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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13864/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 13864/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/2/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 24 CodiceFiscale_1
presso lo studio degli Avv.ti Marco Luzza, (C.F. ) e Francesco Luzza, C.F._2
(C.F. ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura depositata C.F._3
telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P. IVA , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del
7 giugno 2017 al numero rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo, (C.F. ) ed Andrea Ornati, (C.F. C.F._4
, con studio in La Spezia (SP), Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura C.F._5
generale alle liti per atto del Notaio del 28 maggio 2020, Rep. n. 2496 e Racc. Persona_1
n., elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020
1 CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, acclarati i fatti così come descritti in narrativa: In via pregiudiziale: si chiede sin d'ora, qualora il Giudice adito ritenga che tale incombenza ricada su parte opponente, di concedere idoneo termine per esperire la procedura di mediazione;
In via preliminare: rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale, nel merito:
a)accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia ragione creditoria da parte dell'opposta, nei confronti del Sig. per la somma di € 26.525,04, oltre gli interessi legali e Parte_1 le ulteriori spese di procedura;
b)per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 19957/2020 (R.G.N. 49146/2020) emesso in data 14/12/2020 dall'intestato Tribunale e notificato il 08/01/2021, per tutti e/o alcuni dei motivi illustrati nel presente atto, e perché richiesto e/o concesso in violazione degli art. 633 c.p.c. e ss., con conseguente rigetto di ogni domanda svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente; c)condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ex art. 14 T.P. ed altri accessori come per legge, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 19957/2020 , R.G. n. 49146/2020 , del 15/12/2020 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19957/2020, R.G. n. 49146/2020, del 15/12/2020 emesso dal Tribunale di Roma
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società a diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria
Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Parte_1 apposta sul contratto di finanziamento n. 10291229”
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/12/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della a socio Controparte_2
unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Kruk s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G.
49146/2021, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della ricorrente Parte_1
della somma di € 26.525,04, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 10291229, stipulato in data 29/11/2011 tra la Compass
2 S.p.A. e . La ricorrente esponeva di essere succeduta alla Compass Banca Parte_1
S.p.A., già Compass S.p.A., nel suddetto succitato per effetto della cessione in blocco posta in essere in suo favore dalla Isabel SPV s.r.l. in data 4/6/2018 di crediti pecuniari ex artt. 1 e 4 della
L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993, come individuati nell'avviso pubblicato sulla
G.U.R.I. parte seconda n. 81 del 14/7/2018.
2. Con atto di citazione notificato il 17/2/2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G. 49146/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/12/2020, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava l'avversa pretesa, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento azionato ex adverso, che dichiarava di non aver mai stipulato;
in subordine, eccepiva la prescrizione di ogni avverso credito e l'omessa comunicazione della cessione del credito controverso a favore dell'ingiungente.
3. Con comparsa del 24/9/2021 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta rappresentava preliminarmente la ritualità della cessione dei crediti in blocco, tra cui era compreso quello azionato in sede monitoria, posta in essere in suo favore della Isabel SPV
s.r.l. ed eccepiva la indeterminatezza dell'avversa contestazione della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento versata in atti telematicamente.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice dava corso al giudizio di verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata oggetto di disconoscimento, quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
5. Con il primo motivo di opposizione contesta il credito azionato in sede Parte_1
monitoria dalla disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di Controparte_2
finanziamento sotteso al monitorio.
La doglianza è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio
3 di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che lo ha stipulato il 29/11/2011 con la Compass S.p.A. il Pt_1
contratto di finanziamento n. 10291229, per l'importo totale del credito di € 33.695,64, di cui €
30.000,00 quale importo richiesto, da restituire mediante il pagamento di n. 84 rate dell'importo di € 567,96 ciascuna e con la previsione del TAN del 10,49% e del TAEG del 15,50%.
Ciò posto, dalla c.t.u. grafologica esperita in corso di causa, pienamente condivisibile in quanto priva di errori logico-giuridici, è emerso che, con un alto grado di probabilità, tutte le firme in verifica, a nome di ”, apposte sul contratto di finanziamento n. 10291229, Parte_1
sono autografe, in quanto apposte dallo stesso . Parte_1
Sussiste, dunque, la prova documentale del credito azionato dall'ingiungente, avuto riguardo al documento contrattuale ed all'accertamento tecnico da cui è emersa la prova dell'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte da parte del mutuatario.
E' del pari priva di pregio l'eccezione con cui l'opponente deduce la mancata comunicazione, da parte della Compass Banca S.p.A., della cessione del credito controverso all'ingiungente.
