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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 957/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 957/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Renata Broda
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Renata Controparte_1 C.F._2
Broda
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 14.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il Persona_1
18.02.2013 e nato ad [...] il [...], con esercizio disgiunto della Persona_2
1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con impegno dei genitori al rispetto degli interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali (come indicati nel piano genitoriale allegato doc. n. 4) con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita del padre nella seguenti modalità: prevedere che i minori frequentino il padre lunedì e mercoledì sera dopo l'attività sportiva con permanenza presso la casa paterna – dall'uscita da scuola al mattino successivo – e due fine settimane al mese dal venerdì – uscita da scuola – alla domenica sera. Salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi;
3) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e staranno con ciascuno dei genitori per due settimane anche non consecutive Per_1 Per_2
da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua) e di quelle infrannuali ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre con il padre e il 25 con la madre, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e comunque secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) prevedere che nella casa famigliare, sita in Incisa Scapaccino, Vicolo Gavegno n 6, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor la signora ha lasciato la casa Pt_1 CP_1
famigliare con i figli e mese di maggio 2025, portando con sé gli effetti Per_1 Per_2
personali propri e dei figli;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 470,00 (quattrocentosettanta euro) oltre ad € 150,00 di buoni pasto quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]). Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria; 7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti sono proprietarie al 50% della casa familiare che hanno acquistato nel 2019 sita in Incisa
Scapaccino e così censita a catasto fabbricati: foglio 18 numero 205 sub 4 Cat A/2 classe 2 consistenza 6 vani (doc. n. 5). I coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota del 50% dell'immobile della SI.ra al per euro 74.000,00 con spese notarili a carico di CP_1 Pt_1 quest'ultimo. In seguito all'omologa della separazione il provvederà a richiedere presso il Pt_1 proprio istituto bancario di fiducia un finanziamento o un mutuo al fine di acquistare l'immobile; nell'eventualità che l'istituto bancario periziasse la quota dell'immobile per un valore inferiore ad
€ 74.000,00 il SI. si impegna a restituire comunque tale cifra alla SI.ra per tutte Pt_1 CP_1
le ragioni in premessa. Questa condizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 ed alla sentenza della
Corte Costituzionale 11.06.2003 n. 202; 9) i coniugi sono d'accordo che le spese della casa
2 coniugale fino all'acquisto da parte del SI. saranno tutte a carico dello stesso sia le spese Pt_1 ordinarie che le spese straordinarie nonché le imposte sull'immobile; 10) entrambi i coniugi sono occupati lavorativamente ed economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di mantenimento;
11) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
12) le spese legali integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.4.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 20.5.2025, “le parti [hanno] chiari[to] che i trasferimenti immobiliari non sono formalizzati tramite le condizioni concordate, che devono essere intese quali impegni a comprare e a vendere, ma saranno formalizzati tramite atto notarile” e hanno “insist[ito] affinché [fossero] previste le condizioni concordate, evidenziando come il padre, a breve, dovrà aprire un mutuo per pagare la quota di comproprietà della casa coniugale”. Il SI. ha dichiarato: “vivo nella casa in Incisa Scapaccino, già casa coniugale, vivo Parte_1 da solo. Non ho altri immobili. Sono informatico presso un'azienda di Asti, con contratto a tempo indeterminato, da 25 anni, con retribuzione di circa Euro 1.800,00 mensili netti. Ho chiesto lo smart working per seguire i figli, probabilmente avrà meno obiettivi. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Ho due conti correnti, su uno con circa Euro 3.000,00 e l'altro con circa Euro 1.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori, a parte una polizza con un controvalore di circa Euro 10.000,00. I figli li vedo all'incirca come nelle condizioni concordate. Abitiamo solo a 2 Km. di distanza”. La SI.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo a Cortiglione, via Roma, n. 2, sono in affitto, pago Euro 425,00 mensili, vivo sola coi bambini. Faccio l'artigiano web e l'operatore sociale con l'associazione Ages per l'inclusione lavorativa di ragazzi autistici. Come artigiano, percepisco circa Euro 300,00 mensili netti. Come operatore sociale, dal febbraio del 2025, prendo invece circa Euro
950,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente con circa Euro 800,00.
Non ho investimenti, titoli o altri valori. I figli il padre li vede già all'incirca come nelle condizioni concordate, riusciamo a collaborare senza problemi, in base alle esigenze e alle attività dei ragazzi. Sta pagando lui il nuoto, le trasferte per il rugby e altro”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
3 c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Nizza Monferrato, il 15.10.2016;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il [...] e nato ad [...]_2
Alessandria il 13.05.2018, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con impegno dei genitori al rispetto degli interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali (come indicati nel piano genitoriale allegato doc. n.
4) con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita del padre nella seguenti modalità: prevedere che i minori frequentino il padre lunedì e mercoledì sera dopo l'attività sportiva con permanenza presso la casa paterna – dall'uscita da scuola al mattino successivo
– e due fine settimane al mese dal venerdì – uscita da scuola – alla domenica sera. Salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi;
3) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e staranno con ciascuno dei genitori per due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua)
e di quelle infrannuali ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre con il padre e il 25 con la madre, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e comunque secondo
4 quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) prevedere che nella casa famigliare, sita in Incisa Scapaccino, Vicolo Gavegno n 6, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor la signora ha lasciato la casa famigliare con i figli e Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2
mese di maggio 2025, portando con sé gli effetti personali propri e dei figli;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 470,00 Pt_1
(quattrocentosettanta euro) oltre ad € 150,00 di buoni pasto quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]). Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti sono proprietarie al 50% della casa familiare che hanno acquistato nel
2019 sita in Incisa Scapaccino e così censita a catasto fabbricati: foglio 18 numero 205 sub 4
Cat A/2 classe 2 consistenza 6 vani (doc. n. 5). I coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota del 50% dell'immobile della SI.ra al per euro 74.000,00 con spese CP_1 Pt_1 notarili a carico di quest'ultimo. In seguito all'omologa della separazione il Pt_1
provvederà a richiedere presso il proprio istituto bancario di fiducia un finanziamento o un mutuo al fine di acquistare l'immobile; nell'eventualità che l'istituto bancario periziasse la quota dell'immobile per un valore inferiore ad € 74.000,00 il SI. si impegna a Pt_1
restituire comunque tale cifra alla SI.ra per tutte le ragioni in premessa. Questa CP_1
condizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 11.06.2003 n. 202; 9) i coniugi sono d'accordo che le spese della casa coniugale fino all'acquisto da parte del SI. saranno tutte a carico dello stesso sia le Pt_1 spese ordinarie che le spese straordinarie nonché le imposte sull'immobile; 10) entrambi i coniugi sono occupati lavorativamente ed economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di mantenimento;
11) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
12) le spese legali integralmente compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
5 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 957/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Renata Broda
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Renata Controparte_1 C.F._2
Broda
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 14.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il Persona_1
18.02.2013 e nato ad [...] il [...], con esercizio disgiunto della Persona_2
1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con impegno dei genitori al rispetto degli interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali (come indicati nel piano genitoriale allegato doc. n. 4) con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita del padre nella seguenti modalità: prevedere che i minori frequentino il padre lunedì e mercoledì sera dopo l'attività sportiva con permanenza presso la casa paterna – dall'uscita da scuola al mattino successivo – e due fine settimane al mese dal venerdì – uscita da scuola – alla domenica sera. Salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi;
3) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e staranno con ciascuno dei genitori per due settimane anche non consecutive Per_1 Per_2
da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua) e di quelle infrannuali ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre con il padre e il 25 con la madre, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e comunque secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) prevedere che nella casa famigliare, sita in Incisa Scapaccino, Vicolo Gavegno n 6, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor la signora ha lasciato la casa Pt_1 CP_1
famigliare con i figli e mese di maggio 2025, portando con sé gli effetti Per_1 Per_2
personali propri e dei figli;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 470,00 (quattrocentosettanta euro) oltre ad € 150,00 di buoni pasto quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]). Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria; 7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti sono proprietarie al 50% della casa familiare che hanno acquistato nel 2019 sita in Incisa
Scapaccino e così censita a catasto fabbricati: foglio 18 numero 205 sub 4 Cat A/2 classe 2 consistenza 6 vani (doc. n. 5). I coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota del 50% dell'immobile della SI.ra al per euro 74.000,00 con spese notarili a carico di CP_1 Pt_1 quest'ultimo. In seguito all'omologa della separazione il provvederà a richiedere presso il Pt_1 proprio istituto bancario di fiducia un finanziamento o un mutuo al fine di acquistare l'immobile; nell'eventualità che l'istituto bancario periziasse la quota dell'immobile per un valore inferiore ad
€ 74.000,00 il SI. si impegna a restituire comunque tale cifra alla SI.ra per tutte Pt_1 CP_1
le ragioni in premessa. Questa condizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 ed alla sentenza della
Corte Costituzionale 11.06.2003 n. 202; 9) i coniugi sono d'accordo che le spese della casa
2 coniugale fino all'acquisto da parte del SI. saranno tutte a carico dello stesso sia le spese Pt_1 ordinarie che le spese straordinarie nonché le imposte sull'immobile; 10) entrambi i coniugi sono occupati lavorativamente ed economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di mantenimento;
11) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
12) le spese legali integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.4.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 20.5.2025, “le parti [hanno] chiari[to] che i trasferimenti immobiliari non sono formalizzati tramite le condizioni concordate, che devono essere intese quali impegni a comprare e a vendere, ma saranno formalizzati tramite atto notarile” e hanno “insist[ito] affinché [fossero] previste le condizioni concordate, evidenziando come il padre, a breve, dovrà aprire un mutuo per pagare la quota di comproprietà della casa coniugale”. Il SI. ha dichiarato: “vivo nella casa in Incisa Scapaccino, già casa coniugale, vivo Parte_1 da solo. Non ho altri immobili. Sono informatico presso un'azienda di Asti, con contratto a tempo indeterminato, da 25 anni, con retribuzione di circa Euro 1.800,00 mensili netti. Ho chiesto lo smart working per seguire i figli, probabilmente avrà meno obiettivi. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Ho due conti correnti, su uno con circa Euro 3.000,00 e l'altro con circa Euro 1.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori, a parte una polizza con un controvalore di circa Euro 10.000,00. I figli li vedo all'incirca come nelle condizioni concordate. Abitiamo solo a 2 Km. di distanza”. La SI.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo a Cortiglione, via Roma, n. 2, sono in affitto, pago Euro 425,00 mensili, vivo sola coi bambini. Faccio l'artigiano web e l'operatore sociale con l'associazione Ages per l'inclusione lavorativa di ragazzi autistici. Come artigiano, percepisco circa Euro 300,00 mensili netti. Come operatore sociale, dal febbraio del 2025, prendo invece circa Euro
950,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente con circa Euro 800,00.
Non ho investimenti, titoli o altri valori. I figli il padre li vede già all'incirca come nelle condizioni concordate, riusciamo a collaborare senza problemi, in base alle esigenze e alle attività dei ragazzi. Sta pagando lui il nuoto, le trasferte per il rugby e altro”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
3 c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Nizza Monferrato, il 15.10.2016;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il [...] e nato ad [...]_2
Alessandria il 13.05.2018, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con impegno dei genitori al rispetto degli interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali (come indicati nel piano genitoriale allegato doc. n.
4) con collocazione prevalente presso la madre con diritto di visita del padre nella seguenti modalità: prevedere che i minori frequentino il padre lunedì e mercoledì sera dopo l'attività sportiva con permanenza presso la casa paterna – dall'uscita da scuola al mattino successivo
– e due fine settimane al mese dal venerdì – uscita da scuola – alla domenica sera. Salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi;
3) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e staranno con ciascuno dei genitori per due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua)
e di quelle infrannuali ad anni alterni con ciascun genitore il 24 dicembre con il padre e il 25 con la madre, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e comunque secondo
4 quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) prevedere che nella casa famigliare, sita in Incisa Scapaccino, Vicolo Gavegno n 6, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor la signora ha lasciato la casa famigliare con i figli e Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2
mese di maggio 2025, portando con sé gli effetti personali propri e dei figli;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 470,00 Pt_1
(quattrocentosettanta euro) oltre ad € 150,00 di buoni pasto quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]). Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti sono proprietarie al 50% della casa familiare che hanno acquistato nel
2019 sita in Incisa Scapaccino e così censita a catasto fabbricati: foglio 18 numero 205 sub 4
Cat A/2 classe 2 consistenza 6 vani (doc. n. 5). I coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota del 50% dell'immobile della SI.ra al per euro 74.000,00 con spese CP_1 Pt_1 notarili a carico di quest'ultimo. In seguito all'omologa della separazione il Pt_1
provvederà a richiedere presso il proprio istituto bancario di fiducia un finanziamento o un mutuo al fine di acquistare l'immobile; nell'eventualità che l'istituto bancario periziasse la quota dell'immobile per un valore inferiore ad € 74.000,00 il SI. si impegna a Pt_1
restituire comunque tale cifra alla SI.ra per tutte le ragioni in premessa. Questa CP_1
condizione è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. 74/1987 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 11.06.2003 n. 202; 9) i coniugi sono d'accordo che le spese della casa coniugale fino all'acquisto da parte del SI. saranno tutte a carico dello stesso sia le Pt_1 spese ordinarie che le spese straordinarie nonché le imposte sull'immobile; 10) entrambi i coniugi sono occupati lavorativamente ed economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di mantenimento;
11) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
12) le spese legali integralmente compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
5 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
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