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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/08/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 284/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di PO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 284/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.02.2025,
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in PO (PG), Via Cerquiglia n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pantosti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in PO (PG), Via Cerquiglia n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Bellingacci ed elettivamente domiciliata in PO (PG), Via dei Filosofi n. 59, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 4.10.2010 in PO (atto n. 48, parte I, anno 2010)
con i figli: nata il [...] e nato in data [...], minorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 8 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“A) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
B) I figli di quindici anni studentessa liceale e di nove anni studente elementare, Per_1 Per_2 saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati nella casa familiare con il padre, in PO, Via Cerquiglia n. 46.
C) L'appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in PO (PG), via Cerquiglia n. 46, è di proprietà esclusiva del NO , è gravato da mutuo fondiario per il quale lo stesso Parte_1 NO paga una rata mensile di euro 1226,10 e per il quale, alla data della Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, residua un debito con la pari a circa euro 150.000 CP_2
(centocinquantamila/00). Detto immobile rimarrà nella esclusiva disponibilità del NO
[...]
compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare. I coniugi concordano che Parte_1 la NOa potrà lasciare la casa familiare sin dal momento della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso e potrà trasferirsi presso l'immobile sito in PO via Bruno Buozzi n. 16, anch'esso di proprietà esclusiva del NO entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 ricorso. dichiara di costituire, come in effetti costituisce su detto appartamento in Parte_1 favore della NOa , un diritto di abitazione per anni 10 a decorrere dalla sentenza CP_1 definitiva di divorzio. Allo scadere del detto periodo, avendo entrambi i figli raggiunto la maggiore età, detto immobile sarà intestato ai medesimi pro-indiviso. Dal trasferimento della NOa CP_1 presso l'immobile di Via Bruno Buozzi n. 16, la stessa si obbliga a volturare a suo nome tutte le utenze della casa accollandosi altresì in via esclusiva (pro quota con gli altri condomini) ogni spesa relativa alla manutenzione ordinaria dello stesso oltre ai tributi connessi al possesso dello stesso.
pagina 2 di 8 D) Ciascun coniuge concorrerà direttamente al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito e ciascuno provvederà direttamente alle loro esigenze quotidiane quando gli stessi si troveranno presso l'uno o latro dei genitori. Il NO , genitore collocatario, si farà Parte_1 comunque carico esclusivo di qualunque spesa ordinaria e straordinaria dovesse essere necessaria per i figli e, nello specifico delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo si farà esclusivo carico di: a) spese medico-sanitarie: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche (qualora non coperti dal SSN), acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili, purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
b) spese medico sanitarie: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
c) spese scolastiche: acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo, se non ottenibili a titolo gratuito, lezioni suppletive se espressamente consigliate dall'insegnante;
d) spese scolastiche: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche, spese di alloggio fuori sede, in caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
e) spese di natura parascolastica: lezioni scolastiche suppletive, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, lezioni di ripetizione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
f) spese di natura ludica e sportiva: attività sportive e relativa attrezzature;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà versato interamente alla madre, NOa e Controparte_1 resterà di suo esclusivo appannaggio.
pagina 3 di 8 E) La madre potrà vedere e stare con i figli quando lo vorrà, previo preavviso ed accordo con il padre degli stessi, almeno 24 ore prima con possibilità di diversi accordi tra le parti. In ogni caso la madre, compatibilmente con il suo orario di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, potrà vedere e stare con loro almeno due volte a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dal pomeriggio alle ore 15,30/16 alla sera dopo cena, indicativamente alle 21 per poi ricondurli a casa dal padre ovvero verranno prelevati dal padre secondo accordi. Ciascun genitore sarà direttamente responsabile in ordine agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli quando questi si troveranno presso ognuno di loro.
I minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con il padre o con la madre continuativamente dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle ore 21.
Su accordo delle parti, da raggiungere nei tempi precisati sopra, i minori potranno pernottare con la madre anche infrasettimanalmente tra il martedì ed il mercoledì o tra il giovedì ed il venerdì e la stessa avrà cura di accompagnarli a scuola il mattino successivo a detto pernottamento infrasettimanale.
