Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4685/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parte_1 C.F._1
Gabriella Mapelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Trezzo sull'Adda (MI), Piazza Libertà n°23 (pec: ; Email_1
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall' Avv. Fabio Cassano e dall'Avv. C.F._3
Isabella Scarfone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in
Monza, via Italia n.28 (pec: Email_2
Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…IN VIA PRELIMINARE: per i motivi indicati negli atti di causa, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n°1165/2023 (R.G. n. 1128/2023 – G.I. Dr.ssa
Maddalena Ciccone) emesso dal Tribunale di Monza in data 2.04.2023, depositato in cancelleria in data 4.04.2023 e notificato allo scrivente in data 2.05.2023, meglio evidenziato in premessa e opposto in questa sede, per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo di cui trattasi;
IN VIA PRINCIPALE:
1. per i motivi e le causali esposte accertare nessuna somma deve essere restituita ai convenuti opposti a pagina 1 di 10
e in data 26.07.2022, come da dichiarazione di quietanza rilasciata dagli
[...] Controparte_2 stessi in pari data;
2. per i motivi e le causali esposte accertare e dichiarare che il contratto si è risolto per fatto e inadempimento dei Sig.ri e in quanto il Controparte_1 Controparte_2 mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale e il mancato incasso della somma di E. 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, è dipeso da fatto e colpa dei predetti promittenti venditori che non hanno provveduto all'incasso dell'assegno bancario n°7307461525-00 tratto sulla banca Deutsche
Bank S.p.a. di pari importo in conformità agli accordi contrattuali e hanno proceduto a restituirlo consegnandolo ad un soggetto terzo senza l'autorizzazione e il consenso del promissario acquirente;
3. conseguentemente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n°1165/2023 (R.G. n. 1128/2023 – G.I.
Dr.ssa Maddalena Ciccone) emesso dal Tribunale di Monza in data 2.04.2023, depositato in cancelleria in data 4.04.2023 e notificato allo scrivente in data 2.05.2023, qui opposto, e rigettare le domande tutte dei convenuti opposti dichiarando che nulla è dovuto da parte attrice opponente a qualsivoglia ragione, causa o titolo. IN VIA SUBORDINATA:
1. accertare e dichiarare che il Sig. e dal Parte_2
Sig. anche in solido tra loro, hanno richiesto e ottenuto illegittimamente la Parte_3 restituzione in loro favore dell'assegno bancario n°7307461525-00 tratto sulla banca Deutsche Bank
S.p.a. dell'importo di E. 30.000,00 consegnato dal Sig. e accettato dai convenuti Parte_1 opposti a titolo di caparra confirmatoria;
2. accertare e dichiarare che l'agenzia immobiliare
[...] in violazione del proprio mandato e senza Controparte_3
l'autorizzazione del proponente Sig. ha restituito l'assegno bancario l'assegno Parte_1 bancario n°7307461525-00 tratto sulla banca Deutsche Bank S.p.a. dell'importo di E. 30.000,00 in favore di soggetti terzi non legittimati e, in particolare, dei Sig.ri e Parte_2 Parte_3
3. accertare e dichiarare che il mancato incasso della caparra confirmatoria, nella denegata
[...] ipotesi in cui venisse accertata l'assenza di responsabilità dei convenuti opposti, è dipeso da fatto illecito del Sig. e dal Sig. che hanno chiesto e ottenuto Parte_2 Parte_3 illegittimamente la restituzione dell'assegno bancario n°7307461525-00 tratto sulla banca Deutsche
Bank S.p.a. dell'importo di E. 30.000,00 pur non avendone titolo e dall'inadempimento dell'agenzia immobiliare di che, in violazione del proprio Controparte_3 CP_3 mandato, ha consegnato il predetto titolo ad un soggetto terzo diverso dal proponente senza la sua pagina 2 di 10 autorizzazione;
4. accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita, perfezionatosi con l'accettazione della proposta di acquisto del 26.07.2022, si è risolto per fatto e inadempimento imputabile ai terzi chiamati Sig. , Sig. e agenzia immobiliare Parte_2 Parte_3
