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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Luciana Maria Dughetti Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 714/25 tra:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ND SS
ricorrente e di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Resistente contumace OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e di protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza del 13.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Questura di Torino del 10.11.2023 di rigetto dell'istanza per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari chiedendone l'annullamento e allegando erronea applicazione degli artt. 29 e 30 TUI alla luce della situazione familiare. In subordine, chiedeva il permesso per protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di essere regolarmente coniugata con il cittadino bengalese che svolgeva attività lavorativa e di avere due figlie in CP_2 tenera età. Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla circostanza che il marito della ricorrente non è più titolare di un permesso di soggiorno essendo stata la relativa istanza rigettata. Co Nessuno si costituiva la nonostante la regolare notifica.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti. Preliminarmente si osserva che in diritto l'art. 29 comma 1 lettera a) TUI recita “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni” e che l'art. 30 TUI prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29 ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti…”. Ne consegue che le norme citate consentono di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al soggetto che è in possesso dei requisiti sopra elencati che deve poi dimostrare, per ottenere il ricongiungimento, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 29 medesimo. Nella specie, si rileva che la difesa non ha dimostrato che il marito della ricorrente sia straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano (i documenti allegati al ricorso nulla evidenziano in tal senso e i documenti successivi sono inammissibili in quanto depositati tardivamente) sicchè non sussistendo i requisiti necessari per il conseguimento di un titolo di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 ss. D.Lgs. 286/1998, la domanda deve essere rigettata. Diversamente, la domanda subordinata è accoglibile. Ed invero, anche dopo la riforma del DL 308/2023, occorre continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_1
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione della ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento pagina 2 di 4 normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in nel tempo necessario Pt_2 al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento della richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di Pt_2 origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha un nucleo familiare in con cui convive composto dal marito che svolge attività Pt_2 CP_2 lavorativa, due figlie di tenera età e che la stessa è attualmente in stato di gravidanza all'ottavo mese. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione data dalla vita privata e familiare della ricorrente, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo la richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa, lasciando la propria famiglia. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in e Pt_2
pagina 3 di 4 quella che ella ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). Nella comparazione tra la vita condotta in e quella che tornerebbe a condurre nel Pt_2 paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento. Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese considerata la contumacia della controparte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta la domanda ex art. 29 e 30 TUI;
-accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L. 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio dott.ssa Luciana Maria Dughetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Luciana Maria Dughetti Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 714/25 tra:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ND SS
ricorrente e di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Resistente contumace OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e di protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza del 13.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Questura di Torino del 10.11.2023 di rigetto dell'istanza per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari chiedendone l'annullamento e allegando erronea applicazione degli artt. 29 e 30 TUI alla luce della situazione familiare. In subordine, chiedeva il permesso per protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di essere regolarmente coniugata con il cittadino bengalese che svolgeva attività lavorativa e di avere due figlie in CP_2 tenera età. Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla circostanza che il marito della ricorrente non è più titolare di un permesso di soggiorno essendo stata la relativa istanza rigettata. Co Nessuno si costituiva la nonostante la regolare notifica.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti. Preliminarmente si osserva che in diritto l'art. 29 comma 1 lettera a) TUI recita “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni” e che l'art. 30 TUI prevede che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29 ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti…”. Ne consegue che le norme citate consentono di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al soggetto che è in possesso dei requisiti sopra elencati che deve poi dimostrare, per ottenere il ricongiungimento, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 29 medesimo. Nella specie, si rileva che la difesa non ha dimostrato che il marito della ricorrente sia straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano (i documenti allegati al ricorso nulla evidenziano in tal senso e i documenti successivi sono inammissibili in quanto depositati tardivamente) sicchè non sussistendo i requisiti necessari per il conseguimento di un titolo di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 ss. D.Lgs. 286/1998, la domanda deve essere rigettata. Diversamente, la domanda subordinata è accoglibile. Ed invero, anche dopo la riforma del DL 308/2023, occorre continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_1
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione della ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento pagina 2 di 4 normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in nel tempo necessario Pt_2 al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento della richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di Pt_2 origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha un nucleo familiare in con cui convive composto dal marito che svolge attività Pt_2 CP_2 lavorativa, due figlie di tenera età e che la stessa è attualmente in stato di gravidanza all'ottavo mese. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione data dalla vita privata e familiare della ricorrente, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo la richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa, lasciando la propria famiglia. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in e Pt_2
pagina 3 di 4 quella che ella ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). Nella comparazione tra la vita condotta in e quella che tornerebbe a condurre nel Pt_2 paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento. Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese considerata la contumacia della controparte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta la domanda ex art. 29 e 30 TUI;
-accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L. 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio dott.ssa Luciana Maria Dughetti
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