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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente e Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8644/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003311 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003312 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 che gestisce la struttura ricettiva “All you need is Rome” sita in Indirizzo_1
, ha impugnato gli Avvisi di accertamento in epigrafe, emessi da Roma Capitale e notificati l'1.11.2023, per infedele dichiarazione del contributo di soggiorno per l'anno 2021 per l'importo di
€.6.358,83 e per l'anno 2022 per l'importo di €. 10.235,80, chiedendone l'annullamento, per carenza di motivazione, consistente nella omessa allegazione di dati e documenti richiamati nell'avviso, e omesso assolvimento dell'onere della prova del fondamento della pretesa fiscale con grave lesione del diritto difesa del contribuente, essendo gli avvisi fondati esclusivamente su generiche verifiche d'ufficio e incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
errori di calcolo circa le somme pretese;
mancanza di prova, il cui onere gravava sull'amministrazione, in ordine alle indicate “verifiche”. Adduceva poi, nel merito, che nel periodo indicato negli accertamenti aveva regolarmente e tempestivamente denunciato le presenze degli ospiti ed i corrispettivi incassati a titolo di contributo di soggiorno agli uffici competenti ed alla Questura rilevando che, tuttavia, essendo alcune categorie di persone esentate dalla tassa (minori, militari etc) e diversi i giorni di pernottamento, non vi era corrispondenza tra il numero degli ospiti alloggiati - obbligatoriamente denunciati - ed il numero dei corrispettivi incassati, come documentalmente dimostrato dalle comunicazioni inviate al Comune e all'Agenzia delle Entrate. Negli accertamenti impugnati, al contrario, non vi era alcuna precisazione specifica in ordine alle categorie esentate ed alla durata di ciascun soggiorno, ma soltanto numeri non riscontrabili dei pernottamenti, dai quali non poteva desumersi l'eventuale mancato versamento dei contributi incassati.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, contestava le censure addotte dalla ricorrente sulla carenza di motivazione degli atti e sull'onere della prova, affermando che i dati numerici posti a base degli accertamenti erano stati espunti dalla comparazione di banche dati ufficiali (“alloggiati Web” e “GECOS/
Dichiarazione) tratti dalle informazioni fornite dalla contribuente alla Questura, riguardanti i pernottamenti comprensivi delle esenzioni dichiarate.
La ricorrente depositava memoria nella quale ribadiva la carenza di motivazione degli avvisi e la carenza di prova, essendosi limitata parte resistente a richiamare un generico incrocio di dati senza specificare e senza allegare i documenti rappresentativi di tali dati, per cui la mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento rendeva incosistente ed infondata la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che sulla questione oggetto del giudizio è intervenuta copiosa giurisprudenza di questa
Corte favorevole alla ricorrente che si richiama per una più ampia motivazione e dalla quale si ritiene di non discostarsi, condivindendola interamente. Deve osservarsi, in particolare, che è fondata la censura di carenza di motivazione degli accertamenti impugnati in quanto Roma Capitale non ha adempiuto all'onere di provare la pretesa tributaria con riferimento al numero dei pernottamenti soggetti al tributo, indicati in numero notevolmente maggiore rispetto a quelli dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a rilevare che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate…………risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicati nel prospetti riepilogativo” riportato nella tabella numerica, senza che ovviamente da tali dati possa desumersi alcunchè in ordine ai clienti, al numero di pernottamenti per ciascun soggiorno ed alle esenzioni dal tributo. Mentre infatti parte ricorrente ha documentalmente provato di aver eseguito regolarmente le comunicazioni alle Autorità competenti per gli anni 2021 e 2022 con la specifica delle esenzioni, l'Ente impositore negli avvisi impugnati non ha fornito alcun elemento che consenta di riscontrare per gli ospiti della struttura i tempi di soggiorno, le generalità degli ospiti ed in particolare le presenze che comportavano l'esenzione.
