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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2021 promossa da:
Sig.ri ( ) e ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Campi Bisenzio (FI), via Trieste n.19, presso lo studio dell'Avv. Enzo Casetti ( ), C.F._3 che li rappresenta e difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Spinetoli, 63078 (AP), in via del C.F._4
Forte n° 7, presso lo studio dell'Avv. Mario Del Gatto del Foro di Ascoli Piceno, c.f. che la C.F._5 rappresenta e la difende come da mandato allegato
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Garanzia vizi appalto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Parte attrice:
Voglia il Tribunale di Firenze:
IN VIA ISTRUTTORIA
si insiste nell'accoglimento dei mezzi di prova così come indicati anche nel presente atto e richiesti nelle memorie 183 VI cpc, alle quali, parte attrice, si riporta integralmente;
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare:
Nel merito accogliere le domande tutte avanzate dall'attore:
accertati i vizi e i difetti denunciati nell'opera realizzata dalla società convenuta;
quantificato il costo per il ripristino a regola d'arte del manufatto, nonché per l'eliminazione dei difetti e vizi accertati;
quantificata la somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento dei danni subiti;
statuire e l'inadempimento della società ispetto al contratto sottoscritto e agli obblighi da esso derivati e, pertanto, condannare la stessa: CP_1
i n primis ad agire in tempi certi e contingentati al ripristino, a totale proprie spese, dell'opera e all'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, nonché al risarcimento agli attori della somma di €.12.400,00= per tutti i danni subiti e le relative spese sostenute, o in quella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
CTU a carico della convenuta;
Oltre il rimborso di tutte le spese legate al presente procedimento (CTU: €. 3.843,00 – allegata fattura pagata;
CTP: €.
1.281,00 - allegata fattura pagata).
IN DENEGATA IPOTESI
- d i rifiuto di adempiere da parte della convenuta;
- o di mancato rispetto dell'ordine di fare e ripristinare, impartito dall'Ill.mo Tribunale;
- o comunque di una diversa valutazione finale da parte dell'Ill.mo Sig. G.I (stante anche l'andamento della causa);
condannare la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma:
a) di €. 19.408,74 per il ripristino, cosi come quantificato dal CTU (pag. 39 relazione);
b) di €. 2.440,00 per la prova blower door test appaltata e non eseguita (pag. 39 CTU);
c) ed €.12.400,00 o quella minore o diversa somma stabilita dal Giudicante anche in base a parametri di equità, a titolo di risarcimento del danno comunque subito;
e quindi per un totale di €. 34.248,74= o in quella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Oltre il rimborso di tutte le spese legate al presente procedimento (CTU: €. 3.843,00 –allegata fattura pagata;
CTP: €.
1.281,00 - allegata fattura pagata).
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari sia dell'attività stragiudiziale (all. n. 3 e 5 atto introduttivo), compreso quella relativa alla cd.
“negoziazione assistita” (I fase: introduttiva – allegato n. 8 depositato il 07.10.2021), che quelle relative al presente giudizio.
Si precisa che le spese processuali documentate (CUF, marca e notifiche) ammontano ad €.593,25. pagina 2 di 14 -parte convenuta:
Voglia il Giudice adito:
Accertare e dichiarare che l'esecuzione dell'opera oggetto del contratto sottoscritto il 05/04/2017 è stata eseguita dalla a regola d'arte e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori;
CP_1
Subordinatamente:
1. Qualora venissero accertati vizi e difetti nelle opere realizzate dalla convenuta, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere da parte degli odierni attori e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori stessi;
2. Qualora venissero accertati vizi e difetti nelle opere realizzate dalla convenuta non denunciati alla convenuta, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per la denuncia degli stessi e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori stessi;
3. In ogni caso, accertare, dichiarare e riconoscere non dovuta, in tutto o in parte, la somma richiesta di € 12.400,00 o della diversa somma richiesta a risarcimento dei danni subiti, per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto postine a fondamento;
4. Accertare, dichiarare e riconoscere non dovuta, in tutto o in parte, per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, le somme pretese con riferimento alla negoziazione assistita;
5. Condannare gli Attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A ) Thema decidendum e svolgimento del giudizio
1. I sig.ri e convenivano in giudizio la per sentirla Parte_1 Parte_2 CP_1 condannare e al ripristino dell'opera e al risarcimento dei danni quantificati in citazione nella misura €. 12.400,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dei vizi riscontrati nelle opere eseguite in virtù del contratto di appalto sottoscritto tra le parti il
5.04.2017 per la realizzazione di una villetta unifamiliare nel Comune di Campi Bisenzio (doc. 1 allegato alla citazione). In subordinata ipotesi, qualora la convenuta si rifiutasse di adempiere o di mancato rispetto del provvedimento del Tribunale, gli attori chiedevano che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 32.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. A sostegno della pretesa, gli attori allegavano che i vizi nell'esecuzione dell'opera erano stati riconosciuti anche in sede di sottoscrizione della certificazione di ultimazione di lavori del pagina 3 di 14 30.09.2019, redatto dal rappresentante legale della convenuta che si impegnava ad eliminarli entro il 30.10.2019 (doc. 5 allegato alla citazione) e che, in ogni caso, tali vizi, insieme ad altri che nel tempo venivano via via individuati e contestati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 da parte dell'attrice dal Direttore dei Lavori e dal sig. non Parte_2 Controparte_3 erano mai stati eliminati, nonostante l'avvenuto pagamento del s.a.l. dell'appalto il 18.12.2019.
Pertanto, esperito inutilmente l'esperimento della negoziazione assistita per mancata partecipazione della convenuta, gli attori decidevano di instaurare il presente giudizio.
3. La società convenuta, costituitasi in giudizio, deducendo l'avvenuta esecuzione dell'opera a regola d'arte e l'accettazione dell'opera da parte dei committenti, chiedeva di rigettare le domande degli attori, sia in punto di richiesta di correzione dei vizi sia in punto di accoglimento della richiesta di risarcimento del danno.
4. In particolare, la convenuta eccepiva che i difetti indicati nel certificato di ultimazione lavori del
30.09.2019 erano stati eliminati e corretti e che pertanto l'opera doveva essere considerata accettata, visto l'assenza di rilievi in sede di verifica di eliminazione dei vizi e collaudo dell'opera, risultante dal verbale dell'incontro del 29.10.2019, inviato il 31.10.2019 (doc. 7 della comparsa) al Direttore dei lavori Geom. , su accordo con i committenti, che non Parte_3 restituivano il verbale firmato;
che in ogni caso, la committente segnalava la presenza di Pt_2 un'infiltrazione d'acqua che la convenuta aveva prontamente sistemato, anche per non avere ulteriori ritardi nel pagamento del sal dell'appalto, avvenuto solo il 18.12.2019 (doc. 10); che, dopo mesi dall'ultimazione dei lavori e il pagamento del sal, venivano denunciata la presenza di ulteriori vizi, peraltro anche dal Sig. estraneo alla vicenda, che doveva Controparte_3 considerarsi tardiva, visto che l'opera era stata ultimata il 30.09.2019.
