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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 4456 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa LA SI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4456/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INSERRA Parte_1
EM e dell'avv. DE MATTIA AFRIKAH che lo rappresentano e difendono per delega in atti parte ricorrente contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PULVIRENTI CP_1
EL che la rappresenta e difende per delega in atti parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
-rigettare le conclusioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione;
- Ammonire la Signora per le gravi condotte avute dal mese di agosto 2023 volte ad CP_1
ostacolare il rapporto padre/minore e a ledere il principio di bigenitorialità, con l'invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione di con il padre, condannandola altresì Persona_1
al risarcimento del danno in favore del ricorrente da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
- Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Egli avrà residenza anagrafica presso la casa materna;
- Il padre quale genitore non collocatario, potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita dall'asilo o da scuola con pernotto sino al giorno successivo, inoltre a fine settimana alternati, dall'uscita dall'asilo o da scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza;
- Entrambi i genitori devono impegnarsi fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non è con lui/lei e a collaborare nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio: il bambino potrà in ogni caso contattare il genitore con il quale non si trovi attraverso una sola telefonata tra le 19:30 e 20:30;
pagina 2 di 7 - Il Signor si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1
la somma mensile di Euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio;
- Entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate facendo espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
- I genitori fin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con condanna ex art. 96 III comma cpc.
Per Parte convenuta
Come da verbale del 11/09/2025: come da memoria del 5.02.2025 come modificate in data odierna con rinuncia all'affido esclusivo e mantenimento per il minore di euro 450 mensili.
Per il PM
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato in data [...]. Per_1
Con ricorso del 11/03/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo. Chiedeva altresì di ammonire la sig.ra per le condotte volte ad ostacolare il rapporto padre-figlio e CP_1
conseguentemente di condannarla al risarcimento del danno.
Si è costituita la sig.ra in data 28/05/2024. CP_1
All'udienza del 27/06/2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori.
Con Ordinanza del 07/08/2024, il Giudice delegato rigettava le istanze istruttorie, disponeva la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale, affidava il minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, prevedeva un calendario di visita padre-figlio e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento per il minore di euro 300 mensili oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie.
Depositata la relazione sociale in data 02/09/2025, all'udienza del 11/09/2025 le parti precisavano le pagina 3 di 7 conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Il ricorrente ha fatto richiesta di ammonimento e domanda di risarcimento danni ex art. 473 bis 39 cpc nei confronti della sig.ra , asserendo che quest'ultima tenesse comportamenti “ostruzionistici” CP_1
nel rapporto padre-figlio, mandando messaggi e telefonando continuamente nei momenti in cui il padre si trovava con e ponendo, quindi, limiti nella loro frequentazione. Per_1
In un contesto connotato da conflittualità tra gli adulti, dove ancora nessuna regolamentazione era stata assunta (né peraltro richiesta), non sono ravvisabili, a parere del Tribunale – soprattutto tenuto conto delle restituzioni positive del servizio sociale – condotte dei genitori rilevanti, tali da aver arrecato pregiudizio a o che si siano concretizzati in gravi inadempimenti o condotte volte ad ostacolare Per_1
lo svolgimento delle modalità di affidamento. Invero, è emerso che “la situazione individuale e familiare della sig.ra e del figlio appare stabile e sufficientemente equilibrata ed anche il CP_1
rapporto tra il padre e appare sufficiente sereno. Nonostante le difficoltà personali, sembra che Per_1
i genitori riescano ad agire senza conflitti nei confronti del figlio ”. Per_1
A ciò si aggiunga che l'art. 473 bis 39 c.p.c. presuppone l'esistenza di un provvedimento a monte, violato da uno dei genitori o nei confronti del quale lo stesso si è reso inadempiente. Nel caso di specie, come detto, non vi era ancora alcun provvedimento da attuare o a cui attenersi.
La domanda ex art. 473 bis 39 cpc va pertanto rigettata.
Stante la rinuncia di parte convenuta all'affidamento esclusivo a sé, il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il
Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
In punto mantenimento, parte ricorrente insiste per un contributo mensile pari ad € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la convenuta, in sede di conclusioni, ha modificato la propria domanda chiedendo € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, nonché il fatto che la signora trattiene l'intero ammontare CP_1
dell'assegno unico, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del minore per € 300,00 mensili.
Il sig. lavora nell'ambito della tubisteria e dalla documentazione economica prodotta Parte_1
emerge uno stipendio medio mensile di € 2.100 circa per il 2024, superiore rispetto a quanto dichiarato in udienza. Egli vive in affitto e sostiene un canone di locazione di euro 500,00 mensili. Ha un finanziamento di euro 300 mensili. La sig.ra è operaia e dalle buste paga prodotte risultano CP_1
introiti per circa € 600 mensili. Vive in casa in proprietà per cui non c'è mutuo e percepisce per intero l'assegno unico di euro 221 mensili. Dagli estratti conto prodotti risultano saltuari versamenti in contanti non giustificati. Inoltre la stessa non ha assolto alla richiesta di deposito in giudizio della documentazione reddituale aggiornata (in particolare non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi aggiornata).
Entrambe le domande formulate dalle parti di condanna ex art. 96 cpc. devono essere rigettate non essendo ravvisabile alcuna responsabilità aggravata nelle domande e difese svolte. Parte convenuta ha altresì domandato la condanna del ricorrente ex art. 473- bis .18 c.p.c.: orbene, come sopra evidenziato,
è la stessa signora ad aver omesso il deposito della dichiarazione dei redditi aggiornata, CP_1
mentre alcuna mancanza è ravvisabile nella documentazione depositata da controparte. La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca delle parti.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda ex art. 473 bis 39 cpc formulata dal ricorrente;
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- un pomeriggio in settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà con il padre);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Parte_1
l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
RIGETTA le domande formulate ex artt. 96 cpc e art. 473 bis 18 cpc dalle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa LA SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
Settima Sezione Civile
N. R.G. 4456 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa LA SI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4456/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INSERRA Parte_1
EM e dell'avv. DE MATTIA AFRIKAH che lo rappresentano e difendono per delega in atti parte ricorrente contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PULVIRENTI CP_1
EL che la rappresenta e difende per delega in atti parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
-rigettare le conclusioni avversarie di cui alla comparsa di costituzione;
- Ammonire la Signora per le gravi condotte avute dal mese di agosto 2023 volte ad CP_1
ostacolare il rapporto padre/minore e a ledere il principio di bigenitorialità, con l'invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione di con il padre, condannandola altresì Persona_1
al risarcimento del danno in favore del ricorrente da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
- Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Egli avrà residenza anagrafica presso la casa materna;
- Il padre quale genitore non collocatario, potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita dall'asilo o da scuola con pernotto sino al giorno successivo, inoltre a fine settimana alternati, dall'uscita dall'asilo o da scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza;
- Entrambi i genitori devono impegnarsi fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non è con lui/lei e a collaborare nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio: il bambino potrà in ogni caso contattare il genitore con il quale non si trovi attraverso una sola telefonata tra le 19:30 e 20:30;
pagina 2 di 7 - Il Signor si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1
la somma mensile di Euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio;
- Entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate facendo espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
- I genitori fin da ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con condanna ex art. 96 III comma cpc.
Per Parte convenuta
Come da verbale del 11/09/2025: come da memoria del 5.02.2025 come modificate in data odierna con rinuncia all'affido esclusivo e mantenimento per il minore di euro 450 mensili.
Per il PM
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato in data [...]. Per_1
Con ricorso del 11/03/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo. Chiedeva altresì di ammonire la sig.ra per le condotte volte ad ostacolare il rapporto padre-figlio e CP_1
conseguentemente di condannarla al risarcimento del danno.
Si è costituita la sig.ra in data 28/05/2024. CP_1
All'udienza del 27/06/2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori.