5. conseguentemente e per l'effetto, condannare i Controparte_3 terzi chiamati Sig. , Sig. e l'agenzia immobiliare Parte_2 Parte_3 [...] in solido tra loro o ciascuna in base alle rispettive Controparte_3 responsabilità da accertarsi in corso di causa, a pagare, in luogo l'opponente Sig. in Parte_1 favore di convenuti opposti la somma di E. 30.000,00 richiesta a titolo di caparra confirmatoria dal momento che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita è dipeso da fatti e inadempimenti a loro esclusivamente imputabili. IN VIA ISTRUTTORIA: …” parte opposta, “…In via principale: rigettare integralmente le domande proposte dall'attore opponente, confermando il decreto ingiuntivo n. 1165/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 4 aprile 2023. In ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dagli opposti, per il titolo e nella misura indicata in atti e, per l'effetto, condannare l'attore opponente al pagamento in favore dei convenuti opposti della somma ingiunta pari a € 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1165/2023 emesso da questo Tribunale, in data 02/04.04.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di e di la Controparte_1 Controparte_4
somma di € 30.000 (oltre accessori), in adempimento del patto di caparra confirmatoria, contenuto nel contratto preliminare conclusosi tra le parti, in data 26.07.2022 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Si sono costituiti in giudizio e che, contestate Controparte_1 Controparte_4 in toto le ragioni di opposizione, hanno domandato di confermare il decreto opposto e di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza riservata, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto formulata dagli opposti (sulla base della seguente motivazione: “Quanto
pagina 3 di 10 all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenuto opportuno acquisire maggiori elementi in ordine alla fondatezza della pretesa di parte opposta in merito alle condotte delle parti ed al preteso inadempimento di parte opponente, alle ragioni che hanno portato parte opposta a restituire gli importi percepiti a titolo di caparra confirmatoria ed alle modalità con cui detta restituzione è stata eseguita, ciò anche in considerazione della natura reale del patto costitutivo della caparra confirmatoria”). E, sempre con la stessa ordinanza riservata, è stata disattesa perché tardiva anche la richiesta (formulata da parte opponente, soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter cpc) di estendere il giudizio nei confronti dell'agenzia immobiliare Gabetti
Franchising Agency, Agenzia di Monza S.r.l., di e di Parte_2 Parte_3
Infatti, l'“esigenza” di chiamare in causa detti soggetti terzi non poteva ritenersi
[...]
“sorta a seguito delle” difese svolte dai convenuti opposti con la comparsa di costituzione, con la quale quest'ultimi si erano limitati a ribadire la tesi prospettata a sostegno della pretesa creditoria (già svolta in monitorio). Pertanto, l'opponente avrebbe potuto/dovuto svolgere già con l'atto introduttivo eventuali domande nei confronti dei terzi.
Nel corso del giudizio, è stata poi tentata inutilmente la conciliazione della vertenza. Quindi, la causa è stata istruita, sulla base delle istanze articolate delle parti, con l'interrogatorio formale di e di nonché con le deposizioni Controparte_1 Controparte_4 testimoniali dei signori e (cfr. verbale di causa). Infine, è stata Testimone_1 Testimone_2
disposta l'esibizione, a carico di parte opposta, degli estratti del conto corrente bancario contenenti la registrazione del versamento dell'assegno bancario n°7307461525-00 tratto sulla banca Deutsche Bank S.p.a., dell'importo di € 30.000 ed emesso in data 23.06.2022 e dell'operazione di storno/richiamo dall'incasso del predetto titolo (cfr. verbale di causa).