5. Conseguentemente, qualora fossero accertarti i vizi lamentati dai committenti, la convenuta chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda, stante l'accettazione delle opere e la decadenza dalla garanzia per i vizi mai contestati in sede di collaudo, ovvero tardivamente e illegittimamente contestati.
6. La causa passa in decisione, istruita anche tramite prove testimoniali e perizia tecnica d'ufficio.
B. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, limitatamente a quanto di ragione.
B.1:Riparto degli oneri probatori
pagina 4 di 14 7. Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere l'esatto adempimento della società convenuta delle obbligazioni indicate nel preventivo lavori da questa redatto e datato
05.04.2017 sottoscritto per accettazione dagli odierni attori (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
8. Nel presente giudizio, trova sicura applicazione il consolidato orientamento, consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, secondo cui, in tema di riparto degli oneri probatori nel caso di inadempimento contrattuale, la parte che lamenta l'altrui inadempimento onde ottenere o la condanna all'adempimento, o la declaratoria di risoluzione del contratto ovvero, anche in aggiunta a queste, il risarcimento del danno è onerata della sola prova del titolo negoziale fondante la sua pretesa, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e spettando così alla controparte l'onere di provare il proprio esatto adempimento o la ricorrenza di cause a sé non imputabili determinanti l'oggettiva impossibilità di adempiere, in tutto o in parte.
9. Le Sezioni Unite hanno chiarito che anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, all'istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
nell'affermare detto principio, la nostra più alta autorità giurisdizionale, ha ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
10. Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
B.2 Gli attori hanno provato la fonte negoziale del proprio diritto e l'esistenza dei vizi contestati
11. Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi, va rilevato che gli attori attori hanno dimostrato per tabulas il fondamento negoziale della propria domanda, mediante produzione del contratto di appalto privato 05.04.2017, redatto su carta intestata della società opposta (doc. 1)
pagina 5 di 14 ed hanno allegato l'altrui inadempimento, descrivendo in modo particolareggiato i vizi e difetti delle lavorazioni commissionate dagli attori alla convenuta.
12. L'esistenza dei vizi di cui causa e l'imputabilità di questi alla Ditta Appaltante, è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al CTU Geom. Per_1
13. Ricordando che il Giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, cfr. Cass. n. 12195/2024), va rilevato che nel caso di specie non vi è alcun motivo per discostarsi in questa sede decisoria, dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal CTU, frutto di accurate indagini e di percorso argomentativo scevro da qualsivoglia vizio di carattere logico e giuridico.
14. Il CTU nominato, nel constatare la presenza dei vizi nell'immobile, ha affermato che detti vizi sono “derivati da una cattiva esecuzione delle opere, taluni dovuti ad una cattiva finitura, altri a veri e propri errori operativi o di montaggio” (p.4 della CTU 29.09.2023.). Per i vizi attinenti alla prima categoria, il CTU afferma che i vizi denotano “una scarsa attenzione prodotta nel corso delle lavorazioni, per una scarsa protezione dei vari elementi nella fase di imbiancatura, che ha imbrattato infissi o soglie in pietra, oltre a una evidente carenza di materiale impregnante per le strutture lignee a vista;
c'è stata una oggettiva disattenzione nella consegna dei locali” (pag. 5); tali difformità sono state riscontrate al pian terreno, in particolare nel bagno, in soffitta, nel pergolato, nel porticato e sulla scala al primo piano (pp.5-14). Quanto alla presenza dei vizi del secondo gruppo, ovvero difetti esecutivi o di montaggio, uniti talora all'incuria o una certa negligenza nella precisione o nell'attenzione, i cui effetti richiedono un intervento più consistente di ripristino (pag.15) questi sono stati riscontrati in prossimità degli infissi, delle soglie a pavimento, e dei davanzali del piano terreno, sottotetto e garage, nel montaggio nel lucernario, nelle pareti esterne, nel balcone, la cui errata costruzione aveva determinato una mancata aderenza con la facciata dell'immobile, nella facciata (dove era presente un buco per errato posizionamento della persiana), nella posa della pavimentazione pagina 6 di 14 esterna, al pian terreno e, infine, negli infissi, la cui apertura risultava limitata per l'errore nel loro montaggio (elenco dei vizi, pag. 15-26).
15. Per l'eliminazione dei vizi riscontrati, il CTU ha quantificato i costi di ripristino nella somma di
€ 17.644,31 + IVA 10% (euro 1.764,43) , pari a €19.408,74, con l'aggiunta, a margine, del costo per la prova Blower door test, opera prevista nel contratto di appalto ma non eseguita, valutata in
€ 2.440,00 IVA compresa.
B.3: L'appaltatore convenuto è tenuto alla garanzia ex art. 1667 c.c.
16. La società convenuta, è venuta meno all'onere probatorio cui era chiamata.
17. Giova ricordare che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, la disposizione speciale di cui all'art. 1667 c.c., che non deroga alla disciplina generale che governa l'adempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, prescrive rigidi termini decadenziali della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera dovuta dall'appaltatore al committente dell'opera.
18. Come noto infatti, secondo quanto disposto al comma II dell'art. 1667 c.c., “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare il vizio all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta”, e, tuttavia, “La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. Al co. III di detta disposizione, stabilisce che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
19. Venendo al caso in esame, va rilevato che è provato oltre che pacifico che in data 30.09.2019, in sede di certificazione dei lavori, gli odierni attori, ebbero a contestare una serie di vizi, riconosciuti dalla società appaltante convenuta, impegnatasi alla loro rimozione.
20. Detta circostanza già di per sè comporta, come ha evidenziato anche la giurisprudenza di legittimità, che non siano applicabili i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art 1667
c.c. (Cas. 19343/2022, Cass. 22580/2019), stante l'avvenuto riconoscimento dei vizi.
21. Non merita condivisione, per altro verso, l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla convenuta, anche in relazione all'asserita accettazione dell'opera, dopo l'eliminazione dei vizi riscontrati in data 30.09.2019, in virtù dei collaudi del 30.09.2019 e del 29.10.2019 (doc. 5 e 7 allegati alla comparsa).
pagina 7 di 14 22. E' infatti principio ormai consolidato, quello secondo cui il collaudo/verifica dell'opera e l'accettazione dell'opera sono atti ontologicamente diversi, visto che i collaudi sono semplici atti materiali di accertamento della qualità dell'opere, mentre l'accettazione, che può desumersi anche da fatti concludenti, è un atto che rappresenta la manifestazione inequivocabile della volontà del committente di accettare l'opera e solo quest'ultima determina la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia di cui all'art 1667 c.c. (cfr. Cass. 4051.2016, Cass.12981.2002,
Cass. 10452.2020).
23. Nella vicenda in esame, le riserve degli attori opposte fin dal primo collaudo dell'opera e le molteplici contestazioni intercorse fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, nonchè le dichiarazioni testimoniali del Direttore Lavori Geom. (vd. verbale udienza Parte_3
30.01.25), sicuramente contrastano con la tesi prospettata dalla società convenuta, di intervenuta accettazione dell'opera e conseguente decadenza degli attori dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 e ss c.c.
