TRIB
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/01/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. 3144/2022del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto:
“opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Petrozziello, dom.to come in atti;
Parte_1
OPPONENTE E
; Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 20.10.2023;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. Guglielmo, depositato in data 11.1.2022, nella procedura fallimentare n. 12/2021, e comunicato a mezzo pec in data 18.7.2022, con il quale,
nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva ammesso solo parzialmente il credito di cui alla domanda;
in particolare il formulava insinuazione per la somma di € 7612,13 per Pt_1
TFR, mentre veniva ammessa la minor somma di € 6221,65 di cui solo € 1446,70 a titolo di TFR.
Con l'atto di opposizione deduceva che il provvedimento di ammissione non aveva tenuto conto che la somma richiesta era stata convenuta in sede transattiva con l'azienda, e che l'intera somma richiesta era imputabile solo al TFR.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione con il riconoscimento dell'intera somma al privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Non si costituiva la curatela ritualmente evocata in giudizio.
L'opposizione è fondata. La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 12/2021 CP_1
depositata il 28.4.2021.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).
Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello.
Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”.
Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato
è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Giudizio de quo, inoltre, ai sensi dell'art. 99 L.fall. u.c. si definisce con decreto pronunciato dal
Tribunale collegiale.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione.
L'opponente ha dato prova della fondatezza della sua pretesa. Il ha fornito la prova documentale dell'accordo sindacale, a carattere transattivo, convenuto Pt_1
con l'azienda anteriormente al fallimento, in data 11.12.2019.
Con il detto accordo al è stata riconosciuta, a titolo transattivo e a tacitazione di ogni altra Pt_1
pretesa relativa all'attività svolta alle dipendenze della la somma netta di € 12.816,16 così CP_1
composta: € 10.528,90 quale saldo della retribuzione di ottobre 2019 e competenze di fine rapporto;
e la somma di € 2287,26 quale saldo delle trasferte 2013/2019.
Viene previsto inoltre che la detta somma, da corrispondersi in 12 rate di € 1068,01, venga imputata prima al saldo delle trasferte arretrate ed al saldo della retribuzione di ottobre 2019, ed infine alle somme spettanti a titolo di TFR:
Il documentava anche il pagamento delle prime 4 rate e di un acconto della quinta sino alla Pt_1
data del 15.7.2020 per la somma totale di € 5204,03.
Atteso che la somma per saldo trasferta ammonta ad € 2287,26 e che dalla busta paga relativa ad ottobre 2019 si evince che lo stipendio per il mese di ottobre (isolato dalla ulteriori voci non riferibili allo stipendio) ammonta ad € 1515,77 lordi, ne consegue che in ragione del criterio di imputazione pattuito le somme non versate, e richieste con la domanda, non possono che riferirsi al solo TFR.
La curatela inoltre, non costituendosi, non ha fornito prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa come cristallizzata nell'accordo transattivo.
Va pertanto accolta l'opposizione con ammissione della somma di € 7612,13 a titolo di TFR con privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Le spese seguono la soccombenza tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione: 1) In accoglimento della opposizione ammette allo stato passivo del fallimento il credito di CP_1
per la somma di € 7612,13 con privilegio mobiliare ex art. 2751 bis c.c.. Parte_1
3) condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in € 1200,00 per compensi oltre accessori di legge, ed oltre esborsi per € 274,00, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.12.2023.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano