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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice rel.
Dott. Marco BONCI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto a R.G. n. 4677/2025 pendente fra:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1972, ivi residente alla Via Ponte Vecchio, s.n.c ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Manuela SURACE (C.F.
) del Foro di Palmi (RC), che lo rappresenta e difende in C.F._2
forza di mandato in atti
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
RO (RC) il 24.07.1982, residente a [...]10 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Olcese, (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._4
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO (come da atto del
02.07.2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 07.10.2025 le parti tramite i loro difensori hanno dato atto di avere raggiunto un accordo di divorzio e hanno chiesto rinvio con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art 127 ter cpc, contenenti le condizioni di divorzio;
Rilevato che, essendo stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra di loro e hanno confermato le condizioni concordate, sottoscrivendole e rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.09.2010 in OI
RO (RC), ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (Comune di OI RO, Anno 2010, Parte II, Serie A, Atto n. 37);
b) da tale unione coniugale non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi si sono separati come verbale di separazione personale omologata dal Tribunale di Palmi con decreto cron. n. 1139/2021 del 17.02.2021;
d) da allora i coniugi hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra di loro contratto a
OI RO (RC) in data 18.09.2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2010, Parte II, Serie A, Atto n. 37;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
OI RO, in data 18.09.2010 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di OI
RO, Anno 2010, Parte II, Serie A, Atto n. 37) dai Signori:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1972,
[...]
, C.F. , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(RC) il 24.07.1982
OMOLOGA
e recepisce le condizioni che di seguito si riportano, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- “stabilire che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile essendo le parti autonome economicamente;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - stabilire che la sig.ra , in adempimento all'obbligo già Parte_3 assunto in sede di separazione giusto decreto di omologa versato in atti, provveda entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, a recarsi da un notaio per le formalità necessarie al trasferimento della sua quota pari ad ½ dell'immobile adibito a casa coniugale sito in OI RO (RC) alla Via
Pontevecchio snc, foglio 34, part. 1684 sub 9-10, al sig. il quale si Parte_1 farà carico dei costi del rogito notarile.
- spese di giudizio compensate tra le parti.”
Compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (OI RO, Anno 2010, Parte II, Serie A, Atto n. 37) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025 .
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4