24. I vizi sono stati tempestivamente denunciati da parte sia della Committente sia dal Pt_2
Direttore dei Lavori sia da parte di da fine 2019 a inizio 2020 (doc.6 Controparte_3 dell'atto di rinnovazione della citazione nonché, docc.. 12-19 e 25 allegati alla prima memoria ex art 183 comma 6). Il fatto che tali denunce siano pervenute anche da soggetti diversi dal committente, come dal Direttore dei Lavori e dal sig. non fa venire meno la Controparte_3 tempestività di tale denuncia, visto che è pacifico che tali soggetti abbiano agito in nome e per conto di uno dei due committenti, ovvero la sig. visto che nelle mail di contestazione Pt_2 dei vizi è sempre stata inserita la mail della committente in copia conoscenza (cfr. documenti appena citati).
25. Inoltre, la convenuta non ha colto nel segno neppure nel declinare su terzi la responsabilità dei vizi dell'immobile, dato che, ammesso che le opere fossero state eseguite da una ditta subappaltatrice, ciò non farebbe venir meno la responsabilità della convenuta, considerato che il committente ha titolo per agire esclusivamente verso l'appaltatore (cfr ex multis, Cass.
33702/2022, Cass. n. 16917/2011).
26. La mancata realizzazione delle opere interne di pavimentazione e rivestimento da parte della convenuta, è rimasta circostanza soltanto meramente affermata ed è poi risultata contrastante rispetto al contenuto dell'appalto, che ricomprende, seppur in modo generico, tra gli elenchi delle opere cui si obbligava la convenuta anche tali esecuzioni (pag. 15 del contratto), nonchè pagina 8 di 14 con il fatto che, come riscontrato dal Ctu, detta pavimentazione presenta la medesima finitura in termini di materiale e posa delle terrazze dei piani superiori (pag 35). .
27. L'opera in definitiva non può dirsi accettata e non può porsi in discussione il diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c. da parte dei committenti attori, che direttamente o tramite diretti incaricati, ha provveduto alla tempestiva denuncia dei vizi, via via scoperti
B.
4. La domanda diretta all'eliminazione dei vizi ex art. 1668 c.c. va accolta
28. Come noto, in caso di appalto e in presenza di vizi dell'opera, l'art 1668 c.c. stabilisce che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
29. Nel caso, gli attori, al presumibile fine di acquisire l'opera e conservare il contratto di appalto, hanno scelto l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.
30. Detta domanda è dunque meritevole di accoglimento, considerato peraltro che secondo la
Cassazione, "il risarcimento e/o la eliminazione dei danni da difformità dell'opera può richiederne anche il totale rifacimento, senza che ciò determini un vizio di extrapetizione. Anche in presenza dei presupposti per domandare la risoluzione del contratto di appalto, il committente può limitarsi a chiedere l'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità o dei vizi da cui l'opera risulta affetta, pure se tale eliminazione sia possibile solo attraverso l'integrale rifacimento dell'opera medesima” (Cass. n. 3454 del 1996; Cass. n. 9152/2019).
31. Va pertanto pronunciata la condanna dell'appaltatore convenuta all'eliminazione dei vizi accertati come indicato alle pagine 27-28-29-30-39-40 della ctu, in risposta al 3) se del caso ne descriva i possibili rimedi e ne quantifichi le spese, secondo cui: “Per quanto riguarda il corretto ripristino dei luoghi per i vizi descritti e ricompresi nel gruppo A, relativi per lo più a problemi di finitura superficiale, risolubili, per le parti lignee a vista di seguito si riportano lavorazioni e relativi costi.
- Operazioni di scartatura, pulitura e successivo trattamento con adeguato materiale impregnante di finitura con almeno due mani di stesura;
- Operazioni di pulitura ove la vernice ha imbrattato infissi e superfici che non dovevano essere tinteggiate;
- Occultamento alla vista del gancio di raccordo tra il soffitto e la parete verticale, mediante sua sostituzione con elementi a scomparsa o rivestimento in cartongesso della porzione di interesse, compresa successiva tinteggiatura dello stesso.
pagina 9 di 14 Per tali lavorazioni si prevede l'impegno di almeno tre operai specializzati per cinque giorni lavorativi, quindi con 40 ore lavorative per ciascun operaio per 120 ore complessive per i tre operai necessari a completare le lavorazioni di ripristino. Dal Bollettino regione Toscana si ricava l'importo orario per l'operaio qualificato che è pari a Euro 34,22 x 120 = Euro 4.106,00. Fornitura materiale per trattamento legno e riprese varie su pareti a forfait Euro 1.000,00. Totale opere di ripristino gruppo A pari ad Euro 5.106,40. Per quanto riguarda le operazioni di ripristino dei vizi ricompresi nel macro-gruppo “B”, si delineano lavori certamente più complessi perché comportano lo smontaggio degli elementi difettosi, la loro sostituzione nel caso non recuperabili ed è il caso di tutte le soglie, per cui si rende sempre necessario lo smontaggio dell'infisso. Le soglie sono tutte macchiate e la pietra SE non si pulisce da macchie di questo tipo, pertanto vanno sostituite, a questo si aggiungono operazioni di ripristino sugli imbotti delle finestre ove presenti elementi incongrui compresa la sostituzione della porzione (anta dx) dell'infisso danneggiato, come la sostituzione dell'infisso o modifica della mazzetta della porta-finestra con apertura impedita perché inserita su una sede troppo piccola per il suo corretto funzionamento e la demolizione e successiva ricostruzione con le adeguate pendenze, della superficie di pavimentazione sottostante il porticato del piano terreno. Gli interventi di facciata sono relativi ad un cattivo montaggio degli elementi costruttivi, porticato, balcone e forature varie, risolubili nel corso dello smontaggio del porticato per il rifacimento della pavimentazione e di un intervento specifico sul balcone, tutti previo montaggio e smontaggio di ponteggio per le aree di interesse e successiva tinteggiatura ove si è intervenuti. Di seguito si riporta il computo delle opere di ripristino del macro gruppo “B”:
1-Smontaggio e rimontaggio dei 24 infissi installati per la rimozione delle soglie (finestre-portefinestre- portone) TOS23_02.E07 -0,79% su anno 2022/1 -0,79% su anno 2022/1 con S. G. e U. I. Capitolo: SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l' infisso da computare a parte. SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco. Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas. Euro 126,23 cad n. 21 tot. Euro 2.650,83 )
2-Rimozione delle 24 soglie/davanzali delle finestre portefinestre portone bandone TOS23_02.A03.039.001 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante Articolo: 001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 per mq complessivi 10,91 Euro 24,00/mq, tot Euro 261,84
3- Demolizione pavimentazione sotto il porticato di ingresso TOS23_02.A03.009.008 Voce: Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali Articolo: 008 pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 13,05/mq tot Euro 300,15
4- Trasporto alla pubblica discarica materiali di risulta (soglie e pavimentazione porticato) per loro corretto smaltimento Trasporto unico viaggio con furgone e conferimento in discarica pagina 10 di 14 prezzo a corpo Euro 150,00
5- Rimontaggio delle 24 soglie compresa fornitura TOS23_PR.P05.010.008 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Articolo: 008 IE SE , spessore 2 cm, per mq complessivi 10,91 Euro 81,19/mq, tot Euro 885,78 Costo montaggio 2 operai qualificati 20 ore complessive Euro 34,22 x 20 tot Euro 684,40
6- Rimontaggio della pavimentazione del porticato con realizzazione delle pendenze adeguate mediante la posa del collante TOS23_01.E02.003.002 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce (esclusa fornitura) Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 15,20 /mq tot Euro 349,60 TOS23_PR.P22.043.012 da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE Parte_4 secondo la UNI EN 14411:2016: 012 Klinker cm 20x20 e 12x24 Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 34,43 /mq tot Euro 791,89
7- Noleggio di ponteggio con montaggio e smontaggio dello stesso per intervento su tre aree di facciata distinte (tre operazioni totali) per mq 20 max Noleggio TOS23_AT.N10.001.P010 Articolo: P010 1 mese Euro 3,22/mq Montaggio TOS23_AT.N10.002.004 Articolo: 004 1 mese Euro 19,99/mq (x3) Smontaggio ponteggio TOS23_AT.N10.002.005 Articolo: 005 1 mese Euro 8,23/mq (x 3) Totale costi di ponteggio Euro 87,88/mq x 20 mq tot Euro 1.757,60
8- Ripristino aree lesionate sulla facciata Ripristino porzioni di facciata con elementi da rimontare o fissare correttamente (vd. Balcone e copertura porticato valutati a corpo per complessivi Euro 900,00 Totale opere di ripristino gruppo “B” pari ad euro 8.732,09 Pertanto l'ammontare delle opere di ripristino del macro gruppo A e B è pari ad €uro 13.838,49 oltre IVA 10%....
