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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5262/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5262/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 13,14 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO. Parte_1
Per l'avv. SVEVA STANCATI e la Controparte_1 dott.ssa ENRICHETTA BOGINI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,25 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 5662/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Gualdo Tadino, Piazzale Orti Mavarelli, elettivamente domiciliata in
, Piazza Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli, che la rappresenta CP_1
e difende, in forza di procura speciale apposta a margine dell'originale del ricorso.
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_1 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta stante la nullità del verbale e dei relativi accertamenti nonché essendo le sanzioni prescritte.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”
pagina 2 di 20 Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 406 del 18.10.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano inammissibili e infondate, per i Parte_1 rispettivi profili trattati nel presente atto, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015… ”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso depositato in cancelleria il 18 novembre 2022, , quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, emanata dall , chiedendo di Controparte_1 sospenderne la provvisoria esecutività e di dichiararne la nullità o l'inammissibilità per nullità del verbale di accertamento o, in subordine, di pronunciarne l'annullamento in quanto illegittima, per i seguenti motivi:
1) nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, c. 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004;
2) non riconducibilità alla subordinazione, delle prestazioni lavorative oggetto di verbalizzazione ispettiva;
3) prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni chiedendone la reiezione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali assunte, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Con il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. PG00000/2021-715-02 del 25.5.2021 era stata contesta alla ricorrente la seguente violazione:
pagina 3 di 20 “1) Art. 3, comma 3 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,, D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 151 - oltre 60 giornate: punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione la lavoratrice
[...]
(Foligno 29/07/86) dal 28 febbraio 2016 al 27/02/2020 per complessive n. 403 Per_1 giornate di lavoro effettivo, come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, ex medesima disposizione di legge);
2) Art. 1 commi 910 e 911 L. 205/17 - punto 1 della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver corrisposto alla stessa lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti tracciabili dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2020 per complessive n. 20 mensilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 ex medesima disposizione di legge).”.
Il Verbale riporta la seguente motivazione, come anche trascritta in ricorso dalla difesa ricorrente: “... gli accertamenti effettuati hanno consentito di accertare, attraverso le dichiarazioni testimoniali acquisite, che la sig.ra sopra generalizzata, ha Persona_1 iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale di Parte_1 quantomeno dalla giornata del 28.02.2015, senza che l'azienda abbia per essa provveduto a trasmettere al servizio competente la comunicazione obbligatoria d' assunzione del rapporto di lavoro. Più precisamente, è stato dimostrato che ha lavorato come Persona_1 operaia liv. 4 del CCNL Barbieri e parrucchieri artigianato almeno due giorni alla settimana generalmente il mercoledì ed il sabato per 8 ore al giorno, divise tra la mattina e il pomeriggio (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00), ininterrottamente dal 28 02 2015 al
27/02/2020. Il giorno 28. 02. 2020, si è verificato il "lockdown" per l'emergenza epidemiologica
Covid-19 che ha portato alla sospensione dell'attività del negozio di parrucchiera di Pt_1
. Sono risultate dimostrate le seguenti giornate lavorative della Sig.na
[...] [...] tenuto conto del periodo di avvenuta prescrizione (prescrizione quinquennale), 62 Per_1 gg nell'anno 2016, gg 116 nell'anno 2017, 104 gg nell'anno 2018, gg 104 nell'anno 2019, gg 17 nell'anno 2020 per un totale di gg 403.
Conseguentemente, sarà adottato provvedimento sanzionatorio di maxi sanzione ex art. 3 comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE
23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'alt. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151”.
pagina 4 di 20 La parte ricorrente deduce, in via preliminare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del verbale per la violazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 124 del 23/04/2004, preveda che il verbale debba contenere " … gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati".
Nega che la Sig. abbia svolto in favore della ricorrente prestazioni lavorative Per_1 riconducibili al rapporto di subordinazione, in quanto la sua presenza nell'esercizio della odierna ricorrente era stata sporadica ed occasionale, senza cioè che la stessa Per_1 avesse posto le sue energie lavorative a disposizione della Sig. difettando, nel caso di Pt_1 specie, quei criteri tipici del genus “subordinazione” individuati, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Aggiunge che il verbale di accertamento ha piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, mentre, tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale.
La sanzione, peraltro, sarebbe prescritta.
Venendo quindi all'esame della pretesa nullità del verbale per mancanza degli esiti dettagliati dell'accertamento e dell'indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati, va detto che il motivo di ricorso è infondato e ciò emerge in primo luogo proprio dallo stralcio del verbale di accertamento riportato dalla stesa parte ricorrente in ricorso, dove si afferma che l'accertamento è stato compiuto tramite “le dichiarazioni testimoniali raccolte.”.
Nel verbale di primo accesso ispettivo 065/069, del 21/01/2021, opportunamente richiamato nel verbale definitivo del 25.5.2021 e sicuramente noto alla ricorrente per averlo sottoscritto, si dà atto della audizione delle lavoratrici presenti al lavoro e della acquisizione di numerosi documenti.
Lo stesso verbale definitivo indica puntualmente le violazioni contestate e le relative sanzioni,
a confutazione della carenza lamentata dalla parte.
pagina 5 di 20 In secondo luogo, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.”
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Inoltre, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste.
Dalla semplice lettura del verbale di accertamento emerge infatti che il provvedimento ispettivo contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base delle contestazioni mosse, tali da consentire alla parte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
pagina 6 di 20 Nel ricorso si contesta inoltre il valore probatorio delle dichiarazioni assunte in fase di accertamento e, tuttavia, le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere CP_4 di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. CP_5
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
pagina 7 di 20 In sintesi, l'esito del rapporto ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva facoltà della parte ricorrente di fornire idonea prova contraria.
Né può essere considerato incapace a testimoniare ex art. 246 c.c. il lavoratore nella causa di opposizione a Ordinanza ingiunzione in quanto non è titolare di alcun interesse a proporre la domanda o a contraddirvi, giuridico personale, concreto e attuale.
La difesa ricorrente, all'udienza del 30 ottobre 2023, aveva infatti eccepito, con riferimento alla lavoratrice che con la richiesta di intervento aveva dato l'avvio alla verifica ispettiva: “la incapacità della teste avente un chiaro interesse al mantenimento dell'accertamento” in quanto la sig.ra aveva dichiarato in udienza di essere stata dipendente della sig.ra Per_1
e di aver avviato nei suoi confronti un contenzioso di lavoro, conclusosi con una Pt_1 conciliazione stragiudiziale.
