CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2583/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006414636000 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006414636000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della NE, all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio di Messina in data 10.04.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9006414636000, notificata in data 10.02.2025, emessa per la complessiva cifra di € 6.074,36, ma impugnata limitatamente all'importo di euro
2.794,94, relativo a:
1- cartella di pagamento n. 29520180016681447000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di Messina – UP-T, relativo a entrate eventuali concernenti il territorio – sanzioni per mancati adempimenti catastali anno 2017, indicata come notificata il 13/12/2018;
2- cartella di pagamento n. 29520210028485015000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di Messina – uff. territoriale di Sant'Agata di Militello, per tasse automobilistiche Sicilia anno 2017, indicata come notificata il 10/02/2023;
3- cartella di pagamento n. 29520220030726189001, emessa dalla Camera di Commercio di Messina, per diritti camerali anno 2018, indicata come notificata il 10/02/2023.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il 12.08.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, premesso il difetto di legittimazione in relazione alla tassa auto 2017, ha controdedotto per la parte di competenza, rinviando alla notifica delle cartelle da provarsi a cura di AdER e argomentando l'infondatezza dei motivi di ricorso. L'AdER si è costituita il 08.01.2026, allegando la inammissibilità/infondatezza del ricorso ed argomentando sulla scorta della notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento, prodotte in copia in atti con attestazione di conformità in calce alle controdeduzioni.
Camera di Commercio non costituita.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere l'esame delle notifiche delle cartelle di pagamento, così come addotte e riscontrate da
AdER, alla cui stregua consta che:
la cartella n. 29520180016681447000, emessa a titolo di mancati adempimenti catastali anno 2017, per cui opera la prescrizione quinquennale, è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 13.12.2018.
L'intimazione di pagamento successivamente notificata, oggi impugnata, è pervenuta entro il prescritto termine di prescrizione, operando lo slittamento di cui all'art. 68 comma 1 DL 18/20. E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19. A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma
1 del citato art. 68 (non il comma 4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle). Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che “Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
la cartella n. 29520210028485015000, emessa a titolo di tassa auto anno 2017, per cui opera la prescrizione triennale, è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 10.02.2023. Ciò posto, deve evidenziarsi l'effetto preclusivo determinato dalla omessa impugnazione della cartella, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24)
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Ne deriva l'inammissibilità delle censure connesse alla omessa notifica ed altresì della eccezione di prescrizione, quest'ultima peraltro non maturata dalla data di notifica dell'ultimo atto validamente pervenuto alla conoscenza della contribuente e la data di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
la cartella n. 29520220030726189001, emessa a titolo di diritti camerali anno 2018, per cui opera la prescrizione quinquennale (cfr. da ultimo Cass. n. 34890/23), è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 10.02.2023. Non maturata alcuna prescrizione, né antecedente né successiva.
Merita unicamente puntualizzare che, nei casi di di notifiche dirette a mezzo posta, la consegna presso l'indirizzo di residenza determina una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notifica ex art. 1335 c.c., senza necessità dell'invio di raccomandate ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti costituite, con riduzione del 20% per
AE per la difesa diretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite, liquidate in euro 1200,00 per l'Agente della NE, ed in euro 960,00 per l'Agenzia delle
Entrate, oltre accessori come per legge. Ordina la distrazione delle spese liquidate all'Agente della NE in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2583/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006414636000 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006414636000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della NE, all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio di Messina in data 10.04.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9006414636000, notificata in data 10.02.2025, emessa per la complessiva cifra di € 6.074,36, ma impugnata limitatamente all'importo di euro
2.794,94, relativo a:
1- cartella di pagamento n. 29520180016681447000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di Messina – UP-T, relativo a entrate eventuali concernenti il territorio – sanzioni per mancati adempimenti catastali anno 2017, indicata come notificata il 13/12/2018;
2- cartella di pagamento n. 29520210028485015000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di Messina – uff. territoriale di Sant'Agata di Militello, per tasse automobilistiche Sicilia anno 2017, indicata come notificata il 10/02/2023;
3- cartella di pagamento n. 29520220030726189001, emessa dalla Camera di Commercio di Messina, per diritti camerali anno 2018, indicata come notificata il 10/02/2023.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il 12.08.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, premesso il difetto di legittimazione in relazione alla tassa auto 2017, ha controdedotto per la parte di competenza, rinviando alla notifica delle cartelle da provarsi a cura di AdER e argomentando l'infondatezza dei motivi di ricorso. L'AdER si è costituita il 08.01.2026, allegando la inammissibilità/infondatezza del ricorso ed argomentando sulla scorta della notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento, prodotte in copia in atti con attestazione di conformità in calce alle controdeduzioni.
Camera di Commercio non costituita.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere l'esame delle notifiche delle cartelle di pagamento, così come addotte e riscontrate da
AdER, alla cui stregua consta che:
la cartella n. 29520180016681447000, emessa a titolo di mancati adempimenti catastali anno 2017, per cui opera la prescrizione quinquennale, è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 13.12.2018.
L'intimazione di pagamento successivamente notificata, oggi impugnata, è pervenuta entro il prescritto termine di prescrizione, operando lo slittamento di cui all'art. 68 comma 1 DL 18/20. E' noto, infatti, che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19. A parere di questo giudice, nel caso in esame viene in rilevo il comma
1 del citato art. 68 (non il comma 4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle). Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che “Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione.
la cartella n. 29520210028485015000, emessa a titolo di tassa auto anno 2017, per cui opera la prescrizione triennale, è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 10.02.2023. Ciò posto, deve evidenziarsi l'effetto preclusivo determinato dalla omessa impugnazione della cartella, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24)
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Ne deriva l'inammissibilità delle censure connesse alla omessa notifica ed altresì della eccezione di prescrizione, quest'ultima peraltro non maturata dalla data di notifica dell'ultimo atto validamente pervenuto alla conoscenza della contribuente e la data di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
la cartella n. 29520220030726189001, emessa a titolo di diritti camerali anno 2018, per cui opera la prescrizione quinquennale (cfr. da ultimo Cass. n. 34890/23), è stata correttamente notificata a mezzo posta in data 10.02.2023. Non maturata alcuna prescrizione, né antecedente né successiva.
Merita unicamente puntualizzare che, nei casi di di notifiche dirette a mezzo posta, la consegna presso l'indirizzo di residenza determina una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notifica ex art. 1335 c.c., senza necessità dell'invio di raccomandate ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti costituite, con riduzione del 20% per
AE per la difesa diretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite, liquidate in euro 1200,00 per l'Agente della NE, ed in euro 960,00 per l'Agenzia delle
Entrate, oltre accessori come per legge. Ordina la distrazione delle spese liquidate all'Agente della NE in favore del difensore dichiaratosi antistatario.