-se del caso ne descriva i possibili rimedi e ne quantifichi le spese” Il CTU conferma quanto affermato nel corpo della Relazione, integrata con le risposte rese al CTP di parte attrice Geom. in merito alla cifra che quantifica le spese necessarie a porre rimedio ai vizi Per_2 riscontrati che si riporta di seguito nell'importo totale, cui si affianca, la valutazione relativa alla prova Blower door -Test . Si riepilogano di seguito gli importi: Totale proposto in bozza euro 13.839,49 + IVA 10% Incremento in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice euro 3.804,82 Totale spese di ripristino euro 17.644,31 + IVA 10% (euro 1.764,43) = euro 19.408,74 Prova Blower door test, opera prevista nel contratto di appalto ma non eseguita, valutata in Euro 2.440,00 IVA compresa”.
7. La società convenuta va dunque condannata alla restituzione agli attori della somma di €.
2.440,00, oltre che all'eliminazione dei vizi di cui sopra, eccezion fatta per il balconcini, già
pagina 11 di 14 oggetto di rimessa in ripristino in corso di causa (come risulta dal verbale dell'udienza del
20.09.2024 e del 27.11.2024). Le generiche successive doglianze degli attori in ordine a detto intervento, non giustificano del resto il richiesto supplemento istruttorio domandato dagli attori, poiché esplorativo.
8. In assenza di utili indicazioni circa i tempi necessari per l'eliminazione necessari dei vizi, non è dato stabilire un termine, osservando al riguardo che ex art. 2931 c.c. “Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (art. 612 e ss. cpc)
9. In caso di inadempimento entro congruo termine, la società convenuta sarà tenuta a corrispondere agli attori oltre all'importo del costo della prova Blower door test di €. 2.440,00, anche la somma stimata come necessaria per l'eliminazione dei vizi, pari ad €. 19.408,74.
10. Detti importi, in quanto conseguente all'inadempimento di vanno maggiorate CP_1 della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del 07.09.2023 -avendo il Ctu espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data di deposito della perizia- e degli interessi legali da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass.
18243/2015).
B.
5. La domanda attorea di risarcimento del danno va rigettata
1. L'accoglimento della domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore esaurisce, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, il pregiudizio sofferto dal committente, non essendo risarcibili ulteriori voci di danno.
2. E' noto che l'interpretazione dell'art. 1668 c.c. non è pacifica.
3. Secondo quanto affermato dalla Cassazione (Cass. n. 4389/1988), nel contratto di appalto in caso di difetti o difformità dell'opera il committente può chiedere al Giudice che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure può chiedere la riduzione del prezzo, riservandosi di eseguire per proprio contro le riparazioni necessarie. Se dai difetti sono derivanti danni non riparabili in forma specifica (per il ritardo, per il mancato guadagno, per danni fisici a persone o cose ecc.) e sussiste la colpa dell'appaltatore (presunta fino a prova contraria) spetta al committente anche l'azione di risarcimento prevista dallo stesso art. 1668, II° comma c.c.. Le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra e in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, se questa non è stata pagina 12 di 14 proposta, e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria.
4. In base alla lettera della legge e all'orientamento consolidato in materia della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno ha una funzione integrativa rispetto all'eliminazione dei vizi o la diminuzione del prezzo;
sicchè il risarcimento del danno sarà liquidabile solo se il pregiudizio sofferto, che attiene alla lesione di altri interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o cose in conseguenza dei vizi e le spese sostenute dal committente per la correzione dell'opera, non sia risarcibile con gli altri due rimedi (ex multis,
Cass. 25921/2005).
5. Nel caso va infine evidenziato che gli attori non hanno offerto alcun elemento sia in punto di
“an” che di “quantum” della pretesa risarcitoria avanzata, che è rimasta priva di utile supporto probatorio ai fini del relativo accoglimento.
C.Le spese di lite sono a carico della convenuta-soccombente
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale espletata.
D. Analogamente le spese di Ctp e e Ctu
7. Le spese per la consulenza tecnica di parte attrice, come documentate in atti (€. 1281,00), seguono analogo criterio, stante il relativo carattere di allegazione difensiva.
8. Parimenti le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone:
accertato l'inadempimento della società convenuta al contratto d'appalto per cui è causa:
-CONDANNA la convenuta all'eliminazione dei vizi dell'opera con spese a CP_1 proprio carico, nonchè a corrispondere agli attori e , la Parte_5 Parte_2 somma di €. 2.440,00, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
pagina 13 di 14 -in difetto di adempimento all'obbligo di eliminazione dei vizi, la predetta convenuta dovrà corrispondere agli attori e , la CP_1 Parte_5 Parte_2 somma di €. 19.408,74, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva.
-CONDANNA la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in € 5.077,00 per compensi, €. 593,25 per spese esenti, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP
-CONDANNA la predetta società convenuta al rimborso in favore degli attori della somma di €.