Con Ordinanza del 07/08/2024, il Giudice delegato rigettava le istanze istruttorie, disponeva la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale, affidava il minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, prevedeva un calendario di visita padre-figlio e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento per il minore di euro 300 mensili oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie.
Depositata la relazione sociale in data 02/09/2025, all'udienza del 11/09/2025 le parti precisavano le pagina 3 di 7 conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Il ricorrente ha fatto richiesta di ammonimento e domanda di risarcimento danni ex art. 473 bis 39 cpc nei confronti della sig.ra , asserendo che quest'ultima tenesse comportamenti “ostruzionistici” CP_1
nel rapporto padre-figlio, mandando messaggi e telefonando continuamente nei momenti in cui il padre si trovava con e ponendo, quindi, limiti nella loro frequentazione. Per_1
In un contesto connotato da conflittualità tra gli adulti, dove ancora nessuna regolamentazione era stata assunta (né peraltro richiesta), non sono ravvisabili, a parere del Tribunale – soprattutto tenuto conto delle restituzioni positive del servizio sociale – condotte dei genitori rilevanti, tali da aver arrecato pregiudizio a o che si siano concretizzati in gravi inadempimenti o condotte volte ad ostacolare Per_1
lo svolgimento delle modalità di affidamento. Invero, è emerso che “la situazione individuale e familiare della sig.ra e del figlio appare stabile e sufficientemente equilibrata ed anche il CP_1
rapporto tra il padre e appare sufficiente sereno. Nonostante le difficoltà personali, sembra che Per_1
i genitori riescano ad agire senza conflitti nei confronti del figlio ”. Per_1
A ciò si aggiunga che l'art. 473 bis 39 c.p.c. presuppone l'esistenza di un provvedimento a monte, violato da uno dei genitori o nei confronti del quale lo stesso si è reso inadempiente. Nel caso di specie, come detto, non vi era ancora alcun provvedimento da attuare o a cui attenersi.
La domanda ex art. 473 bis 39 cpc va pertanto rigettata.
Stante la rinuncia di parte convenuta all'affidamento esclusivo a sé, il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il
Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
In punto mantenimento, parte ricorrente insiste per un contributo mensile pari ad € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la convenuta, in sede di conclusioni, ha modificato la propria domanda chiedendo € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, nonché il fatto che la signora trattiene l'intero ammontare CP_1
dell'assegno unico, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del minore per € 300,00 mensili.
Il sig. lavora nell'ambito della tubisteria e dalla documentazione economica prodotta Parte_1
emerge uno stipendio medio mensile di € 2.100 circa per il 2024, superiore rispetto a quanto dichiarato in udienza. Egli vive in affitto e sostiene un canone di locazione di euro 500,00 mensili. Ha un finanziamento di euro 300 mensili. La sig.ra è operaia e dalle buste paga prodotte risultano CP_1
introiti per circa € 600 mensili. Vive in casa in proprietà per cui non c'è mutuo e percepisce per intero l'assegno unico di euro 221 mensili. Dagli estratti conto prodotti risultano saltuari versamenti in contanti non giustificati. Inoltre la stessa non ha assolto alla richiesta di deposito in giudizio della documentazione reddituale aggiornata (in particolare non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi aggiornata).
Entrambe le domande formulate dalle parti di condanna ex art. 96 cpc. devono essere rigettate non essendo ravvisabile alcuna responsabilità aggravata nelle domande e difese svolte. Parte convenuta ha altresì domandato la condanna del ricorrente ex art. 473- bis .18 c.p.c.: orbene, come sopra evidenziato,
è la stessa signora ad aver omesso il deposito della dichiarazione dei redditi aggiornata, CP_1
mentre alcuna mancanza è ravvisabile nella documentazione depositata da controparte. La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca delle parti.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda ex art. 473 bis 39 cpc formulata dal ricorrente;
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21 quando lo riaccompagnerà a casa;
- un pomeriggio in settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà con il padre);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Parte_1
l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
RIGETTA le domande formulate ex artt. 96 cpc e art. 473 bis 18 cpc dalle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa LA SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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