Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/04/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del UD dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 113/2026 nel giudizio iscritto al n. 69362 del registro di segreteria, proposto da:
S. O., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Catania, in via V.
Brancati, n. 12, presso lo studio dell’avv. Fabio Pelleriti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso contro
INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Tiziana Norrito e dall’avv. Francesco Gramuglia letti gli atti;
udite le parti come da verbale dell’udienza pubblica del 27 febbraio
TO
I.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente S. O. ha premesso:
a)- di essere stato dipendente del Ministero della Giustizia sino al giugno 2022 in servizio presso la Casa Circondariale “Bicocca” a Catania con mansioni di contabile;
b)- di avere sofferto di gravi patologie e di avere presentato il 4 settembre 2021 domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
b)- a seguito di tale istanza la Commissione medica di verifica di Palermo, espletati gli accertamenti sanitari, lo dichiarava inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. n. 165/2001, rilevando altresì che “Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 335/95”; pertanto, il rapporto di lavoro veniva risolto nel giugno del 2022;
c)- il ricorrente ha presentato la domanda di pensione di inabilità il 20 luglio 2022 all’INPS, che si è espressa negativamente il 16 novembre 2022.
Il ricorrente si è lamentato del mancato riconoscimento, da parte della Commissione medica di verifica, della sussistenza dell’inabilità assoluta al lavoro in conseguenza delle numerose patologie sofferte.
Pertanto, il ricorrente, deducendo di possedere i requisiti contributivi e lavorativi necessari, nel proprio atto introduttivo ha chiesto il riconoscimento dell'assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con i conseguenti benefici pensionistici oltre interessi legali, rivalutazione e spese di lite.
II.- Con memoria di costituzione l’INPS ha dedotto che la Commissione medica di verifica -a seguito dell’accertamento sanitario- aveva negato espressamente il possesso da parte della ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’inabilità assoluta al lavoro ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995.
L’amministrazione resistente ha integralmente contestato le tesi del ricorrente e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti; in subordine, è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei per il periodo anteriore al quinquennio.
3.- Con ordinanza n. 59/2024 il UD ha incaricato il Collegio medico legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa di redigere relazione al fine di verificare la sussistenza, in capo al ricorrente, di inabilità assoluta all’attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Con ordinanza n. 27/2025 è stata chiesta una relazione integrativa. E’ stato poi disposto un ulteriore supplemento istruttorio.
4.- Dopo la conclusione delle attività istruttorie, all’udienza del 27 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione come da verbale di udienza; il UD ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.
TO
Il ricorso va respinto.
1)- Con il proprio atto introduttivo il ricorrente S. O. ha chiesto di riconoscere la sussistenza di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95 in conseguenza delle gravi e numerose patologie sofferte.
E’ dunque evidente che, in punto di diritto, l’odierna controversia verte intorno all’applicazione ed interpretazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, che stabilisce che: “12. Con effetto dal 1°
gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
La giurisprudenza si è espressa nel senso che: “La disciplina dettata dalla legge implica che i benefici previsti possano essere concessi solamente nelle ipotesi in cui, attraverso una valutazione individuale ed attitudinale del soggetto affetto da una infermità o difetto fisico o mentale non dipendente da causa di servizio, possa escludersi il possibile impiego delle residue energie lavorative dello stesso in attività confacenti alle sue attitudini, non pericolose, non usuranti, non dequalificanti e con carattere di rimuneratività, così che lo stesso venga a trovarsi impossibilitato in maniera assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, questo giudice ritiene a tal proposito:
a)che il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, richiede l'accertamento della permanente e assoluta impossibilità di svolgere non “una qualunque attività” ma una “attività lavorativa”, ossia un’attività qualificata da quegli obblighi e da quell'impegno normalmente richiesti in un rapporto di lavoro; b)che non trattasi, pertanto, di un’inabilità intesa in senso assoluto, impediente qualsiasi attività, bensì di inabilità a svolgere un’attività che possa collocarsi nella sfera lavorativa, idonea, quindi, ad assicurare al soggetto, in relazione al parametro di cui all’art. 36 della Cost., una esistenza libera e dignitosa;
c)che l’accertamento dell’inabilità non attiene a valutazioni in astratto o nel campo dell’ipotetico, ma va pur sempre riferito ad un’inidoneità psico-fisica del dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa che lo stesso per etàcondizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere, e postula l’ulteriore requisito che il soggetto sia in grado di compiere in modo autonomo ed autosufficiente anche le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria; d)che a tali fini non deve tenersi conto delle attività esercitabili con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici, ovvero con il rischio di incorrere in una ulteriore compromissione delle residue energie psicofisiche del soggetto e, in senso più lato, della sua stessa salute; e)che nel valutare l’incidenza di una malattia sulle possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa è necessaria una adeguata considerazione di tutti gli elementi che possono avere, direttamente o indirettamente, concreto rilievo, quali il prevedibile andamento della stessa, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i connessi riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l’eventuale incidenza negativa dell’attività lavorativa sull’andamento dello stato patologico e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie” (ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Liguria, n. 242/2018).
La richiamata giurisprudenza fornisce quindi le coordinate fondamentali per l’analisi della vicenda.
2)- Ciò premesso, per quanto attiene ai fatti emersi nel corso del processo, occorre sottolineare che è stata espletata una complessa attività istruttoria.
Invero, con l’ordinanza n. 59 del 2024 il UD ha onerato il Collegio medico legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa ai rispondere ai seguenti quesiti: a)- se le patologie sofferte dal ricorrente siano di gravità tale da rendere lo stesso “nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” ai sensi dell’art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995; b)- in caso di risposta affermativa, chiarire se tale situazione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa fosse già presente al momento del pensionamento.
Con ordinanza n. 27 del 2025 il UD ha chiesto al CML una relazione integrativa, per chiarire se la situazione clinica del ricorrente, quale risultante dalle certificazioni sanitarie già prodotte dalla difesa del ricorrente in allegato alle osservazioni critiche del 28 ottobre 2024 (precisamente Certificato dell’Unità Alzheimer di Caltagirone del 25.10.2024, certificato dell’UOS Pronto Soccorso del P.O. di Militello del 2 ottobre 2024, referto del Dipartimento di Scienze radiologiche del P.O. di Militello del 2.10.2024) costituisca una normale e prevedibile evoluzione del quadro patologico accertato dal CMV del MEF, sede di Palermo, con il verbale n. 24658 del 17 maggio 2022.
Successivamente il UD ha chiesto al CML di depositare un’ulteriore relazione per chiarire se il ricorrente, tenuto conto dell’aggravamento delle condizioni di salute, si trovasse nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tanto premesso, il UD condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte.
Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
Innanzitutto, il CML ha osservato che il ricorrente fu sottoposto a visita collegiale da parte della CMV del MEF, sede di Palermo, che, con il verbale n. 24658 del 17.05.2022, pose diagnosi di: “affetto da colectomia totale per RCU con riacutizzazioni periodiche, depressione grave del tono dell’umore” e giudicò l’interessato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica e al proficuo lavoro, ma non inabile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 335/95. Il Ministero della Giustizia risolse il rapporto di lavoro con decorrenza 10.06.2022.
Tanto premesso, il CML ha formulato il seguente giudizio diagnostico: esiti di colectomia totale per RCU; allegata depressione maggiore; allegato declino cognitivo.
Il CML ha dunque approfondito l’incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente; al riguardo, ha rilevato che dalla documentazione specialistica, presente agli atti, vi è un certificato psichiatrico del MD di Calatino ASP 3 CT, datato 03.02.2022, con diagnosi di: “Depressione maggiore endogena grave cronica e grave declino cognitivo con confusione, amnesia, disorientamento…”. Un altro certificato presente agli atti è quello dell’UOD di Chirurgia Generale del P.O. di Militello in Val di Catania ASP CT, datato 05.03.2022, con diagnosi di: “Colectomia totale per RCU”.
All’esito della visita diretta del ricorrente e del colloquio intercorso, il CML ha esposto che emerge una condizione clinica abbastanza compensata dalla terapia effettuata, caratterizzata da una psiche lucida, da un buon orientamento nel tempo e nello spazio, dal ricordo degli eventi principali del proprio passato, dall’assenza di deragliamenti del pensiero. La condizione fisica è buona, con una buona funzionalità dei quattro arti e un trofismo muscolare ben rappresentato. E’ emerso che il ricorrente ha rinnovato la patente di guida, regolarmente, in data 20.10.2023, presso un medico monocratico.
Il Collegio medico nella prima relazione ha dunque concluso nel senso che le patologie del ricorrente siano ben compensate dalla terapia effettuata, non producano un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e, pertanto, non siano tali da determinare l’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il CML ha poi depositato una relazione integrativa sugli ulteriori quesiti posti dal UD con l’ordinanza n. 15 del 2025. Il CML ha osservato che, ponendo a confronto il certificato specialistico del 25.10.2024 dell’Unità Alzheimer del D.O. CT3 di Caltagirone - ASP di Catania, datato 25.10.2024, con la diagnosi posta dalla CMV del MEF, relativa al verbale del 17.05.2022, nella parte riguardante la neuropsiche, la depressione grave del tono dell’umore si mantiene costante, assumendo i connotati di depressione maggiore endogena.
L’elemento aggiuntivo nel certificato del 2024 è il deterioramento cognitivo grave. Al riguardo, il CML ha osservato che il “declino cognitivo” del ricorrente, palesatosi nel 2024 e, dunque, dopo il pensionamento, potrebbe subire un peggioramento, trattandosi di infermità progressivamente degenerativa, mentre la “depressione maggiore”, verosimilmente cronicizzata, potrebbe evolvere secondo fasi cicliche.
Il CML, così come disposto all’udienza del 19 settembre 2025, ha poi depositato un’ulteriore relazione integrativa. Il Collegio medico ha posto in evidenza il fatto che il ricorrente ha ottenuto il rinnovo della patente senza prescrizioni nel 2023 a seguito di visita medica e può quindi guidare un’autovettura; ciò è indicativo di una situazione compensata con i farmaci e anche della possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
Il CML, quindi, ha precisato che, già al momento del pensionamento, il sig. S. non si trovava nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, potendo espletare un lavoro semplice senza responsabilità diretta e senza particolare stress psichico, come quello di portiere, centralinista e giardiniere.
Con riferimento al lamentato aggravamento avvenuto dopo il pensionamento, il CML ha rilevato che la parte ha prodotto il verbale di accesso all’UOS Pronto Soccorso del P.O. Basso Ragusa di Militello Val di Catania del 2 ottobre 2024; nel verbale si legge che il paziente
“riferisce perdita di coscienza con amnesia, con disorientamento, con rilascio degli sfinteri”; il sig. S. fu quindi sottoposto a TC encefalo, in cui però non si rilevano lesioni ischemiche o emorragiche in fase acuta. Il CML ha pure preso atto della certificazione del 25 ottobre 2024 dell’Unità di Valutazione Alzheimer dell’Ospedale Gravina di Caltagirone, dove si rileva un aggravamento del quadro clinico rispetto a quello constatato ben tre anni prima.
Successivamente il CML, in sede di supplemento istruttorio, ha replicato alle osservazioni critiche della difesa del ricorrente. Il CML ha messo in risalto la marcata discrepanza tra gli esami obiettivi delle certificazioni delle visite specialistiche psichiatriche prodotte dalla parte ricorrente e gli esami obiettivi coevi della CMV del MEF e del medesimo CML.
A tal proposito, il certificato medico del dott. Carmelo Petrosino del DSM ASP 3 di Catania, in data 03.02.2022, affermava: “… è affetto da depressione maggiore endogena grave cronica e grave declino cognitivo con confusione, amnesia, disorientamento. Presenta inoltre grave deflessione dell’umore, ansia generalizzata, insonnia, tendenza al pianto, abulia, anedonia, astenia, tristezza vitale, ideazione anticonservativa, grave deterioramento cognitivo. Necessità di sostegno e supervisione”, la CMV del MEF, in data 17.05.2022, redigeva il seguente esame obiettivo:
“soggetto in discrete condizioni generali, vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Dal colloquio emergono lievi quote d’ansia. Tono dell’umore deflesso con capacità relazionali conservate. Turbe della memoria.
Critica, giudizio e progettualità conservati.
Il CML ha messo in rilievo un’ulteriore discrepanza tra il più recente certificato del dott. Salvatore Alessi dell’UOC di Neurologia dell’Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone (CT), datato 25.10.2024, che afferma: “… affetto da vasculopatia cerebrale cronica, ipertensione arteriosa, depressione maggiore endogena, presenta deterioramento cognitivo grave con deficit della memoria di fissazione e a lungo termine, capacità di attenzione selettiva e concentrazione ridotte, turbe dell’orientamento temporo-spaziale, rallentamento ideo-motorio, marcata astenia, eloquio spontaneo povero e ridotto di contenuti, instabilità posturale, depressione del tono dell’umore con crisi d’ansia ed alterazioni del ritmo sonno-veglia”, e l’esame obiettivo raccolto dal CML nella visita diretta del 08.07.2024: “Soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione … ordinato nell’aspetto e nel vestiario…
procedure di vestizione e svestizione regolari e autonome. Prova indice naso eseguita con lieve rallentamento. Tono-trofismo muscolare ben rappresentato. Cute abbronzata, deambulazione e passaggi posturali nella norma e in autonomia. Al colloquio: psiche lucida e sensorio integro.
Orientato nel tempo e nello spazio”.
Soffermandosi poi sulla tesi del ricorrente, secondo cui il rinnovo della patente di guida sarebbe possibile anche per soggetti con problemi psichiatrici, il CML ha replicato che ogni patologia psichica e ogni condizione clinica con necessità di terapia psicofarmacologica deve essere valutata attentamente in sede medica sulla scorta di dettagliati referti psichiatrici. Pertanto, non sono idonei alla guida i soggetti con turbe psichiche, disturbi della personalità o deficit mentali gravi, incompatibili con la guida sicura. Il rinnovo della patente può avvenire con validità ridotta e con prescrizioni, basandosi su certificazioni specialistiche di strutture pubbliche.
Nel caso specifico va sottolineato che la patente del sig. S. è stata rinnovata senza prescrizioni il 20 ottobre 2023 all’esito di apposita visita medica. Ciò -ad avviso di questo Decidente- implica che il medico, che si è espresso favorevolmente, non ha ravvisato quella grave condizione di menomazione psichica, che, ove esistente, avrebbe dovuto precludere per il sig. S. la possibilità del rinnovo della patente senza prescrizioni.
In definitiva, l’esito degli accurati accertamenti compiuti dal CML induce questo UD ad escludere che il ricorrente al momento del pensionamento, cioè nei mesi di maggio – giugno 2022, si trovasse nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il ricorrente, invece, poteva compiere attività lavorative, che non comportavano particolare stress, come quelle puntualmente individuate dal CML
(portiere, centralino, giardiniere).
Va sottolineato che l’invalidità civile non esclude di per sé la capacità lavorativa residua.
Infine, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è possibile tener conto degli asseriti aggravamenti della patologia verificatisi dopo il pensionamento. Al riguardo, il UD ritiene di doversi conformare ai principi espressi dalla Sezione di Appello per la Regione siciliana nella sentenza n.
10/A/2025, che così si è espressa: “Invero, la materia oggetto del contendere attiene all’interpretazione dell’articolo 2, comma 12, della legge 335 del 1995; in particolare, secondo l’orientamento interpretativo ormai prevalente, il requisito sanitario, ovverosia l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve necessariamente sussistere al momento della cessazione dal servizio.
In merito, va osservato che l’articolo 2, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995 prevede che “[…] per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
[…], cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”.
Il dato testuale della citata disposizione normativa, dunque, àncora la sussistenza del requisito sanitario al momento in cui il dipendente pubblico cessa dal servizio per una patologia che non è dipendente da quest’ultimo; la norma, quindi, non pone alcuna differenza tra le patologie irreversibili a carattere ingravescente e quelle, invece, in verità molto sparute, che non presentano tale ultima connotazione, introducendo una espressa preclusione che impedisce un diverso approdo ermeneutico volto a spostare nel tempo la ricorrenza del requisito sanitario per godere del beneficio previdenziale oggetto di causa”. Tutto ciò implica che, ai fini del riconoscimento del trattamento di inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, della legge. 335 del 1995, è irrilevante l’aggravamento successivo al pensionamento.
Sulla base di quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto.
La complessità delle questioni giuridiche e medico-legali affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2026 Il UD Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 27 febbraio 2026 Il UD Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 24 aprile 2026 Pubblicata il 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.O. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 27 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)