1281,00 per la perizia di parte;
-PONE definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU liquidate come da decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2021 promossa da:
Sig.ri ( ) e ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Campi Bisenzio (FI), via Trieste n.19, presso lo studio dell'Avv. Enzo Casetti ( ), C.F._3 che li rappresenta e difende come da mandato allegato
PARTE ATTRICE
Contro
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Spinetoli, 63078 (AP), in via del C.F._4
Forte n° 7, presso lo studio dell'Avv. Mario Del Gatto del Foro di Ascoli Piceno, c.f. che la C.F._5 rappresenta e la difende come da mandato allegato
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Garanzia vizi appalto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Parte attrice:
Voglia il Tribunale di Firenze:
IN VIA ISTRUTTORIA
si insiste nell'accoglimento dei mezzi di prova così come indicati anche nel presente atto e richiesti nelle memorie 183 VI cpc, alle quali, parte attrice, si riporta integralmente;
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare:
Nel merito accogliere le domande tutte avanzate dall'attore:
accertati i vizi e i difetti denunciati nell'opera realizzata dalla società convenuta;
quantificato il costo per il ripristino a regola d'arte del manufatto, nonché per l'eliminazione dei difetti e vizi accertati;
quantificata la somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento dei danni subiti;
statuire e l'inadempimento della società ispetto al contratto sottoscritto e agli obblighi da esso derivati e, pertanto, condannare la stessa: CP_1
i n primis ad agire in tempi certi e contingentati al ripristino, a totale proprie spese, dell'opera e all'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, nonché al risarcimento agli attori della somma di €.12.400,00= per tutti i danni subiti e le relative spese sostenute, o in quella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
CTU a carico della convenuta;
Oltre il rimborso di tutte le spese legate al presente procedimento (CTU: €. 3.843,00 – allegata fattura pagata;
CTP: €.
1.281,00 - allegata fattura pagata).
IN DENEGATA IPOTESI
- d i rifiuto di adempiere da parte della convenuta;
- o di mancato rispetto dell'ordine di fare e ripristinare, impartito dall'Ill.mo Tribunale;
- o comunque di una diversa valutazione finale da parte dell'Ill.mo Sig. G.I (stante anche l'andamento della causa);
condannare la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma:
a) di €. 19.408,74 per il ripristino, cosi come quantificato dal CTU (pag. 39 relazione);
b) di €. 2.440,00 per la prova blower door test appaltata e non eseguita (pag. 39 CTU);
c) ed €.12.400,00 o quella minore o diversa somma stabilita dal Giudicante anche in base a parametri di equità, a titolo di risarcimento del danno comunque subito;
e quindi per un totale di €. 34.248,74= o in quella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Oltre il rimborso di tutte le spese legate al presente procedimento (CTU: €. 3.843,00 –allegata fattura pagata;
CTP: €.
1.281,00 - allegata fattura pagata).
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari sia dell'attività stragiudiziale (all. n. 3 e 5 atto introduttivo), compreso quella relativa alla cd.
“negoziazione assistita” (I fase: introduttiva – allegato n. 8 depositato il 07.10.2021), che quelle relative al presente giudizio.
Si precisa che le spese processuali documentate (CUF, marca e notifiche) ammontano ad €.593,25. pagina 2 di 14 -parte convenuta:
Voglia il Giudice adito:
Accertare e dichiarare che l'esecuzione dell'opera oggetto del contratto sottoscritto il 05/04/2017 è stata eseguita dalla a regola d'arte e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori;
CP_1
Subordinatamente:
1. Qualora venissero accertati vizi e difetti nelle opere realizzate dalla convenuta, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione delle opere da parte degli odierni attori e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori stessi;
2. Qualora venissero accertati vizi e difetti nelle opere realizzate dalla convenuta non denunciati alla convenuta, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per la denuncia degli stessi e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dagli attori stessi;
3. In ogni caso, accertare, dichiarare e riconoscere non dovuta, in tutto o in parte, la somma richiesta di € 12.400,00 o della diversa somma richiesta a risarcimento dei danni subiti, per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto postine a fondamento;
4. Accertare, dichiarare e riconoscere non dovuta, in tutto o in parte, per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, le somme pretese con riferimento alla negoziazione assistita;
5. Condannare gli Attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A ) Thema decidendum e svolgimento del giudizio
1. I sig.ri e convenivano in giudizio la per sentirla Parte_1 Parte_2 CP_1 condannare e al ripristino dell'opera e al risarcimento dei danni quantificati in citazione nella misura €. 12.400,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dei vizi riscontrati nelle opere eseguite in virtù del contratto di appalto sottoscritto tra le parti il
5.04.2017 per la realizzazione di una villetta unifamiliare nel Comune di Campi Bisenzio (doc. 1 allegato alla citazione). In subordinata ipotesi, qualora la convenuta si rifiutasse di adempiere o di mancato rispetto del provvedimento del Tribunale, gli attori chiedevano che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 32.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. A sostegno della pretesa, gli attori allegavano che i vizi nell'esecuzione dell'opera erano stati riconosciuti anche in sede di sottoscrizione della certificazione di ultimazione di lavori del pagina 3 di 14 30.09.2019, redatto dal rappresentante legale della convenuta che si impegnava ad eliminarli entro il 30.10.2019 (doc. 5 allegato alla citazione) e che, in ogni caso, tali vizi, insieme ad altri che nel tempo venivano via via individuati e contestati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 da parte dell'attrice dal Direttore dei Lavori e dal sig. non Parte_2 Controparte_3 erano mai stati eliminati, nonostante l'avvenuto pagamento del s.a.l. dell'appalto il 18.12.2019.
Pertanto, esperito inutilmente l'esperimento della negoziazione assistita per mancata partecipazione della convenuta, gli attori decidevano di instaurare il presente giudizio.
3. La società convenuta, costituitasi in giudizio, deducendo l'avvenuta esecuzione dell'opera a regola d'arte e l'accettazione dell'opera da parte dei committenti, chiedeva di rigettare le domande degli attori, sia in punto di richiesta di correzione dei vizi sia in punto di accoglimento della richiesta di risarcimento del danno.
4. In particolare, la convenuta eccepiva che i difetti indicati nel certificato di ultimazione lavori del
30.09.2019 erano stati eliminati e corretti e che pertanto l'opera doveva essere considerata accettata, visto l'assenza di rilievi in sede di verifica di eliminazione dei vizi e collaudo dell'opera, risultante dal verbale dell'incontro del 29.10.2019, inviato il 31.10.2019 (doc. 7 della comparsa) al Direttore dei lavori Geom. , su accordo con i committenti, che non Parte_3 restituivano il verbale firmato;
che in ogni caso, la committente segnalava la presenza di Pt_2 un'infiltrazione d'acqua che la convenuta aveva prontamente sistemato, anche per non avere ulteriori ritardi nel pagamento del sal dell'appalto, avvenuto solo il 18.12.2019 (doc. 10); che, dopo mesi dall'ultimazione dei lavori e il pagamento del sal, venivano denunciata la presenza di ulteriori vizi, peraltro anche dal Sig. estraneo alla vicenda, che doveva Controparte_3 considerarsi tardiva, visto che l'opera era stata ultimata il 30.09.2019.
5. Conseguentemente, qualora fossero accertarti i vizi lamentati dai committenti, la convenuta chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda, stante l'accettazione delle opere e la decadenza dalla garanzia per i vizi mai contestati in sede di collaudo, ovvero tardivamente e illegittimamente contestati.
6. La causa passa in decisione, istruita anche tramite prove testimoniali e perizia tecnica d'ufficio.
B. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, limitatamente a quanto di ragione.
B.1:Riparto degli oneri probatori
pagina 4 di 14 7. Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere l'esatto adempimento della società convenuta delle obbligazioni indicate nel preventivo lavori da questa redatto e datato
05.04.2017 sottoscritto per accettazione dagli odierni attori (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
8. Nel presente giudizio, trova sicura applicazione il consolidato orientamento, consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, secondo cui, in tema di riparto degli oneri probatori nel caso di inadempimento contrattuale, la parte che lamenta l'altrui inadempimento onde ottenere o la condanna all'adempimento, o la declaratoria di risoluzione del contratto ovvero, anche in aggiunta a queste, il risarcimento del danno è onerata della sola prova del titolo negoziale fondante la sua pretesa, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e spettando così alla controparte l'onere di provare il proprio esatto adempimento o la ricorrenza di cause a sé non imputabili determinanti l'oggettiva impossibilità di adempiere, in tutto o in parte.
9. Le Sezioni Unite hanno chiarito che anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, all'istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
nell'affermare detto principio, la nostra più alta autorità giurisdizionale, ha ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
10. Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
B.2 Gli attori hanno provato la fonte negoziale del proprio diritto e l'esistenza dei vizi contestati
11. Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi, va rilevato che gli attori attori hanno dimostrato per tabulas il fondamento negoziale della propria domanda, mediante produzione del contratto di appalto privato 05.04.2017, redatto su carta intestata della società opposta (doc. 1)
pagina 5 di 14 ed hanno allegato l'altrui inadempimento, descrivendo in modo particolareggiato i vizi e difetti delle lavorazioni commissionate dagli attori alla convenuta.
12. L'esistenza dei vizi di cui causa e l'imputabilità di questi alla Ditta Appaltante, è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al CTU Geom. Per_1
13. Ricordando che il Giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, cfr. Cass. n. 12195/2024), va rilevato che nel caso di specie non vi è alcun motivo per discostarsi in questa sede decisoria, dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal CTU, frutto di accurate indagini e di percorso argomentativo scevro da qualsivoglia vizio di carattere logico e giuridico.
14. Il CTU nominato, nel constatare la presenza dei vizi nell'immobile, ha affermato che detti vizi sono “derivati da una cattiva esecuzione delle opere, taluni dovuti ad una cattiva finitura, altri a veri e propri errori operativi o di montaggio” (p.4 della CTU 29.09.2023.). Per i vizi attinenti alla prima categoria, il CTU afferma che i vizi denotano “una scarsa attenzione prodotta nel corso delle lavorazioni, per una scarsa protezione dei vari elementi nella fase di imbiancatura, che ha imbrattato infissi o soglie in pietra, oltre a una evidente carenza di materiale impregnante per le strutture lignee a vista;
c'è stata una oggettiva disattenzione nella consegna dei locali” (pag. 5); tali difformità sono state riscontrate al pian terreno, in particolare nel bagno, in soffitta, nel pergolato, nel porticato e sulla scala al primo piano (pp.5-14). Quanto alla presenza dei vizi del secondo gruppo, ovvero difetti esecutivi o di montaggio, uniti talora all'incuria o una certa negligenza nella precisione o nell'attenzione, i cui effetti richiedono un intervento più consistente di ripristino (pag.15) questi sono stati riscontrati in prossimità degli infissi, delle soglie a pavimento, e dei davanzali del piano terreno, sottotetto e garage, nel montaggio nel lucernario, nelle pareti esterne, nel balcone, la cui errata costruzione aveva determinato una mancata aderenza con la facciata dell'immobile, nella facciata (dove era presente un buco per errato posizionamento della persiana), nella posa della pavimentazione pagina 6 di 14 esterna, al pian terreno e, infine, negli infissi, la cui apertura risultava limitata per l'errore nel loro montaggio (elenco dei vizi, pag. 15-26).
15. Per l'eliminazione dei vizi riscontrati, il CTU ha quantificato i costi di ripristino nella somma di
€ 17.644,31 + IVA 10% (euro 1.764,43) , pari a €19.408,74, con l'aggiunta, a margine, del costo per la prova Blower door test, opera prevista nel contratto di appalto ma non eseguita, valutata in
€ 2.440,00 IVA compresa.
B.3: L'appaltatore convenuto è tenuto alla garanzia ex art. 1667 c.c.
16. La società convenuta, è venuta meno all'onere probatorio cui era chiamata.
17. Giova ricordare che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, la disposizione speciale di cui all'art. 1667 c.c., che non deroga alla disciplina generale che governa l'adempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, prescrive rigidi termini decadenziali della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera dovuta dall'appaltatore al committente dell'opera.
18. Come noto infatti, secondo quanto disposto al comma II dell'art. 1667 c.c., “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare il vizio all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta”, e, tuttavia, “La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. Al co. III di detta disposizione, stabilisce che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
19. Venendo al caso in esame, va rilevato che è provato oltre che pacifico che in data 30.09.2019, in sede di certificazione dei lavori, gli odierni attori, ebbero a contestare una serie di vizi, riconosciuti dalla società appaltante convenuta, impegnatasi alla loro rimozione.
20. Detta circostanza già di per sè comporta, come ha evidenziato anche la giurisprudenza di legittimità, che non siano applicabili i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art 1667
c.c. (Cas. 19343/2022, Cass. 22580/2019), stante l'avvenuto riconoscimento dei vizi.
21. Non merita condivisione, per altro verso, l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla convenuta, anche in relazione all'asserita accettazione dell'opera, dopo l'eliminazione dei vizi riscontrati in data 30.09.2019, in virtù dei collaudi del 30.09.2019 e del 29.10.2019 (doc. 5 e 7 allegati alla comparsa).
pagina 7 di 14 22. E' infatti principio ormai consolidato, quello secondo cui il collaudo/verifica dell'opera e l'accettazione dell'opera sono atti ontologicamente diversi, visto che i collaudi sono semplici atti materiali di accertamento della qualità dell'opere, mentre l'accettazione, che può desumersi anche da fatti concludenti, è un atto che rappresenta la manifestazione inequivocabile della volontà del committente di accettare l'opera e solo quest'ultima determina la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia di cui all'art 1667 c.c. (cfr. Cass. 4051.2016, Cass.12981.2002,
Cass. 10452.2020).
23. Nella vicenda in esame, le riserve degli attori opposte fin dal primo collaudo dell'opera e le molteplici contestazioni intercorse fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, nonchè le dichiarazioni testimoniali del Direttore Lavori Geom. (vd. verbale udienza Parte_3
30.01.25), sicuramente contrastano con la tesi prospettata dalla società convenuta, di intervenuta accettazione dell'opera e conseguente decadenza degli attori dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 e ss c.c.
