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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1912/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_2 fisc. residente in [...]; C.F._2
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...]; C.F._3
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_3 fisc.
, residente in [...]; C.F._4
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. Parte_2
, residente in [...]; C.F._5
, nato a [...] in data [...], cod. Parte_3 fisc. , residente in [...]; C.F._6
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_4
, residente in [...]; C.F._7
, nata a [...] in data [...], Parte_5 cod. fisc. , residente in [...]; C.F._8
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Controparte_4
, residente in [...]; C.F._9
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Controparte_5
, residente in [...]; C.F._10 tutti elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Roma n. 58 presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Fontanazza e Laura Ugoccioni;
Pag. 1 a 9 ATTORI contro
c.f. Controparte_6
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore geom. , rappresentato e difeso, ai fini del presente CP_7 giudizio, dagli avv.ti Marco Capello e Carlotta Beroggio presso il cui studio sito in Via ET Giannone 10;
CONVENUTO
OGGETTO: IMPUGNATIVA DI DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Previo accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi accreditare i versamenti effettuati a favore del , come precisati CP_6 in atti, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e comunque illegittimità
e\o comunque annullare le delibere assunte dall'assemblea del convenuto
il 16.11.2023, per cui è causa, (e con Controparte_8 particolare riferimento all'approvazione del rendiconto consuntivo 2022 e relativa ripartizione).
Con favore di spese e compensi, anche per la fase di mediazione.
Per l'istruttoria: Ordinare al condominio l'esibizione delle scritture contabili
(ivi incluse le pezze giustificative) relative al periodo incluso nel consuntivo impugnato. Ammettere la prova per interpello formale del legale rappresentante del sui capitoli della premessa in fatto CP_6 anteposte a ciascuno le parole “vero che”. Si indicano a testi con riserva di altri il legale rappresentante, i soci ed i dipendenti di Controparte_9 sui capi relativi alla polizza condominiale.
[...]
Parte resistente: “IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e\o del non corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, stante
l'asimmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del presente giudizio;
- Per l'effetto, trattandosi di impugnativa di delibera assembleare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine ex art. 1137 cod. civ.;
IN VIA PRELIMINARE
Pag. 2 a 9 - Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per il rito semplificato di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c, e per l'effetto disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.;
- Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva delle delibere impugnate non ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO
- Respingere le domande tutte proposte dai ricorrenti in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa, assolvendo in ogni caso il resistente da ogni richiesta attorea, e confermando la validità delle delibere assembleari 16/11/2023;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Non ammettere le prove per testi ex adverso dedotte, ammettendo la conchiudente alla prova in materia contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con riserva di indicare i testi.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio e della procedura di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 05.07.2024, i ricorrenti, denominato “ ” sito in Parte_6 Controparte_6
- hanno impugnato la delibera assembleare CP_6 CP_6 approvata dall'assemblea condominiale in data 16.11.2023 per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 1130 bis c.c. e delle norme che regolano la redazione approvazione del consuntivo;
- mancata o tardiva convocazione dei condomini;
- mancata o errata computazione dei versamenti effettuati dai condomini;
- violazione dei criteri legali e regolamentari di riparto delle spese.
Per questi motivi
, i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, che fosse dichiarata la nullità, annullabilità o comunque illegittimità della delibera assembleare.
Il , costituitosi nel giudizio in data 08.11.2024 nella Controparte_6 persona del legale rappresentante della società ha resistito CP_10 all'impugnazione eccependo, in rito, la tardività dell'impugnazione e/o il
Pag. 3 a 9 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria,
l'assenza dei presupposti per il rito semplificato di cui all'art. 281 decies, deducendo nel merito la sua totale infondatezza.
Rilevata la nullità della costituzione in giudizio del resistente e CP_6 ordinata la sua regolarizzazione (avvenuta per effetto della costituzione in giudizio del nella persona dell'amministratore in carica, Geom. CP_6
), la causa, trattata con rito semplificato, è stata rimessa in CP_7 decisione all'udienza del 26.03.2025 a seguito di discussione orale.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate atteso che i mezzi istruttori appaiono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sull'eccezione di irregolarità della costituzione del . CP_6
L'eccezione, reiterata da parte ricorrente, non è accolta.
Come si è detto, il vizio di costituzione del condominio è stato regolarmente sanato per effetto della costituzione in giudizio, compiuta entro il termine perentorio assegnato dal giudice, dell'amministratore in carica al momento della vocatio in ius, ossia il geom. CP_7 nominata dal Tribunale di Ivrea con provvedimento del 16.11.2024 nell'ambito della procedura camerale VG 1633/2024 in sostituzione dell'amministratore uscente (società . CP_10
La sanatoria ha prodotto effetto ex tunc in conformità al disposto di cui all'art. 182 2° comma ult. parte c.p.c., in base al quale “l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
§ Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto del rapporto di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale;
sull'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Sulla eccezione di omessa convocazione dei condomini ricorrenti.
Parte ricorrente ha documentato di aver avviato la procedura di mediazione obbligatoria ante causam, che ha avuto esito negativo (doc.
12).
Pag. 4 a 9 Parte resistente ha eccepito, tuttavia, l'improcedibilità dell'impugnazione, deducendo che la mediazione non sarebbe stata richiesta (ed espletata) in relazione a tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell'odierno giudizio;
per l'effetto, la parte ha eccepito la tardività dell'impugnazione, assumendo che a causa dell'irrituale espletamento della mediazione non si sarebbe prodotto l'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1137 c.c. rispetto ai motivi di impugnazione.
L'eccezione di improcedibilità, nei termini in cui è stata prospettata, non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anche volendo prestare adesione all'eccezione sollevata (per asserita asimmetria tra la domanda di mediazione e la domanda di merito), tale eccezione dovrebbe essere vagliata (ed eventualmente accolta) soltanto in relazione ai motivi che non sono stati esplicitamente indicati nell'istanza di mediazione, con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità potrebbe investire soltanto i singoli motivi (nuovi) fatti valere con la domanda di merito e non l'intero giudizio di impugnazione.
Ciò nondimeno, nel caso di specie non occorre individuare analiticamente i motivi che non hanno formato oggetto della domanda di mediazione dal momento che il Tribunale reputa fondato, per le ragioni che saranno illustrate, il vizio di omessa/tardiva convocazione all'assemblea condominiale fatto valere da alcuni condomini ricorrenti (n.d.r. motivo incluso nell'istanza di mediazione;
cfr. sub. doc. 2 f. resistente pag. 12), con l'effetto di dover pronunciare, in esito all'accoglimento dell'eccezione, l'annullamento della deliberazione impugnata (che determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi proposti).
Si rammenta, in linea generale, che in tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (Sez 2 - , Sentenza
n. 40827 del 20/12/2021).
Pag. 5 a 9 L'art. 66 disp. att. c.c., modificato con L. 220/2012, in vigore dal 13 giugno
2013, dispone che il termine di preavviso minimo per la regolare costituzione dell'assemblea è di cinque giorni ed esso deve essere rispettato con riferimento alla data di prima convocazione dell'adunanza. Così letteralmente: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”.
Tale norma esprime un principio già evincibile dal sistema e statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito già prima del giugno 2013.
Al riguardo, la Corte di legittimità, in un caso analogo a quello che ci occupa, antecedente all'entrata in vigore del novellato art. 66 disp. att. c.c., ha osservato che: “..Ai fini della valutazione della osservanza del termine di cinque giorni deve aversi riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione. Tale conclusione, già desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'art. 66 disp. att. c.c., vigente all'epoca dell'assemblea della cui convocazione si discute in questa sede, risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, né che tale data sia stata eventualmente già fissata (Cass. civ. Sez. VI - 2, 26-09-
2013, n. 22047).
Ciò in quanto ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con avviso di convocazione che è atto unilaterale recettizio e deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, intendendosi per tale la prima convocazione, in base al principio di strumentalità delle due convocazioni, “a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata” (Corte App. Trieste, 07/12/2010; cfr. da ultimo Cass. sez. II 30.10.2020 n. 24041).
L'onere di provare la tempestiva convocazione dei condomini per l'assemblea condominiale (quale presupposto per la regolare costituzione
Pag. 6 a 9 dell'assemblea) incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22685 del
24/10/2014).
La conseguenza della mancata conoscenza, da parte del , Parte_6 della data della adunanza in prima convocazione entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità della delibera assembleare impugnata per vizio di costituzione, soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. 22573/2016).
Si ritiene di dover precisare che non è necessario, per poter far valere l'invalidità della delibera assembleare, che il fornisca la prova Parte_6 che la sua presenza non avrebbe potuto modificare gli esiti della deliberazione.
Il principio della c.d. prova di resistenza (mutuato dall'art. 2373 c.c. in materia societaria) concerne il conflitto di interessi e non si applica nel caso di specie di impugnazione dell'assente, la cui omessa o tardiva convocazione rileva di per sé e legittima l'assente a dedurre il vizio della deliberazione.
Né si può ritenere carente l'interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Sez. 2, Sentenza n. 2999 del 10/02/2010, Rv. 611362).
Applicati tali principi al caso di specie, è documentalmente provato nel giudizio che il convenuto ha indetto l'assemblea condominiale CP_6 in prima convocazione in data 15/11/2023 e in seconda convocazione in data 16/11/2023 (doc. 2 f. ricorrente).
Ciò precisato, parte ricorrente (con esclusione di e Parte_2
ha dedotto che: Parte_4
Pag. 7 a 9 - è stato convocato a mezzo lettera Controparte_1 raccomandata pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc. 4 f. ricorrente);
- non è stata convocata;
Parte_1
- è stata convocata a mezzo lettera raccomandata Controparte_5 pervenuta soltanto in data 14.11.2023 (doc.05);
- è stato convocato a mezzo lettera raccomandata CP_3 pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc.06);
- è stato convocato a mezzo lettera raccomandata Parte_3 pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc.07);
- è stato convocato a mezzo lettera Controparte_2 raccomandata pervenuta soltanto in data 13.11.2023 (doc.08);
- non è stata convocata;
Controparte_4
- non è stata convocata. Parte_5 Parte_5
Ebbene, soltanto i ricorrenti e CP_3 Parte_5 hanno partecipato all'assemblea condominiale (cfr. doc. 1 f. ricorrente) con l'effetto di aver sanato il vizio di irregolarità della convocazione (Sez.
2, Sentenza n. 4531 del 27/03/2003)
Tutti gli altri ricorrenti, ossia , , Controparte_4 Controparte_2 Pt_3
, , , , sono
[...] Controparte_5 Parte_1 Controparte_1 stati assenti per cui era preciso onere del convenuto provare CP_6 di averli tempestivamente convocati all'adunanza.
Il convenuto non ha assolto al proprio onere probatorio, CP_6 limitandosi ad asserire di aver proceduto alla regolare convocazione di tutti i condomini.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si reputa conclusivamente provato che la delibera condominiale sia viziata per irrituale convocazione di alcuni condomini, con la conseguenza che la medesima deve essere annullata.
L'annullamento della deliberazione in accoglimento del primo motivo determina assorbimento delle altre doglianze sul merito della deliberazione.
§ Le spese di lite.
Pag. 8 a 9 Le spese di lite (comprese quelle della fase di mediazione) poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 – 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile della vertenza), liquidato il compenso in base ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto dell'esito globale del giudizio e del modesto grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1912/2024 così provvede:
1) annulla la delibera condominiale approvata dall'assemblea del
(To) nella seduta del Controparte_6
16.11.2023;
2) condanna il al rimborso delle spese di lite a favore Controparte_6 dei ricorrenti che liquida in € 4.700,00 per onorari di difesa, oltre ad € 545,00 per contributo e marca, € 190,32 per costi di attivazione della procura di mediazione, rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori.
Si comunichi.
Ivrea lì, 26.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1912/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_2 fisc. residente in [...]; C.F._2
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...]; C.F._3
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_3 fisc.
, residente in [...]; C.F._4
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. Parte_2
, residente in [...]; C.F._5
, nato a [...] in data [...], cod. Parte_3 fisc. , residente in [...]; C.F._6
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_4
, residente in [...]; C.F._7
, nata a [...] in data [...], Parte_5 cod. fisc. , residente in [...]; C.F._8
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Controparte_4
, residente in [...]; C.F._9
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Controparte_5
, residente in [...]; C.F._10 tutti elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), Via Roma n. 58 presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Fontanazza e Laura Ugoccioni;
Pag. 1 a 9 ATTORI contro
c.f. Controparte_6
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore geom. , rappresentato e difeso, ai fini del presente CP_7 giudizio, dagli avv.ti Marco Capello e Carlotta Beroggio presso il cui studio sito in Via ET Giannone 10;
CONVENUTO
OGGETTO: IMPUGNATIVA DI DELIBERA ASSEMBLEARE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Previo accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi accreditare i versamenti effettuati a favore del , come precisati CP_6 in atti, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e comunque illegittimità
e\o comunque annullare le delibere assunte dall'assemblea del convenuto
il 16.11.2023, per cui è causa, (e con Controparte_8 particolare riferimento all'approvazione del rendiconto consuntivo 2022 e relativa ripartizione).
Con favore di spese e compensi, anche per la fase di mediazione.
Per l'istruttoria: Ordinare al condominio l'esibizione delle scritture contabili
(ivi incluse le pezze giustificative) relative al periodo incluso nel consuntivo impugnato. Ammettere la prova per interpello formale del legale rappresentante del sui capitoli della premessa in fatto CP_6 anteposte a ciascuno le parole “vero che”. Si indicano a testi con riserva di altri il legale rappresentante, i soci ed i dipendenti di Controparte_9 sui capi relativi alla polizza condominiale.
[...]
Parte resistente: “IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e\o del non corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, stante
l'asimmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del presente giudizio;
- Per l'effetto, trattandosi di impugnativa di delibera assembleare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine ex art. 1137 cod. civ.;
IN VIA PRELIMINARE
Pag. 2 a 9 - Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per il rito semplificato di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c, e per l'effetto disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.;
- Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva delle delibere impugnate non ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO
- Respingere le domande tutte proposte dai ricorrenti in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa, assolvendo in ogni caso il resistente da ogni richiesta attorea, e confermando la validità delle delibere assembleari 16/11/2023;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Non ammettere le prove per testi ex adverso dedotte, ammettendo la conchiudente alla prova in materia contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con riserva di indicare i testi.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio e della procedura di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 05.07.2024, i ricorrenti, denominato “ ” sito in Parte_6 Controparte_6
- hanno impugnato la delibera assembleare CP_6 CP_6 approvata dall'assemblea condominiale in data 16.11.2023 per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 1130 bis c.c. e delle norme che regolano la redazione approvazione del consuntivo;
- mancata o tardiva convocazione dei condomini;
- mancata o errata computazione dei versamenti effettuati dai condomini;
- violazione dei criteri legali e regolamentari di riparto delle spese.
Per questi motivi
, i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, che fosse dichiarata la nullità, annullabilità o comunque illegittimità della delibera assembleare.
Il , costituitosi nel giudizio in data 08.11.2024 nella Controparte_6 persona del legale rappresentante della società ha resistito CP_10 all'impugnazione eccependo, in rito, la tardività dell'impugnazione e/o il
Pag. 3 a 9 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria,
l'assenza dei presupposti per il rito semplificato di cui all'art. 281 decies, deducendo nel merito la sua totale infondatezza.
Rilevata la nullità della costituzione in giudizio del resistente e CP_6 ordinata la sua regolarizzazione (avvenuta per effetto della costituzione in giudizio del nella persona dell'amministratore in carica, Geom. CP_6
), la causa, trattata con rito semplificato, è stata rimessa in CP_7 decisione all'udienza del 26.03.2025 a seguito di discussione orale.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate atteso che i mezzi istruttori appaiono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sull'eccezione di irregolarità della costituzione del . CP_6
L'eccezione, reiterata da parte ricorrente, non è accolta.
Come si è detto, il vizio di costituzione del condominio è stato regolarmente sanato per effetto della costituzione in giudizio, compiuta entro il termine perentorio assegnato dal giudice, dell'amministratore in carica al momento della vocatio in ius, ossia il geom. CP_7 nominata dal Tribunale di Ivrea con provvedimento del 16.11.2024 nell'ambito della procedura camerale VG 1633/2024 in sostituzione dell'amministratore uscente (società . CP_10
La sanatoria ha prodotto effetto ex tunc in conformità al disposto di cui all'art. 182 2° comma ult. parte c.p.c., in base al quale “l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
§ Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto del rapporto di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale;
sull'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Sulla eccezione di omessa convocazione dei condomini ricorrenti.
Parte ricorrente ha documentato di aver avviato la procedura di mediazione obbligatoria ante causam, che ha avuto esito negativo (doc.
12).
Pag. 4 a 9 Parte resistente ha eccepito, tuttavia, l'improcedibilità dell'impugnazione, deducendo che la mediazione non sarebbe stata richiesta (ed espletata) in relazione a tutti i motivi di impugnazione fatti valere nell'odierno giudizio;
per l'effetto, la parte ha eccepito la tardività dell'impugnazione, assumendo che a causa dell'irrituale espletamento della mediazione non si sarebbe prodotto l'effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1137 c.c. rispetto ai motivi di impugnazione.
L'eccezione di improcedibilità, nei termini in cui è stata prospettata, non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anche volendo prestare adesione all'eccezione sollevata (per asserita asimmetria tra la domanda di mediazione e la domanda di merito), tale eccezione dovrebbe essere vagliata (ed eventualmente accolta) soltanto in relazione ai motivi che non sono stati esplicitamente indicati nell'istanza di mediazione, con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità potrebbe investire soltanto i singoli motivi (nuovi) fatti valere con la domanda di merito e non l'intero giudizio di impugnazione.
Ciò nondimeno, nel caso di specie non occorre individuare analiticamente i motivi che non hanno formato oggetto della domanda di mediazione dal momento che il Tribunale reputa fondato, per le ragioni che saranno illustrate, il vizio di omessa/tardiva convocazione all'assemblea condominiale fatto valere da alcuni condomini ricorrenti (n.d.r. motivo incluso nell'istanza di mediazione;
cfr. sub. doc. 2 f. resistente pag. 12), con l'effetto di dover pronunciare, in esito all'accoglimento dell'eccezione, l'annullamento della deliberazione impugnata (che determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi proposti).
Si rammenta, in linea generale, che in tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (Sez 2 - , Sentenza
n. 40827 del 20/12/2021).
Pag. 5 a 9 L'art. 66 disp. att. c.c., modificato con L. 220/2012, in vigore dal 13 giugno
2013, dispone che il termine di preavviso minimo per la regolare costituzione dell'assemblea è di cinque giorni ed esso deve essere rispettato con riferimento alla data di prima convocazione dell'adunanza. Così letteralmente: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”.
Tale norma esprime un principio già evincibile dal sistema e statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito già prima del giugno 2013.
Al riguardo, la Corte di legittimità, in un caso analogo a quello che ci occupa, antecedente all'entrata in vigore del novellato art. 66 disp. att. c.c., ha osservato che: “..Ai fini della valutazione della osservanza del termine di cinque giorni deve aversi riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione. Tale conclusione, già desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'art. 66 disp. att. c.c., vigente all'epoca dell'assemblea della cui convocazione si discute in questa sede, risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, né che tale data sia stata eventualmente già fissata (Cass. civ. Sez. VI - 2, 26-09-
2013, n. 22047).
Ciò in quanto ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con avviso di convocazione che è atto unilaterale recettizio e deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, intendendosi per tale la prima convocazione, in base al principio di strumentalità delle due convocazioni, “a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata” (Corte App. Trieste, 07/12/2010; cfr. da ultimo Cass. sez. II 30.10.2020 n. 24041).
L'onere di provare la tempestiva convocazione dei condomini per l'assemblea condominiale (quale presupposto per la regolare costituzione
Pag. 6 a 9 dell'assemblea) incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22685 del
24/10/2014).
La conseguenza della mancata conoscenza, da parte del , Parte_6 della data della adunanza in prima convocazione entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità della delibera assembleare impugnata per vizio di costituzione, soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. 22573/2016).
Si ritiene di dover precisare che non è necessario, per poter far valere l'invalidità della delibera assembleare, che il fornisca la prova Parte_6 che la sua presenza non avrebbe potuto modificare gli esiti della deliberazione.
Il principio della c.d. prova di resistenza (mutuato dall'art. 2373 c.c. in materia societaria) concerne il conflitto di interessi e non si applica nel caso di specie di impugnazione dell'assente, la cui omessa o tardiva convocazione rileva di per sé e legittima l'assente a dedurre il vizio della deliberazione.
Né si può ritenere carente l'interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Sez. 2, Sentenza n. 2999 del 10/02/2010, Rv. 611362).
Applicati tali principi al caso di specie, è documentalmente provato nel giudizio che il convenuto ha indetto l'assemblea condominiale CP_6 in prima convocazione in data 15/11/2023 e in seconda convocazione in data 16/11/2023 (doc. 2 f. ricorrente).
Ciò precisato, parte ricorrente (con esclusione di e Parte_2
ha dedotto che: Parte_4
Pag. 7 a 9 - è stato convocato a mezzo lettera Controparte_1 raccomandata pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc. 4 f. ricorrente);
- non è stata convocata;
Parte_1
- è stata convocata a mezzo lettera raccomandata Controparte_5 pervenuta soltanto in data 14.11.2023 (doc.05);
- è stato convocato a mezzo lettera raccomandata CP_3 pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc.06);
- è stato convocato a mezzo lettera raccomandata Parte_3 pervenuta soltanto in data 15.11.2023 (doc.07);
- è stato convocato a mezzo lettera Controparte_2 raccomandata pervenuta soltanto in data 13.11.2023 (doc.08);
- non è stata convocata;
Controparte_4
- non è stata convocata. Parte_5 Parte_5
Ebbene, soltanto i ricorrenti e CP_3 Parte_5 hanno partecipato all'assemblea condominiale (cfr. doc. 1 f. ricorrente) con l'effetto di aver sanato il vizio di irregolarità della convocazione (Sez.
2, Sentenza n. 4531 del 27/03/2003)
Tutti gli altri ricorrenti, ossia , , Controparte_4 Controparte_2 Pt_3
, , , , sono
[...] Controparte_5 Parte_1 Controparte_1 stati assenti per cui era preciso onere del convenuto provare CP_6 di averli tempestivamente convocati all'adunanza.
Il convenuto non ha assolto al proprio onere probatorio, CP_6 limitandosi ad asserire di aver proceduto alla regolare convocazione di tutti i condomini.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si reputa conclusivamente provato che la delibera condominiale sia viziata per irrituale convocazione di alcuni condomini, con la conseguenza che la medesima deve essere annullata.
L'annullamento della deliberazione in accoglimento del primo motivo determina assorbimento delle altre doglianze sul merito della deliberazione.
§ Le spese di lite.
Pag. 8 a 9 Le spese di lite (comprese quelle della fase di mediazione) poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 – 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile della vertenza), liquidato il compenso in base ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto dell'esito globale del giudizio e del modesto grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1912/2024 così provvede:
1) annulla la delibera condominiale approvata dall'assemblea del
(To) nella seduta del Controparte_6
16.11.2023;
2) condanna il al rimborso delle spese di lite a favore Controparte_6 dei ricorrenti che liquida in € 4.700,00 per onorari di difesa, oltre ad € 545,00 per contributo e marca, € 190,32 per costi di attivazione della procura di mediazione, rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori.
Si comunichi.
Ivrea lì, 26.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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