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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1798 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1798 / 2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( ) nato il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BR EL e l'Avv.ti ITALA DI PAOLA del Foro di Roma come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. UGO SEBASTIANO del Foro di Roma come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti conclusioni, parte ricorrente: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, addebitando il fallimento della vita coniugale alla moglie a causa del suo comportamento gravemente contrario ai doveri coniugali, come descritti nella narrativa del ricorso e dei successivi scritti difensivi, nonché emerso nel corso del processo;
2) assegnare la casa coniugale al marito con quanto in essa contenuto, anche atteso che la moglie si è già allontanata dalla predetta residenza;
3) ogni qualvolta il figlio , maggiorenne, che abita a Roma con il IG. Davide, Persona_1 farà ritorno nella residenza familiare il ricorrente provvederà al suo mantenimento in forma diretta come sempre ha provveduto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. Il IG.
insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella Parte_1 propria memoria ex art. 171 – ter n.2 c.p.c. e non accolte e, comunque, all'escussione dei rimanenti testi dal medesimo indicati e non escussi. Parte resistente: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto anche a modifica dell'ordinanza emessa il 26/12/2023, assegnare la casa coniugale alla sig.ra
ove risiederà unitamente al figlio , in una alla assegnazione alla Controparte_1 Per_1 resistente dell'autovettura già ad Ella in uso targata FJ809RS, addebitando il fallimento della vita coniugale al ricorrente stesso, signor , a causa del suo comportamento Parte_1 gravemente contrario ai doveri coniugali per tutto quanto descritto in atti ed emerso nel corso del processo;
B) Essendo il ricorrente unico produttore di importanti Parte_1 redditi familiari, obbligare lo stesso al pagamento del mutuo acceso sulla casa coniugale sino alla sua naturale scadenza (11/2027) in una al pagamento mensile della somma di euro 1.000,00€ per il mantenimento della moglie e di euro 500,00€ per il mantenimento del figlio convivente C) Imporre altresì al IG. il pagamento delle Persona_1 Parte_1 spese mediche del percorso terapeutico intrapreso dal figlio Controparte_2 documentato in atti- e di ogni ulteriore spesa necessaria ed occorrente allo stesso per consentirgli di raggiungere un equilibrio personale che consenta di intraprendere proficuamente anche uno stabile percorso lavorativo;
D) Condannare il medesimo Pt_1
alla piena rifusione di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dello
[...] scrivente procuratore per fattane anticipazione. Ove Codesta Autorità lo ritenga necessario, si chiede di procedersi all'escussione anche dei rimanenti testi indicati dalla IG.ra CP_1
e non ancora escussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il IG. ha chiesto dichiararsi la separazione personale, Parte_1 con addebito, dalla IG.ra in relazione al matrimonio celebrato in data Controparte_1
04/05/1996 a Napoli, trascritto nel registro della stato civile, al n. 68, anno 1996, p. II, s. A, sez. AR. A fondamento dell'unione deduceva: a) che dall'unione matrimoniale erano nati due figli , nato a [...], [...], maggiorenne, autonomo ed economicamente Persona_2 indipendente e , nato a [...] in data [...], maggiorenne che svolgeva Persona_1 lavori saltuari e che viveva a Roma facendo spesso ritorno a Orte a far visita al padre;
b) che la casa familiare era in Orte (VT) in via Battellieri, n. 3, immobile in comproprietà tra i coniugi, per l'acquisto del quale era stato acceso un mutuo ipotecario la cui rata mensile (euro 668,89) veniva corrisposta unicamente dallo stesso ricorrente;
c) che l'unione matrimoniale, negli ultimi anni, era stata caratterizzata da comportamenti della moglie sempre più gravi e contrari all'unità matrimoniale, avendo la stessa non solo rifiutato ogni intimità con il marito, ma tenuto comportamenti vessatori e offensivi, manifestati anche in presenza di altre persone oltre che davanti ai figli anche attraverso messaggi (sei un pezzo di merda – trovati una rumena – sei un meschino – bastardo”, nel settembre 2022, “vaffanculo trovati una stanza a Roma – schiatta”); d) che a causa di tali fatti, essendo oramai ineludibile la separazione, le parti avevano raggiunto un accordo secondo il quale il ricorrente sarebbe rimasto nella casa coniugale, continuando ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario, mentre la resistente si sarebbe allontanata dalla casa familiare ricevendo un contributo al mantenimento di 500,00 mensili, oltre alla quota del 50% sui depositi giacenti (17.500) sul c/c cointestat;
e) che, vanificata ogni possibilità di conciliazione, ad un certo punto la moglie anche in ragione del clima familiare, aveva lasciato la casa familiare andando a vivere ad Attigliano presso altra persona , presumibilmente un nuovo compagno della donna, circostanza Persona_3 emersa dalla relazione redatta dal rappresentante di un'agenzia investigativa;
f) che quanto alle condizioni economiche dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto di euro 2.100 per l'attività che svolgeva il Ministero dell'Agricoltura, mentre la moglie, da parte sua, svolgeva un'attività di baby sitter e di badante presso alcune famiglie. Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo, oltre alla separazione personale con addebito nei confronti della moglie, l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento diretto del figlio , dovendo ogni parte provvedere al proprio mantenimento. Per_1
Costituendosi in giudizio la IG.ra , aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto rappresentato dal ricorrente deducendo: a) di avere depositato presso il Tribunale di Viterbo ricorso per separazione avente n. di RG 1907/2023; b) che il figlio
, non viveva a Roma avendo, quest'ultimo mantenuto la sua residenza e abitazione in Per_1
Orte presso la casa familiare di proprietà comune delle parti;
c) che diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la crisi dell'unione era da addebitare unicamente alle condotte dell . Quest'ultimo, infatti, aveva sempre esercitato un controllo oppressivo su ogni Pt_1 attività della moglie, la quale non godeva di alcuna autonomia in relazione alle più elementari scelte della famigli e nei confronti della quale spesso inveiva incolpandola, tra l'altro, delle inclinazioni sessuali dei propri figli, ponendo in essere condotte che spesso sfociavano in litigi. Tale clima, aggiungeva la resistente, erano tali da aver determinato gravi disagi in famiglia e per i quali lo stesso figlio aveva deciso di seguire un percorso di analisi con uno Per_1 specialista;
d) che ad un certo punto la stessa resistente, nutrendo forti timori a causa dell'incrementarsi della litigiosità e per la paura di restare nei weekend da sola con il marito oltre che per la necessità di sopperire alle proprie esigenze economiche non corrispondendole più nulla il marito, nell'ottobre 2022 era riuscita a procurarsi un lavoro da babysitter e colf. Tale attività, aggiungeva, nonostante la tenesse impegnata dal venerdì al lunedì mattina (con pernotto), non le impediva di prendersi cura dell'abitazione familiare provvedendo, infatti, a tutte le incombenze casalinghe ed alle necessità del figlio;
e) che le trattative per un Per_1 accordo di separazione consensuale, erano state più volte sospese e riprese a causa dei continui ripensamenti del marito il quale, ad un certo punto aveva preteso che la moglie avrebbe dovuto lasciare l'abitazione coniugale senza nulla prelevare dalla stessa, richiesta, questa, non accoglibile (a tal riguardo ci si riservava in ogni caso la parte di adire il competente Ordine professionale in ragione della produzione di un documento riservato personale in violazione del codice deontologico forense). Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione di un contributo di euro 1.000,00€ per il mantenimento della stessa oltre che di euro 500,00€ in favore del figlio convivente . Per_1
Nel corso del processo, disposta la riunione al presente giudizio di quello n. RG 1907/2023 instaurato dalla IG.ra , emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ed Controparte_1 assunte le prove ammesse, al termine, sulla base delle conclusioni articolate dalle parti e delle memorie rispettivamente depositate, all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
1. La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. 2. Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 22291/2024). Orbene, con riferimento al caso di specie, si ritiene che entrambe le domande di addebito siano infondate. Difatti, considerando gli esiti delle prove testimoniali acquisite nel corso del processo si può dire che le stesse si siano manifestate sotto una duplice veste: da un lato, infatti, tali prove sono risultate, quanto ai rispettivi contenuti, certamente incompatibili tra di loro, considerando come in molti casi il contenuto delle stesse dichiarazioni siano state fortemente influenzate dalla vicinanza dei teste ad una delle parti, pregiudicando l'attendibilità delle stesse dichiarazioni;
dall'altro lato, con riguardo al tipo di rapporto esistente tra le parti, le prove acquisite hanno dato prova - questa volta in maniera univoca - di una unione matrimoniale che si manifestava nel seguente modo: una relazione che, oramai da tempo, incurante nella maniera più assoluta degli negativi effetti delle rispettive condotte sui figli, si esprimeva attraverso continue e reciproche forme di svilimento dell'altrui figura, di atteggiamenti offensivi e di un livello di litigiosità che oramai costituiva pratica corrente e quotidiana nella vita coniugale, circostanza, quest'ultima, oltretutto, emersa in maniera evidente anche nel corso della comparizione delle parti e che ha pervaso l'intero procedimento, anche, purtroppo, negli scritti dei rispettivi difensori. A riprova del livello di litigiosità tra le parti valgono in maniera particolare le stesse dichiarazioni rese dai figli delle parti nel corso del presente giudizio. Costoro, infatti, hanno dato dell'esistenza, già nel 2019, di un livello di litigiosità che aveva reso intollerabile la convivenza, a causa di condotte non attribuibili ad uno solo dei loro genitori, ma certamente ad entrambi , ud. 29.11.2023: “Ho assistito a litigi tra i miei genitori e Persona_1 generalmente ho sentito accuse ed offese da entrambe le parti. La mia relazione con entrambi i miei genitori ancora oggi non è semplice. 14.11.2024 “... in generale si Persona_2 litigava su ogni cosa quindi anche su come impiegare i soldi …inveivano a vicenda in maniera costante, io dicevo sempre a casa non buttare fuoco sul fuoco per spegnerlo” . Tale teste, ha poi riferito di non avere mai sentito, nel corso delle liti, accuse rivolte ad uno dei due in merito a condotte di uno dei due genitori che avrebbero influenzato l'orientamento sessuale dei figli
“In merito all'orientamento sessuale non si è mai detto nulla”. Quanto al dedotto episodio di violenza ed indicato come avvenuto nell'agosto del 2019, (quando la resistente aveva riferito di essere stata aggredita nel corso di un litigio dal marito che l'aveva buttata a terra provocandole la frattura di un dito, presente all'episodio il figlio)…il figlio ha dichiarato Per_2 che entrambi gli avevano riferito “che in occasione del solito litigio erano arrivati alle mani. Ciò non vuol dire a mio avviso che vi sta stata un'aggressione dell'uno contro l'altro” aggiungendo che si era oramai creato un clima oramai intollerabile, tanto che era stato lui stesso a suggerire ai genitori di non poter più vivere insieme (“ Dopo la lite di agosto del 2019 dissi loro che non era più possibile stare insieme nella stessa casa”). Contraddittorio in merito alle circostanze rispettivamente dedotte, è il contenuto delle dichiarazioni rese dai altri testi rispettivamente citati dalle parti. Alcuni di essi (quelli del ricorrente) hanno riferito del rifiuto della moglie ad avere una qualsiasi forma di relazione intima con il marito tanto da determinare nel marito uno stato di depressione, delle offese che la moglie spesse volte aveva rivolto al marito, dell'allontanamento della donna nel 2022 dalla casa oltre che dei compensi percepiti da quest'ultima per i lavori che svolgeva (teste ud. 9.5.2024 “ ..ricordo che lui Tes_1 accusava la moglie di costringerlo a dormire sul divano…l mi diceva che la moglie Pt_1 non voleva avere più rapporti con lui... Posso solo dire che in occasione di alcune telefonata lei lo offendeva riferendogli espressioni offensive ..sei una merda, non ha le palle, sei un coglione e frase analoghe.. so che la si era allontanata da casa… so la resistente CP_1 non ha un'attività lavorativa regolarizzata, ma svolge in modo irregolare attività di baby sitter e/o di badante, in particolare in favore della famiglia dei IG.ri e Parte_2 Parte_3
guadagnando circa 600 euro mensili…so che la aveva un'attività in
[...] CP_1 quanto preparava delle torte che poi vendeva oltre a svolgere attività di baby sitter. attualmente la IG.ra vive in Attigliano… con il IG. teste CP_1 Persona_3 Tes_2
ud. 9.5.2024 tutte le mattine prima andavo a prendere il caffè da . Ricordo di avere
[...] CP_1 trovato l a dormire sul divano e questo avveniva già 15 anni fa, poi stava sempre a Pt_1 dormire lì. mi diceva di rifiutare ogni contatto intimo con il marito. So anche che poi CP_1 lui era caduto in depressione .. lei aveva un modo di parlare molto forte diceva ad esempio
“…ora arriva quello stronzo..non ricordo che l avesse mai rivolto frasi offensive alla Pt_1 moglie, tutto questo è avvenuto fino al 2022.. so che prima riceveva 300 euro da ogni famiglia. So questo in quanto anche io lavoravo per una di queste famiglie e preparava anche dolci su richiesta di persone alle quali poi vendeva. Altri testi, quelli citati da parte resistente, hanno, al contrario, dato conto del carattere autoritario del marito che stabiliva ogni da farsi nella vita familiare, condizionando ogni decisione della moglie, incolpandola delle inclinazioni omossessuali del figlio, della scelta della donna d'essersi attivata nel cercare un lavoro e di avere lasciato la casa non in maniera definitiva (teste ud. 14.11.2024 Si è vero. Il marito non le faceva mancare Testimone_3 nulla, ma decideva e faceva tutto lui tipo la spesa settimanale. La non aveva la CP_1 possibilità di decidere su acquisiti rilevanti. Lui la incolpava del fatto che poiché il figlio stavano sempre con lei, lei gli aveva determinato inclinazioni omosessuali. In alcune occasioni ero presente e lui accusava la moglie dicendole che poiché svolgevano faccende domestiche (tipo lavava i piatti e pulire e sistemare la camera) queste attività potevano creare inclinazioni omosessuali …. La si trovò un lavoro da baby sitter lavorando dal venerdì al lunedì CP_1 accompagnando una bambina a scuola, un tempo di circa due ore. Poi aveva incontrato
[...] che le propose di andare a lavorare da lui. Quindi dopo avere lasciato la bambina a Pt_4 scuola si recava a casa del dalla mattina fino a notte, dove lì dormiva. La Per_3 CP_1 iniziò ad andare a casa del dopo che il marito l'aveva cacciata di casa. Ancora oggi Per_3 vive a casa del . Per_3
Ora alla luce di tali dichiarazioni – tra loro, come detto, fortemente incompatibili – non è possibile in alcun modo riferire ad uno dei due coniugi condotte tali da costituire - in maniera esclusiva – la effettiva causa del fallimento della unione coniugale delle odierne parti. Al contrario, considerando, in particolare, quanto riferito dai due figli delle parti, può dirsi che la convivenza tra le parti, proprio a causa delle reciproche condotte dei loro genitori, fosse divenuta intollerabile, tanto da avere, addirittura, indotto uno dei figli a suggerire ai genitori di non vivere più insieme. Per tali ragioni entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. Quanto alle restanti questioni - l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre che il contributo di Per_1 mantenimento richiesto da parte resistente – appare legittimo confermare quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti che in questa sede si richiamano. A tal riguardo, infatti, si segnala che le parti oltre a quanto già stabilito con gli indicati provvedimenti provvisori (che non risultano essere stati impugnati) nulla hanno aggiunto rispetto a quanto già esaminato nella fase iniziale del processo, essendo stata l'attività istruttoria svolta con particolare riguardo alle reciproche domande di addebito. Alla luce di tali considerazioni, appare legittimo confermare sui restanti aspetti quanto già oggetto di valutazione nei provvedimenti provvisori ed urgenti. Considerando l'esito complessivo del processo, le spese processuali devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato a Napoli in data 04/05/1996 (anno 1996, Atto n. 68, p. II, s. A sez. AR);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Orte a che ivi potrà vivere unitamente al Parte_1 figlio , provvedendo il ricorrente al mantenimento, per intero, del medesimo figlio;
Per_1
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza, ex art. 473bis 21 co.1 cpc, dalla data di instaurazione del presente provvedimento. 4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Viterbo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1798 / 2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( ) nato il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BR EL e l'Avv.ti ITALA DI PAOLA del Foro di Roma come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. UGO SEBASTIANO del Foro di Roma come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2025 le parti hanno trasmesso note contenenti le seguenti conclusioni, parte ricorrente: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, addebitando il fallimento della vita coniugale alla moglie a causa del suo comportamento gravemente contrario ai doveri coniugali, come descritti nella narrativa del ricorso e dei successivi scritti difensivi, nonché emerso nel corso del processo;
2) assegnare la casa coniugale al marito con quanto in essa contenuto, anche atteso che la moglie si è già allontanata dalla predetta residenza;
3) ogni qualvolta il figlio , maggiorenne, che abita a Roma con il IG. Davide, Persona_1 farà ritorno nella residenza familiare il ricorrente provvederà al suo mantenimento in forma diretta come sempre ha provveduto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite. Il IG.
insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella Parte_1 propria memoria ex art. 171 – ter n.2 c.p.c. e non accolte e, comunque, all'escussione dei rimanenti testi dal medesimo indicati e non escussi. Parte resistente: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per l'effetto anche a modifica dell'ordinanza emessa il 26/12/2023, assegnare la casa coniugale alla sig.ra
ove risiederà unitamente al figlio , in una alla assegnazione alla Controparte_1 Per_1 resistente dell'autovettura già ad Ella in uso targata FJ809RS, addebitando il fallimento della vita coniugale al ricorrente stesso, signor , a causa del suo comportamento Parte_1 gravemente contrario ai doveri coniugali per tutto quanto descritto in atti ed emerso nel corso del processo;
B) Essendo il ricorrente unico produttore di importanti Parte_1 redditi familiari, obbligare lo stesso al pagamento del mutuo acceso sulla casa coniugale sino alla sua naturale scadenza (11/2027) in una al pagamento mensile della somma di euro 1.000,00€ per il mantenimento della moglie e di euro 500,00€ per il mantenimento del figlio convivente C) Imporre altresì al IG. il pagamento delle Persona_1 Parte_1 spese mediche del percorso terapeutico intrapreso dal figlio Controparte_2 documentato in atti- e di ogni ulteriore spesa necessaria ed occorrente allo stesso per consentirgli di raggiungere un equilibrio personale che consenta di intraprendere proficuamente anche uno stabile percorso lavorativo;
D) Condannare il medesimo Pt_1
alla piena rifusione di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dello
[...] scrivente procuratore per fattane anticipazione. Ove Codesta Autorità lo ritenga necessario, si chiede di procedersi all'escussione anche dei rimanenti testi indicati dalla IG.ra CP_1
e non ancora escussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il IG. ha chiesto dichiararsi la separazione personale, Parte_1 con addebito, dalla IG.ra in relazione al matrimonio celebrato in data Controparte_1
04/05/1996 a Napoli, trascritto nel registro della stato civile, al n. 68, anno 1996, p. II, s. A, sez. AR. A fondamento dell'unione deduceva: a) che dall'unione matrimoniale erano nati due figli , nato a [...], [...], maggiorenne, autonomo ed economicamente Persona_2 indipendente e , nato a [...] in data [...], maggiorenne che svolgeva Persona_1 lavori saltuari e che viveva a Roma facendo spesso ritorno a Orte a far visita al padre;
b) che la casa familiare era in Orte (VT) in via Battellieri, n. 3, immobile in comproprietà tra i coniugi, per l'acquisto del quale era stato acceso un mutuo ipotecario la cui rata mensile (euro 668,89) veniva corrisposta unicamente dallo stesso ricorrente;
c) che l'unione matrimoniale, negli ultimi anni, era stata caratterizzata da comportamenti della moglie sempre più gravi e contrari all'unità matrimoniale, avendo la stessa non solo rifiutato ogni intimità con il marito, ma tenuto comportamenti vessatori e offensivi, manifestati anche in presenza di altre persone oltre che davanti ai figli anche attraverso messaggi (sei un pezzo di merda – trovati una rumena – sei un meschino – bastardo”, nel settembre 2022, “vaffanculo trovati una stanza a Roma – schiatta”); d) che a causa di tali fatti, essendo oramai ineludibile la separazione, le parti avevano raggiunto un accordo secondo il quale il ricorrente sarebbe rimasto nella casa coniugale, continuando ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario, mentre la resistente si sarebbe allontanata dalla casa familiare ricevendo un contributo al mantenimento di 500,00 mensili, oltre alla quota del 50% sui depositi giacenti (17.500) sul c/c cointestat;
e) che, vanificata ogni possibilità di conciliazione, ad un certo punto la moglie anche in ragione del clima familiare, aveva lasciato la casa familiare andando a vivere ad Attigliano presso altra persona , presumibilmente un nuovo compagno della donna, circostanza Persona_3 emersa dalla relazione redatta dal rappresentante di un'agenzia investigativa;
f) che quanto alle condizioni economiche dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto di euro 2.100 per l'attività che svolgeva il Ministero dell'Agricoltura, mentre la moglie, da parte sua, svolgeva un'attività di baby sitter e di badante presso alcune famiglie. Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo, oltre alla separazione personale con addebito nei confronti della moglie, l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento diretto del figlio , dovendo ogni parte provvedere al proprio mantenimento. Per_1
Costituendosi in giudizio la IG.ra , aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto rappresentato dal ricorrente deducendo: a) di avere depositato presso il Tribunale di Viterbo ricorso per separazione avente n. di RG 1907/2023; b) che il figlio
, non viveva a Roma avendo, quest'ultimo mantenuto la sua residenza e abitazione in Per_1
Orte presso la casa familiare di proprietà comune delle parti;
c) che diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la crisi dell'unione era da addebitare unicamente alle condotte dell . Quest'ultimo, infatti, aveva sempre esercitato un controllo oppressivo su ogni Pt_1 attività della moglie, la quale non godeva di alcuna autonomia in relazione alle più elementari scelte della famigli e nei confronti della quale spesso inveiva incolpandola, tra l'altro, delle inclinazioni sessuali dei propri figli, ponendo in essere condotte che spesso sfociavano in litigi. Tale clima, aggiungeva la resistente, erano tali da aver determinato gravi disagi in famiglia e per i quali lo stesso figlio aveva deciso di seguire un percorso di analisi con uno Per_1 specialista;
d) che ad un certo punto la stessa resistente, nutrendo forti timori a causa dell'incrementarsi della litigiosità e per la paura di restare nei weekend da sola con il marito oltre che per la necessità di sopperire alle proprie esigenze economiche non corrispondendole più nulla il marito, nell'ottobre 2022 era riuscita a procurarsi un lavoro da babysitter e colf. Tale attività, aggiungeva, nonostante la tenesse impegnata dal venerdì al lunedì mattina (con pernotto), non le impediva di prendersi cura dell'abitazione familiare provvedendo, infatti, a tutte le incombenze casalinghe ed alle necessità del figlio;
e) che le trattative per un Per_1 accordo di separazione consensuale, erano state più volte sospese e riprese a causa dei continui ripensamenti del marito il quale, ad un certo punto aveva preteso che la moglie avrebbe dovuto lasciare l'abitazione coniugale senza nulla prelevare dalla stessa, richiesta, questa, non accoglibile (a tal riguardo ci si riservava in ogni caso la parte di adire il competente Ordine professionale in ragione della produzione di un documento riservato personale in violazione del codice deontologico forense). Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione di un contributo di euro 1.000,00€ per il mantenimento della stessa oltre che di euro 500,00€ in favore del figlio convivente . Per_1
Nel corso del processo, disposta la riunione al presente giudizio di quello n. RG 1907/2023 instaurato dalla IG.ra , emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ed Controparte_1 assunte le prove ammesse, al termine, sulla base delle conclusioni articolate dalle parti e delle memorie rispettivamente depositate, all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
1. La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. 2. Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 22291/2024). Orbene, con riferimento al caso di specie, si ritiene che entrambe le domande di addebito siano infondate. Difatti, considerando gli esiti delle prove testimoniali acquisite nel corso del processo si può dire che le stesse si siano manifestate sotto una duplice veste: da un lato, infatti, tali prove sono risultate, quanto ai rispettivi contenuti, certamente incompatibili tra di loro, considerando come in molti casi il contenuto delle stesse dichiarazioni siano state fortemente influenzate dalla vicinanza dei teste ad una delle parti, pregiudicando l'attendibilità delle stesse dichiarazioni;
dall'altro lato, con riguardo al tipo di rapporto esistente tra le parti, le prove acquisite hanno dato prova - questa volta in maniera univoca - di una unione matrimoniale che si manifestava nel seguente modo: una relazione che, oramai da tempo, incurante nella maniera più assoluta degli negativi effetti delle rispettive condotte sui figli, si esprimeva attraverso continue e reciproche forme di svilimento dell'altrui figura, di atteggiamenti offensivi e di un livello di litigiosità che oramai costituiva pratica corrente e quotidiana nella vita coniugale, circostanza, quest'ultima, oltretutto, emersa in maniera evidente anche nel corso della comparizione delle parti e che ha pervaso l'intero procedimento, anche, purtroppo, negli scritti dei rispettivi difensori. A riprova del livello di litigiosità tra le parti valgono in maniera particolare le stesse dichiarazioni rese dai figli delle parti nel corso del presente giudizio. Costoro, infatti, hanno dato dell'esistenza, già nel 2019, di un livello di litigiosità che aveva reso intollerabile la convivenza, a causa di condotte non attribuibili ad uno solo dei loro genitori, ma certamente ad entrambi , ud. 29.11.2023: “Ho assistito a litigi tra i miei genitori e Persona_1 generalmente ho sentito accuse ed offese da entrambe le parti. La mia relazione con entrambi i miei genitori ancora oggi non è semplice. 14.11.2024 “... in generale si Persona_2 litigava su ogni cosa quindi anche su come impiegare i soldi …inveivano a vicenda in maniera costante, io dicevo sempre a casa non buttare fuoco sul fuoco per spegnerlo” . Tale teste, ha poi riferito di non avere mai sentito, nel corso delle liti, accuse rivolte ad uno dei due in merito a condotte di uno dei due genitori che avrebbero influenzato l'orientamento sessuale dei figli
“In merito all'orientamento sessuale non si è mai detto nulla”. Quanto al dedotto episodio di violenza ed indicato come avvenuto nell'agosto del 2019, (quando la resistente aveva riferito di essere stata aggredita nel corso di un litigio dal marito che l'aveva buttata a terra provocandole la frattura di un dito, presente all'episodio il figlio)…il figlio ha dichiarato Per_2 che entrambi gli avevano riferito “che in occasione del solito litigio erano arrivati alle mani. Ciò non vuol dire a mio avviso che vi sta stata un'aggressione dell'uno contro l'altro” aggiungendo che si era oramai creato un clima oramai intollerabile, tanto che era stato lui stesso a suggerire ai genitori di non poter più vivere insieme (“ Dopo la lite di agosto del 2019 dissi loro che non era più possibile stare insieme nella stessa casa”). Contraddittorio in merito alle circostanze rispettivamente dedotte, è il contenuto delle dichiarazioni rese dai altri testi rispettivamente citati dalle parti. Alcuni di essi (quelli del ricorrente) hanno riferito del rifiuto della moglie ad avere una qualsiasi forma di relazione intima con il marito tanto da determinare nel marito uno stato di depressione, delle offese che la moglie spesse volte aveva rivolto al marito, dell'allontanamento della donna nel 2022 dalla casa oltre che dei compensi percepiti da quest'ultima per i lavori che svolgeva (teste ud. 9.5.2024 “ ..ricordo che lui Tes_1 accusava la moglie di costringerlo a dormire sul divano…l mi diceva che la moglie Pt_1 non voleva avere più rapporti con lui... Posso solo dire che in occasione di alcune telefonata lei lo offendeva riferendogli espressioni offensive ..sei una merda, non ha le palle, sei un coglione e frase analoghe.. so che la si era allontanata da casa… so la resistente CP_1 non ha un'attività lavorativa regolarizzata, ma svolge in modo irregolare attività di baby sitter e/o di badante, in particolare in favore della famiglia dei IG.ri e Parte_2 Parte_3
guadagnando circa 600 euro mensili…so che la aveva un'attività in
[...] CP_1 quanto preparava delle torte che poi vendeva oltre a svolgere attività di baby sitter. attualmente la IG.ra vive in Attigliano… con il IG. teste CP_1 Persona_3 Tes_2
ud. 9.5.2024 tutte le mattine prima andavo a prendere il caffè da . Ricordo di avere
[...] CP_1 trovato l a dormire sul divano e questo avveniva già 15 anni fa, poi stava sempre a Pt_1 dormire lì. mi diceva di rifiutare ogni contatto intimo con il marito. So anche che poi CP_1 lui era caduto in depressione .. lei aveva un modo di parlare molto forte diceva ad esempio
“…ora arriva quello stronzo..non ricordo che l avesse mai rivolto frasi offensive alla Pt_1 moglie, tutto questo è avvenuto fino al 2022.. so che prima riceveva 300 euro da ogni famiglia. So questo in quanto anche io lavoravo per una di queste famiglie e preparava anche dolci su richiesta di persone alle quali poi vendeva. Altri testi, quelli citati da parte resistente, hanno, al contrario, dato conto del carattere autoritario del marito che stabiliva ogni da farsi nella vita familiare, condizionando ogni decisione della moglie, incolpandola delle inclinazioni omossessuali del figlio, della scelta della donna d'essersi attivata nel cercare un lavoro e di avere lasciato la casa non in maniera definitiva (teste ud. 14.11.2024 Si è vero. Il marito non le faceva mancare Testimone_3 nulla, ma decideva e faceva tutto lui tipo la spesa settimanale. La non aveva la CP_1 possibilità di decidere su acquisiti rilevanti. Lui la incolpava del fatto che poiché il figlio stavano sempre con lei, lei gli aveva determinato inclinazioni omosessuali. In alcune occasioni ero presente e lui accusava la moglie dicendole che poiché svolgevano faccende domestiche (tipo lavava i piatti e pulire e sistemare la camera) queste attività potevano creare inclinazioni omosessuali …. La si trovò un lavoro da baby sitter lavorando dal venerdì al lunedì CP_1 accompagnando una bambina a scuola, un tempo di circa due ore. Poi aveva incontrato
[...] che le propose di andare a lavorare da lui. Quindi dopo avere lasciato la bambina a Pt_4 scuola si recava a casa del dalla mattina fino a notte, dove lì dormiva. La Per_3 CP_1 iniziò ad andare a casa del dopo che il marito l'aveva cacciata di casa. Ancora oggi Per_3 vive a casa del . Per_3
Ora alla luce di tali dichiarazioni – tra loro, come detto, fortemente incompatibili – non è possibile in alcun modo riferire ad uno dei due coniugi condotte tali da costituire - in maniera esclusiva – la effettiva causa del fallimento della unione coniugale delle odierne parti. Al contrario, considerando, in particolare, quanto riferito dai due figli delle parti, può dirsi che la convivenza tra le parti, proprio a causa delle reciproche condotte dei loro genitori, fosse divenuta intollerabile, tanto da avere, addirittura, indotto uno dei figli a suggerire ai genitori di non vivere più insieme. Per tali ragioni entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. Quanto alle restanti questioni - l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre che il contributo di Per_1 mantenimento richiesto da parte resistente – appare legittimo confermare quanto già stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti che in questa sede si richiamano. A tal riguardo, infatti, si segnala che le parti oltre a quanto già stabilito con gli indicati provvedimenti provvisori (che non risultano essere stati impugnati) nulla hanno aggiunto rispetto a quanto già esaminato nella fase iniziale del processo, essendo stata l'attività istruttoria svolta con particolare riguardo alle reciproche domande di addebito. Alla luce di tali considerazioni, appare legittimo confermare sui restanti aspetti quanto già oggetto di valutazione nei provvedimenti provvisori ed urgenti. Considerando l'esito complessivo del processo, le spese processuali devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio celebrato a Napoli in data 04/05/1996 (anno 1996, Atto n. 68, p. II, s. A sez. AR);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Orte a che ivi potrà vivere unitamente al Parte_1 figlio , provvedendo il ricorrente al mantenimento, per intero, del medesimo figlio;
Per_1
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza, ex art. 473bis 21 co.1 cpc, dalla data di instaurazione del presente provvedimento. 4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Viterbo, 15/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco