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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2025, n. 15773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15773 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE - Presidente - EN CC RI SA IG PA DI RO FABRIZIO D'ARCANGELO SENTENZA Sul ricorso proposto da: RC AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, cui è sottoposto il ricorrente nell’ambito del procedimento che lo vede condannato, in appello, per il reato di peculato continuato, commesso mediante l’appropriazione di valori bollati di cui aveva la disponibilità quale cancelliere in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord. Nell’ordinanza impugnata si dava atto che analoga istanza era stata già rigettata e che non vi erano elementi sopravvenuti idonei a condurre ad una diversa decisione, non potendosi dare rilievo all’intervenuto licenziamento disciplinare, non avendo la difesa documentato la definitività di tale provvedimento. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione. Evidenzia la difesa come il ricorrente sia stato licenziato con provvedimento del 17 maggio 2023, sicchè allo stato non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di reiterare condotte delittuose della stessa indole di quella per cui si procede, posto che la perdita della qualifica pubblicistica e la conseguente rescissione di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione. Prima ancora del licenziamento, al ricorrente era stata applicata la sospensione obbligatoria ex art. 4 l. 27 marzo 2001 n. 97, sicchè non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di tornare in servizio Penale Sent. Sez. 6 Num. 15773 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI RO PA Data Udienza: 17/02/2025 in pendenza del procedimento penale. Infine, si evidenziava come l’imputato risulti sottoposto a misura cautelare da più di due anni e, quindi, per un periodo superiore alla metà della pena irrogata, il che avrebbe dovuto indurre ad una rivalutazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la rinuncia al ricorso, avendo l'imputato ottenuto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza e, tenuto conto che la modifica della misura va nel senso invocato dal ricorrente, non deve darsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso il 17/02/2025. Il Presidente ERCOLE APRILE
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, cui è sottoposto il ricorrente nell’ambito del procedimento che lo vede condannato, in appello, per il reato di peculato continuato, commesso mediante l’appropriazione di valori bollati di cui aveva la disponibilità quale cancelliere in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord. Nell’ordinanza impugnata si dava atto che analoga istanza era stata già rigettata e che non vi erano elementi sopravvenuti idonei a condurre ad una diversa decisione, non potendosi dare rilievo all’intervenuto licenziamento disciplinare, non avendo la difesa documentato la definitività di tale provvedimento. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione. Evidenzia la difesa come il ricorrente sia stato licenziato con provvedimento del 17 maggio 2023, sicchè allo stato non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di reiterare condotte delittuose della stessa indole di quella per cui si procede, posto che la perdita della qualifica pubblicistica e la conseguente rescissione di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione. Prima ancora del licenziamento, al ricorrente era stata applicata la sospensione obbligatoria ex art. 4 l. 27 marzo 2001 n. 97, sicchè non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di tornare in servizio Penale Sent. Sez. 6 Num. 15773 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI RO PA Data Udienza: 17/02/2025 in pendenza del procedimento penale. Infine, si evidenziava come l’imputato risulti sottoposto a misura cautelare da più di due anni e, quindi, per un periodo superiore alla metà della pena irrogata, il che avrebbe dovuto indurre ad una rivalutazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la rinuncia al ricorso, avendo l'imputato ottenuto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza e, tenuto conto che la modifica della misura va nel senso invocato dal ricorrente, non deve darsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso il 17/02/2025. Il Presidente ERCOLE APRILE