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, e come già precisato, e hanno Controparte_1 Controparte_4 chiesto di condannare al pagamento, in loro favore, della somma di € 30.000, Parte_1
in adempimento della clausola di caparra confirmatoria, contenuta nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, che si sarebbe perfezionato tra gli stessi opposti (in qualità di promittenti venditori) e l'opponente (in qualità di promittente acquirente), in data 26.07.2022,
a seguito dell'accettazione da parte dei primi della proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dall'opponente, in data 23.06.2022. pagina 4 di 10 Di contro, ha contestato la pretesa di parte opposta. A fondamento delle Parte_1
ragioni di opposizione ha, tra l'altro, sostenuto: - che era noto, sin dall'inizio delle trattative, ai signori e che l'immobile in questione Controparte_1 Controparte_4 sarebbe stato acquistato da Generale Immobiliare srl/o altra società riconducibile ai signori e per essere poi destinato da parte di detta Parte_2 Parte_3
società, nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione aziendale meglio precisata in atti, ad abitazione dell'opponente e della sua famiglia;
- che sono responsabili gli stessi promittenti venditori (odierna parte opposta) del mancato incasso dell'assegno bancario n°7307461525-00
(emesso da , tratto sulla banca Deutsche Bank S.p.a., per l'importo di € Parte_2
30.000), consegnato dall'opponente (al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto, in data 23.06.2022), all'agenzia immobiliare, a titolo di deposito cauzionale, e da quest'ultima consegnato ai promittenti venditori, al momento dell'accettazione della predetta proposta, a titolo di caparra confirmatoria, in data 26.07.2022;
- che la mancata stipula del contratto definitivo è da addebitarsi esclusivamente alla condotta dei signori e , rappresentanti della società Generale Immobiliare srl. Parte_3 Parte_2
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”
(da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, reputa questo Giudice che, da un lato, parte opposta, gravata dal relativo onere, non abbia dimostrato l'esistenza dell'obbligazione a carico di parte opponente di pagare la somma di denaro ingiunta, ai sensi dell'art. 1385 cc;
e che, dall'altro lato, parte opponente abbia fornito validi elementi per ritenere che la restituzione dell'assegno in questione sia avvenuta volontariamente da parte dei promittenti venditori sulla base di un accordo tra questi ed i signori e (terzi rispetto al presente giudizio). Parte_3 Parte_2
In particolare, è provato in causa che: - ha sottoscritto, in data 23.06.2022, la Parte_1
proposta irrevocabile di acquisto avente per oggetto l'immobile di proprietà dei signori e di e ha, contestualmente, consegnato Controparte_1 Controparte_4 pagina 5 di 10 all'agenzia immobiliare l'assegno bancario n°7307461525-00 (tratto sulla banca CP_3
Deutsche Bank S.p.a.), dell'importo di € 30.000, recante come soggetto traente Persona_1
(cfr. proposta d'acquisto, doc.1 parte opposta;
nonché l'assegno bancario, doc. 7
[...] opponente); - i promittenti venditori hanno accettato la proposta d'acquisto in data
26.07.2022; - l'agenzia immobiliare, che deteneva l'assegno in questione a titolo di “deposito infruttifero”, lo ha consegnato agli stessi “a titolo di caparra confirmatoria”; - in data 27.07.2022, quest'ultimi hanno portato l'assegno in banca per l'incasso (doc. 6 parte opposta); - in data
01.08.2022, gli stessi promittenti venditori hanno chiesto alla banca di ritirare l'assegno (doc. 6 parte opposta).
Ebbene è dimostrato (e neanche contestato in giudizio) che l'assegno in questione non sia stato incassato da parte opposta (già citato doc. 6 parte opposta). E' poi emerso, sulla base delle prove orali svolte in corso di causa, che detto assegno è stato restituito dai promittenti venditori al signor nel corso di un incontro avvenuto presso l'agenzia Parte_3
immobiliare in data 02.08.2022 (al quale era presente anche l'opponente).
A riguardo, va precisato che , durante l'interrogatorio formale, ha Controparte_1
riconosciuto: - che l'Agenzia immobiliare ha informato lui e la moglie, “nel periodo compreso tra il momento in cui ci hanno dato l'assegno e quando dovevamo fare il compromesso, dopo il preliminare, che c'erano altri due soggetti che avrebbero gestito il patrimonio del padre” e che “…che la casa la avrebbe presa questo soggetto che andava a gestire il patrimonio del padre” del signor Pt_1
- inoltre che “L'Agenzia mi ha chiesto di riconsegnare l'assegno e che ci avrebbero fatto un
[...]
bonifico immediato il giorno della firma del contratto. Il bonifico lo avrebbe fatto la società che avrebbe preso la casa per;
- nonché che “a noi è stato detto dal signore seduto in testa al tavolo Pt_1
durante l'incontro in cui è avvenuta la restituzione dell'assegno, immagino sia il che avrebbe Parte_3 fatto il bonifico istantaneo al momento di sottoscrizione del contratto preliminare” (cfr. verbale di causa del giorno 9 maggio 2024).