I minori, inoltre, trascorreranno alternativamente ogni anno con i genitori il giorno di Natale e Santo
Stefano fine/inizio anno ed epifania, con possibilità per gli stessi sotto le festività natalizie quando è sospesa la scuola, di permanere presso la casa materna per 3 giorni consecutivi pernottando con la stessa;
nello stesso periodo festivo, ciascun genitore potrà condurre i minori qualche giorno in vacanza, previo accordo con l'altro e congruo preavviso di almeno 30 giorni, comunicando al coniuge luogo, alloggio e contatti in cui potranno essere reperibili i minori.
Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali dove i minori trascorreranno a giorni alterni ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
Quanto alle vacanze estive, compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, da comunicarsi possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivo di ferie.
F) I figli potranno trascorrere del tempo con i nonni materni e paterni, con i quali i minori hanno già in precedenza creato un buon rapporto affettivo. In conseguenza di ciò, i genitori potranno reciprocamente permettere a loro discrezione che i figli trascorrano del tempo con i nonni materni e paterni.
G) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, godendo entrambi di autonomia ed autosufficienza economica e finanziaria. pagina 4 di 8 H) Nell'ottica di una totale tacitazione di reciproche pretese conseguenti al rapporto matrimoniale tra i due ricorrenti, causa familiae, le parti, dopo ampia e approfondita valutazione, concordano che il NO verserà alla NOa ai sensi e per gli effetti dell'art.5, Parte_1 Controparte_1 comma 8, L. 898 /1970 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma una tantum del complessivo e definitivo importo di € 42.000 (diconsi quarantaduemila/00), che la NOa CP_1 dichiara di accettare, come in effetti accetta, dichiarando la stessa sin d'ora di rinunciare a qualunque ulteriore pretesa economica e /o patrimoniale nei confronti del NO , inerente il suo Parte_1 rapporto matrimoniale e specificamente sia in ordine al TFR e alla pensione di reversibilità. La somma di € 42.000,00 (diconsi quarantaduemila/00) come sopra indicata, verrà effettivamente corrisposta in rate anticipate di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili fino alla concorrenza del totale a decorrere dall'effettivo trasferimento della NOa presso l'abitazione di Via Bruno CP_1
Buozzi n. 16 a PO, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie e/o postali da comunicarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
I) L'autovettura Volkswagen Polo targata EV880FJ guidata dalla NOa ed Controparte_1 intestata al NO , rimarrà assegnata in proprietà alla stessa e alla sottoscrizione del Parte_1 ricorso i coniugi si recheranno presso un ufficio pratiche auto per effettuare il necessario passaggio di proprietà le cui spese verranno sostenute dal NO . Parte_1
L) Le parti, a tutti i fini di legge, con l'esecuzione del presente accordo hanno definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra di loro e pertanto dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione e/o eccezione l'uno dall'altro derivante dal pregresso vincolo coniugale.
M) Gli istanti si danno reciproca autorizzazione a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
N) Ciascun ricorrente acconsente sin d'ora all'espatrio dell'altro.
O) Ciascun ricorrente dichiara di rinunciare sin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze.
pagina 5 di 8 P) Gli istanti dichiarano che ciascuna di esse sosterrà le proprie spese legali occorrende per il presente procedimento e il NO provvederà nei termini che vengono stabiliti in Parte_1 separata sede con scrittura privata contestuale al presente accordo, a sostenere parzialmente anche le spese legali della NOa;
per tale ragione i Procuratori costituiti, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà ad eccezione della somma come stabilita nella dedotta scrittura in favore del legale della NOa che verrà direttamente CP_1 corrisposta dal NO al predetto procuratore. Parte_1
Q) Le parti comunicano che, in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis 51, comma 2, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed a tal fine, sin d'ora, dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
12.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 6 di 8 Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
• Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 4.10.2010 in PO (atto n. 48, parte I, anno 2010);
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
• Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
pagina 7 di 8 • Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
PO 12.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di PO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 284/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.02.2025,
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in PO (PG), Via Cerquiglia n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pantosti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in PO (PG), Via Cerquiglia n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Bellingacci ed elettivamente domiciliata in PO (PG), Via dei Filosofi n. 59, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 4.10.2010 in PO (atto n. 48, parte I, anno 2010)
con i figli: nata il [...] e nato in data [...], minorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 8 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“A) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
B) I figli di quindici anni studentessa liceale e di nove anni studente elementare, Per_1 Per_2 saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati nella casa familiare con il padre, in PO, Via Cerquiglia n. 46.
C) L'appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in PO (PG), via Cerquiglia n. 46, è di proprietà esclusiva del NO , è gravato da mutuo fondiario per il quale lo stesso Parte_1 NO paga una rata mensile di euro 1226,10 e per il quale, alla data della Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, residua un debito con la pari a circa euro 150.000 CP_2
(centocinquantamila/00). Detto immobile rimarrà nella esclusiva disponibilità del NO
[...]
compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare. I coniugi concordano che Parte_1 la NOa potrà lasciare la casa familiare sin dal momento della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso e potrà trasferirsi presso l'immobile sito in PO via Bruno Buozzi n. 16, anch'esso di proprietà esclusiva del NO entro e non oltre due mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 ricorso. dichiara di costituire, come in effetti costituisce su detto appartamento in Parte_1 favore della NOa , un diritto di abitazione per anni 10 a decorrere dalla sentenza CP_1 definitiva di divorzio. Allo scadere del detto periodo, avendo entrambi i figli raggiunto la maggiore età, detto immobile sarà intestato ai medesimi pro-indiviso. Dal trasferimento della NOa CP_1 presso l'immobile di Via Bruno Buozzi n. 16, la stessa si obbliga a volturare a suo nome tutte le utenze della casa accollandosi altresì in via esclusiva (pro quota con gli altri condomini) ogni spesa relativa alla manutenzione ordinaria dello stesso oltre ai tributi connessi al possesso dello stesso.
pagina 2 di 8 D) Ciascun coniuge concorrerà direttamente al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito e ciascuno provvederà direttamente alle loro esigenze quotidiane quando gli stessi si troveranno presso l'uno o latro dei genitori. Il NO , genitore collocatario, si farà Parte_1 comunque carico esclusivo di qualunque spesa ordinaria e straordinaria dovesse essere necessaria per i figli e, nello specifico delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo si farà esclusivo carico di: a) spese medico-sanitarie: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche (qualora non coperti dal SSN), acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili, purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
b) spese medico sanitarie: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
c) spese scolastiche: acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo, se non ottenibili a titolo gratuito, lezioni suppletive se espressamente consigliate dall'insegnante;
d) spese scolastiche: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche, spese di alloggio fuori sede, in caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
e) spese di natura parascolastica: lezioni scolastiche suppletive, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, lezioni di ripetizione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
f) spese di natura ludica e sportiva: attività sportive e relativa attrezzature;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà versato interamente alla madre, NOa e Controparte_1 resterà di suo esclusivo appannaggio.
pagina 3 di 8 E) La madre potrà vedere e stare con i figli quando lo vorrà, previo preavviso ed accordo con il padre degli stessi, almeno 24 ore prima con possibilità di diversi accordi tra le parti. In ogni caso la madre, compatibilmente con il suo orario di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, potrà vedere e stare con loro almeno due volte a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dal pomeriggio alle ore 15,30/16 alla sera dopo cena, indicativamente alle 21 per poi ricondurli a casa dal padre ovvero verranno prelevati dal padre secondo accordi. Ciascun genitore sarà direttamente responsabile in ordine agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli quando questi si troveranno presso ognuno di loro.
I minori trascorreranno alternativamente i fine settimana con il padre o con la madre continuativamente dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle ore 21.
Su accordo delle parti, da raggiungere nei tempi precisati sopra, i minori potranno pernottare con la madre anche infrasettimanalmente tra il martedì ed il mercoledì o tra il giovedì ed il venerdì e la stessa avrà cura di accompagnarli a scuola il mattino successivo a detto pernottamento infrasettimanale.
I minori, inoltre, trascorreranno alternativamente ogni anno con i genitori il giorno di Natale e Santo
Stefano fine/inizio anno ed epifania, con possibilità per gli stessi sotto le festività natalizie quando è sospesa la scuola, di permanere presso la casa materna per 3 giorni consecutivi pernottando con la stessa;
nello stesso periodo festivo, ciascun genitore potrà condurre i minori qualche giorno in vacanza, previo accordo con l'altro e congruo preavviso di almeno 30 giorni, comunicando al coniuge luogo, alloggio e contatti in cui potranno essere reperibili i minori.
Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali dove i minori trascorreranno a giorni alterni ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo rispettivamente con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
Quanto alle vacanze estive, compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, da comunicarsi possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivo di ferie.
F) I figli potranno trascorrere del tempo con i nonni materni e paterni, con i quali i minori hanno già in precedenza creato un buon rapporto affettivo. In conseguenza di ciò, i genitori potranno reciprocamente permettere a loro discrezione che i figli trascorrano del tempo con i nonni materni e paterni.
G) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, godendo entrambi di autonomia ed autosufficienza economica e finanziaria. pagina 4 di 8 H) Nell'ottica di una totale tacitazione di reciproche pretese conseguenti al rapporto matrimoniale tra i due ricorrenti, causa familiae, le parti, dopo ampia e approfondita valutazione, concordano che il NO verserà alla NOa ai sensi e per gli effetti dell'art.5, Parte_1 Controparte_1 comma 8, L. 898 /1970 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma una tantum del complessivo e definitivo importo di € 42.000 (diconsi quarantaduemila/00), che la NOa CP_1 dichiara di accettare, come in effetti accetta, dichiarando la stessa sin d'ora di rinunciare a qualunque ulteriore pretesa economica e /o patrimoniale nei confronti del NO , inerente il suo Parte_1 rapporto matrimoniale e specificamente sia in ordine al TFR e alla pensione di reversibilità. La somma di € 42.000,00 (diconsi quarantaduemila/00) come sopra indicata, verrà effettivamente corrisposta in rate anticipate di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili fino alla concorrenza del totale a decorrere dall'effettivo trasferimento della NOa presso l'abitazione di Via Bruno CP_1
Buozzi n. 16 a PO, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie e/o postali da comunicarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
I) L'autovettura Volkswagen Polo targata EV880FJ guidata dalla NOa ed Controparte_1 intestata al NO , rimarrà assegnata in proprietà alla stessa e alla sottoscrizione del Parte_1 ricorso i coniugi si recheranno presso un ufficio pratiche auto per effettuare il necessario passaggio di proprietà le cui spese verranno sostenute dal NO . Parte_1
L) Le parti, a tutti i fini di legge, con l'esecuzione del presente accordo hanno definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra di loro e pertanto dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione e/o eccezione l'uno dall'altro derivante dal pregresso vincolo coniugale.
M) Gli istanti si danno reciproca autorizzazione a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
N) Ciascun ricorrente acconsente sin d'ora all'espatrio dell'altro.
O) Ciascun ricorrente dichiara di rinunciare sin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze.
pagina 5 di 8 P) Gli istanti dichiarano che ciascuna di esse sosterrà le proprie spese legali occorrende per il presente procedimento e il NO provvederà nei termini che vengono stabiliti in Parte_1 separata sede con scrittura privata contestuale al presente accordo, a sostenere parzialmente anche le spese legali della NOa;
per tale ragione i Procuratori costituiti, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà ad eccezione della somma come stabilita nella dedotta scrittura in favore del legale della NOa che verrà direttamente CP_1 corrisposta dal NO al predetto procuratore. Parte_1
Q) Le parti comunicano che, in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis 51, comma 2, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed a tal fine, sin d'ora, dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
12.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 6 di 8 Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
• Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 4.10.2010 in PO (atto n. 48, parte I, anno 2010);
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
• Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
pagina 7 di 8 • Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
PO 12.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 8 di 8