Non sono pertanto attendibili i dati numerici utilizzati da Roma Capitale, senza alcun preciso riscontro documentale, per accertare la maggiore imposta di soggiorno riportata negli accertamenti impugnati che devono, in conseguenza, essere annullati.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente e Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8644/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003311 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003312 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 che gestisce la struttura ricettiva “All you need is Rome” sita in Indirizzo_1
, ha impugnato gli Avvisi di accertamento in epigrafe, emessi da Roma Capitale e notificati l'1.11.2023, per infedele dichiarazione del contributo di soggiorno per l'anno 2021 per l'importo di
€.6.358,83 e per l'anno 2022 per l'importo di €. 10.235,80, chiedendone l'annullamento, per carenza di motivazione, consistente nella omessa allegazione di dati e documenti richiamati nell'avviso, e omesso assolvimento dell'onere della prova del fondamento della pretesa fiscale con grave lesione del diritto difesa del contribuente, essendo gli avvisi fondati esclusivamente su generiche verifiche d'ufficio e incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
errori di calcolo circa le somme pretese;
mancanza di prova, il cui onere gravava sull'amministrazione, in ordine alle indicate “verifiche”. Adduceva poi, nel merito, che nel periodo indicato negli accertamenti aveva regolarmente e tempestivamente denunciato le presenze degli ospiti ed i corrispettivi incassati a titolo di contributo di soggiorno agli uffici competenti ed alla Questura rilevando che, tuttavia, essendo alcune categorie di persone esentate dalla tassa (minori, militari etc) e diversi i giorni di pernottamento, non vi era corrispondenza tra il numero degli ospiti alloggiati - obbligatoriamente denunciati - ed il numero dei corrispettivi incassati, come documentalmente dimostrato dalle comunicazioni inviate al Comune e all'Agenzia delle Entrate. Negli accertamenti impugnati, al contrario, non vi era alcuna precisazione specifica in ordine alle categorie esentate ed alla durata di ciascun soggiorno, ma soltanto numeri non riscontrabili dei pernottamenti, dai quali non poteva desumersi l'eventuale mancato versamento dei contributi incassati.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, contestava le censure addotte dalla ricorrente sulla carenza di motivazione degli atti e sull'onere della prova, affermando che i dati numerici posti a base degli accertamenti erano stati espunti dalla comparazione di banche dati ufficiali (“alloggiati Web” e “GECOS/
Dichiarazione) tratti dalle informazioni fornite dalla contribuente alla Questura, riguardanti i pernottamenti comprensivi delle esenzioni dichiarate.
La ricorrente depositava memoria nella quale ribadiva la carenza di motivazione degli avvisi e la carenza di prova, essendosi limitata parte resistente a richiamare un generico incrocio di dati senza specificare e senza allegare i documenti rappresentativi di tali dati, per cui la mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento rendeva incosistente ed infondata la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che sulla questione oggetto del giudizio è intervenuta copiosa giurisprudenza di questa
Corte favorevole alla ricorrente che si richiama per una più ampia motivazione e dalla quale si ritiene di non discostarsi, condivindendola interamente. Deve osservarsi, in particolare, che è fondata la censura di carenza di motivazione degli accertamenti impugnati in quanto Roma Capitale non ha adempiuto all'onere di provare la pretesa tributaria con riferimento al numero dei pernottamenti soggetti al tributo, indicati in numero notevolmente maggiore rispetto a quelli dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a rilevare che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate…………risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicati nel prospetti riepilogativo” riportato nella tabella numerica, senza che ovviamente da tali dati possa desumersi alcunchè in ordine ai clienti, al numero di pernottamenti per ciascun soggiorno ed alle esenzioni dal tributo. Mentre infatti parte ricorrente ha documentalmente provato di aver eseguito regolarmente le comunicazioni alle Autorità competenti per gli anni 2021 e 2022 con la specifica delle esenzioni, l'Ente impositore negli avvisi impugnati non ha fornito alcun elemento che consenta di riscontrare per gli ospiti della struttura i tempi di soggiorno, le generalità degli ospiti ed in particolare le presenze che comportavano l'esenzione.
Non sono pertanto attendibili i dati numerici utilizzati da Roma Capitale, senza alcun preciso riscontro documentale, per accertare la maggiore imposta di soggiorno riportata negli accertamenti impugnati che devono, in conseguenza, essere annullati.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori di legge.