Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 555
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata, considerando la notifica della cartella in data 13.12.2018 e l'applicazione della sospensione dei termini di versamento prevista dal DL "Cura Italia" (art. 68, comma 1, DL 18/20) e dal D.Lgs. 159/2015, che ha comportato una sospensione complessiva di 542 giorni.

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici e mancato rispetto della sequenza notificatoria

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

  • Inammissibile
    Mancata allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccezione di intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione triennale non fosse maturata, considerando la notifica della cartella in data 10.02.2023. Inoltre, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla prescrizione, in quanto relativa a un atto presupposto non impugnato nei termini di legge (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92).

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici e mancato rispetto della sequenza notificatoria

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

  • Inammissibile
    Mancata allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccezione di intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata, considerando la notifica della cartella in data 10.02.2023. Ha altresì ritenuto che la notifica a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza costituisca presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici e mancato rispetto della sequenza notificatoria

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

  • Inammissibile
    Mancata allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini di legge, consolidando così la pretesa dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 555
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 555
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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