Sentenza 27 novembre 2006
Massime • 1
In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della "par condicio creditorum". La richiesta del curatore di poter procedere alla relativa stipulazione è soggetta all'autorizzazione del giudice delegato, da emettersi con provvedimento di volontaria giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/2006, n. 25132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25132 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battisti - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI LU, FI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 33, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Grisostomi, difesi dall'avvocato Marco Villani, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FIN-ECO LEASING S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 891/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, prima sezione civile, emessa il 2/10/02, depositata il 07/12/02, R.G. 418/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/06 dal Consigliere Dott. DURANTE Bruno;
udito l'Avvocato Grisostomi Lorenzo (per delega Avv. Marco Villani, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UC ed NT FI convenivano innanzi al tribunale di Brescia la S.p.A. Fin - eco leasing;
premesso che la società FM90, di cui erano soci, aveva stipulato con la società convenuta contratto di leasing di un capannone ad uso industriale;
che in esecuzione del contratto la FM90, dichiarata successivamente fallita, aveva versato rate per L. 1.768.941.751; che a conclusione di trattative con la curatela fallimentare il capannone era stato restituito alla concedente contro il versamento di un modesto conguaglio;
che la concedente aveva, pertanto, incassato i canoni ed era inoltre rientrata nella disponibilità del bene, il cui valore al momento della conclusione del contratto era di L. 3.586.000.000; che essi attori avevano sottoscritto valori mobiliari per L. 460.000.000 costituiti in pegno a garanzia delle obbligazioni di FM90; che il ricavato di tali valori era stato accreditato alla società convenuta la quale aveva così realizzato un illegittimo arricchimento, chiedevano la condanna della stessa alla restituzione di L. 460.000.000 oltre accessori quanto meno ai sensi dell'art. 2041 c.c. La società convenuta resisteva ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al pagamento di L.
2.135.643.165 oltre accessori, sostenendo che le medesime avevano sottoscritto atto di fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing e costituito in pegno quote di un fondo di investimento e certificati di deposito;
che, intervenuto il fallimento, aveva versato L. 346.000.000 per rientrare nella disponibilità del capannone e lo aveva alienato al prezzo di L. 1.440.000.000; che accreditava L.
2.135.649.165 a titolo di differenza fra canoni scaduti e non pagati, somma versata al fallimento, canoni da scadere (L. 3.089.972.898) ed importo della vendita del capannone e ricavato della vendita dei titoli. Il tribunale accoglieva la domanda attrice, limitando il "quantum" a L. 426.788.614, e rigettava quella riconvenzionale, osservando che l'accordo concluso dalla concedente con la curatela fallimentare concretava una vera e propria transazione con effetti estintivi di ogni ulteriore pretesa.
A conclusione opposta perveniva la corte di appello di Brescia la quale, con sentenza resa il 2.10.2002 su gravame della concedente, condannava i FI al pagamento solidale di L.
2.135.649.165 con gli interessi legali, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è stata nella specie conclusa una transazione;
si è, invece, trattato di un provvedimento emesso dal giudice delegato su istanza della concedente nell'esercizio di poteri decisori soggetto ai rimedi previsti per le pronunce giurisdizionali;
il giudice delegato non dispone di poteri negoziali, dei quali, al contrario, dispone il curatore sia pure nelle forme assistite dall'autorizzazione giudiziale;
nel caso di leasing traslativo il bene è acquistato dal concedente in quanto è funzionale alle esigenze dell'utilizzatore in vista della finale acquisizione da parte dello stesso;
il concedente non ha come scopo il mantenimento del bene nel proprio patrimonio ne' tanto meno l'utilizzazione di esso per fini suoi propri;
conseguentemente in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e di riacquistata disponibilità del bene da parte del concedente, lo stesso lo porrà normalmente sul mercato;
occorre distinguere a seconda che l'azione di risarcimento per inadempimento sia proposta prima o dopo la vendita del bene da parte del concedente;
nel primo caso si deve tenere conto del valore di mercato e nel secondo del prezzo effettivamente incassato, non essendovi ragione per privilegiare il dato astratto rispetto a quello concreto;
il contraente deve sopportare tutte le conseguenze del suo inadempimento e tra esse il rischio che la controparte non riesca a realizzare il risultato economico dell'operazione programmata;
nel caso di specie, se può ritenersi che il valore di mercato del bene al momento della restituzione era di L. 3.870.000.000, sta di fatto che esso è stato effettivamente venduto L. 1.440.000.000; non essendo state formulate riserve circa la possibilità di ottenere un corrispettivo più alto, non v'è ragione per non determinare il pregiudizio economico dipendente dall'inadempimento tenendo conto dell'effettivo prezzo ricavato dalla vendita.
Avverso tale sentenza hanno proposto, ricorso per cassazione i FI, affidandone l'accoglimento a quattro motivi illustrati con memoria;
non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riguardo alla negazione dell'intervenuta transazione"; la corte di merito ha ritenuto che la transazione è intervenuta fra la concedente ed il fallimento rappresentato dal giudice delegato;
è, invece, pacifico che il detto contratto è stato concluso dalla concedente e dalla curatela fallimentare la quale, a differenza del giudice delegato, dispone di poteri negoziali, mentre il provvedimento del detto giudice ha ratificato l'operato della curatela.
1.1. Il motivo non può essere accolto.
1.2. Va rilevato in proposito che la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita dalla L. Fall., art.35, e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue conseguenze sulla "par condicio creditorum" (Cass. 26.1.1999, n. 675). Essa deve essere autorizzata a richiesta della curatela dal giudice delegato con provvedimento che integra un atto di volontaria giurisdizione emesso nell'espletamento di funzioni tutorie con effetti abilitanti all'esercizio di un potere proprio dell'ufficio di cui è investito il curatore (Cass. 6.11.1987, n. 8224).
1.3. Nella specie la corte di merito ha ritenuto che la concedente ha chiesto la restituzione del capannone oggetto del leasing al giudice delegato il quale ha accolto la richiesta, fissando l'equo compenso ai sensi dell'art. 1526 c.c. Ricostruita in questi termini la vicenda, del tutto correttamente la corte anzidetta ha escluso che sia intervenuta transazione. Nè rileva che da alcuni scritti difensivi della concedente risulti che con la curatela è stato raggiunto un accordo che ha comportato la restituzione del capannone perché, a parte ogni considerazione in ordine all'efficacia probatoria degli scritti, un accordo cosiffatto in sè e per sè non ha il contenuto proprio della transazione caratterizzato dalla reciprocità delle concessioni.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; nella specie si verte in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
per pacifico principio giurisprudenziale il risarcimento ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto illecito;
per stabilire il "quantum" del risarcimento occorre avere riguardo al momento in cui avviene la reintegrazione del patrimonio del danneggiato mediante il rientro del bene nella giuridica disponibilità dello stesso;
nel caso di specie l'immobile è stato restituito alla concedente nel giugno 1995 e, come riconosciuto dalla corte di merito, all'epoca aveva il valore di L. 3.870.000.000; a nulla rileva che successivamente sia stato venduto per L. 1.440.000.000. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del medesimo art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3; avvenuta la reintegrazione patrimoniale con la restituzione dell'immobile, gli eventuali rischi, compreso il deprezzamento, fanno carico al danneggiato, non potendo la controparte ed i suoi garanti essere ritenuti responsabili delle oscillazioni di valore dell'immobile medesime;
non si applicherebbe altrimenti la regola stabilita dall'art. 1223 c.c. secondo la quale fra danno e risarcimento deve esistere un nesso di causalità diretta ed immediata.
4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; all'epoca della restituzione l'immobile valeva quattro miliardi;
a distanza di due anni è stato venduto un miliardo e mezzo;
la corte di merito ha recepito "sic et simpliciter" il dato senza valutarne la portata;
avrebbe dovuto, al contrario, applicare l'art. 1227 c.c., riconoscendo il concorso di colpa della concedente per avere venduto male l'immobile e riducendo corrispettivamente il risarcimento.
5. I motivi, da esaminare in un contesto unitario per le reciproche connessioni, sono infondati e vanno rigettati.
5.1. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione dei canoni versati ed è tenuto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno.
L'equo indennizzo comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso; ne è escluso il risarcimento del danno derivante da un deterioramento anormale del bene (Cass. 13.1.2005, n. 574; Cass. 24.6.2002, n. 9161). In particolare Cass. 13.1.2005, n. 574, ha affermato che, una volta che mediante l'equo compenso ed il residuo valore del bene il concedente ha recuperato il capitale monetario impegnato nell'operazione, il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all'intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso;
ciò perché con l'anticipato recupero del bene e del suo valore il concedente è di norma in grado di procurarsi attraverso il reimpiego di quel valore un utile proporzionale che deve essere portato in detrazione dalla somma che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, se il rapporto fosse proseguito.
5.2. La tesi di fondo sviluppata nei motivi è che con la restituzione del capannone si è esaurito l'obbligo risarcitorio dell'utilizzatrice e conseguentemente dei fideiussori. La tesi contrasta con l'orientamento sopra richiamato, dal quale non vi è ragione di discostarsi.
L'ulteriore tesi dei ricorrenti, è che la concedente ha venduto male il capannone e tanto è valutabile a norma dell'art. 1227 c.c. come concorso colposo nella produzione del danno.
Al riguardo la corte di merito ha considerato che "non essendo state avanzate obiezioni circa la realtà del prezzo indicato nell'atto di vendita e non essendo state formulate riserve circa la concreta ed effettiva possibilità, per la proprietaria, di spuntare un corrispettivo più alto, ...non vi è ragione per non determinare l'effettiva misura del pregiudizio economico cagionato alla concedente... sulla base dell'effettivo importo incassato per la vendita del bene".
Non essendo state elevate sul punto specifiche censure, viene a mancare il presupposto di fatto della tesi, sicché, sia o meno il concorso di colpa materia di eccezione in senso proprio (in questo senso Cass. S.U. 3.2.1998, n. 1099; in senso contrario Cass.26.2.1999, n. 1684), non è possibile occuparsene.
6. In conclusione il ricorso è rigettato;
non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2006