La questione sollevata dall'opponente attiene, in sostanza, alla titolarità del diritto sostanziale in capo all' non alla carenza di legitimatio ad causam, in quanto la relativa Controparte_3
contestazione, inizialmente limitata a denunziare la mancata comunicazione della cessione di crediti in blocco, è stata successivamente, in particolare con la memoria di replica, approfondita,
4 avendo lo dedotto la mancanza di prova della cessione del credito, non che l'opposta Pt_1
abbia esercitato nel processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81
c.p.c.), bensì la mancanza di comunicazione della cessione del credito.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o
5 determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
6 dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, l'opponente ha contestato in limine litis la mancata comunicazione della cessione, che tuttavia, trattandosi di cessione di crediti in blocco, risulta regolarmente notificata sia mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. parte seconda, n. 81 del 14/7/29018 del relativo avviso, sia con lettera raccomandata ricevuta dal destinatario il 9/8/2022.
Emerge la prova, inoltre, della cessione, contestata dall'opponente con la memoria di replica, avuto riguardo al contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 4/6/2018 dall'odierna opposta con la Isabel SPV s.r.l., che era indicata come cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era stata titolare la Compass Banca S.p.A., già Compass S.p.A., all'avviso di detta cessione pubblicato sulla G.U.R.I. parte seconda n. 81 del 14/7/2018, in cui si dà atto che il 4/6/2018
l'odierna opposta ha stipulato con la Isabel SPV s.r.l. i crediti ceduti a quest'ultima dalla
Compass Banca S.p.A., come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 149 del
29/12/2015, derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana e denominati in euro, per i quali è stata dichiarata la decadenza dei debitori dal beneficio del termine tra il 10/2/2006 e l'11/6/2015, nonché all'allegazione risultante dalla visura camerale dell'opposta dell'iscrizione della cessione stessa nel Registro delle imprese.
eccepisce, infine, la prescrizione dell'avverso credito. Parte_1
L'eccezione non coglie nel segno.
E' appena il caso di osservare che, per consolidata giurisprudenza, la rateizzazione in più
7 versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013);
Nel contratto di mutuo, invero, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 4232 del 10/02/2023).
Nella specie, il contratto di finanziamento fu stipulato il 29/11/2011, con scadenza finale dell'ultima rata il 30/11/2018, quindi, considerata l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, alla data di proposizione del ricorso monitorio non era decorso il termine ordinario di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 17/2/2021 da avverso la in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G. 49146/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/12/2020;
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 30/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 13864/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/2/2025 e promosso da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 24 CodiceFiscale_1
presso lo studio degli Avv.ti Marco Luzza, (C.F. ) e Francesco Luzza, C.F._2
(C.F. ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura depositata C.F._3
telematicamente ed allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P. IVA , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del
7 giugno 2017 al numero rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo, (C.F. ) ed Andrea Ornati, (C.F. C.F._4
, con studio in La Spezia (SP), Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura C.F._5
generale alle liti per atto del Notaio del 28 maggio 2020, Rep. n. 2496 e Racc. Persona_1
n., elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020
1 CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, acclarati i fatti così come descritti in narrativa: In via pregiudiziale: si chiede sin d'ora, qualora il Giudice adito ritenga che tale incombenza ricada su parte opponente, di concedere idoneo termine per esperire la procedura di mediazione;
In via preliminare: rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale, nel merito:
a)accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia ragione creditoria da parte dell'opposta, nei confronti del Sig. per la somma di € 26.525,04, oltre gli interessi legali e Parte_1 le ulteriori spese di procedura;
b)per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 19957/2020 (R.G.N. 49146/2020) emesso in data 14/12/2020 dall'intestato Tribunale e notificato il 08/01/2021, per tutti e/o alcuni dei motivi illustrati nel presente atto, e perché richiesto e/o concesso in violazione degli art. 633 c.p.c. e ss., con conseguente rigetto di ogni domanda svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente; c)condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ex art. 14 T.P. ed altri accessori come per legge, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 19957/2020 , R.G. n. 49146/2020 , del 15/12/2020 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19957/2020, R.G. n. 49146/2020, del 15/12/2020 emesso dal Tribunale di Roma
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società a diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_2 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria
Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Parte_1 apposta sul contratto di finanziamento n. 10291229”
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/12/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della a socio Controparte_2
unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Kruk s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G.
49146/2021, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della ricorrente Parte_1
della somma di € 26.525,04, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 10291229, stipulato in data 29/11/2011 tra la Compass
2 S.p.A. e . La ricorrente esponeva di essere succeduta alla Compass Banca Parte_1
S.p.A., già Compass S.p.A., nel suddetto succitato per effetto della cessione in blocco posta in essere in suo favore dalla Isabel SPV s.r.l. in data 4/6/2018 di crediti pecuniari ex artt. 1 e 4 della
L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993, come individuati nell'avviso pubblicato sulla
G.U.R.I. parte seconda n. 81 del 14/7/2018.