Ancora sul punto, ha dichiarato (sempre durante l'interrogatorio Controparte_4
formale): - che “tra la data in cui abbiamo preso in consegna l'assegno e la data di restituzione dello stesso sono decorsi circa 5 giorni. La restituzione dell'assegno è avvenuta il giorno in cui avremmo dovuto fare il preliminare. Non ho fatto in tempo a vedere l'accredito sul c/c e per questo è stato possibile avere indietro l'assegno”; - inoltre che “l'agenzia ci ha chiesto di ritirare l'assegno e che il giorno del preliminare ci avrebbero dato un altro assegno. L'assegno è stato restituito il 02.08.2022, pagina 6 di 10 non ricordo chi abbia preso l'assegno in questione. Eravamo tutti lì: io e mio marito, un Pt_1 signore anziano non so se o e gli agenti e Brioschi”; nonché che “mi Per_2 Parte_2 Tes_1 sembra che il preliminare ci sia stato mandato dall'agenzia, ma io non approfondito la questione perché ci fidavamo dell'agenzia…Non ricordo che l'agenzia ci abbia spiegato il motivo per cui era necessario fare il preliminare”; - infine che “a me l'agenzia ha detto che aveva chiesto la restituzione e Pt_1 che ci avrebbero dato un altro assegno. Non so chi tra o . A noi interessava vendere Per_2 Parte_2
la casa” (cfr. verbale di causa del giorno 9 maggio 2024).
Inoltre, la testimone , agente immobiliare che ha curato la trattativa per la Testimone_1 compravendita dell'immobile in questione, ha confermato, per quel che rileva, che: - “era prevista una scrittura ripetitiva di preliminare, si tratta dell'atto allegato alla mail del 28.07.2022
(doc.10 parte di parte opponente)”; - “ durante questo primo incontro ha confermato che Parte_3
l'immobile sarebbe stato acquistato dalla società Generale Immobiliare. Ho incontrato anche il signor
, che ha firmato l'assegno” e “ che ci ha confermato, la versione dei fatti. Noi il titolo lo Parte_2
avevamo ancora in deposito. Lui ha dichiarato di essere un procuratore della società…confermo che abbiamo fatto firmare il doc.16 al signor , alcuni giorni dopo la firma del signor Parte_2 Pt_1 perché nel documento si cita l'assegno bancario, che ci aveva dato al momento della Pt_1 sottoscrizione della proposta”; - che l'Agenzia immobiliare aveva informato i promittenti venditori “prima della firma dell'accettazione …che l'immobile sarebbe stato acquisto dalla società
Generale Immobiliare o comunque da una società terza perché all'epoca non conoscevamo il nome della società”; - “Il poi ci ha spiegato che l'immobile sarebbe stato intestato ad un soggetto terzo Parte_3 rispetto a chi ha sottoscritto la proposta d'acquisto … ha precisato che il pagamento dell'immobile sarebbe stato effettuato dal soggetto terzo. Tutto questo io l'ho riferito ai venditori prima che loro accettassero la proposta di vendita”; - “…quando il ci ha chiesto il ritiro dell'assegno noi Parte_3
abbiamo informato e il ritiro dell'assegno ci è stato chiesto a poche ore dalla consegna Pt_1 dell'assegno ai venditori. ci ha detto: primo che l'assegno non era in coerenza con l'operazione Parte_3 immobiliare, l'assegno era stato emesso da una società/soggetto non interessata all'operazione; secondo, che l'assegno poteva essere scoperto;
terzo che non era valido in quanto emesso da più di un mese.
e sono venuti in ufficio da noi, ci hanno chiesto di chiedere il ritiro dell'assegno, Parte_3 Parte_2 dicendoci che avrebbero sostituito l'assegno con uno corretto, da consegnare alla restituzione dell'assegno in questione. Noi lo abbiamo avvisato telefonicamente subito dopo e abbiamo Pt_1 telefonato anche ai venditori. non ci ha detto nulla e non si è opposto alla restituzione”; - che Pt_1
pagina 7 di 10 “L'assegno in questione è stato consegnato a il giorno successivo alla richiesta di consegna da
Parte_3 parte del medesimo e del . L'assegno a noi lo hanno portato i signori e
Parte_3 Parte_4 CP_1 in agenzia, contestualmente l'hanno ritirato e che erano anche loro in CP_2 Parte_3 Pt_1 agenzia. Fisicamente l'assegno lo ha preso Quel giorno avrebbero dovuto portarci l'assegno
Parte_3 di sostituzione che non ci hanno portato. Noi ci siamo fidati, perché hanno detto che avrebbero fatto un bonifico. I signori e in mia presenza hanno visto sicuramente due CP_1 CP_2 Parte_3 volte. La prima quando hanno restituito l'assegno e la seconda quando avrebbero dovuto firmare la scrittura ripetitiva del preliminare”; - “ aveva proposto la sostituzione dell'assegno prima con
Parte_3
un altro assegno e poi con il bonifico” (cfr. verbale di causa del giorno 9 maggio 2024).
