memoria i ricorrenti e l'interveniente hanno preso atto della cancellazione e/o azzeramento totale dei ruoli da parte dell'Agente della Riscossione, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e dell'atto di intervento, in particolare sulla carenza di legittimazione passiva.
Parti ricorrenti e la parte intervenuta hanno rimarcato che l'Ufficio, riconoscendo le ragioni dei contribuenti, ha annullato la coobbligazione in via esecutiva delle cartelle. Pertanto, i ricorrenti non si sono opposti alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia hanno chiesto condannarsi le controparti alle spese e gli onorari del giudizio da distrarsi, anche in virtù del principio della "soccombenza virtuale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero in data 28 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha annullato in autotutela la coobbligazione esecutiva di cui alle cartelle impugnate, riconoscendo le ragioni dei contribuenti. Vanno compensate tra le parti le spese del procedimento, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha comunque tempestivamente proceduto all'annullamento delle cartelle in autotutela, dopo circa tre mesi dalla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO EL, Presidente
UL EL, TO
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16332/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210045702802 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ilan Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210106875164 ONORARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240048374570 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13060/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti e parte intervenuta : Come da atto introduttivo e di intervento
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1, Nominativo_3 e Ricorrente_3 hanno impugnato le seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09720210045702802, riferita ad imposte IRPEF per l'anno 2017 di
€ 10.713,05, notificata il 16/19.09.2024 alle sole Nominativo_3 e Ricorrente_3; b) n. 09720210106875164, riferita a spese di lite relativa ad una sentenza della CTR di Roma 7401/04/18, di € 1.035,88, notificata il
16/19.09.2024 alle sole Nominativo_3 e Ricorrente_3; c) n. 09720240048374570, riferita a imposta di registrazione della locazione per l'annualità 2018, di € 1.303,35, notificata il 16/19.09.2024 a Nominativo_3 e Ricorrente_3 ed il 13.08.2024 a Ricorrente_1.
Hanno dedotto, col primo motivo: la nullità e/o illegittimità delle pretese per difetto di legittimazione passiva;
che le cartelle di pagamento sono di competenza di Nominativo_5, parente dei ricorrenti, deceduta in Roma il 17.01.2018, mentre tutti e tre i ricorrenti sono stati interessati dall'eredità della de cuius solo in qualità di legatari, quindi non eredi universali, giusto testamento pubblico per atto del Notaio Nominativo_6
di Cotrone di Roma del 24.12.2012; che, nello specifico, Nominativo_3 aveva rinunziato ad uno dei legati giusto atto del 4 ottobre 2019; che in ogni caso i legatari accettanti non hanno legittimazione passiva, se non eventualmente residuale, così come previsto dall'art. 495 c.c. che prevede espressamente: esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso contro il legatario;
che nel caso de quo l'unico legittimato passivo è l'erede universale, Fondazione, con sede in Roma (RM), Indirizzo_1, istituito per l'appunto erede universale dal testamento pubblico e giusta successione che si deposita;
che pertanto, i ricorrenti non vantano alcun diritto successorio passivo nei confronti del de cuius e/o dell'eredità, se non per i soli Ricorrente_3 e Ricorrente_1, in maniera residuale;
che i legati testamentari, così come risultanti dal testamento, sono legati c.d. di specie ex articolo 649 c.c., i quali hanno per oggetto la proprietà di beni immobili, determinati dal testatore, ovvero l'intera proprietà delle porzioni immobiliari site nel Comune di Castel di Ieri (AQ), alla Indirizzo_2.c.; che, in tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore ed i legatari non rispondono dei debiti ereditari del testatore, in assenza di diversa disposizione. Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la tardività dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 14 e 17 DPR
602/73, la decadenza dal diritto ad esigere le somme per decorrenza, ex art. 25 DPR 602/73, del termine di notifica della cartella e dunque l'illegittimità delle pretese.
Col terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità della notifica, ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 dei documenti precedenti, vale a dire degli avvisi di accertamento, in violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 27.7.2000, n. 212.
Col quarto motivo il ricorrente ha sottolineato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 16 comma II del d.lgs. 472/1997, in quanto la mancata notifica degli atti sottostanti l'iscrizione a ruolo vizia l'atto e lo rende meritevole di annullamento.
Col quinto motivo il ricorrente ha dedotto la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento 09720240048374570 di € 1.303,35, notificata il 16/19.09.2024 a Nominativo_3 e Ricorrente_3 e, il 13.08.2024, a Ricorrente_1, riferita a imposta di registrazione della locazione per l'annualità 2018, per inesigibilità a seguito di avvenuto adempimento. Atteso che per l'annualità contrattuale 2018 i contraenti avevano già provveduto al pagamento dell'imposta di € 840,00 in data 9.3.2018, come riportato nella ricevuta di versamento allegata, l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo un accertamento sulla base di un titolo estinto per adempimento.
Col sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la riduzione delle somme e la richiesta di rateazione, per l'illegittimità delle sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. 472/97. Ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati o per la riduzione delle somme richieste, con vittoria di spese.
E' intervenuta nel giudizio Ricorrente_4, che ha contestato vizi analoghi a quelli prospettati dagli altri tre ricorrenti, concludendo in senso analogo agli stessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha osservato: che, a seguito della verifica di quanto eccepito dai ricorrenti in relazione alla loro qualità di legatari, le iscrizioni a ruolo nei loro confronti come coobbligati erano state tempestivamente annullate da ADER, e recavano attualmente, a carico dei medesimi, un importo pari ad € 0,00. Ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Gli estratti ruolo risalgono al 17 marzo 2025, mentre il ricorso, risalente al 22 ottobre 2024, è stato notificato in pari data;
l'annullamento nei confronti di Nominativo_3, è avvenuto il 28 gennaio 2025.
Con ulteriore memoria i ricorrenti e l'interveniente hanno preso atto della cancellazione e/o azzeramento totale dei ruoli da parte dell'Agente della Riscossione, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e dell'atto di intervento, in particolare sulla carenza di legittimazione passiva.
Parti ricorrenti e la parte intervenuta hanno rimarcato che l'Ufficio, riconoscendo le ragioni dei contribuenti, ha annullato la coobbligazione in via esecutiva delle cartelle. Pertanto, i ricorrenti non si sono opposti alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia hanno chiesto condannarsi le controparti alle spese e gli onorari del giudizio da distrarsi, anche in virtù del principio della "soccombenza virtuale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed invero in data 28 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha annullato in autotutela la coobbligazione esecutiva di cui alle cartelle impugnate, riconoscendo le ragioni dei contribuenti. Vanno compensate tra le parti le spese del procedimento, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha comunque tempestivamente proceduto all'annullamento delle cartelle in autotutela, dopo circa tre mesi dalla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.