Le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, sia riferite alla fase ispettiva che a quella giurisdizionale, potrebbero semmai essere oggetto di critica sotto l'aspetto della loro attendibilità, peraltro smentita, come si vedrà, dall'esito complessivo dell'istruttoria, ma non certo sotto quello della inammissibilità: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia,
a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.” Cass. Civ. Sez. Lavoro,
Sentenza n. 11034 del 12/05/2006.
Inoltre: “Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, per violazioni in tema di collocamento al lavoro, il lavoratore, al cui pagina 8 di 20 rapporto è riferita l'infrazione, non è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., quando
l'oggettiva natura della violazione contestata, ovvero la sua specifica posizione giuridica, non lo rendano titolare di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile.” Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-10-2009, n. 21209.
Venendo quindi, prima di affrontare il merito della vicenda, al tema della prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/81, ipotizzata dalla parte attrice, deve affermarsi che dall'esame degli atti non risulta in alcun modo maturata tale causa estintiva del diritto.
In effetti l'art. 28 citato, al comma 1, prescrive che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”.
Tuttavia, al secondo comma, aggiunge: “L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
Ne consegue che non è sicuramente maturata alcuna prescrizione per le violazioni riferite alla corresponsione alla lavoratrice della retribuzione in contanti (punto n. 2 dell'O.I.), in quanto riferite al periodo luglio 2018 - febbraio 2020, mentre il verbale di accertamento, sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, è del 25.5.2021 e l'O.I. opposta è del
18.10.2022.
Allo stesso modo la prescrizione non è maturata nemmeno con riferimento alla illegittima occupazione della lavoratrice senza la preventiva comunicazione di assunzione (punto n. 1 dell'O.I.), che pure è stata contestata a partire dal 28 febbraio 2016 e sino al 27 febbraio
2020.
Infatti, sebbene apparentemente se ne potrebbe ipotizzare l'intervenuta parziale prescrizione, in quanto tra la data di inizio della illecita occupazione della lavoratrice indicata nel 28 febbraio 2016 e la data della notifica del verbale di accertamento, avvenuta il 31 maggio 2021 erano certamente trascorsi più di cinque anni, la violazione applicata è riferita all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, nell'ipotesi di impiego del lavoratore per oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (cfr. Art. 3, comma 3. D.L. 22 febbraio
2002, n. 12 e s.m.i.).
I sessanta giorni di impiego irregolare sono certamente ricompresi nel periodo non interessato dalla prescrizione, decorrente dai cinque anni precedenti la data della notifica del verbale e pagina 9 di 20 corrispondente al 31 maggio 2016 sino alla data del 27 febbraio 2020 di cessazione della violazione.
La censura è dunque infondata.
Venendo infine alla dedotta insussistenza del rapporto di subordinazione tra la sig.ra Per_1
e la ditta ricorrente, va detto che già dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite in fase di accertamento, dalle evidenze documentali e, a maggior ragione, all'esito delle prove orali disposte, è emersa ampiamente la piena responsabilità dell'opponente.
Ciò, nonostante l'inammissibilità della prova indicata dalla parte resistente costituita dalla C riproduzione cartacea dei messaggi WhatsApp forniti all dalla lavoratrice, di cui al documento n. 14 della comparsa, come eccepita all'udienza del 20.03.2023 dalla difesa ricorrente, che ha contestato le produzioni riferite a messaggi WhatsApp in quanto non conformi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Effettivamente l'art. 23 del Codice, ai commi 1 e 2, impone che la conformità all'originale in tutte le sue componenti del documento informatico debba essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed inoltre che dette prove hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La conformità del documento tuttavia non è stata attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato come richiede il Codice e la sua ammissibilità è preclusa dalla contemporanea mancata acquisizione del supporto telematico originale contenente la relativa registrazione:
“È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.” Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 49016 del 19/06/2017.
Indipendentemente dall'ammissibilità delle copie cartacee dei messaggi WhatsApp, la sussistenza della prestazione lavorativa subordinata ha però trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni raccolte dapprima in sede di accertamento, del cui valore probatorio si è già detto e, successivamente, in sede di prova testimoniale, anche mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza, salva la dichiarazione di senso contrario delle teste Tes_1
pagina 10 di 20 che, pur ammettendo una frequentazione reiterata nel tempo della escludeva Per_1 recisamente che avesse intrattenuto un rapporto di lavoro con la ricorrente.
Ma le dichiarazioni delle teste, sia con riferimento a quelle raccolte in fase ispettiva che testimoniali non appaiono convincenti.
Innanzitutto, nelle dichiarazioni preliminari, rese in fase di esame testimoniale, non ripropone, quanto ai suoi rapporti con la ricorrente, la circostanza di essere legata alla da un Pt_1 rapporto di parentela, né di essere subentrata, quale titolare nello stesso esercizio in precedenza gestito dalla zia, successivamente a sua volta impiegata presso la nipote quale collaboratrice familiare, come dichiarato a suo tempo agli accertatori.
Nella medesima dichiarazione, la teste era già subentrata nella gestione dell'esercizio, fornisce una descrizione della sig.ra dir poco svalutativa, poiché la descrive come Per_1 soggetto con rilevanti problemi di relazione che si recava nel negozio perché sola e, peraltro, inadatta al lavoro di parrucchiera.
Ma quanto all'inizio di tale frequentazione la dichiarante si trincerava dietro ad un provvidenziale “non ricordo”, contemporaneamente escludendo che avesse svolto mansioni lavorative di sorta.
Quanto precede impone tuttavia di rilevare che secondo le dichiarazioni delle altre persone sentite in fase di accertamento e dei testi, non si era trattato di una frequentazione sporadica, ma di una presenza assidua e ripetitiva, pur limitata ad alcuni giorni della settimana e, soprattutto, che non era una frequentazione di pochi giorni o settimane, ma che, secondo alcuni, risaliva addirittura all'anno 2005 e sino al periodo del “lockdown”.
L'ulteriore teste di parte ricorrente, sig.ra pur avvalorando la tesi attorea della Tes_2 mancanza di una prestazione lavorativa della non poteva però esimersi dal Per_1 confermare che la predetta, quantomeno a partire dalla fine del 2017, frequentasse
(saltuariamente di sabato) l'esercizio, che a volte spazzava il negozio e che, oltre a vedere il lavoro svolto dalla titolare e dalla Sig. (la dichiarazione è riferita Parte_2 evidentemente alla gestione successiva dell'esercizio), faceva qualche shampoo ai clienti, ma non altre attività di parucchieria, sebbene non a lei che aveva dei non meglio precisati problemi di emicrania .
Dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla sig.ra in fase ispettiva, emerge tuttavia che si Tes_2 costei si recasse presso il negozio solo sporadicamente, al massimo due volte al mese, aggiungendo però che forse una volta (o forse due) la e aveva lavato i capelli, ma Per_1 pagina 11 di 20 poiché le creava dei problemi di emicrania, causa la modalità con cui lo faceva, ciò “non era più capitato”.
Dunque, le volte in cui l'aveva incontrata, la frequentava il negozio, spazzava il Per_1 pavimento e, almeno per una o due volte, le aveva lavato i capelli.
Le dichiarazioni rese dalle altre persone sentite in proposito forniscono un quadro completamente diverso.
La sig.ra ex dipendente della ditta ricorrente, sentita anche a conferma in qualità di Tes_3 teste, nel confermare il contenuto delle dichiarazioni rese a suo tempo, riferiva di aver visto
“qualche volta” la avare i capelli clienti e, seppure con riferimento all'anno 2007, la Per_1 lavoratrice era presente in negozio per due giorni a settimana, il lunedì e il sabato.
La signora dichiarava a sua volta agli ispettori di aver frequentato il negozio della Tes_4 dal 2006 fino a circa un anno prima del lockdown di marzo 2020, per 2 volte a Pt_1 settimana, il mercoledì e il sabato per circa 1-2 ore e di aver conosciuto lì la e di Per_1 averci parlato spesso.
Aggiungeva di averla vista lavorare e che si occupava prevalentemente delle pieghe dei colori e delle tinte oltre i lavaggi e di aver trovato al lavoro la empre, tutte le volte Per_1 che si era recata in negozio a tutte le ore, sicuramente sino a tutto l'anno 2017.
La sig.ra affermava a sua volta di conoscere la da circa 15 anni, essendo Tes_5 Per_1 sua amica e che la predetta lavorava presso il negozio della sicuramente dall'inizio Pt_1 dell'anno 2018 e fino al lockdown di marzo 2020, potendo affermare ciò per aver frequentato il negozio con continuità, sia per le proprie esigenze che per quelle dei figli per circa due volte a settimana.
In tali occasioni aveva visto la lavorare, sia di mattina che di pomeriggio, intenta Per_1 prevalentemente pulire per terra, lavare i capelli, pulire il bagno.
A volte le aveva applicato la “piastra” nonostante non le permettessero di fare operazioni più complesse come il taglio, le tinte ecc..
La sig,ra oi, anch'essa cliente del negozio, dichiarava che negli anni 2011-2012 e Per_2
2015-2017 frequentava il negozio una volta a settimana e negli altri anni, a partire dal 2008-
2009, ogni mese e mezzo.
pagina 12 di 20 Confermava di aver visto, seppure non tutte le volte, la sig.ra “prevalentemente Per_1 dedita a piccoli lavori di supporto della titolare, dal lavaggio della testa alla pettinatura a capelli bagnati all'asciugatura o all'attività di riassetto e riordino del negozio”.
Il sig. consulente della Sig.ra riferiva poi di essere capitato in negozio per il Tes_6 Pt_1 taglio dei capelli 1-2 volte l'anno dal 2013 e fino all'inizio marzo 2020 e sicuramente negli anni
2018-2019 aveva visto la sig.ra per due volte ed in una di queste gli aveva lavato i Per_1 capelli.
Numerosi altri soggetti sentiti in fase di accertamento, la cui frequentazione del negozio era meno assidua, riferivano però di aver più volte e nel corso di vari anni, anche precedenti all'epoca dell'accertamento, visto la all'interno del negozio intenta a spazzare per Per_1 terra.
Infine, la lavoratrice , sentita quale teste e della cui attendibilità si è già Persona_1 detto, confermava integralmente in udienza quanto sostenuto dalla resistente amministrazione e cioè di aver lavorato in nero, a tempo pieno, presso il negozio della Sig.ra sin dal luglio 2006 e fino al 11.3.20, in qualità di operaia. Parte_1
Insomma, secondo la tesi attorea, la sig.ra per oltre 10/12 anni Persona_1 sembrerebbe avere, di sua iniziativa, quantomeno spazzato il negozio della sig.ra e ciò Pt_1 solo perché si sentiva sola ed aveva problemi di relazione con le altre persone, oltre ad aver praticato, sempre a titolo di cortesia e per i predetti motivi caratteriali, il lavaggio dei capelli ed altre prestazioni estetico/tricologiche alle clienti del negozio.
La tesi prospettata appare palesemente insostenibile, né necessiterebbe della dimostrazione richiesta dalla parte ricorrente della sussistenza della “eterodirezione” a conferma della subordinazione delle prestazioni rese nel corso degli anni, poiché, attesa la natura elementare dell'attività svolta dalla lavoratrice, consistita per lo più in lavori di pulizia, lavaggio dei capelli, e poco altro, consentirebbe già da sola, di ricondurre la prestazione alla tipologia del lavoro subordinato, perché prestata in assenza di elementi qualificanti proprie di altre tipologie lavorative e, peraltro in nero, integrando una presunzione di subordinazione operante, in particolare, quando vi è prestazione dell'attività lavorativa all'interno dei locali dell'azienda con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato ed in presenza di retribuzione in nero.
Quanto alla retribuzione, che concerne anche l'ulteriore illecito contestato, per la retribuzione corrisposta in contanti, in violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, è
pagina 13 di 20 la stessa ricorrente che dichiarava agli accertatori: “Per posso dire di averle Pt_1 Per_1 corrisposto a titolo di regalo perché aveva problemi economici. Sicuramente l'ho fatto più di una volta dato che il rapporto di amicizia è durato parecchi anni ed è probabile che sia capitato anche prima della chiusura per il Covid.”
Dunque, c'è stata retribuzione in nero.
Quanto poi all'eterodirezione, la stessa ebbe ad affermare (doc. 10 parte resistente) Pt_1
“posso dire che non svolgeva particolari mansioni, amava le extension e veniva in negozio chiedendo di provare a fare il lavoro ma non era in grado di svolgere …. Avrà lavato delle teste ma di fatto non era capace”.
La ffermava che le aveva applicato la “piastra” ma non le permettevano di fare Tes_5 operazioni più complesse come il taglio, le tinte ecc..
La iferisce che dopo che le avevano applicato (gratuitamente) le extension, le diede Tes_1 una “testina” per provare a fare una piega e usare la “piastra” per portarla a casa ed esercitarsi e capire se il lavoro le piacesse.
Insomma, benché la lavoratrice fosse ritenuta inadatta a fare la parrucchiera e non avesse voluto fare corsi per migliorare, veniva applicata principalmente alla pulizia del locale o, occasionalmente al lavaggio dei capelli, tanto da far apparire convincente e realistica la valutazione effettuata dagli accertatori circa la collocazione della lavoratrice nella qualifica di operaia del 4 livello del CCNL barbierie parrucchieri artigianato, che ha trovato infatti in corso di causa ampia dimostrazione, stante l'attività prevalentemente svolta di pulizia del locale.
E tale impiego nelle mansioni residuali di cui si è detto non potevano che essere decise dalla titolare dell'azienda che, lungi dall'astenersi dall'utilizzare le prestazioni della lavoratrice, ha continuato per anni a consentire che si recasse sistematicamente, quantomeno per alcuni giorni della settimana, presso l'esercizio commerciale, nonostante la dedotta inadeguatezza professionale, per pulire il locale e, all'occorrenza, a farle fare dei lavori alla sua “portata”.
Non sussiste alcun dubbio quindi che la lavoratrice “lavorasse”, espressione usata abbondantemente nelle dichiarazioni delle persone sentite in proposito presso l'esercizio della sig.ra come emerge dalle innumerevoli dichiarazioni raccolte prima e durante Pt_1
l'istruttoria.
pagina 14 di 20 Semmai la questione attiene alla qualificazione di tale rapporto lavorativo ovvero che vi si recasse in esecuzione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e non può assolutamente propendersi per la natura autonoma della prestazione.
La giurisprudenza richiamata in casi similari dalle difese datoriali si concentra, come in questo caso, da un lato sull'insussistenza di una qualsiasi forma di collaborazione e dall'altro sulla mancanza della prova della c.d. “Eterodirezione”, ritenendo, per esclusione, che se il rapporto non è subordinato deve essere necessariamente autonomo, fondando tale convincimento nel fatto che le forme di lavoro previste nel nostro ordinamento sono due, autonoma o subordinata ed in sintesi che: se non è dimostrata l'una deve ritenersi sussistente l'altra.
Ma la questione è mal posta.
Intanto deve affermarsi che la sig.ra come emerso dall'istruttoria tutta, ha Per_1 effettuato, per molti anni e non solo per il periodo oggetto di contestazione, una prestazione nei confronti della sig.ra per cui la domanda cui si deve rispondere, all'esito Pt_1 dell'istruttoria, non è se avesse lavorato o meno, quanto piuttosto se avesse reso una prestazione di lavoro autonoma o subordinata.
Ma non necessariamente la prova della subordinazione deve essere desunta, come vorrebbe la parte resistente, dalla sussistenza o meno della c.d. ”Eterodirezione”, risultando legittimo, secondo costante giurisprudenza, ricorrere a dei criteri distintivi sussidiari che caratterizzano la prestazione di lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario, che nel caso di specie coincide con l'apertura del negozio o, comunque, la continuità e la cadenza ripetitiva settimanale della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione produttiva, la forma di retribuzione in nero, pur erogata in nero sotto forma di regalia, la rilevante continuità della prestazione.
Del resto, la prestazione della non può definirsi in alcun modo autonoma, Per_1 difettando qualsiasi evidenza in tal senso, attesa la mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla lavoratrice e la sussistenza del rischio economico.
Non sempre, infatti, la mancata prova dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare risulta significativo al fine della decisione, in quanto, specialmente nei lavori intellettuali ed a maggior ragione nei lavori in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata pagina 15 di 20 nelle sue modalità di esecuzione, tale requisito non si manifesta come particolarmente significativo.
E non vi è dubbio che la prestazione resa dalla anche per le reiterate affermazioni Per_1 circa la sua inadeguatezza professionale, fosse estremamente elementare in quanto, il più delle volte, puliva il negozio e che pertanto non può che essere qualificata come subordinata.
Illuminanti sul punto appaiono, tra le tante altre, alcune sentenze della Suprema Corte, delle quali si riporta di seguito ampio stralcio:
“4. La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa
(tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970).
4.1. Nondimeno, viene altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
4.2. In particolare (vedi le sentenze 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536), in fattispecie concernenti prestazioni di lavoro rese in esecuzione di contratti cui le parti avevano dato il nomen juris di appalto, si è osservato che "se l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all'opposto, con
pagina 16 di 20 riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuoi dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e ripetitiva e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto è stato affermato da Cass. n. 3674 del 2000 cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia). Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide
- il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta". Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza di concrete manifestazioni del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 2001, n. 9167 e 26 febbraio 2002,
n. 2842); tanto a riprova della possibilità - ed anzi della necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio.
4.3. Di qui il principio di diritto - espresso nelle sentenze richiamate ed al quale questo collegio intende dare continuità -, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione pagina 17 di 20 ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.”
Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2010;
ed ancora:
“7. Questa Corte ha affermato infatti (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
8. La qualificazione del rapporto come sopra operata trova inoltre conferma nella considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata (da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009), con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro).
Analoghe considerazioni possono valere in riferimento al caso di specie, in relazione all'attività svolta dal lavoratore in questione, in ragione della difficile configurabilità di un
pagina 18 di 20 contratto di collaborazione per un'attività che è quella ordinaria di pizzaiolo (che non può che essere subordinata, ed anche se svolta per un arco temporale esiguo).
9. Deve dunque essere accolto il terzo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.” Cass. Civ.
Sez. L. Sentenza n. 7024 del 2015;
infine: “Viene, però, precisato, in tali pronunzie che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. È stato, di conseguenza enucleata la regula iuris - che va in questa sede ribadita - secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Pertanto, il ricorso va accolto … .” Cass. Civ. Sez. L. Sentenza n. 22289 del 2014.
Per tutto quanto precede il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione l'Ordinanza di ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, emanata dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività dell'O.I. opposta;
pagina 19 di 20 − pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 1.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c...
Perugia, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5262/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 20 gennaio 2025 ad ore 13,14 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO. Parte_1
Per l'avv. SVEVA STANCATI e la Controparte_1 dott.ssa ENRICHETTA BOGINI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,25 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 5662/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale titolare della omonima ditta individuale corrente in Gualdo Tadino, Piazzale Orti Mavarelli, elettivamente domiciliata in
, Piazza Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli, che la rappresenta CP_1
e difende, in forza di procura speciale apposta a margine dell'originale del ricorso.
- Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_1 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione opposta stante la nullità del verbale e dei relativi accertamenti nonché essendo le sanzioni prescritte.
IN SUBORDINE previo accertamento della insussistenza dei motivi posti a base dell'ordinanza, annullare la ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima. Con vittoria di funzioni spese, ed onorari.”
pagina 2 di 20 Conclusioni parte resistente: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 406 del 18.10.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano inammissibili e infondate, per i Parte_1 rispettivi profili trattati nel presente atto, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015… ”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso depositato in cancelleria il 18 novembre 2022, , quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, emanata dall , chiedendo di Controparte_1 sospenderne la provvisoria esecutività e di dichiararne la nullità o l'inammissibilità per nullità del verbale di accertamento o, in subordine, di pronunciarne l'annullamento in quanto illegittima, per i seguenti motivi:
1) nullità del verbale ispettivo per la violazione dell'art. 13, c. 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004;
2) non riconducibilità alla subordinazione, delle prestazioni lavorative oggetto di verbalizzazione ispettiva;
3) prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni chiedendone la reiezione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali assunte, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Con il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. PG00000/2021-715-02 del 25.5.2021 era stata contesta alla ricorrente la seguente violazione:
pagina 3 di 20 “1) Art. 3, comma 3 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,, D. Lgs. 14 settembre
2015, n. 151 - oltre 60 giornate: punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato senza la preventiva comunicazione di assunzione la lavoratrice
[...]
(Foligno 29/07/86) dal 28 febbraio 2016 al 27/02/2020 per complessive n. 403 Per_1 giornate di lavoro effettivo, come meglio specificato nelle risultanze dell'accertamento
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, ex medesima disposizione di legge);
2) Art. 1 commi 910 e 911 L. 205/17 - punto 1 della notificazione di illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver corrisposto alla stessa lavoratrice la retribuzione in contanti e non con strumenti tracciabili dal mese di luglio 2018 al mese di febbraio 2020 per complessive n. 20 mensilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 ex medesima disposizione di legge).”.
Il Verbale riporta la seguente motivazione, come anche trascritta in ricorso dalla difesa ricorrente: “... gli accertamenti effettuati hanno consentito di accertare, attraverso le dichiarazioni testimoniali acquisite, che la sig.ra sopra generalizzata, ha Persona_1 iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale di Parte_1 quantomeno dalla giornata del 28.02.2015, senza che l'azienda abbia per essa provveduto a trasmettere al servizio competente la comunicazione obbligatoria d' assunzione del rapporto di lavoro. Più precisamente, è stato dimostrato che ha lavorato come Persona_1 operaia liv. 4 del CCNL Barbieri e parrucchieri artigianato almeno due giorni alla settimana generalmente il mercoledì ed il sabato per 8 ore al giorno, divise tra la mattina e il pomeriggio (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00), ininterrottamente dal 28 02 2015 al
27/02/2020. Il giorno 28. 02. 2020, si è verificato il "lockdown" per l'emergenza epidemiologica
Covid-19 che ha portato alla sospensione dell'attività del negozio di parrucchiera di Pt_1
. Sono risultate dimostrate le seguenti giornate lavorative della Sig.na
[...] [...] tenuto conto del periodo di avvenuta prescrizione (prescrizione quinquennale), 62 Per_1 gg nell'anno 2016, gg 116 nell'anno 2017, 104 gg nell'anno 2018, gg 104 nell'anno 2019, gg 17 nell'anno 2020 per un totale di gg 403.
Conseguentemente, sarà adottato provvedimento sanzionatorio di maxi sanzione ex art. 3 comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE
23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'alt. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151”.
pagina 4 di 20 La parte ricorrente deduce, in via preliminare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del verbale per la violazione dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 124 del 23/04/2004, preveda che il verbale debba contenere " … gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati".
Nega che la Sig. abbia svolto in favore della ricorrente prestazioni lavorative Per_1 riconducibili al rapporto di subordinazione, in quanto la sua presenza nell'esercizio della odierna ricorrente era stata sporadica ed occasionale, senza cioè che la stessa Per_1 avesse posto le sue energie lavorative a disposizione della Sig. difettando, nel caso di Pt_1 specie, quei criteri tipici del genus “subordinazione” individuati, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Aggiunge che il verbale di accertamento ha piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese, mentre, tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale.
La sanzione, peraltro, sarebbe prescritta.
Venendo quindi all'esame della pretesa nullità del verbale per mancanza degli esiti dettagliati dell'accertamento e dell'indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati, va detto che il motivo di ricorso è infondato e ciò emerge in primo luogo proprio dallo stralcio del verbale di accertamento riportato dalla stesa parte ricorrente in ricorso, dove si afferma che l'accertamento è stato compiuto tramite “le dichiarazioni testimoniali raccolte.”.
Nel verbale di primo accesso ispettivo 065/069, del 21/01/2021, opportunamente richiamato nel verbale definitivo del 25.5.2021 e sicuramente noto alla ricorrente per averlo sottoscritto, si dà atto della audizione delle lavoratrici presenti al lavoro e della acquisizione di numerosi documenti.
Lo stesso verbale definitivo indica puntualmente le violazioni contestate e le relative sanzioni,
a confutazione della carenza lamentata dalla parte.
pagina 5 di 20 In secondo luogo, come è noto, il giudizio di opposizione a ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.”
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Inoltre, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della contestazione e delle somme richieste.
Dalla semplice lettura del verbale di accertamento emerge infatti che il provvedimento ispettivo contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base delle contestazioni mosse, tali da consentire alla parte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
pagina 6 di 20 Nel ricorso si contesta inoltre il valore probatorio delle dichiarazioni assunte in fase di accertamento e, tuttavia, le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento al quale è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere CP_4 di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. CP_5
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
pagina 7 di 20 In sintesi, l'esito del rapporto ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva facoltà della parte ricorrente di fornire idonea prova contraria.
Né può essere considerato incapace a testimoniare ex art. 246 c.c. il lavoratore nella causa di opposizione a Ordinanza ingiunzione in quanto non è titolare di alcun interesse a proporre la domanda o a contraddirvi, giuridico personale, concreto e attuale.
La difesa ricorrente, all'udienza del 30 ottobre 2023, aveva infatti eccepito, con riferimento alla lavoratrice che con la richiesta di intervento aveva dato l'avvio alla verifica ispettiva: “la incapacità della teste avente un chiaro interesse al mantenimento dell'accertamento” in quanto la sig.ra aveva dichiarato in udienza di essere stata dipendente della sig.ra Per_1
e di aver avviato nei suoi confronti un contenzioso di lavoro, conclusosi con una Pt_1 conciliazione stragiudiziale.
Le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, sia riferite alla fase ispettiva che a quella giurisdizionale, potrebbero semmai essere oggetto di critica sotto l'aspetto della loro attendibilità, peraltro smentita, come si vedrà, dall'esito complessivo dell'istruttoria, ma non certo sotto quello della inammissibilità: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia,
a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni.” Cass. Civ. Sez. Lavoro,
Sentenza n. 11034 del 12/05/2006.
Inoltre: “Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, per violazioni in tema di collocamento al lavoro, il lavoratore, al cui pagina 8 di 20 rapporto è riferita l'infrazione, non è incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., quando
l'oggettiva natura della violazione contestata, ovvero la sua specifica posizione giuridica, non lo rendano titolare di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile.” Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-10-2009, n. 21209.
Venendo quindi, prima di affrontare il merito della vicenda, al tema della prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/81, ipotizzata dalla parte attrice, deve affermarsi che dall'esame degli atti non risulta in alcun modo maturata tale causa estintiva del diritto.
In effetti l'art. 28 citato, al comma 1, prescrive che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”.
Tuttavia, al secondo comma, aggiunge: “L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
Ne consegue che non è sicuramente maturata alcuna prescrizione per le violazioni riferite alla corresponsione alla lavoratrice della retribuzione in contanti (punto n. 2 dell'O.I.), in quanto riferite al periodo luglio 2018 - febbraio 2020, mentre il verbale di accertamento, sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, è del 25.5.2021 e l'O.I. opposta è del
18.10.2022.
Allo stesso modo la prescrizione non è maturata nemmeno con riferimento alla illegittima occupazione della lavoratrice senza la preventiva comunicazione di assunzione (punto n. 1 dell'O.I.), che pure è stata contestata a partire dal 28 febbraio 2016 e sino al 27 febbraio
2020.
Infatti, sebbene apparentemente se ne potrebbe ipotizzare l'intervenuta parziale prescrizione, in quanto tra la data di inizio della illecita occupazione della lavoratrice indicata nel 28 febbraio 2016 e la data della notifica del verbale di accertamento, avvenuta il 31 maggio 2021 erano certamente trascorsi più di cinque anni, la violazione applicata è riferita all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, nell'ipotesi di impiego del lavoratore per oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (cfr. Art. 3, comma 3. D.L. 22 febbraio
2002, n. 12 e s.m.i.).
I sessanta giorni di impiego irregolare sono certamente ricompresi nel periodo non interessato dalla prescrizione, decorrente dai cinque anni precedenti la data della notifica del verbale e pagina 9 di 20 corrispondente al 31 maggio 2016 sino alla data del 27 febbraio 2020 di cessazione della violazione.
La censura è dunque infondata.
Venendo infine alla dedotta insussistenza del rapporto di subordinazione tra la sig.ra Per_1
e la ditta ricorrente, va detto che già dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite in fase di accertamento, dalle evidenze documentali e, a maggior ragione, all'esito delle prove orali disposte, è emersa ampiamente la piena responsabilità dell'opponente.
Ciò, nonostante l'inammissibilità della prova indicata dalla parte resistente costituita dalla C riproduzione cartacea dei messaggi WhatsApp forniti all dalla lavoratrice, di cui al documento n. 14 della comparsa, come eccepita all'udienza del 20.03.2023 dalla difesa ricorrente, che ha contestato le produzioni riferite a messaggi WhatsApp in quanto non conformi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Effettivamente l'art. 23 del Codice, ai commi 1 e 2, impone che la conformità all'originale in tutte le sue componenti del documento informatico debba essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed inoltre che dette prove hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
La conformità del documento tuttavia non è stata attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato come richiede il Codice e la sua ammissibilità è preclusa dalla contemporanea mancata acquisizione del supporto telematico originale contenente la relativa registrazione:
“È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.” Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 49016 del 19/06/2017.
Indipendentemente dall'ammissibilità delle copie cartacee dei messaggi WhatsApp, la sussistenza della prestazione lavorativa subordinata ha però trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni raccolte dapprima in sede di accertamento, del cui valore probatorio si è già detto e, successivamente, in sede di prova testimoniale, anche mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza, salva la dichiarazione di senso contrario delle teste Tes_1
pagina 10 di 20 che, pur ammettendo una frequentazione reiterata nel tempo della escludeva Per_1 recisamente che avesse intrattenuto un rapporto di lavoro con la ricorrente.
Ma le dichiarazioni delle teste, sia con riferimento a quelle raccolte in fase ispettiva che testimoniali non appaiono convincenti.
Innanzitutto, nelle dichiarazioni preliminari, rese in fase di esame testimoniale, non ripropone, quanto ai suoi rapporti con la ricorrente, la circostanza di essere legata alla da un Pt_1 rapporto di parentela, né di essere subentrata, quale titolare nello stesso esercizio in precedenza gestito dalla zia, successivamente a sua volta impiegata presso la nipote quale collaboratrice familiare, come dichiarato a suo tempo agli accertatori.
Nella medesima dichiarazione, la teste era già subentrata nella gestione dell'esercizio, fornisce una descrizione della sig.ra dir poco svalutativa, poiché la descrive come Per_1 soggetto con rilevanti problemi di relazione che si recava nel negozio perché sola e, peraltro, inadatta al lavoro di parrucchiera.
Ma quanto all'inizio di tale frequentazione la dichiarante si trincerava dietro ad un provvidenziale “non ricordo”, contemporaneamente escludendo che avesse svolto mansioni lavorative di sorta.
Quanto precede impone tuttavia di rilevare che secondo le dichiarazioni delle altre persone sentite in fase di accertamento e dei testi, non si era trattato di una frequentazione sporadica, ma di una presenza assidua e ripetitiva, pur limitata ad alcuni giorni della settimana e, soprattutto, che non era una frequentazione di pochi giorni o settimane, ma che, secondo alcuni, risaliva addirittura all'anno 2005 e sino al periodo del “lockdown”.
L'ulteriore teste di parte ricorrente, sig.ra pur avvalorando la tesi attorea della Tes_2 mancanza di una prestazione lavorativa della non poteva però esimersi dal Per_1 confermare che la predetta, quantomeno a partire dalla fine del 2017, frequentasse
(saltuariamente di sabato) l'esercizio, che a volte spazzava il negozio e che, oltre a vedere il lavoro svolto dalla titolare e dalla Sig. (la dichiarazione è riferita Parte_2 evidentemente alla gestione successiva dell'esercizio), faceva qualche shampoo ai clienti, ma non altre attività di parucchieria, sebbene non a lei che aveva dei non meglio precisati problemi di emicrania .
Dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla sig.ra in fase ispettiva, emerge tuttavia che si Tes_2 costei si recasse presso il negozio solo sporadicamente, al massimo due volte al mese, aggiungendo però che forse una volta (o forse due) la e aveva lavato i capelli, ma Per_1 pagina 11 di 20 poiché le creava dei problemi di emicrania, causa la modalità con cui lo faceva, ciò “non era più capitato”.
Dunque, le volte in cui l'aveva incontrata, la frequentava il negozio, spazzava il Per_1 pavimento e, almeno per una o due volte, le aveva lavato i capelli.
Le dichiarazioni rese dalle altre persone sentite in proposito forniscono un quadro completamente diverso.
La sig.ra ex dipendente della ditta ricorrente, sentita anche a conferma in qualità di Tes_3 teste, nel confermare il contenuto delle dichiarazioni rese a suo tempo, riferiva di aver visto
“qualche volta” la avare i capelli clienti e, seppure con riferimento all'anno 2007, la Per_1 lavoratrice era presente in negozio per due giorni a settimana, il lunedì e il sabato.
La signora dichiarava a sua volta agli ispettori di aver frequentato il negozio della Tes_4 dal 2006 fino a circa un anno prima del lockdown di marzo 2020, per 2 volte a Pt_1 settimana, il mercoledì e il sabato per circa 1-2 ore e di aver conosciuto lì la e di Per_1 averci parlato spesso.
Aggiungeva di averla vista lavorare e che si occupava prevalentemente delle pieghe dei colori e delle tinte oltre i lavaggi e di aver trovato al lavoro la empre, tutte le volte Per_1 che si era recata in negozio a tutte le ore, sicuramente sino a tutto l'anno 2017.
La sig.ra affermava a sua volta di conoscere la da circa 15 anni, essendo Tes_5 Per_1 sua amica e che la predetta lavorava presso il negozio della sicuramente dall'inizio Pt_1 dell'anno 2018 e fino al lockdown di marzo 2020, potendo affermare ciò per aver frequentato il negozio con continuità, sia per le proprie esigenze che per quelle dei figli per circa due volte a settimana.
In tali occasioni aveva visto la lavorare, sia di mattina che di pomeriggio, intenta Per_1 prevalentemente pulire per terra, lavare i capelli, pulire il bagno.
A volte le aveva applicato la “piastra” nonostante non le permettessero di fare operazioni più complesse come il taglio, le tinte ecc..
La sig,ra oi, anch'essa cliente del negozio, dichiarava che negli anni 2011-2012 e Per_2
2015-2017 frequentava il negozio una volta a settimana e negli altri anni, a partire dal 2008-
2009, ogni mese e mezzo.
pagina 12 di 20 Confermava di aver visto, seppure non tutte le volte, la sig.ra “prevalentemente Per_1 dedita a piccoli lavori di supporto della titolare, dal lavaggio della testa alla pettinatura a capelli bagnati all'asciugatura o all'attività di riassetto e riordino del negozio”.
Il sig. consulente della Sig.ra riferiva poi di essere capitato in negozio per il Tes_6 Pt_1 taglio dei capelli 1-2 volte l'anno dal 2013 e fino all'inizio marzo 2020 e sicuramente negli anni
2018-2019 aveva visto la sig.ra per due volte ed in una di queste gli aveva lavato i Per_1 capelli.
Numerosi altri soggetti sentiti in fase di accertamento, la cui frequentazione del negozio era meno assidua, riferivano però di aver più volte e nel corso di vari anni, anche precedenti all'epoca dell'accertamento, visto la all'interno del negozio intenta a spazzare per Per_1 terra.
Infine, la lavoratrice , sentita quale teste e della cui attendibilità si è già Persona_1 detto, confermava integralmente in udienza quanto sostenuto dalla resistente amministrazione e cioè di aver lavorato in nero, a tempo pieno, presso il negozio della Sig.ra sin dal luglio 2006 e fino al 11.3.20, in qualità di operaia. Parte_1
Insomma, secondo la tesi attorea, la sig.ra per oltre 10/12 anni Persona_1 sembrerebbe avere, di sua iniziativa, quantomeno spazzato il negozio della sig.ra e ciò Pt_1 solo perché si sentiva sola ed aveva problemi di relazione con le altre persone, oltre ad aver praticato, sempre a titolo di cortesia e per i predetti motivi caratteriali, il lavaggio dei capelli ed altre prestazioni estetico/tricologiche alle clienti del negozio.
La tesi prospettata appare palesemente insostenibile, né necessiterebbe della dimostrazione richiesta dalla parte ricorrente della sussistenza della “eterodirezione” a conferma della subordinazione delle prestazioni rese nel corso degli anni, poiché, attesa la natura elementare dell'attività svolta dalla lavoratrice, consistita per lo più in lavori di pulizia, lavaggio dei capelli, e poco altro, consentirebbe già da sola, di ricondurre la prestazione alla tipologia del lavoro subordinato, perché prestata in assenza di elementi qualificanti proprie di altre tipologie lavorative e, peraltro in nero, integrando una presunzione di subordinazione operante, in particolare, quando vi è prestazione dell'attività lavorativa all'interno dei locali dell'azienda con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato ed in presenza di retribuzione in nero.
Quanto alla retribuzione, che concerne anche l'ulteriore illecito contestato, per la retribuzione corrisposta in contanti, in violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, è
pagina 13 di 20 la stessa ricorrente che dichiarava agli accertatori: “Per posso dire di averle Pt_1 Per_1 corrisposto a titolo di regalo perché aveva problemi economici. Sicuramente l'ho fatto più di una volta dato che il rapporto di amicizia è durato parecchi anni ed è probabile che sia capitato anche prima della chiusura per il Covid.”
Dunque, c'è stata retribuzione in nero.
Quanto poi all'eterodirezione, la stessa ebbe ad affermare (doc. 10 parte resistente) Pt_1
“posso dire che non svolgeva particolari mansioni, amava le extension e veniva in negozio chiedendo di provare a fare il lavoro ma non era in grado di svolgere …. Avrà lavato delle teste ma di fatto non era capace”.
La ffermava che le aveva applicato la “piastra” ma non le permettevano di fare Tes_5 operazioni più complesse come il taglio, le tinte ecc..
La iferisce che dopo che le avevano applicato (gratuitamente) le extension, le diede Tes_1 una “testina” per provare a fare una piega e usare la “piastra” per portarla a casa ed esercitarsi e capire se il lavoro le piacesse.
Insomma, benché la lavoratrice fosse ritenuta inadatta a fare la parrucchiera e non avesse voluto fare corsi per migliorare, veniva applicata principalmente alla pulizia del locale o, occasionalmente al lavaggio dei capelli, tanto da far apparire convincente e realistica la valutazione effettuata dagli accertatori circa la collocazione della lavoratrice nella qualifica di operaia del 4 livello del CCNL barbierie parrucchieri artigianato, che ha trovato infatti in corso di causa ampia dimostrazione, stante l'attività prevalentemente svolta di pulizia del locale.
E tale impiego nelle mansioni residuali di cui si è detto non potevano che essere decise dalla titolare dell'azienda che, lungi dall'astenersi dall'utilizzare le prestazioni della lavoratrice, ha continuato per anni a consentire che si recasse sistematicamente, quantomeno per alcuni giorni della settimana, presso l'esercizio commerciale, nonostante la dedotta inadeguatezza professionale, per pulire il locale e, all'occorrenza, a farle fare dei lavori alla sua “portata”.
Non sussiste alcun dubbio quindi che la lavoratrice “lavorasse”, espressione usata abbondantemente nelle dichiarazioni delle persone sentite in proposito presso l'esercizio della sig.ra come emerge dalle innumerevoli dichiarazioni raccolte prima e durante Pt_1
l'istruttoria.
pagina 14 di 20 Semmai la questione attiene alla qualificazione di tale rapporto lavorativo ovvero che vi si recasse in esecuzione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e non può assolutamente propendersi per la natura autonoma della prestazione.
La giurisprudenza richiamata in casi similari dalle difese datoriali si concentra, come in questo caso, da un lato sull'insussistenza di una qualsiasi forma di collaborazione e dall'altro sulla mancanza della prova della c.d. “Eterodirezione”, ritenendo, per esclusione, che se il rapporto non è subordinato deve essere necessariamente autonomo, fondando tale convincimento nel fatto che le forme di lavoro previste nel nostro ordinamento sono due, autonoma o subordinata ed in sintesi che: se non è dimostrata l'una deve ritenersi sussistente l'altra.
Ma la questione è mal posta.
Intanto deve affermarsi che la sig.ra come emerso dall'istruttoria tutta, ha Per_1 effettuato, per molti anni e non solo per il periodo oggetto di contestazione, una prestazione nei confronti della sig.ra per cui la domanda cui si deve rispondere, all'esito Pt_1 dell'istruttoria, non è se avesse lavorato o meno, quanto piuttosto se avesse reso una prestazione di lavoro autonoma o subordinata.
Ma non necessariamente la prova della subordinazione deve essere desunta, come vorrebbe la parte resistente, dalla sussistenza o meno della c.d. ”Eterodirezione”, risultando legittimo, secondo costante giurisprudenza, ricorrere a dei criteri distintivi sussidiari che caratterizzano la prestazione di lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario, che nel caso di specie coincide con l'apertura del negozio o, comunque, la continuità e la cadenza ripetitiva settimanale della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione produttiva, la forma di retribuzione in nero, pur erogata in nero sotto forma di regalia, la rilevante continuità della prestazione.
Del resto, la prestazione della non può definirsi in alcun modo autonoma, Per_1 difettando qualsiasi evidenza in tal senso, attesa la mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo alla lavoratrice e la sussistenza del rischio economico.
Non sempre, infatti, la mancata prova dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare risulta significativo al fine della decisione, in quanto, specialmente nei lavori intellettuali ed a maggior ragione nei lavori in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata pagina 15 di 20 nelle sue modalità di esecuzione, tale requisito non si manifesta come particolarmente significativo.
E non vi è dubbio che la prestazione resa dalla anche per le reiterate affermazioni Per_1 circa la sua inadeguatezza professionale, fosse estremamente elementare in quanto, il più delle volte, puliva il negozio e che pertanto non può che essere qualificata come subordinata.
Illuminanti sul punto appaiono, tra le tante altre, alcune sentenze della Suprema Corte, delle quali si riporta di seguito ampio stralcio:
“4. La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa
(tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970).
4.1. Nondimeno, viene altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
4.2. In particolare (vedi le sentenze 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536), in fattispecie concernenti prestazioni di lavoro rese in esecuzione di contratti cui le parti avevano dato il nomen juris di appalto, si è osservato che "se l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all'opposto, con
pagina 16 di 20 riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuoi dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e ripetitiva e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto è stato affermato da Cass. n. 3674 del 2000 cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia). Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide
- il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta". Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza di concrete manifestazioni del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 2001, n. 9167 e 26 febbraio 2002,
n. 2842); tanto a riprova della possibilità - ed anzi della necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio.
4.3. Di qui il principio di diritto - espresso nelle sentenze richiamate ed al quale questo collegio intende dare continuità -, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione pagina 17 di 20 ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.”
Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2010;
ed ancora:
“7. Questa Corte ha affermato infatti (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
8. La qualificazione del rapporto come sopra operata trova inoltre conferma nella considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata (da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009), con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro).
Analoghe considerazioni possono valere in riferimento al caso di specie, in relazione all'attività svolta dal lavoratore in questione, in ragione della difficile configurabilità di un
pagina 18 di 20 contratto di collaborazione per un'attività che è quella ordinaria di pizzaiolo (che non può che essere subordinata, ed anche se svolta per un arco temporale esiguo).
9. Deve dunque essere accolto il terzo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.” Cass. Civ.
Sez. L. Sentenza n. 7024 del 2015;
infine: “Viene, però, precisato, in tali pronunzie che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. È stato, di conseguenza enucleata la regula iuris - che va in questa sede ribadita - secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Pertanto, il ricorso va accolto … .” Cass. Civ. Sez. L. Sentenza n. 22289 del 2014.
Per tutto quanto precede il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione l'Ordinanza di ingiunzione n. 406 del 18.10.2022, emanata dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
− revoca la disposta sospensione della provvisoria esecutività dell'O.I. opposta;
pagina 19 di 20 − pone a carico della parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 1.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c...
Perugia, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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