A fronte di tale quadro probatorio, deve ritenersi anzitutto che l'accordo relativo alla caparra confirmatoria, di cui alla clausola n. 2 del contratto preliminare, non si è validamente perfezionato tra le odierne parti del giudizio.
Infatti, “la caparra confirmatoria è… - secondo quanto emerge in modo netto dalla lettera dell'art. 1385, comma 1, cod. civ. -, un contratto reale, che dunque si perfeziona con la consegna del danaro o delle altre cose fungibili che ne possono formare l'oggetto (cfr., negli ultimi anni, Cass., 28 febbraio
2018, n. 4661; Cass., 24 aprile 2013, n. 10056; in questi precedenti si trovano, altresì, i ragguagli degli arresti meno recenti). Ciò … significa semplicemente che, sin tanto che non venga effettuata la consegna, non verranno a prodursi gli effetti caratteristici della caparra confirmatoria, quali predisposti nella norma dell'art. 1385 cod. civ.: sul punto le pronunce della Corte or ora sopra richiamate appaiono assolutamente nitide. La consegna dell'assegno bancario avviene sempre - secondo la formula correntemente in uso al riguardo - «salvo buon fine»: il perfezionamento della caparra si verifica, cioè, solo nel «momento della riscossione della somma recata dall'assegno (così, testualmente, la già richiamata pronuncia di Cass., n. 17127/2011). Ciò che, del resto, risulta pienamente conforme al principio generale, di comune enunciazione, per cui l'assegno bancario opera, per sua propria natura, pro solvendo e non già pro soluto” (tra le altre pronunce, cfr. Cass. n. 1572/2019; n. 23636/2019;
e n. 19265/2021).
Orbene, le parti, con il contratto preliminare, hanno convenuto, in luogo del denaro in contante, la consegna di un “assegno non trasferibile intestato al Venditore” (cfr. proposta d'acquisto immobiliare sottoscritta, doc. 3 parte opposta) e ciò non è, in astratto, incompatibile con la realità della caparra confirmatoria, essendo l'assegno bancario
(suscettibile di immediata presentazione per il pagamento) ritenuto un mezzo di pagamento.
pagina 8 di 10 Tuttavia, nella specie, non si è concretizzata l'”equivalenza” tra assegno bancario e “danaro o una quantità di altre cose fungibili”, in quanto l'assegno in esame recava quale soggetto traente
“ ”, anziché il nominativo del promittente acquirente (doc. 7) e l'art. 1385 cc Parte_2 prevede espressamente che la caparra deve essere prestata da una delle parti del rapporto contrattuale.
Peraltro, la traditio dell'assegno bancario, a cui -pacificamente- non è poi conseguito l'incasso, non era idonea a realizzare la fattispecie della costituzione di una caparra confirmatoria come prevista e disciplinata (nei suoi effetti) dall'art. 1385 c.c.
E ciò vale a maggior ragione, nel caso in esame, ove il mancato incasso dell'assegno era frutto di un accordo che ne prevedeva la sostituzione, da parte di un soggetto diverso dal promittente acquirente, con altro assegno/bonifico.
Sotto altro profilo, è emerso in giudizio che la proposta d'acquisto in questione è stata accettata dai promissari venditori quando erano stati edotti del fatto che l'odierno opponente non avrebbe adempiuto al contratto preliminare e che l'acquirente sarebbe stato un soggetto diverso. Tanto più che era prevista la stipulazione di un nuovo contratto preliminare (e poi del definitivo) tra i promettenti venditori e l'”effettivo” promittente acquirente (cfr. interrogatorio formale delle parti e deposizione testimone , doc. 16 parte Testimone_1
opponente).
Ne consegue che la domanda di parte opposta deve comunque essere respinta anche perchè nella specie non si può configurare un inadempimento dell'opponente: presupposto per la ritenzione della caparra (art. 1385 cc). Della mancata stipula del contratto preliminare (e poi del definitivo) da parte di soggetti terzi non può rispondere, sulla base di quelli che sono i riscontri probatori emersi nel presente giudizio, l'opponente. E neppure può, in ipotesi, ravvisarsi un affidamento dei promittenti venditori da tutelare, in quanto come già precisato gli stessi erano stati informati, sin dall'inizio delle trattative, in merito alla (effettiva) operazione contrattuale/commerciale, che si accingevano a concludere.
Per quanto sopra rilevato, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
pagina 9 di 10 Attesa la peculiarità del caso esaminato, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 4685/2023, per le ragioni indicate in motivazione:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 10 di 10