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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6503 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Michele Caccese Presidente Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4870/2021 del R.G.A.C. riservata in decisione il 03/12/2025 pendente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER CC (c.f. ), giusta procura a margine dell'atto di opposizione C.F._2 al decreto ingiuntivo;
APPELLANTE E Contro A. (p.iva , in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Picciocchi (c.f. ), giusta mandato ad litem C.F._3 depositato agli atti del procedimento monitorio nonché mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio di opposizione;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 618/2021, pubblicata in data 19/04/2021.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 17/09/2021, a mezzo pec, Contro
, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la A. in Parte_1 CP_2 persona del suo lrpt, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 618/2021, pubblicata in data 19/04/2021, con la quale veniva revocata l'ammissione della querela di falso incidentale per irrilevanza della stessa nel giudizio proposto nonché rigettata l'opposizione e dichiarato definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo n.
288/2015. Veniva, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale e condannata la parte opponente al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opposta Parte_1 CP_3
1 nella misura di € 4.000,00, per onorari oltre Iva e CPA e 15% per spese generali in favore del difensore antistatario. L'appellante, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e del decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto Contro nonché la risoluzione del contratto e, per l'effetto, la condanna della A. al CP_2 rimborso dell'acconto di € 2.000,00 e al risarcimento del danno cagionato nella misura ritenuta di giustizia. Ha, altresì, richiesto, solo in via subordinata, la rideterminazione del prezzo in ragione dei gravi difetti di conformità dei beni, nella somma versata a titolo di anticipo di € 2.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, salvo il risarcimento del maggior danno, da liquidarsi secondo equità, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione. In via ancora gradata e condizionatamente al rigetto del motivo principale di appello, ha chiesto rideterminarsi le competenze legali del primo grado di giudizio nella misura di €
1.617,50 per compensi, in applicazione dei parametri di legge, non considerando nella liquidazione la fase istruttoria, o nella misura diversa ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella liquidata dal Tribunale. Con vittoria di spese del grado, con attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata CP_3 impugnando il gravame notificato e deducendone l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità per inesistenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c. nonché l'infondatezza in fatto e in diritto in ordine a tutti i motivi di impugnazione, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione. All'udienza del 26.11.2025, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt.
181 e 309 c.p.c., all'udienza del 03/12/2025; alla predetta udienza del 03/12/2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all' udienza del 26/11/2025 ed alla successiva udienza del 03.12.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello, consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 10/12/2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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