Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 214
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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    La Corte rileva che Roma Capitale non ha adempiuto all'onere di provare la pretesa tributaria con riferimento al numero dei pernottamenti soggetti al tributo, indicati in numero notevolmente maggiore rispetto a quelli dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a rilevare che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate…………risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicati nel prospetti riepilogativo” riportato nella tabella numerica, senza che ovviamente da tali dati possa desumersi alcunchè in ordine ai clienti, al numero di pernottamenti per ciascun soggiorno ed alle esenzioni dal tributo. Mentre infatti parte ricorrente ha documentalmente provato di aver eseguito regolarmente le comunicazioni alle Autorità competenti per gli anni 2021 e 2022 con la specifica delle esenzioni, l'Ente impositore negli avvisi impugnati non ha fornito alcun elemento che consenta di riscontrare per gli ospiti della struttura i tempi di soggiorno, le generalità degli ospiti ed in particolare le presenze che comportavano l'esenzione. Non sono pertanto attendibili i dati numerici utilizzati da Roma Capitale, senza alcun preciso riscontro documentale, per accertare la maggiore imposta di soggiorno riportata negli accertamenti impugnati che devono, in conseguenza, essere annullati.

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    Carenza di motivazione

    La Corte rileva che Roma Capitale non ha adempiuto all'onere di provare la pretesa tributaria con riferimento al numero dei pernottamenti soggetti al tributo, indicati in numero notevolmente maggiore rispetto a quelli dichiarati dalla ricorrente, limitandosi a rilevare che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate…………risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicati nel prospetti riepilogativo” riportato nella tabella numerica, senza che ovviamente da tali dati possa desumersi alcunchè in ordine ai clienti, al numero di pernottamenti per ciascun soggiorno ed alle esenzioni dal tributo. Mentre infatti parte ricorrente ha documentalmente provato di aver eseguito regolarmente le comunicazioni alle Autorità competenti per gli anni 2021 e 2022 con la specifica delle esenzioni, l'Ente impositore negli avvisi impugnati non ha fornito alcun elemento che consenta di riscontrare per gli ospiti della struttura i tempi di soggiorno, le generalità degli ospiti ed in particolare le presenze che comportavano l'esenzione. Non sono pertanto attendibili i dati numerici utilizzati da Roma Capitale, senza alcun preciso riscontro documentale, per accertare la maggiore imposta di soggiorno riportata negli accertamenti impugnati che devono, in conseguenza, essere annullati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 214
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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