24. I vizi sono stati tempestivamente denunciati da parte sia della Committente sia dal Pt_2
Direttore dei Lavori sia da parte di da fine 2019 a inizio 2020 (doc.6 Controparte_3 dell'atto di rinnovazione della citazione nonché, docc.. 12-19 e 25 allegati alla prima memoria ex art 183 comma 6). Il fatto che tali denunce siano pervenute anche da soggetti diversi dal committente, come dal Direttore dei Lavori e dal sig. non fa venire meno la Controparte_3 tempestività di tale denuncia, visto che è pacifico che tali soggetti abbiano agito in nome e per conto di uno dei due committenti, ovvero la sig. visto che nelle mail di contestazione Pt_2 dei vizi è sempre stata inserita la mail della committente in copia conoscenza (cfr. documenti appena citati).
25. Inoltre, la convenuta non ha colto nel segno neppure nel declinare su terzi la responsabilità dei vizi dell'immobile, dato che, ammesso che le opere fossero state eseguite da una ditta subappaltatrice, ciò non farebbe venir meno la responsabilità della convenuta, considerato che il committente ha titolo per agire esclusivamente verso l'appaltatore (cfr ex multis, Cass.
33702/2022, Cass. n. 16917/2011).
26. La mancata realizzazione delle opere interne di pavimentazione e rivestimento da parte della convenuta, è rimasta circostanza soltanto meramente affermata ed è poi risultata contrastante rispetto al contenuto dell'appalto, che ricomprende, seppur in modo generico, tra gli elenchi delle opere cui si obbligava la convenuta anche tali esecuzioni (pag. 15 del contratto), nonchè pagina 8 di 14 con il fatto che, come riscontrato dal Ctu, detta pavimentazione presenta la medesima finitura in termini di materiale e posa delle terrazze dei piani superiori (pag 35). .
27. L'opera in definitiva non può dirsi accettata e non può porsi in discussione il diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c. da parte dei committenti attori, che direttamente o tramite diretti incaricati, ha provveduto alla tempestiva denuncia dei vizi, via via scoperti
B.
4. La domanda diretta all'eliminazione dei vizi ex art. 1668 c.c. va accolta
28. Come noto, in caso di appalto e in presenza di vizi dell'opera, l'art 1668 c.c. stabilisce che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
29. Nel caso, gli attori, al presumibile fine di acquisire l'opera e conservare il contratto di appalto, hanno scelto l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.
30. Detta domanda è dunque meritevole di accoglimento, considerato peraltro che secondo la
Cassazione, "il risarcimento e/o la eliminazione dei danni da difformità dell'opera può richiederne anche il totale rifacimento, senza che ciò determini un vizio di extrapetizione. Anche in presenza dei presupposti per domandare la risoluzione del contratto di appalto, il committente può limitarsi a chiedere l'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità o dei vizi da cui l'opera risulta affetta, pure se tale eliminazione sia possibile solo attraverso l'integrale rifacimento dell'opera medesima” (Cass. n. 3454 del 1996; Cass. n. 9152/2019).
31. Va pertanto pronunciata la condanna dell'appaltatore convenuta all'eliminazione dei vizi accertati come indicato alle pagine 27-28-29-30-39-40 della ctu, in risposta al 3) se del caso ne descriva i possibili rimedi e ne quantifichi le spese, secondo cui: “Per quanto riguarda il corretto ripristino dei luoghi per i vizi descritti e ricompresi nel gruppo A, relativi per lo più a problemi di finitura superficiale, risolubili, per le parti lignee a vista di seguito si riportano lavorazioni e relativi costi.
- Operazioni di scartatura, pulitura e successivo trattamento con adeguato materiale impregnante di finitura con almeno due mani di stesura;
- Operazioni di pulitura ove la vernice ha imbrattato infissi e superfici che non dovevano essere tinteggiate;
- Occultamento alla vista del gancio di raccordo tra il soffitto e la parete verticale, mediante sua sostituzione con elementi a scomparsa o rivestimento in cartongesso della porzione di interesse, compresa successiva tinteggiatura dello stesso.
pagina 9 di 14 Per tali lavorazioni si prevede l'impegno di almeno tre operai specializzati per cinque giorni lavorativi, quindi con 40 ore lavorative per ciascun operaio per 120 ore complessive per i tre operai necessari a completare le lavorazioni di ripristino. Dal Bollettino regione Toscana si ricava l'importo orario per l'operaio qualificato che è pari a Euro 34,22 x 120 = Euro 4.106,00. Fornitura materiale per trattamento legno e riprese varie su pareti a forfait Euro 1.000,00. Totale opere di ripristino gruppo A pari ad Euro 5.106,40. Per quanto riguarda le operazioni di ripristino dei vizi ricompresi nel macro-gruppo “B”, si delineano lavori certamente più complessi perché comportano lo smontaggio degli elementi difettosi, la loro sostituzione nel caso non recuperabili ed è il caso di tutte le soglie, per cui si rende sempre necessario lo smontaggio dell'infisso. Le soglie sono tutte macchiate e la pietra SE non si pulisce da macchie di questo tipo, pertanto vanno sostituite, a questo si aggiungono operazioni di ripristino sugli imbotti delle finestre ove presenti elementi incongrui compresa la sostituzione della porzione (anta dx) dell'infisso danneggiato, come la sostituzione dell'infisso o modifica della mazzetta della porta-finestra con apertura impedita perché inserita su una sede troppo piccola per il suo corretto funzionamento e la demolizione e successiva ricostruzione con le adeguate pendenze, della superficie di pavimentazione sottostante il porticato del piano terreno. Gli interventi di facciata sono relativi ad un cattivo montaggio degli elementi costruttivi, porticato, balcone e forature varie, risolubili nel corso dello smontaggio del porticato per il rifacimento della pavimentazione e di un intervento specifico sul balcone, tutti previo montaggio e smontaggio di ponteggio per le aree di interesse e successiva tinteggiatura ove si è intervenuti. Di seguito si riporta il computo delle opere di ripristino del macro gruppo “B”:
1-Smontaggio e rimontaggio dei 24 infissi installati per la rimozione delle soglie (finestre-portefinestre- portone) TOS23_02.E07 -0,79% su anno 2022/1 -0,79% su anno 2022/1 con S. G. e U. I. Capitolo: SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l' infisso da computare a parte. SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco. Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas. Euro 126,23 cad n. 21 tot. Euro 2.650,83 )
2-Rimozione delle 24 soglie/davanzali delle finestre portefinestre portone bandone TOS23_02.A03.039.001 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante Articolo: 001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 per mq complessivi 10,91 Euro 24,00/mq, tot Euro 261,84
3- Demolizione pavimentazione sotto il porticato di ingresso TOS23_02.A03.009.008 Voce: Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali Articolo: 008 pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 13,05/mq tot Euro 300,15
4- Trasporto alla pubblica discarica materiali di risulta (soglie e pavimentazione porticato) per loro corretto smaltimento Trasporto unico viaggio con furgone e conferimento in discarica pagina 10 di 14 prezzo a corpo Euro 150,00
5- Rimontaggio delle 24 soglie compresa fornitura TOS23_PR.P05.010.008 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Articolo: 008 IE SE , spessore 2 cm, per mq complessivi 10,91 Euro 81,19/mq, tot Euro 885,78 Costo montaggio 2 operai qualificati 20 ore complessive Euro 34,22 x 20 tot Euro 684,40
6- Rimontaggio della pavimentazione del porticato con realizzazione delle pendenze adeguate mediante la posa del collante TOS23_01.E02.003.002 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce (esclusa fornitura) Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 15,20 /mq tot Euro 349,60 TOS23_PR.P22.043.012 da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE Parte_4 secondo la UNI EN 14411:2016: 012 Klinker cm 20x20 e 12x24 Superficie mq 23,00 Prezzo Euro 34,43 /mq tot Euro 791,89
7- Noleggio di ponteggio con montaggio e smontaggio dello stesso per intervento su tre aree di facciata distinte (tre operazioni totali) per mq 20 max Noleggio TOS23_AT.N10.001.P010 Articolo: P010 1 mese Euro 3,22/mq Montaggio TOS23_AT.N10.002.004 Articolo: 004 1 mese Euro 19,99/mq (x3) Smontaggio ponteggio TOS23_AT.N10.002.005 Articolo: 005 1 mese Euro 8,23/mq (x 3) Totale costi di ponteggio Euro 87,88/mq x 20 mq tot Euro 1.757,60
8- Ripristino aree lesionate sulla facciata Ripristino porzioni di facciata con elementi da rimontare o fissare correttamente (vd. Balcone e copertura porticato valutati a corpo per complessivi Euro 900,00 Totale opere di ripristino gruppo “B” pari ad euro 8.732,09 Pertanto l'ammontare delle opere di ripristino del macro gruppo A e B è pari ad €uro 13.838,49 oltre IVA 10%....
-se del caso ne descriva i possibili rimedi e ne quantifichi le spese” Il CTU conferma quanto affermato nel corpo della Relazione, integrata con le risposte rese al CTP di parte attrice Geom. in merito alla cifra che quantifica le spese necessarie a porre rimedio ai vizi Per_2 riscontrati che si riporta di seguito nell'importo totale, cui si affianca, la valutazione relativa alla prova Blower door -Test . Si riepilogano di seguito gli importi: Totale proposto in bozza euro 13.839,49 + IVA 10% Incremento in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice euro 3.804,82 Totale spese di ripristino euro 17.644,31 + IVA 10% (euro 1.764,43) = euro 19.408,74 Prova Blower door test, opera prevista nel contratto di appalto ma non eseguita, valutata in Euro 2.440,00 IVA compresa”.
7. La società convenuta va dunque condannata alla restituzione agli attori della somma di €.
2.440,00, oltre che all'eliminazione dei vizi di cui sopra, eccezion fatta per il balconcini, già
pagina 11 di 14 oggetto di rimessa in ripristino in corso di causa (come risulta dal verbale dell'udienza del
20.09.2024 e del 27.11.2024). Le generiche successive doglianze degli attori in ordine a detto intervento, non giustificano del resto il richiesto supplemento istruttorio domandato dagli attori, poiché esplorativo.
8. In assenza di utili indicazioni circa i tempi necessari per l'eliminazione necessari dei vizi, non è dato stabilire un termine, osservando al riguardo che ex art. 2931 c.c. “Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (art. 612 e ss. cpc)
9. In caso di inadempimento entro congruo termine, la società convenuta sarà tenuta a corrispondere agli attori oltre all'importo del costo della prova Blower door test di €. 2.440,00, anche la somma stimata come necessaria per l'eliminazione dei vizi, pari ad €. 19.408,74.
10. Detti importi, in quanto conseguente all'inadempimento di vanno maggiorate CP_1 della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del 07.09.2023 -avendo il Ctu espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data di deposito della perizia- e degli interessi legali da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass.
18243/2015).
B.
5. La domanda attorea di risarcimento del danno va rigettata
1. L'accoglimento della domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore esaurisce, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, il pregiudizio sofferto dal committente, non essendo risarcibili ulteriori voci di danno.
2. E' noto che l'interpretazione dell'art. 1668 c.c. non è pacifica.
3. Secondo quanto affermato dalla Cassazione (Cass. n. 4389/1988), nel contratto di appalto in caso di difetti o difformità dell'opera il committente può chiedere al Giudice che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure può chiedere la riduzione del prezzo, riservandosi di eseguire per proprio contro le riparazioni necessarie. Se dai difetti sono derivanti danni non riparabili in forma specifica (per il ritardo, per il mancato guadagno, per danni fisici a persone o cose ecc.) e sussiste la colpa dell'appaltatore (presunta fino a prova contraria) spetta al committente anche l'azione di risarcimento prevista dallo stesso art. 1668, II° comma c.c.. Le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra e in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, se questa non è stata pagina 12 di 14 proposta, e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria.
4. In base alla lettera della legge e all'orientamento consolidato in materia della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno ha una funzione integrativa rispetto all'eliminazione dei vizi o la diminuzione del prezzo;
sicchè il risarcimento del danno sarà liquidabile solo se il pregiudizio sofferto, che attiene alla lesione di altri interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o cose in conseguenza dei vizi e le spese sostenute dal committente per la correzione dell'opera, non sia risarcibile con gli altri due rimedi (ex multis,
Cass. 25921/2005).
5. Nel caso va infine evidenziato che gli attori non hanno offerto alcun elemento sia in punto di
“an” che di “quantum” della pretesa risarcitoria avanzata, che è rimasta priva di utile supporto probatorio ai fini del relativo accoglimento.
C.Le spese di lite sono a carico della convenuta-soccombente
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale espletata.
D. Analogamente le spese di Ctp e e Ctu
7. Le spese per la consulenza tecnica di parte attrice, come documentate in atti (€. 1281,00), seguono analogo criterio, stante il relativo carattere di allegazione difensiva.
8. Parimenti le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone:
accertato l'inadempimento della società convenuta al contratto d'appalto per cui è causa:
-CONDANNA la convenuta all'eliminazione dei vizi dell'opera con spese a CP_1 proprio carico, nonchè a corrispondere agli attori e , la Parte_5 Parte_2 somma di €. 2.440,00, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
pagina 13 di 14 -in difetto di adempimento all'obbligo di eliminazione dei vizi, la predetta convenuta dovrà corrispondere agli attori e , la CP_1 Parte_5 Parte_2 somma di €. 19.408,74, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva.
-CONDANNA la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in € 5.077,00 per compensi, €. 593,25 per spese esenti, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP
-CONDANNA la predetta società convenuta al rimborso in favore degli attori della somma di €.
1281,00 per la perizia di parte;
-PONE definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU liquidate come da decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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