2. Con atto di citazione notificato il 17/2/2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G. 49146/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/12/2020, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava l'avversa pretesa, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento azionato ex adverso, che dichiarava di non aver mai stipulato;
in subordine, eccepiva la prescrizione di ogni avverso credito e l'omessa comunicazione della cessione del credito controverso a favore dell'ingiungente.
3. Con comparsa del 24/9/2021 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta rappresentava preliminarmente la ritualità della cessione dei crediti in blocco, tra cui era compreso quello azionato in sede monitoria, posta in essere in suo favore della Isabel SPV
s.r.l. ed eccepiva la indeterminatezza dell'avversa contestazione della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento versata in atti telematicamente.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice dava corso al giudizio di verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata oggetto di disconoscimento, quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusive.
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5. Con il primo motivo di opposizione contesta il credito azionato in sede Parte_1
monitoria dalla disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di Controparte_2
finanziamento sotteso al monitorio.
La doglianza è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio
3 di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che lo ha stipulato il 29/11/2011 con la Compass S.p.A. il Pt_1
contratto di finanziamento n. 10291229, per l'importo totale del credito di € 33.695,64, di cui €
30.000,00 quale importo richiesto, da restituire mediante il pagamento di n. 84 rate dell'importo di € 567,96 ciascuna e con la previsione del TAN del 10,49% e del TAEG del 15,50%.
Ciò posto, dalla c.t.u. grafologica esperita in corso di causa, pienamente condivisibile in quanto priva di errori logico-giuridici, è emerso che, con un alto grado di probabilità, tutte le firme in verifica, a nome di ”, apposte sul contratto di finanziamento n. 10291229, Parte_1
sono autografe, in quanto apposte dallo stesso . Parte_1
Sussiste, dunque, la prova documentale del credito azionato dall'ingiungente, avuto riguardo al documento contrattuale ed all'accertamento tecnico da cui è emersa la prova dell'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte da parte del mutuatario.
E' del pari priva di pregio l'eccezione con cui l'opponente deduce la mancata comunicazione, da parte della Compass Banca S.p.A., della cessione del credito controverso all'ingiungente.
La questione sollevata dall'opponente attiene, in sostanza, alla titolarità del diritto sostanziale in capo all' non alla carenza di legitimatio ad causam, in quanto la relativa Controparte_3
contestazione, inizialmente limitata a denunziare la mancata comunicazione della cessione di crediti in blocco, è stata successivamente, in particolare con la memoria di replica, approfondita,
4 avendo lo dedotto la mancanza di prova della cessione del credito, non che l'opposta Pt_1
abbia esercitato nel processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81
c.p.c.), bensì la mancanza di comunicazione della cessione del credito.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o
5 determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
6 dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, l'opponente ha contestato in limine litis la mancata comunicazione della cessione, che tuttavia, trattandosi di cessione di crediti in blocco, risulta regolarmente notificata sia mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. parte seconda, n. 81 del 14/7/29018 del relativo avviso, sia con lettera raccomandata ricevuta dal destinatario il 9/8/2022.
Emerge la prova, inoltre, della cessione, contestata dall'opponente con la memoria di replica, avuto riguardo al contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 4/6/2018 dall'odierna opposta con la Isabel SPV s.r.l., che era indicata come cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era stata titolare la Compass Banca S.p.A., già Compass S.p.A., all'avviso di detta cessione pubblicato sulla G.U.R.I. parte seconda n. 81 del 14/7/2018, in cui si dà atto che il 4/6/2018
l'odierna opposta ha stipulato con la Isabel SPV s.r.l. i crediti ceduti a quest'ultima dalla
Compass Banca S.p.A., come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 149 del
29/12/2015, derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana e denominati in euro, per i quali è stata dichiarata la decadenza dei debitori dal beneficio del termine tra il 10/2/2006 e l'11/6/2015, nonché all'allegazione risultante dalla visura camerale dell'opposta dell'iscrizione della cessione stessa nel Registro delle imprese.
eccepisce, infine, la prescrizione dell'avverso credito. Parte_1
L'eccezione non coglie nel segno.
E' appena il caso di osservare che, per consolidata giurisprudenza, la rateizzazione in più
7 versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013);
Nel contratto di mutuo, invero, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 4232 del 10/02/2023).
Nella specie, il contratto di finanziamento fu stipulato il 29/11/2011, con scadenza finale dell'ultima rata il 30/11/2018, quindi, considerata l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, alla data di proposizione del ricorso monitorio non era decorso il termine ordinario di prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 17/2/2021 da avverso la in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19957/2020, N.R.G. 49146/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/12/2020;
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 30/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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